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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.10.2018 12.2017.75

October 3, 2018·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,619 words·~18 min·5

Summary

Contratto di appalto - legittimazione passiva - iscrizione definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani, tempestività

Full text

Incarto n. 12.2017.75

Lugano 3 ottobre 2018/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Grisanti

Vicecancelliera

Federspiel Peer

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2015.392 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 6 novembre 2015 da

AO 1  rappr. dall’  RA 2   

contro

 AP 1   AP 2  tutti rappr. dall’  RA 1   

con cui l’attrice postula la condanna delle controparti al pagamento di fr. 16'809.10, oltre interessi al 5% dal 10 giugno 2015, nonché la conferma definitiva dell’ipoteca legale già iscritta in via provvisoria a carico del foglio PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD di Agno, di loro proprietà,

domande avversate dai convenuti che postulano la reiezione della petizione e la cancellazione dell’ipoteca legale, e che il Pretore ha integralmente accolto con sentenza del 6 aprile 2017,

appellanti i convenuti con atto di appello del 23 maggio 2017 con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e ordinare la cancellazione dell’ipoteca legale provvisoria iscritta sul loro fondo, con protesta di tasse, spese e ripetibili,   

mentre l’attrice con risposta del 10 agosto 2017 chiede la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili,

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto:                     A.    Con rogito n. 2107 del 14 maggio 2013 del notaio __________ B__________, A__________ SA ha costituito un diritto di compera a favore di AP 1 e AP 2 avente per oggetto l’appartamento corrispondente alla PPP n. __________ di cui al fondo base particella n.  __________ RFD di __________, in fase di edificazione (doc. D).

                                           Nel novembre 2014 AO 1, ditta specializzata in impianti termici e di ventilazione, ha installato in tale appartamento un impianto di climatizzazione e ha inviato, in data 2 dicembre 2014, a AP 1 e a AP 2 una fattura di fr. 14'904.- (doc. E), ritenendo gli stessi i committenti dei lavori. Questi non hanno però accettato l’opera perché a loro dire i condizionatori sarebbero stati posati senza la rasatura a gesso delle pareti. In data 18 marzo 2015 AO 1 ha pertanto provveduto a smontare l’impianto, lo stesso è poi stato rimontato e collaudato in data 27 maggio 2018. Per queste prestazioni la ditta ha emesso, in data 9 giugno 2015, una fattura di fr. 1'905.10 sempre a carico di AP 1 e AP 2 (doc. F, G, H, I). Le due fatture sono però rimaste scoperte.

                                   B.    AO 1 ha quindi chiesto e ottenuto, a garanzia del proprio credito di complessivi fr. 16'809.10, l’iscrizione in via provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori a carico della citata quota di PPP, in quel momento ancora di proprietà della società A__________ SA di L__________ (cfr. incarti CA.__________ e SO.__________ della Pretura di Lugano, sezione 2, e sentenza della ICCA del 10 febbraio 2016, inc. 11.2015.102).

                                   C.    In data 8 settembre 2015 AP 1 e AP 2 hanno esercitato il diritto di compera diventando proprietari della PPP n. __________ di cui al fondo base n. __________ RFD di __________. Con scritto del 19 ottobre 2015 essi hanno comunicato al Pretore di voler subentrare nella causa alla precedente proprietaria.                 

                                   D.    Con petizione del 6 novembre 2015, e pertanto nel termine assegnatole con sentenza pretorile dell’8 settembre 2015, AO 1 ha avviato nei confronti di AP 1 e AP 2 la causa tendente alla conferma definitiva dell’ipoteca, con relativa domanda di condanna al pagamento del vantato credito di fr. 16'809.10 oltre interessi. In breve, l’attrice ha spiegato di aver ricevuto l’incarico di posare i condizionatori dagli attuali proprietari dell’appartamento e di aver poi proceduto al loro smontaggio e nuovo rimontaggio con contestuale messa in funzione e collaudo sempre su loro richiesta. Tra le parti in causa sarebbe pertanto venuto in essere un contratto di appalto con conseguente obbligo dei committenti di pagare la mercede. AO 1 ha argomentato che la fornitura di materiale e di lavoro a favore della PPP n. __________ di cui al fondo base particella n. __________ RFD di __________ di proprietà dei qui convenuti era incontestabile come pure assodata era la circostanza che l’immobile avesse beneficiato di un aumento di valore grazie alle prestazioni da lei fornite, da qui la presente richiesta. 

                                           AP 1 e AP 2 si sono opposti alla petizione contestando integralmente le pretese creditorie dell’attrice. In sintesi, essi hanno negato di essere parte al contratto e hanno affermato che i lavori sono stati commissionati dalla ditta A__________ SA. Nel contempo, essi hanno rimproverato alla controparte il mancato rispetto del termine di 4 mesi per richiedere l’iscrizione dell’ipoteca legale. I convenuti hanno, infatti, argomentato che i lavori erano finiti già nel dicembre 2014. A dire degli stessi l’intervento del marzo - maggio 2015 sarebbe stato fatto sulla base di un nuovo contratto.

                                         In sede di replica e duplica, orali, le parti hanno ribadito le reciproche posizioni, approfondendone alcuni aspetti.

                                         Esperita l’istruttoria, i contendenti hanno rinunciato al dibattimento finale, versando agli atti i propri memoriali conclusivi, con i quali si sono sostanzialmente confermati nelle rispettive antitetiche domande e allegazioni.

                                         L’attrice, sulla base degli accertamenti istruttori, ha ribadito e approfondito la tesi secondo cui committente dei lavori era AP 1 la quale, in veste di comproprietaria, aveva agito anche quale rappresentante dell’altro comproprietario AP 2.  

                                  E.   Con decisione del 6 aprile 2017, il Pretore ha accolto integralmente la petizione.

                                   F.   Con atto di appello del 23 maggio 2017 AP 1 e AP 2 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e ordinare la cancellazione dell’ipoteca legale provvisoria iscritta sul loro immobile, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Mentre l’attrice con risposta del 10 agosto 2017 chiede la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.

E considerato

in diritto:

1.Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

2.Nel proprio giudizio il Pretore, dopo aver ripercorso i fatti, ha analizzato la questione della legittimazione passiva dei convenuti, giungendo alla conclusione che, sulla base delle risultanze istruttorie, gli stessi fossero i committenti nei confronti dell’attrice dell’installazione dell’impianto di climatizzazione e del suo successivo smontaggio e rimontaggio e che, pertanto, la loro legittimazione fosse data. In seguito, il primo giudice ha constatato che l’ammontare del credito e il vincolo di solidarietà non erano stati contestati dai convenuti ed erano pertanto ammessi.

In merito all’iscrizione dell’ipoteca legale, il Pretore ha giudicato che le prestazioni effettuate dall’attrice erano riconducibili a due contratti di appalto: il primo relativo ai lavori eseguiti nel mese di novembre 2014 e fatturati il 2 dicembre 2014, e il secondo per quelli dei mesi marzo - maggio 2015 e fatturati in data 8 giugno 2015. Secondo il primo giudice, però, il fatto che il collaudo fosse stato effettuato solo il 27 maggio 2015 dopo il rimontaggio dell’impianto permetteva di ritenere che solo a questo punto tutti i lavori potessero essere considerati conclusi. Il termine di 4 mesi per l’iscrizione dell’ipoteca legale provvisoria decorreva pertanto da questa data, con la conseguenza che la richiesta di iscrizione era tempestiva.  

3.       Con l’appello AP 1 e AP 2 censurano gli accertamenti istruttori effettuati dal Pretore, in particolare contestano la forza probatoria dell’email con cui AP 1 avrebbe conferito l’ordine d’installazione dell’impianto e rimproverano al Pretore di non aver considerato le dichiarazioni testimoniali nella loro interezza. Nel contempo, gli appellanti sostengono che il primo giudice non ha “attentamente valutato il contesto contrattuale in cui le parti interagivano tra loro”. In merito al termine per l’iscrizione dell’ipoteca legale, essi affermano che il termine di 4 mesi non è stato rispettato in quanto lo stesso ha iniziato a decorrere alla fine dei primi lavori, terminati in novembre e fatturati il 2 dicembre 2014, e non, come ammesso dal Pretore, solo dopo il secondo intervento ovvero nel maggio 2015.

                                4.     Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (v. Verda Chiocchetti in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., vol. 2, n. 21 seg. ad art. 311; Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz, n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n. 4A_659/2011, consid. 4). L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e una propria lettura dei fatti. Problematica che concerne, in particolare, le censure relative alla venuta in essere dei due contratti di appalto (cfr. appello, punto 2) e la questione del collaudo (cfr. appello, punto 3). L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.

5.    Come accennato sopra, la prima contestazione concerne la venuta in essere di un contratto di appalto tra le parti per la fornitura e posa del sistema di raffreddamento e il suo successivo smontaggio e rimontaggio, circostanza che a detta degli appellanti non sarebbe provata e che comunque essi negano. A supporto della propria tesi essi contestano, in maniera invero piuttosto confusa e generica, la validità e la forza probatoria dell’email di cui al doc. K come pure la portata delle dichiarazioni rese dai testi. Essi rimproverano, inoltre, al Pretore di non aver “attentamente valutato il contesto contrattuale” e di non aver tenuto conto del fatto che il contratto di costituzione di diritto di compera prevedeva che eventuali opere supplementari dovessero essere appaltate alla G__________ SA.

5.1.  L’art. 157 CPC sancisce il principio del libero apprezzamento delle prove da parte del giudice. Questo principio vale naturalmente anche per i documenti prodotti dalle parti e anche per le email da esse allegate, il cui apprezzamento sottostà ai principi generali validi per tutti i mezzi di prova. Per quanto attiene più specificatamente alle email non securizzate la loro intensità probatoria dipende sostanzialmente dall’esistenza o meno di riscontri probatori esterni oppure dalle contestazioni o meno sollevate da controparte in merito all’autenticità, al contenuto e alla ricezione delle stesse (v. Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., vol. 1, n. 8 seg., n. 71 e 72 ad art. 157).

                                         In relazione alle dichiarazioni testimoniali, anch’esse sottoposte al libero apprezzamento del giudice, vale la pena ricordare che in base a questo disposto legale è fondamentale anche l’impressione personale che il magistrato ha ricavato dal testimone in occasione della sua audizione, aspetto che può senza dubbio giocare un ruolo nella valutazione del suo peso probatorio. Nel contempo egli deve però tener conto anche dell’eventuale vicinanza del testimone a una parte o se questi è interessato all’esito della vertenza. A ogni buon conto le dichiarazioni del teste vanno apprezzate alla luce anche delle altre risultanze istruttorie (v. Trezzini , op. cit., n. 89 seg. ad art. 157).

                               5.2.   In primis, è necessario rilevare che gli appellanti contestano per la prima volta in questa sede, e pertanto in maniera irrituale e palesemente tardiva, di aver inviato l’email di cui al doc. K (cfr. appello pag. 3 in fine). Innanzi al Pretore essi si sono, infatti, limitati a sostenere in maniera generica l’assenza di forza probatoria di un’email non securizzata senza però contestare concretamente né l’autenticità né il contenuto del predetto doc. K. Anche in sede di appello, essi omettono di sostanziare la loro censura e si limitano a un’allegazione generica priva di qualsiasi supporto probatorio con la conseguenza che la stessa non può che essere giudicata irricevibile (cfr. anche consid. 4).

                                         Priva di buon fondamento e finanche bizzarra si rivela, inoltre, la tesi appellatoria secondo cui un’email non costituirebbe valida manifestazione di volontà; gli appellanti paiono, infatti, dimenticare che il contratto di appalto non prevede alcuna forma particolare per lo scambio di volontà tra le parti.

                                         Come illustrato poc’anzi, la forza probatoria di un’email non securizzata va valutata, da un canto, alla luce dei riscontri esterni – come si dirà meglio in seguito, in concreto dati e dall’altro, dalla presenza o meno di contestazioni, in concreto presenti ma - come visto - inconsistenti.

                                         Contrariamente a quanto cercano di sostenere gli appellanti, il loro ruolo di committenti nei due contratti venuti in essere con AO 1 per l’installazione del sistema di climatizzazione, prima, e per lo smontaggio e rimontaggio dello stesso, poi, emerge in maniera chiara dagli atti di causa.

                                         Per quanto attiene all’installazione dell’impianto, la conclusione di un contratto di appalto tra le parti in causa è confermata anche dai testi i quali, in maniera convergente, riferiscono dell’incarico conferito direttamente da AP 1. Al riguardo il teste M__________ ha dichiarato: “Confermo di aver ricevuto dalla signora P__________ conferma per l’installazione di un impianto di climatizzazione nel suo appartamento. (…) Mi viene ostenso il doc. K: mi ricordo di questa mail e ne confermo il contenuto, è questo l’ordine di installazione a cui facevo riferimento poc’anzi. (…) Committente dell’opera era la signora P__________. (…) Confermo che per tutti gli impianti di condizionamento eseguiti nei singoli appartamenti (…) i committenti erano sempre i proprietari dei singoli appartamenti” (cfr. audizione testimoniale del 5 aprile 2016, pag. 3).

                                         Dal conto suo il teste Ma__________ ha riferito in maniera inequivocabile che: “(…) Nel caso concreto i costi dell’impianto di condizionamento erano a carico della signora P__________ la quale aveva commissionato i lavori direttamente a K__________. (…) La signora P__________ commissionò direttamente l’impianto di condizionamento alla K__________. Aveva contatti diretti con l’ing. M__________. Sono molto categorico nel dire che né da parte della A__________ né da parte di G__________ non venne mai dato alcun ordine alla ditta attrice di installare l’impianto. Ribadisco che la signora P__________ commissionò direttamente i lavori alla K__________. Mi ricordo anche una delibera nella quale la signora P__________ confermava l’esecuzione die lavori, i costi erano evidentemente a suo carico. (…)” (cfr. audizione testimoniale del 5 aprile 2016, pag. 5).

                                         Dichiarazioni quelle riportate qui sopra della cui veridicità non vi è motivo di dubitare e che trovano sostanziale conferma anche nelle testimonianze di data 5 aprile 2016 rese dai testi A__________ V__________ e M__________ C__________ come pure nell’interrogatorio formale di G__________ R__________ di data 10 maggio 2016, a cui si rinvia.

                                         Alla luce di questi riscontri, tutto ben considerato, è pertanto a giusta ragione che il Pretore ha riconosciuto forza probatorio al doc. K e ha accertato la venuta in essere di un contratto di appalto tra le parti relativo all’installazione dell’impianto di climatizzazione. Le asserzioni degli appellanti secondo cui il Pretore non avrebbe considerato le dichiarazioni testimoniali nella loro interezza sono prive di fondamento, dalla sentenza impugnata traspare, infatti, l’esatto contrario, ovvero che egli ha valutato le prove in maniera approfondita e completa.

                                         Anche per quanto attiene al successivo intervento di smontaggio e rimontaggio dell’impianto effettuato nel corso dei mesi di marzo e maggio 2015 il Pretore ha ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie, che i committenti dell’opera fossero i qui appellanti, valutazione che merita di essere condivisa. Al riguardo vale la pena citare il teste A__________ V__________, il quale ha riferito che la richiesta venne fatta dalla DL su “ordine della signora P__________” la quale “sospettava che gli apparecchi fossero stati posati senza la rasatura e tinteggiatura gesso” (cfr. audizione cit., pag. 1), circostanza che trova puntualmente riscontro in quanto affermato dal teste M__________ C__________, incaricato della DL, il quale ha a sua volta precisato che “la signora lamentava dei problemi, in particolare lamentava una non corretta esecuzione della rasatura a gesso dietro gli apparecchi di climatizzazione. L’appartamento non era ancora stato consegnato ed eravamo ancora in fase di cantiere. Su richiesta della signora P__________ abbiamo dato ordine di smontare gli apparecchi dalle pareti. (…)” (cfr. audizione cit., pag. 4). Anche in questo caso le dichiarazioni dei testi attestano in maniera chiara e convergente il ruolo di committente avuto dalla signora AP 1. 

                                         In questo ambito, vale la pena ricordare che gli appellanti non contestano né che AP 1 abbia agito quale rappresentante dell’altro comproprietario AP 2 né il vincolo di solidarietà tra gli stessi.

5.3 .   Inconferenti si rivelano, inoltre, le lagnanze degli appellanti secondo cui le opere supplementari avrebbero dovuto essere appaltate a G__________ SA. Il teste M__________ S__________ ha, infatti, ben illustrato lo svolgersi dei fatti e spiegato che la promotrice aveva autorizzato gli acquirenti a far installare a loro spese un impianto di climatizzazione da parte della ditta AO 1 già presente sul cantiere. Al riguardo egli ha affermato che “ (…) AO 1 aveva ricevuto incarico dalla G__________ di eseguire le opere di riscaldamento, ventilazione e raffrescamento. Quando parlo di raffrescamento intendo dire che ciascun proprietario aveva la possibilità di far installare nel proprio appartamento un impianto di condizionamento.”  Il teste ha così riassunto lo svolgersi dei fatti: “(…) le parti hanno concluso il diritto di compera, in seguito in corso di edificazione la signora AP 1 ha espresso il desiderio di vedersi installare un impianto di climatizzazione. L’esecutore del total contract ha preso in carico la richiesta della signora AP 1, confermando che l’opera poteva essere eseguita tenuto conto dei tempi di edificazione. Con “presa in carico” intendo dire che G__________ ha preso atto della richiesta della signora AP 1 ed ha confermato che secondo lo stato di avanzamento del cantiere i lavori avrebbero ancora potuto essere eseguiti. I costi erano comunque a carico della signora AP 1. Quindi la signora AP 1 si è incontrata con l’ing. M__________ di AO 1 (…)” (cfr. audizione testimoniale cit., pag. 5 seg.).

Sulla base di quanto precede le censure si rivelano con ogni evidenza prive di buon fondamento e vanno pertanto respinte.

6.Da ultimo, gli appellanti negano che sia stato rispettato il termine di 4 mesi per l’iscrizione dell’ipoteca legale e rimproverano al Pretore di aver trovato “una soluzione del tutto inattesa e illegale” (cfr. appello, pag. 6). A detta degli stessi il termine ha iniziato a decorrere nel novembre 2014 alla fine dei lavori d’installazione, mentre che i successivi interventi del marzo - maggio 2015 non darebbero diritto all’iscrizione di un’ipoteca legale in quanto non “portano alcun valore aggiunto al fondo” (cfr. appello, pag. 7). 

                               6.1.   Preliminarmente è necessario osservare che gli appellanti non si confrontano col concetto di collaudo considerato dal Pretore ma si limitano a relativizzare l’importanza dei lavori svolti nei mesi di marzo – maggio 2015. Essi sostengono, infatti, che questo intervento di smontaggio e rimontaggio sarebbe stato di secondaria importanza per non dire irrilevante. Questa tesi non può essere condivisa. Nella loro esposizione dei fatti, gli appellanti sottacciono (volutamente) che l’impianto non è stato da loro accettato tant’è che essi hanno preteso che gli apparecchi fossero smontati e poi rimontati. Solo dopo il secondo montaggio, nel maggio 2015, l’impianto è stato effettivamente messo in funzione e collaudato, circostanza non contestata in questa sede (cfr. anche audizione testimoniale di M__________ M__________ cit., pag. 3). Contrariamente a quanto sembrano credere gli appellanti questi controlli non possono essere considerati di secondaria importanza ma anzi il collaudo è un atto indispensabile per la consegna dell’impianto finito ai committenti.

                                         Alla luce di quanto precede è pertanto a giusta ragione che il Pretore ha ritenuto quale data di fine dei lavori il 27 maggio 2015, termine da cui decorre il periodo di quattro mesi per l’iscrizione dell’ipoteca legale. Ne discende pertanto la tempestività della richiesta di cui alla decisione superprovvisionale dell’8 luglio 2015. Anche su questo punto la sentenza pretorile merita conferma.

7.In definitiva, l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 16'809.10 seguono la soccombenza degli appellanti, i quali rifonderanno alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC e la LTG,

decide:

                                   1.   L’appello 23 maggio 2017 di AP 1 e AP 2 è respinto.

                                   2.   Le spese d’appello di complessivi fr. 1’800.-, già anticipate dagli appellanti, restano a loro carico, in solido, con obbligo di versare alla controparte fr. 1'500.-, in solido, per ripetibili di appello.

                                   3.   Notificazione:

-     -      

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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