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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.02.2017 12.2017.16

February 27, 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,431 words·~7 min·4

Summary

Appello irricevibile per carenza di motivazione

Full text

Incarto n. 12.2017.16

Lugano 27 febbraio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2016.5891 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti, espulsione del conduttore) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 -promossa con istanza 7 dicembre 2016 da

AO 1 AO 2 patrocinate dall’ PA 1  

contro

AP 1 e PI 1,  

volta a ottenere l’espulsione dei convenuti dall’appartamento di 4 locali nello stabile sito in via S 4 a C;

domanda ribadita all’udienza dell’11 gennaio 2017, in occasione della quale è comparsa la convenuta AP 1 che non ha contestato la mora ma ha chiesto di poter continuare a utilizzare l’appartamento, e che il Pretore ha accolto con decisione 16 gennaio 2017 facendo ordine ai convenuti di mettere l’ente locato a libera disposizione della parte istante entro il 28 febbraio 2017, disponendone l’esecuzione effettiva con le comminatorie di rito;

appellante la sola convenuta AP 1 che, con atto di appello 25 gennaio 2017, chiede la concessione di una proroga di due mesi;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A.      Dal 1° gennaio 2015 i coniugi PI 1 e AP 1 conducono in locazione l’appartamento di 4 locali dello stabile sito in via S 4 a C, a una pigione mensile di fr. 2’700.- (doc. A). Con lettere separate 22 agosto 2016 le locatrici AO 1 e AO 2 si sono rivolte ai conduttori lamentando lo scoperto delle pigioni e prospettando la disdetta del contratto per mora (doc. D e E). In data 12 ottobre 2016 la parte locatrice ha notificato ai conduttori separatamente, tramite modulo ufficiale, la disdetta del contratto per il 30 novembre 2016 (doc. F e G).

B.      Con istanza 10 novembre 2016 AP 1 ha contestato la disdetta dinanzi al competente ufficio di conciliazione (doc. UC inc. 119/16). Dal canto loro le locatrici hanno chiesto al Pretore, con istanza 7 dicembre 2016 nella procedura sommaria a tutela nei casi manifesti, di ordinare ai conduttori di liberare l’appartamento con la diffida e le comminatorie di rito. All’udienza dell’11 gennaio 2017 è comparsa solo la conduttrice AP 1 che, senza contestare la situazione di mora dovuta ad asserite difficoltà finanziarie sopraggiunte, ha chiesto al giudice di prime cure di tener conto della situazione familiare difficile e delle esigenze dei figli e di poter quindi continuare a condurre in locazione l’appartamento.

C.      Con sentenza 16 gennaio 2017 il Pretore ha accolto l’istanza e fatto ordine ai conduttori di mettere a libera disposizione della parte locatrice l’appartamento locato entro il 28 febbraio 2017, con la comminatoria dell’azione penale in caso di disobbedienza e gli ammonimenti di rito. Il primo giudice ha in sostanza ritenuto valida la disdetta per mora e riconosciuto dimostrate le circostanze giustificanti l’espulsione, accordando un termine sino al 28 febbraio 2017 per tener conto di motivi umanitari e di ordine pratico, al fine di consentire il trasferimento della famiglia in tempi adeguati, informando nel contempo i servizi sociali comunali per quanto di loro competenza.

D.      Con scritto 25 gennaio 2017 la conduttrice AP 1 si è rivolta alla Pretura indicando l’intenzione di fare ricorso contro la decisione e chiedendo “una proroga di sfratto di altri due mesi, cioè per il 30 aprile 2017”. Malgrado la formulazione imprecisa, riservata la questione dell’esigenza di motivazione ai sensi dell’art. 311 CPC, la richiesta, trasmessa dalla Pretura a questa Camera per competenza, può essere considerata una richiesta di riforma della decisione pretorile nel senso di modificare la data fissata per la restituzione dell’ente locato.

E.      L’appello non è stato notificato alla controparte.

e considerato

in diritto:

1.       Dal 1° gennaio 2011 l’espulsione di un conduttore dai locali occupati dopo la fine del contratto per disdetta, ordinaria o straordinaria, avviene o in procedura semplificata (art. 243 e segg. CPC) previa conciliazione o in procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) che non richiede la previa conciliazione (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a ed., n. 1429 pag. 260). Giusta l’art. 257 CPC il giudice, salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2), accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo restando che se queste condizioni non sono date non entra nel merito (cpv. 3).

2.       Con l’appello in esame la conduttrice chiede la riforma della decisione pretorile nel senso di prorogare fino a fine aprile 2017 il termine assegnatole con l’ordine di espulsione. La dottrina e la giurisprudenza hanno precisato che l’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. L’appellante deve in altri termini non solo spiegare per quale motivo le sue argomentazioni sarebbero fondate, ma anche perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore (TF 7 dicembre 2011, inc. 4A_659/2011, consid. 4; per molte: II CCA 11 marzo 2014, inc. 12.2013.87, consid. 8; Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböler/Leuenberger, ZPO Komm., ZPO Komm, 3. ed., Art. 311, N. 36). Da quanto precede deriva che in assenza di chiare censure l’autorità d’appello non deve esaminare criticamente il giudizio impugnato, salvo in presenza di errori manifesti, in particolare nell’accertamento dei fatti (ZPO – Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kunz, Art. 311, N. 94).

3.       Nel caso concreto l’appellante ha presentato un breve testo con il quale sostanzialmente ribadisce le circostanze che renderebbero difficile la ricerca di una soluzione abitativa alternativa e le difficoltà economiche conseguenti alle vicissitudini familiari e alla separazione dal coniuge.

Tale modo di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità dell’appello per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 311 cpv. 1 CPC. L’appellante non si confronta infatti adeguatamente con la sentenza pretorile e in particolare non indica perchè il termine assegnatole non sarebbe adeguato.

Abbondanzialmente, si rileva che la valutazione del Pretore, che ha concesso ai convenuti un lasso di tempo di un mese e mezzo per dare seguito all’ordine di sfratto, appare più che adeguata e finanche generosa, se si considera che in prima sede i fatti a sostegno delle asserite difficoltà sono rimasti più che altro allo stadio di semplice allegazione, senza che la parte convenuta abbia profuso lo sforzo minimo per dimostrare di aver messo in atto quanto necessario per far fronte alle esigenze abitative familiari e per ottenere eventuali aiuti sociali ai quali la famiglia avrebbe eventualmente diritto. La circostanza della separazione coniugale, addotta ancora in questa sede, risulta irrilevante ai fini del giudizio, ritenuto come i coniugi si siano separati oramai da un anno circa, periodo sufficientemente lungo per regolamentare gli effetti pratici e legali della nuova situazione. L’appellante stessa rileva inoltre di essersi nel frattempo rivolta ai servizi sociali e di attendere una decisione per il sostegno economico prospettata entro un termine oramai ampiamente trascorso.

4.       Ne consegue che, a fronte di fatti immediatamente comprovabili e incontestati, così come alla situazione giuridica chiara, come concluso dal primo giudice, i cui accertamenti e conclusioni non sono validamente criticati con l’appello, che va pertanto considerato irricevibile, la decisione impugnata merita conferma. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono fissate in conformità degli art. 9 cpv. 3 e 13 LTG. Il valore litigioso, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 97’200.-, come accertato dal Pretore e non contestato dall’appellante. Non si assegnano ripetibili alla controparte alla quale l'appello non è stato notificato.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

decide:                   

1.   L’appello 25 gennaio 2017 di AP 1 è irricevibile. La decisione di sfratto 16 gennaio 2017 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4 (inc. n. SO.2016.5891), è confermata.

2.   Le spese processuali di complessivi fr. 100.- sono poste a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili di appello.

                             3.  Notificazione:

- -  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                        La vicecancelliera

Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)

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