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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.11.2017 12.2017.114

November 6, 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,372 words·~7 min·4

Summary

Procedura di iscrizione nel registro di commercio

Full text

Incarto n. 12.2017.114

Lugano 6 novembre 2017/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire sul ricorso 27 luglio 2017 di

RI 1 rappr. dall' RA 1  

  contro  

la decisione 26 giugno 2017 con cui l'Ufficio del registro di commercio (URC), Biasca, ha rifiutato l'iscrizione della liberazione integrale del capitale azionario e della relativa modifica dello statuto presentata il 23 giugno 2017;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   La ricorrente è stata iscritta a registro di commercio il 2 agosto 2016 con un capitale azionario di fr. 100'000.-, liberato sino a concorrenza di fr. 50'000.-.

                                  B.   a. Mediante istanza 23 giugno 2017 la ricorrente ha notificato all'URC, ai fini dell'iscrizione, la liberazione integrale del capitale azionario, allegando, a questo scopo, il verbale del consiglio di amministrazione del 23 giugno 2017, allestito nella forma dell'atto pubblico dal notaio RA 1, il quale disponeva pure la modifica dell'art. 3 dello statuto societario concernente il capitale azionario.

                                         b. Con decisione 26 giugno 2017 l'URC ha rifiutato l'iscrizione delle modifiche. L'Ufficio ha rilevato che l'atto pubblico non conteneva la constatazione che i conferimenti ulteriori di capitale azionario erano stati effettuati conformemente alle esigenze legali e statutarie o alla deliberazione del consiglio di amministrazione, come prescrive l'art. 54 cpv. 2 lett. a ORC. L'Ufficio ha posto a carico della società istante una tassa di fr. 50.-.

                                  C.   a. Con ricorso 27 luglio 2017 la RI 1 ha impugnato la decisione suddetta dinanzi a questa Camera. L'insorgente ha sostenuto che l'atto pubblico soddisfaceva i requisiti posti dalla suddetta disposizione legale. Dal verbale 23 giugno 2017 risultava difatti che l'amministratrice unica della società aveva spiegato i motivi per cui era necessaria la liberazione totale del capitale azionario; inoltre essa aveva constatato che i fondi necessari erano depositati presso la Banca __________ di __________, che aveva rilasciato un'attestazione a questo scopo, per cui i conferimenti ulteriori di capitale azionario erano per forza di cose conformi alla legge e allo statuto.

                                         Nell'impugnativa l'insorgente ha poi spiegato che, non potendo attendere sino alla definizione della contestazione, l'atto pubblico 23 giugno 2017 è stato completato, mediante postilla del 27 giugno successivo, in cui l'amministratrice unica aveva confermato che la liberazione degli ulteriori fr. 50'000.- del capitale azionario era stata effettuata conformemente alle esigenze legali e statutarie e alla deliberazione del consiglio di amministrazione. La RI 1 ha comunque rivendicato la legittimazione a censurare l'operato dell'URC; tanto più che essa era tenuta a versare la tassa percepita per l'emanazione della decisione di rifiuto.

                                         b. Con risposta 17 agosto 2017 l'URC ha contestato le tesi dell'insorgente e confermato la bontà della sua decisione, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in diritto.

                                         c. Con replica 6 settembre 2017 e duplica 18 settembre 2017 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.

Considerato

in diritto:

                                   1.   1.1. La competenza di questa Camera e la tempestività del gravame sono date dagli art. 165 cpv. 2 e 3 ORC e dall'art. 6 cpv. 1 della legge cantonale sul registro di commercio del 12 marzo 1997 (RL 4.1.1.3).

                                         1.2. La legittimazione della ricorrente è retta dall'art. 165 cpv. 3 lett. a ORC, giusta cui il diritto a ricorrere è dato alle persone e enti giuridici la cui notificazione è stata respinta, e, a titolo sussidiario, dall'art. 65 cpv. 1 della legge (cantonale) sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1), che regge la procedura di ricorso a livello cantonale (cfr. art. 6 cpv. 2 della legge cantonale su registro di commercio testé menzionata; art. 1 cpv. 2 LPAmm). Nella fattispecie, l'iscrizione delle modifiche societarie è stata rifiutata dall'URC il 26 giugno 2017, salvo poi essere accolta due giorni dopo, il 28 successivo, previa produzione allo stesso della completazione dell'atto pubblico in cui l'amministratrice unica della società aveva constatato che la liberazione di capitale era stata effettuata conformemente alle esigenze legali e statutarie e alla deliberazione del consiglio di amministrazione. Alla data di inoltro del gravame, il 27 luglio 2017, l'insorgente non possedeva pertanto più alcun interesse attuale a contestare il diniego di iscrizione, giacché quest'ultima aveva avuto luogo quasi un mese prima; il suo ricorso dovrebbe pertanto essere dichiarato inammissibile. L'insorgente sostiene tuttavia di avere quantomeno un interesse virtuale a far constatare l'illegittimità della decisione di rifiuto 26 giugno 2017. Ora, secondo la giurisprudenza, all'esigenza di un interesse attuale è possibile rinunciare qualora le questioni sollevate nel ricorso potrebbero ripresentarsi in condizioni analoghe in qualsiasi momento, un loro esame non sarebbe possibile nel caso di specie e la loro soluzione appare di pubblico interesse a motivo della loro fondamentale importanza (DTF 141 II 14 consid. 4.4; Vera Marantelli/Said Huber, Praxiskommentar VwVG, Zurigo 2016, n. 15 ad art. 48). Nel caso in esame, questo quesito può rimanere irrisolto, giacché sia comechessia - anche quindi nell'ipotesi in cui alla ricorrente dovesse bastare un interesse virtuale per poter censurare il diniego di iscrizione 26 giugno 2017 - il gravame andrebbe respinto nel merito.

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 54 cpv. 1 ORC, con la notificazione per l'iscrizione di conferimenti ulteriori di capitale azionario di una società anonima occorre fornire all'URC, per quanto qui interessa, l'atto pubblico concernente le deliberazioni del consiglio di amministrazione sulla modifica dello statuto e sulle sue constatazioni (art. 54 cpv. 1 lett. a ORC). L'atto pubblico deve contenere svariate indicazioni (art. 54 cpv. 2 lett. a-d ORC); tra queste, in primo luogo (lett. a della precitata disposizione), figura "la constatazione che i conferimenti sono stati effettuati conformemente alle esigenze legali e statutarie o alla deliberazione del consiglio di amministrazione". Spetta infatti al consiglio di amministrazione stabilire l'ammontare e il genere di conferimenti ulteriori di capitale azionario (per questi ultimi salvo regolamentazione negli statuti) mediante decisione che non dev'essere constatata mediante atto pubblico (Franz Schenker, BSK OR-II, art. 634a n. 5, con rinvii) e che non dev'essere nemmeno prodotta all'URC (Carlo Lombardini/Caroline Clemetson, CR CO II, art. 634a n. 7). Per questo motivo l'art. 54 cpv. 2 lett. a ORC esige che l'atto pubblico trasmesso quale giustificativo all'autorità per l'iscrizione di conferimenti ulteriori (liberazione) di capitale azionario contenga anche la constatazione, da parte del consiglio di amministrazione, che tali conferimenti siano stati effettuati in ossequio alle disposizioni legali e statutarie - così come viene richiesto ai promotori al momento della costituzione della società anonima (art. 629 cpv. 2 cifra 3 CO) - e, in più, alla deliberazione del consiglio di amministrazione medesimo.

                                         2.2. Nel caso di specie, l'atto pubblico 23 giugno 2017, presentato per l'iscrizione il giorno stesso, non contemplava la constatazione suddetta. A ragione, dunque, l'URC ha rifiutato di dar seguito alla notificazione. Contrariamente a quanto assume la ricorrente, a questa mancanza non poteva supplire il fatto che alla trattanda n. 1 del verbale del consiglio di amministrazione, presentato quale documento giustificativo per l'iscrizione, l'amministratrice unica della società avesse spiegato i motivi per cui si rendeva necessaria la liberazione totale del capitale azionario ed avesse altresì dichiarato che i fondi necessari erano depositati presso la Banca __________ di __________, la quale aveva rilasciato un'attestazione a questo scopo. In effetti, le citate verbalizzazioni non potevano in nessun caso sostituire - sia sotto l'aspetto formale che (sicuramente in parte anche) sotto quello sostanziale - la constatazione, richiesta dall'art. 54 cpv. 2 lett. a ORC, secondo cui la liberazione di capitale in oggetto fosse conforme alla previa (e sconosciuta) deliberazione del consiglio di amministrazione, oltre che alla legge e allo statuto.

                                   3.   Sulla scorta di quanto precede, in quanto ricevibile, il ricorso dev'essere respinto.

                                   4.   La tassa di giudizio è posta a carico della ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.    In quanto ricevibile, il ricorso 27 luglio 2017 di RI 1

 è respinto.

2.    La tassa di giudizio, di fr. 300.-, già anticipata dalla ricorrente, è posta a suo carico.

                                   3.   Notificazione:

-; -.  

                                         Comunicazione all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedio giuridico:

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 72 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

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