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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.03.2019 12.2018.10

March 11, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,358 words·~7 min·5

Summary

Gratuito patrocinio - reclamo

Full text

Incarto n. 12.2018.10

Lugano 11 marzo 2019/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.231 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 1° dicembre 2016 da

CO 1  rappr. da  PA 2   

contro

 RE 1  rappr. da  PA 3   

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 60'000.- oltre interessi al 5% dal 13 febbraio 2015 su fr. 15'000.- e dal 27 maggio 2015 su fr. 45'000.- nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UE di Lugano, domanda avversata dalla convenuta;

ed ora sull’istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata dalla convenuta contestualmente alle conclusioni 8 novembre 2017, e che il Pretore con decisione 3 gennaio 2018 (inc. n. SO.2017.5800) ha respinto;

reclamante la convenuta con reclamo 22 gennaio 2018, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza di gratuito patrocinio, protestando spese e ripetibili;

mentre l'attrice con osservazioni 26 ottobre 2018 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con petizione 1° dicembre 2016 CO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio RE 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenerne la condanna al pagamento di complessivi fr. 60'000.oltre interessi e accessori, chiedendo da una parte la restituzione dell’anticipo provigionale di fr. 15'000.- corrisposto nell'ambito dell’ “accordo di collaborazione” (doc. 2), per il quale la controparte non avrebbe maturato alcun credito nei suoi confronti, e pretendendo altresì la rifusione degli ulteriori fr. 45'000.- consegnatile nell’ambito di un contratto di mutuo;

che la convenuta si è opposta alla petizione;

che in data 8 novembre 2017, contestualmente all’inoltro delle conclusioni di causa, la convenuta ha instato per l'ottenimento del gratuito patrocinio nella procedura di primo grado;

che con decisione 3 gennaio 2018 il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio, senza prelevare spese processuali e assegnare ripetibili: il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che nell’ambito della causa la convenuta si fosse opposta alle domande di petizione argomentando in modo confuso e contraddittorio le sue tesi, cioè con una posizione processuale destinata all’insuccesso;

che con decisione di pari data il Pretore ha in seguito accolto la petizione (salvo sulla data di decorrenza degli interessi), ponendo a carico della convenuta le spese processuali e le ripetibili;

che con il reclamo 22 gennaio 2018 che qui ci occupa, avversato dall'attrice con osservazioni 26 ottobre 2018, la convenuta ha chiesto la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere l’istanza di gratuito patrocinio, protestando spese e ripetibili: essa ha in particolare lamentato il fatto che il Pretore, rifiutando l'assunzione di tutte le prove da lei preannunciate negli allegati preliminari e da lei poi confermate in occasione dell'udienza di prime arringhe, le avesse di fatto impedito di provare alcune circostanze da lei a suo tempo allegate, ossia che l'attività da lei svolta nell'ambito dell'accordo di collaborazione di cui al doc. 2 era costitutiva di un contratto di lavoro e che in ogni caso essa, nell'ambito di quell'accordo, aveva maturato il diritto a provvigioni per almeno fr. 60'000.-;

che ha diritto al gratuito patrocinio chiunque adempia alle due condizioni cumulative di cui all'art. 117 CPC, ovvero chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b);

che il Pretore, avendo ritenuto che la resistenza in lite della convenuta apparisse già priva di probabilità di successo, non ha esaminato se quest’ultima si trovasse pure in uno stato di indigenza: atteso che la situazione d’indigenza della convenuta è stata contestata in questa sede dall’attrice, qualora il giudizio sulla probabilità di successo della resistenza in lite della convenuta non dovesse qui trovare conferma, l’incarto dovrebbe così essere ritornato al giudice di prime cure per l’esame di quest’altro requisito;

che, relativamente alle probabilità di successo della resistenza nella causa, la giurisprudenza definisce come prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono notevolmente più ridotte che i rischi di sconfitta e che conseguentemente non possono essere considerate come serie, ritenuto per contro che una resistenza nella causa non è considerata priva di successo quando le possibilità di vittoria e di sconfitta si equivalgono, oppure se le prime sono soltanto lievemente inferiori alle seconde: decisivo è in definitiva sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari si determinerebbe a resistere nella causa in base alle spese che si esporrebbe a sopportare (DTF 142 III 140 consid. 5.1; cfr. Huber, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung - Kommentar, 2ª ed., n. 59 ad art. 117 CPC; Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2ª ed., p. 589); la questione a sapere se sussistono sufficienti probabilità di successo deve essere valutata in base a un esame sommario (art. 119 cpv. 3 CPC), fondato sulle circostanze esistenti al momento dell'introduzione dell'istanza di gratuito patrocinio (DTF 142 III 140 consid. 5.1; cfr. Emmel, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ª ed., n. 13 ad art. 117 CPC; Trezzini, op. cit., p. 590);

che nel suo gravame la convenuta non si è innanzitutto confrontata con l’argomentazione che aveva indotto il giudice di prime cure a respingere la sua istanza di gratuito patrocinio ed in particolare non ha spiegato per quale motivo egli avrebbe sbagliato nel ritenere che nell’ambito della causa essa si fosse opposta alle domande di petizione argomentando in modo confuso e contraddittorio le sue tesi, cioè con una posizione processuale destinata all’insuccesso: in tali circostanze il reclamo deve già essere dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC);

che ad ogni buon conto è a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto che al momento dell’inoltro dell’istanza di gratuito patrocinio, ossia in pratica al termine della procedura di primo grado, la resistenza nella causa della convenuta appariva priva di probabilità di successo: come si evince dalla decisione resa in data odierna dalla scrivente Camera sull’appello della convenuta contro il giudizio di merito (inc. n. 12.2018.30), a cui si può senz’altro rinviare, i rimproveri mossi al giudice di prime cure di aver rifiutato l'assunzione di tutte le prove da lei preannunciate negli allegati preliminari e da lei poi confermate in occasione dell'udienza di prime arringhe e di averle con ciò impedito di provare alcune circostanze da lei a suo tempo allegate, ossia che l'attività da lei svolta nell'ambito dell'accordo di collaborazione di cui al doc. 2 era costitutiva di un contratto di lavoro e che in ogni caso essa, nell'ambito di quell'accordo, aveva maturato il diritto a provvigioni per almeno fr. 60'000.-, sono in effetti risultati privi di fondamento, ciò che ha in sostanza comportato la conferma del giudizio pretorile che aveva accolto la petizione dell’attrice;

che il reclamo della convenuta deve pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile;

che nella procedura per il conferimento del gratuito patrocinio non vengono di regola prelevate spese processuali (art. 119 cpv. 6 CPC), né vengono assegnate ripetibili (DTF 139 III 334 consid. 4.2);

che l'impugnabilità di un giudizio incidentale, come quello emesso in tema di gratuito patrocinio, segue la via dell'azione principale (DTF 137 III 261 consid. 1.4; TF 14 febbraio 2012 5A_565/2011 consid. 1.1), ritenuto che il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale deve così essere stabilito in fr. 60'000.-.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 119 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                                   1.   Il reclamo 22 gennaio 2018 di RE 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali e non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-      -        

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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