Incarto n. 12.2018.100
Lugano 11 novembre 2019/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2014.339 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 18 settembre 2014 da
AO 1 patrocinata dall’ PA 2
contro
AP 1 patrocinata dall PA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di Euro 9'482.96 oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2012 e Euro 1'360.80 oltre interessi al 5% dal 16 marzo 2013, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE n. __________ dell’Ufficio esecuzioni (UE) di Lugano, con protesta di spese e ripetibili;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e ha avanzato, in via riconvenzionale, la richiesta di condanna dell’attrice al versamento di Euro 18'617.- oltre interessi al 5% a far tempo dal 23 ottobre 2014;
richieste sulle quali il Pretore aggiunto ha statuito con decisione 5 giugno 2018, con cui ha parzialmente accolto la petizione limitatamente all’importo di Euro 10'330.oltre interessi al 5%, su Euro 8'969.20 dal 15 marzo 2012 e su Euro 1'360.80 dal 16 marzo 2013, e rigettato in via definitiva l’opposizione al PE __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano per fr. 10'949.60 oltre interessi del 5% dal 15 marzo 2012, nonché ha respinto integralmente l’azione riconvenzionale;
appellante la convenuta con appello 9 luglio 2018, con cui ha chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione 18 settembre 2014, di cancellare definitivamente il precetto esecutivo (PE) n. __________ dell’UE di Lugano, caricando la tassa di giustizia e le spese alla controparte e, in merito alla domanda riconvenzionale, ha postulato pure la riforma della decisione impugnata nel senso di accoglierla e condannare AO 1 a versarle Euro 18'617.- oltre interessi al 5% dal 23 ottobre 2014, con accollo della relativa tassa di giustizia e delle spese all’avversaria in giudizio, il tutto con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;
mentre la convenuta con osservazioni (recte: risposta) 13 settembre 2018 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AP 1 (di seguito: AP 1) è una società con sede a __________ attiva nella realizzazione di impianti a vapore e aerotermici, cappe ad alta efficienza e chiuse, stabilizzatori, impianti di raccolta umidità/polveri e automazione per tutto il settore cartario.
AO 1 (di seguito: AO 1) è una società pure con sede a __________ che si occupa di consulenza e marketing commerciale internazionale per il settore cartario, il cui socio e gerente è __________ M__________.
Il 29 dicembre 2011 AP 1, rappresentata da __________ S__________, ha concluso con AO 1, rappresentata da __________ B__________, una “CONVENZIONE” con la quale quest’ultima si è impegnata a organizzare e fornire alla controparte, per i relativi settori di attività, “un coordinato insieme di servizi idoneo a supportare l’esercizio dell’attività industriale da questa svolta” e meglio “L’orientamento, lo sviluppo di forme di collaborazione commerciale e la promozione di servizi e delle forniture tipiche della AP 1 presso i potenziali clienti, attraverso frequenti visite in loco e contatti assidui nelle aree di competenza”, cioè in __________, __________ e __________, “l’individuazione di potenziali fabbisogni corredate di informazioni relative a concorrenza locale ed esterna, prezzi di mercato, informazioni relative alla solvibilità, collaboratori dove opportuno” nonché “lo sviluppo di una rete di vendita attraverso eventuali agenti, procacciatori, collaboratori laddove opportuno” (doc. A). A tal fine, AO 1 si è impegnata a far capo esclusivamente a quella che è stata definita la sua “risorsa umana” ing. __________ M__________. Per queste prestazioni, AP 1 avrebbe dovuto corrispondere a AO 1 Euro 24'000.- all’anno quale importo omnicomprensivo, oltre a un bonus dell’1.5% su tutto il fatturato annuo nelle aree di competenza.
Parallelamente, sempre il 29 dicembre 2011, le parti hanno sottoscritto un contratto denominato “Accordo Utilizzo Auto” con il quale l’auto aziendale __________ targata TI __________ di AP 1 intestataria del leasing, sarebbe stata messa a disposizione di __________ M__________ a un prezzo di Euro 1'445.- mensili, che avrebbero dovuto essere pagati da AO 1. Tale importo avrebbe dovuto essere messo direttamente in compensazione con quello dovuto dalla controparte per il lavoro di __________ M__________, sicché AO 1, in definitiva, avrebbe dovuto fatturare a AP 1 Euro 555.- mensili (doc. A).
In ossequio ai due contratti, ha trasmesso alla controparte 10 fatture da Euro 599.40 (Euro 555.oltre IVA all’8%) tra il 20 febbraio 2012 e il 10 dicembre 2012, una fattura da Euro 547.56 (Euro 507.- oltre IVA) in data 24 aprile 2012, una da Euro 394.20 (Euro 365.- oltre IVA) il 5 novembre 2012 e una per Euro 4'147.20 (Euro 3'840.oltre IVA) il 21 dicembre 2012 (doc. B).
Fatta eccezione per un versamento di Euro 1'600.-, tutte le fatture, che insieme assommavano a Euro 11'082.96, sono rimaste impagate nonostante fosse stato spiccato un Precetto esecutivo per Euro 11'828.60 oltre accessori, notificato a AP 1il 18 giugno 2013.
Il 25 febbraio 2014 AO 1 ha emesso un’ultima fattura di Euro 1'360.80, pure rimasta scoperta.
2. Esperito il necessario tentativo di conciliazione, con petizione 18 settembre 2014 AO 1 ha convenuto in giudizio AO 1innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di Euro 9'482.96 oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2012 e Euro 1'360.80 oltre interessi al 5% dal 16 marzo 2013 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano.
Essa, in estrema sintesi, ha giustificato la pretesa sulla base delle 13 fatture emesse a carico della controparte sulla scorta della convenzione del 29 dicembre 2011 rimaste insolute.
La convenuta, con risposta 22 ottobre 2014, si è integralmente opposta alla petizione e ha formulato una domanda riconvenzionale con cui ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di Euro 18'617.- oltre interessi al 5% dal 23 ottobre 2014. In sostanza, AP 1 ha da un lato contestato che __________ M__________ abbia fatto fronte ai suoi obblighi e quindi che abbia adempito ai doveri contrattuali e, dall’altro, quantificando i costi di uso dell’auto in Euro 17'340.-, quelli di commissione ex doc. 12, indebitamente pagata a __________ M__________, in Euro 5'120.- e quelli per fatture ex doc. 16 indebitamente saldate, in Euro 1'664.-, cui ha dedotto l’extra bonus dell’1.5% di Euro 5'508.- riconosciuto alla controparte, ha fissato in Euro 18'617.- (il calcolo porta a un risultato di fr. 18'616.-, n.d.r.) l’ammontare illegittimamente incamerato dalla parte attrice che le andava restituito.
5. Al termine dell’istruttoria, le parti, nei rispettivi allegati conclusivi, si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti domande.
Con decisione 5 giugno 2018 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione e, non riconoscendo l’aggiunta dell’IVA agli importi mensili fatturati, ha condannato AP 1 a pagare a AO 1 Euro 10'330.- oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2012 su Euro 8'969.20 e dal 16 marzo 2013 su Euro 1'360.80, rigettando in via definitiva per fr. 10'949.60 oltre interessi l’opposizione al PE __________ dell’UE di Lugano, ponendo le spese processuali a carico di AO 1, chiamata a rifondere alla controparte pure fr. 2'500.- per ripetibili della domanda principale, e ha respinto la pretesa riconvenzionale, accollando le spese processuali a AP 1, condannata pure al pagamento di fr. 3'400.- per ripetibili della domanda riconvenzionale.
6. Con l’appello 9 luglio 2018 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 13 settembre 2018, AP 1 ha chiesto in via principale di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, cancellare in via definitiva il precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano (erroneamente indicato in tutto l’allegato con il n. __________) e caricare la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 700.- alla AO 1, condannandola pure a rifonderle fr. 2'500.- a titolo di ripetibili. In merito alla riconvenzionale ha chiesto la riforma del giudizio nel senso di accogliere la domanda, condannare AO 1 a versarle Euro 18'617.- oltre interessi, caricare la tassa di giustizia e le spese a quest’ultima e condannarla a versarle fr. 3'400.- a titolo di ripetibili.
7. L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Nella fattispecie, riproponendo il gravame in buona parte generiche tesi e censure già menzionate negli allegati di causa, verrà esaminato solo nella misura in cui l’onere di motivazione di cui sopra è stato rispettato.
8. L’appellante, nel suo lungo appello - contenente accuse al Pretore aggiunto che vanno oltre la critica dell’arbitrio per sconfinare in quelle di parzialità, senza tuttavia trarne le conseguenze - ha in sostanza asserito che il primo giudice ha concluso per un’errata interpretazione della volontà contrattuale delle parti, omettendo di considerare le testimonianze rese da ben 4 testi e giungendo alla sbrigativa conclusione che quelle da lui reputate valide si elidevano a vicenda. A sua detta la convenzione sarebbe stata conclusa per recuperare un credito dalla società cinese J__________ Ltd. (di seguito: Z__________), cosa che non sarebbe però mai stata fatta. Di qui l’inadempimento contrattuale che giustifica la reiezione delle pretese di AO 1. Inoltre, il Pretore aggiunto ha pure sbagliato considerando rispettati gli altri obblighi contrattuali. La petizione deve dunque essere respinta, mentre la riconvenzionale, che chiede il pagamento del saldo tra gli importi dovuti per l’uso dell’auto in leasing (Euro 17'340.-) e due importi indebitamente pagati di Euro 5'120.- e Euro 1'664.-, dedotti Euro 5'508.- per un bonus riconosciuto, per finali Euro 18'617.-, deve essere accolta.
9. La prima critica, mossa in buona misura in maniera irricevibile, al Pretore aggiunto è quella di aver arbitrariamente valutato le prove per concludere che l’incasso della fattura scoperta nei confronti della ditta cinese non faceva parte degli obblighi contrattuali assunti da AO 1 con la Convenzione del 19 dicembre 2011.
9.1. Il Pretore aggiunto, dopo aver appurato che la convenzione in oggetto dava origine a un contratto di mandato a titolo oneroso ai sensi dell’art. 394 segg. CO, ha concluso che AP 1 non è riuscita a dimostrare che AO 1 si sia contestualmente assunta l’impegno di recuperare il credito di Euro 106'388.25 nei confronti di Z__________, scaturente da un contratto con essa stipulato il 28 settembre 2010 (doc. 4). Egli ha costatato che nei loro interrogatori le parti hanno fornito versioni diametralmente opposte in merito che si sono annullate a vicenda, e ha reputato irrilevanti le testimonianze di __________ __________ e __________ C__________, la cui attendibilità ha valutato essere dubbia, considerato che il primo è fratello del presidente di AP 1 e il secondo azionista di quest’ultima in misura del 33%, oltre che non essere stati presenti al momento della firma della convenzione, né aver preso parte alle discussioni che l’hanno preceduta.
Egli ha per contro giudicato determinanti le dichiarazioni di __________ N__________, presente alla stipulazione del contratto e alle trattative precontrattuali.
9.2. In caso di controversie, il contenuto di un accordo viene stabilito in primo luogo mediante un'interpretazione soggettiva, ovvero sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO).
Ove le reali intenzioni delle parti non possono essere ricostruite o risulta che quelle di una divergono da quelle dell’altra, il giudice deve interpretare dichiarazioni e comportamenti in base al principio dell'affidamento e meglio secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà della controparte nella situazione concreta (DTF 127 III 444, consid. 1b; DTF 126 III 375, consid. 2e/aa; DTF 123 III 165, consid. 3a). Egli deve pertanto ricercare il significato che, secondo le regole della buona fede, ogni parte poteva e doveva ragionevolmente dare alle dichiarazioni dell'altra tenuto conto dell'insieme delle circostanze (DTF 131 III 217, consid. 3; DTF 128 III 265, consid. 3a; DTF 131 III 268, consid. 5.1.3), quali lo scopo e gli interessi delle parti e le loro condizioni personali e professionali, se del caso i comportamenti assunti nelle fasi preliminari della contrattazione e anche quelli successivi (DTF 118 Ia 294, consid. 2a; Jäggi/Gauch in: Zürcher Kommentar, n. 357 seg. ad art. 18 CO). Il principio dell'affidamento permette di imputare a una parte il senso oggettivo di una sua dichiarazione o di un suo comportamento anche qualora ciò non corrisponda alla sua intima volontà (DTF 129 III 118, consid. 2.5).
Nell’interpretazione oggettiva, il tenore della clausola controversa assume un rango prioritario. Tuttavia, non va dimenticato che, giusta l’art. 18 CO, il testo (quand’anche chiaro) di una dichiarazione di volontà non è necessariamente decisivo (Wiegand in: Basler Kommentar, OR Vol. I, 6 ed., n. 37 ad art. 18 CO; Jäggi/Gauch, op. cit., n. 368 e 427 seg. ad art. 18 CO). La presenza di un testo chiaro, in altre parole, non esclude il ricorso ad altri metodi d'interpretazione. Ne consegue che, anche qualora il testo possa sembrare a prima vista chiaro, il giudice non può limitarsi a questo, bensì deve interpretarlo alla luce del contratto nel suo insieme, dello scopo conseguito dalle parti e sulla scorta di tutte le altre circostanze che lasciano intendere che il tenore della clausola non rifletta esattamente il senso della pattuizione stipulata (DTF 127 III 444, consid. 1b; DTF 101 II 323, consid. 1; DTF 129 III 702, consid. 2.4.1; IICCA del 26 novembre 2012, inc. 12.2012.118, consid. 3).
9.3. Le emergenze di causa consentono di considerare infondate le contestazioni d’appello sull’assunzione da parte di AO 1 dell’impegno a recuperare i crediti di AP 1 nei confronti di terzi.
Dal testo del contratto non emerge nulla in tal senso e il preciso elenco che si trova al punto n. 1.1. dello stesso (doc. A), è espressione della volontà delle parti di regolare in dettaglio gli obblighi contrattuali della mandataria, così che è legittimo dedurne che quanto non espressamente indicato è stato volontariamente omesso poiché non contemplato dagli accordi.
__________ __________ stesso, organo di AP 1 in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, ha sostenuto che, non essendo stata inserita una clausola specifica per il recupero dei crediti di AP 1 verso terzi, ma essendovi quella relativa all’impegno di AO 1 di occuparsi del mercato e del suo sviluppo, ritenevano (quelli diAP 1) che il primo rientrasse in quest’ultimo (v. verbale di interrogatorio 26 aprile 2016, pag. 7). In tal modo egli ha riconosciuto che dal testo del contratto non si può desumere nulla e che solo in base a una sua interpretazione, alquanto soggettiva e fragile, si poteva includere in quella clausola anche il dovere di collaborare all’incasso dei crediti verso terzi.
Una simile interpretazione, valutata sulla scorta del principio dell’affidamento, non può essere sostenibile e non può essere estesa a AO 1. In effetti, una cosa è il mercato e il suo sviluppo e un’altra cosa è l’attività di incasso di crediti scoperti. Essendo attività ben distinte e di natura differente, di norma svolte da persone diverse, è illogico e infondato includere una nell’altra senza specifico accordo delle parti.
Conferma di ciò si trova nelle parole di __________ N__________ (verbale di interrogatorio del 21 settembre 2015, pag. 7), che aveva personalmente preso parte alle trattative precedenti la conclusione del contratto in questione e che ha escluso che tra gli elementi cardine dell’accordo vi fosse anche il recupero di crediti da clienti.
I __________ S__________, dipendente e azionista con una quota del 33% di AP 1 nonché fratello di __________ S__________, e __________ C__________, con posizione analoga, non erano stati presenti né alle trattative che hanno portato alla conclusione del contratto, né alla sua ratifica. Le affermazioni apodittiche del primo e la vaga deposizione in merito del secondo (cfr. verbali di interrogatorio del 21 settembre 2015), che non ha mai sostenuto che la questione dell’incasso della fattura fosse stata oggetto della convenzione, non risultano pertanto sufficientemente solide per poter scalfire le prove a favore della tesi attorea e, dunque, gli accertamenti pretorili.
I testi __________ C__________, __________ G__________, (cfr. loro verbali di interrogatorio del 1. marzo 2016), __________ R__________ e __________ B__________ (cfr. loro verbali del 15 marzo 2016), hanno semplicemente confermato di essersi recati alla sede cinese di Z__________ per tentare di sistemare dei problemi al macchinario fornito, ma nulla hanno detto sui contenuti dei patti conclusi tra le parti, che nemmeno conoscevano.
In assenza di un accordo espresso o implicito - in tal senso, è in modo pretestuoso che la convenuta ha nell’occasione lamentato un’inadempienza contrattuale della controparte per non essersi adoperata nel recupero del credito insoluto nei confronti di Z__________.
10. Con il suo appello, AP 1 sostiene, in seguito, l’arbitrarietà del giudizio impugnato anche laddove il Pretore aggiunto ha escluso una violazione dei doveri di AO 1 sorti con la stipulazione della convenzione del 29 dicembre 2011. A suo dire, la controparte non avrebbe infatti dimostrato di aver apportato nuovi clienti e affari, di averla informata circa l’attività svolta, né di aver ampliato la rete di agenti. Inoltre, il primo giudice avrebbe erroneamente stabilito che la questione di fornire un rendiconto fosse un aspetto secondario e quindi non decisivo del contratto.
In gran parte pure queste contestazioni sono irricevibili poiché espongono una propria versione dei fatti senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni contenute nella sentenza (art. 311 CPC). Ad ogni buon conto, anche laddove sono state correttamente formulate, non possono essere accolte.
10.1. In merito all’adempimento degli obblighi di AO 1 fissati nel contratto, il Pretore aggiunto ha stabilito che non è stata provata alcuna inadempienza.
Per quanto concerne il dovere di procedere all’orientamento, allo sviluppo di forme di collaborazione e di promozione dei servizi e delle forniture tipiche di AP 1 presso i potenziali clienti attraverso frequenti visite in loco e contatti assidui nelle aree di competenza (punto n. 1.1. della convenzione), il primo giudice ha rilevato come sia stata AP 1 stessa ad aver ammesso che, grazie all’intervento di AO 1, ha potuto concludere contratti di fornitura e assistenza tecnica con la ditta indiana I__________ per Euro 340'000.-, importo che supera di gran lunga quello di Euro 124'800.- che AP 1 ha dichiarato doveva essere raggiunto per coprire i costi scaturenti dalla Convenzione. Inoltre AP 1 ha pure ammesso di aver potuto prendere contatto con almeno altri due potenziali clienti per sottoporre loro delle offerte.
Relativamente all’obbligo di sviluppare una rete di vendita attraverso eventuali agenti, procacciatori e collaboratori, il Pretore aggiunto non ha rilevato mancanze, essendo stato dimostrato che già alla firma della Convenzione AO 1 aveva a disposizione T__________ quale agente per la Cina.
Sull’altro fronte, egli non ha invece considerato provato che AO 1 abbia adempiuto all’obbligo di individuare potenziali fabbisogni, raccogliere informazioni relative alla potenziale concorrenza locale ed esterna, ai prezzi di mercato, nonché informazioni sulla potenziale solvibilità dei clienti (punto n. 1.1. della convenzione), ma l’ha considerato un dovere secondario il cui mancato rispetto non intacca il preponderante adempimento del mandato da parte della mandataria.
10.2. Il contratto con I__________ per Euro 340'000.- (doc. R) è stato riconosciuto da AP 1 come concluso in ossequio agli accordi del 29 dicembre 2011, tant’è che ha approvato il diritto di AO 1 all’ottenimento del relativo bonus dell’1.5%, come risulta dal suo allegato di osservazioni del 24 ottobre 2014, pag. 10. Rettamente il primo giudice ha stabilito che tale importo supera abbondantemente quello di Euro 124'800.- che AP 1 stessa, per mano di __________ S__________, aveva scritto essere l’obiettivo minimo da raggiungere per coprire i costi che la conclusione della convenzione di cui al doc. A generava (doc. O, pag. 2).
A questo va aggiunto che dagli atti risulta che, quantomeno, era stata formulata un’offerta alla ditta O__________ __________, con il calcolo delle commissioni cui avrebbero avuto diritto sia __________ M__________ che AO 1 - bonus che quindi non si escludevano a vicenda come ha sostenuto l’appellante per il calcolo delle proprie pretese - del 2% netto, rispettivamente dell’1.5% (doc. R), e un’altra a __________ (verbale di interrogatorio di __________ S__________ 26 aprile 2016, pag. 7).
Che le offerte non si siano poi concretizzate in una compravendita, è ininfluente, trattandosi di contratto di mandato e non di appalto, sicché il risultato non è garantito. Inoltre non risulta essere influente neppure il fatto che le ditte in questione fossero o meno già clienti di AP 1, considerato come da contratto questa aveva dato incarico alla controparte di gestire il commercio nelle zone geografiche di competenza (__________, __________ e __________), sicché ogni atto di acquisizione ivi svolto - anche in assenza della prova del contrario - era da attribuire a AO 1 e per essa a __________ M__________.
In questo ambito è provata una corretta esecuzione del mandato.
10.3. L’impegno di sviluppare una rete di vendita attraverso agenti e procacciatori è stato definito nella convenzione con termini smussati, sicché, se da un lato la questione dell’implementazione dei canali di vendita era chiara, quella del ricorso a collaboratori esterni lo era meno, considerato che sono stati usati i termini “eventuali agenti, procacciatori, collaboratori” e “laddove opportuno”. In tal senso, il ricorso ad agenti locali non era stato fissato in maniera perentoria, ma costituiva una delle varie possibilità di lavoro, alla quale AO 1 avrebbe dovuto ricorrere solo se lo avesse ritenuto conveniente. Di conseguenza, il fatto di non aver fatto capo o cercato intermediari in __________ non costituisce di per sé un’inadempienza, potendo la rete di vendita essere sviluppata in altri modi, in primis grazie all’agire di __________ M__________.
Ciò detto, l’istruttoria, come rettamente appurato dal Pretore aggiunto, ha consentito di accertare che per la Cina, Taiwan e Indonesia, AO 1, tramite __________ M__________i, faceva capo all’agente __________ C__________ (tra i vari: verbale di interrogatorio di __________ S__________ del 21 settembre 2015, pag. 3 e di __________ S__________ del 26 aprile 2016, pag. 6). Non essendo imperativo, già solo il ricorso a un mediatore locale appare sufficiente per poter considerare adempita la clausola contrattuale senza necessità di ulteriori prove.
10.4. In merito alla contestazione di mancato rendiconto scritto in violazione del punto n. 1.4. della Convenzione, va prima di tutto rilevato come, contrariamente all’opinione dell’appellata, non si tratti di una nuova allegazione che, in quanto tale, risulterebbe irricevibile (art. 317 CPC).
Nel merito, non si può che seguire la posizione del primo giudice, che ha rettamente giudicato che gli obblighi di rendiconto, in un contratto di mandato in genere e nella convenzione del 29 dicembre 2011 in particolare, costituiscono dei doveri secondari. In effetti, pur essendo questi doveri del mandatario regolati all’art. 400 CO, applicabile in assenza di disposizioni delle parti, non assurgono per ciò solo allo status di elementi cardine del negozio giuridico, la cui lesione comporta conseguenze pesanti per la parte che ne è gravata, ma restano al livello di obblighi accessori (Rolf H. Weber, in Basler Kommentar, OR I, 6 ed., n. 3 ad art. 400).
In tal senso, a fronte di un adempimento da parte di AO 1 degli altri impegni assunti con il contratto, il mancato rispetto di quello di informare mensilmente circa le visite effettuate indicando i dettagli delle stesse e delle ditte toccate, non può fungere da sufficiente base per rifiutare il pagamento della mercede pattuita.
A titolo abbondanziale va precisato che dagli atti non risulta che AP 1 si sia mai lamentata con AO 1 o __________ M__________ per la mancanza di informazioni ai sensi della convenzione. Anzi, il doc. 5 attesta che l’unica richiesta di notizie in merito a determinati affari è stata evasa in un’ora e mezza.
Anche su questo punto l’appello, nei limiti della sua ricevibilità, deve essere respinto.
11. Chinandosi sulla decisione circa la domanda riconvenzionale, di cui ha chiesto l’accoglimento, l’appellante propone semplicemente un proprio calcolo e non si confronta, come dovrebbe, con la sentenza impugnata. Le richieste, già per ciò solo, sono irricevibili (art. 311 CPC).
Ma anche dopo un’analisi nel merito, l’esito non muterebbe.
Il Pretore aggiunto ha respinto l’azione riconvenzionale poiché il corrispondente dovuto da AO 1 a AP 1 per la messa a disposizione dell’__________ era già stato dedotto per compensazione da quanto dovuto da quest’ultima alla prima sulla scorta della convenzione del 29 dicembre 2011, così che la pretesa deve essere considerata estinta.
La pretesa di Euro 5'120.in restituzione del bonus extra versato da AP 1 a __________ M__________ a titolo personale per il progetto “I__________ P__________ e P__________” di cui al doc. 12, è stata respinta per carente legittimazione passiva.
Infine anche la rivendicazione dell’importo di Euro 1664.- (recte: Euro 1'600.-) per il rimborso dell’acconto indebitamente percepito da AO 1 di cui al doc. 16 è stata rigettata, essendo questo stato legittimamente incassato quale acconto in base agli accordi.
Il giudizio non presta il fianco a critiche. In effetti, le fatture di cui è stato chiesto il pagamento con la petizione, già comprendevano la deduzione in compensazione del canone mensile del leasing dell’auto, fatto indiscusso.
La restituzione di un bonus pagato personalmente a __________ M__________i non può essere richiesta a AO 1, per cui non è data la sua legittimazione passiva. Ma anche se vi fosse, come attesta il doc. R, la concessione di un bonus al dipendente non esclude che ne potesse esserne riconosciuto uno anche alla società.
Da ultimo, il pagamento di Euro 1'600.- costituiva un acconto rettamente versato da AP 1 e incassato da AO 1 in base agli accordi contenuti nella convenzione in oggetto (doc. A).
12. Ne discende che l’appello di AP 1 deve essere respinto, nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di Euro 28'947.- (Euro 10'330.- + Euro 18'617.-) seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 9 luglio 2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 3’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 2’000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).