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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.04.2017 12.2017.44

April 7, 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·821 words·~4 min·5

Summary

Espulsione - appello irricevibile

Full text

Incarto n. 12.2017.44

Lugano 7 aprile 2017/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG)

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2017.26 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti, espulsione del conduttore) della Pretura del Distretto di Blenio, promossa con istanza 15 febbraio 2017 da

AO 1 RA 1  

contro

AP 1

chiedente l’espulsione immediata del convenuto, domanda ribadita in occasione dell’udienza di discussione alla quale questi non è comparso e che il Pretore ha accolto con decisione 7 marzo 2017;

appellante il convenuto con scritto del 20 marzo 2017 preannunciando ulteriori spiegazioni;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che a partire dal 1° novembre 2013 AP 1 conduce in locazione il fondo mapp. RF di A, sezione D, per una pigione mensile di fr. 1’000.- (doc. A);

che il locatore AO 1 ha notificato al conduttore in data 5 settembre 2016, con modulo ufficiale, la disdetta straordinaria del contratto per il 15 dicembre 2016 (doc. D);

                                         che, dopo vicissitudini che qui non occorre riepilogare, non avendo il conduttore provveduto alla riconsegna dell’ente locato, con istanza 15 febbraio 2017 nella procedura sommaria a tutela nei casi manifesti il locatore ha chiesto alla Pretura di ordinarne l’espulsione, postulando di assortire la decisione con una serie di comminatorie e ordini atti a garantirne l’esecuzione e in particolare lo sgombero dei luoghi;

che con giudizio 7 marzo 2017 il Pretore ha sostanzialmente accolto l’istanza e ordinato l’espulsione del conduttore entro cinque giorni, con le comminatorie di rito;

                                         che con invio postale 20 marzo 2017 il convenuto ha trasmesso a questa Camera una copia del giudizio apponendovi a mano in calce la seguente dicitura: “Reclamo contro questi decisioni in tutti i punti! Spiegazioni seguono tramite avvocato”, con l’aggiunta della data e della firma;

che l’atto non è stato intimato alla controparte e la procedura, terminando con una non entrata nel merito di un’impugnazione manifestamente inammissibile, può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG);

che dal 1° gennaio 2011 l’espulsione di un conduttore dai locali occupati dopo la fine del contratto per disdetta, ordinaria o straordinaria, avviene o in procedura semplificata (art. 243 e segg. CPC) previa conciliazione o in procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) che non richiede la previa conciliazione (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a ed., n. 1429 pag. 260);

che con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC); l’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore;

che nel caso concreto l’appellante ha ritenuto di poter censurare la decisione pretorile nella forma sopra indicata, senza peraltro poi neppure dar seguito a quanto preannunciato a proposito delle ulteriori spiegazioni;

che, a ben vedere, ci si potrebbe porre il quesito a sapere se tale modo sbrigativo di manifestare il disaccordo contro un giudizio di primo grado possa essere qualificato quale atto di appello, a prescindere dalla questione dei vizi di forma che lo rendono palesemente irrito;

che la questione non merita di essere ulteriormente discussa siccome l’art. 311 CPC sanziona comunque un tale modo di procedere imponendo di considerare la censura come manifestamente inammissibile per carente motivazione, mancando ogni confronto con il giudizio impugnato;

che gli accertamenti e le conclusioni del primo giudice non risultano quindi validamente criticati, ciò che comporta la conferma della sentenza impugnata;

che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3 LTG; il valore litigioso della procedura di appello, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 36’000.-, come indicato dal Pretore; non si assegnano ripetibili alla controparte alla quale l'appello non è stato notificato.

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello 20 marzo 2017 di AP 1 è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 100.- sono poste a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                

D. Bozzini

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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