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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 10.01.2017 12.2016.81

January 10, 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,879 words·~9 min·4

Summary

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti - perizia di arbitratore

Full text

Incarto n. 12.2016.81

Lugano 10 gennaio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa a procedura sommaria (tutela giurisdizionale nei casi manifesti) - inc. n. SO.2016.368 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con istanza 19 aprile 2016 da

AP 1 rappr. da RA 1  

contro  

AO 1 rappr. da RA 2  

con cui l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 19'608.60 oltre interessi al 5% dal 15 gennaio 2015;

domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione in ordine dell’istanza, e che il Pretore aggiunto con decisione 1° giugno 2016 ha dichiarato irricevibile;

appellante l'istante con appello 13 giugno 2016, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto con risposta 20 luglio 2016 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                  che con contratto 4 novembre 2014 (doc. C) AO 1 ha incaricato l’impresa AP 1 di effettuare una serie di interventi edili nello stabile di sua proprietà sito sul fondo n. __________ RFD di __________;

                                  che al termine dei lavori tra le parti è sorto un contenzioso inerente la fatturazione finale dell’impresa, la quale, per tutelarsi, il 3 marzo 2015 ha chiesto e l’indomani (doc. D) ha poi ottenuto l’annotazione in via provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani sul fondo oggetto degli interventi per la somma di fr. 38'109.50 oltre interessi al 5% dal 15 gennaio 2015;

                                  che il 24 agosto 2015 (doc. F), per cercare di risolvere il contenzioso, le parti hanno congiuntamente incaricato l’arch. M__________ __________ di allestire un parere tecnico sulle opere allora realizzate e sulla loro fatturazione, rispondendo in particolare ai seguenti 4 quesiti: accertare quali opere fossero state eseguite; accertare se le opere eseguite fossero qualitativamente conformi a quanto previsto contrattualmente ed alle Norme SIA oppure se vi fossero dei difetti; dire se la fattura finale era corretta e conforme alle opere eseguite; e, in caso di accertamento dei difetti, quantificare il minor valore dell’opera eseguita;

                                  che l’arch. M__________ __________, nel referto da lui consegnato il 14 ottobre 2015 (doc. H), ha proposto, al termine dei suoi rilievi e delle sue valutazioni, di riconoscere a favore dell’impresa un saldo di fr. 19'608.62 (mercede fr. 83'166.02 ./. sistemazione difetti fr. 5'054.40 ./. acconti fr. 58'503.-);

                                  che con istanza 19 aprile 2016, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), AP 1, evidenziando come AO 1 si fosse in precedenza impegnato ad accettare l’esito della perizia (doc. G) e non avesse poi provveduto a presentare gli eventuali quesiti di delucidazione che pure aveva annunciato di voler inoltrare (doc. I e O), nonché rilevando come le risultanze del referto peritale di cui al doc. H fossero dunque vincolanti, ha chiesto la sua condanna al pagamento di fr. 19'608.60 oltre interessi al 5% dal 15 gennaio 2015;

                                  che in occasione dell’udienza del 25 maggio 2016 il convenuto ha chiesto di dichiarare irricevibile l’istanza;

                                  che con decisione 1° giugno 2016 il Pretore aggiunto ha dichiarato irricevibile l’istanza, ponendo la tassa di giustizia di fr. 950.- e le spese di fr. 50.- a carico dell’istante, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 1’200.- per ripetibili: egli ha in sostanza ritenuto che i documenti versati agli atti dall’istante, segnatamente i doc. E, F e G, non permettevano di concludere in modo chiaro e convincente che il convenuto si fosse impegnato ad accettare il carattere vincolante dell’esito peritale;

                                  che con l’appello 13 giugno 2016, che qui ci occupa, l'istante ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi: essa ha ribadito che la documentazione da lei presentata, ed in particolare proprio il doc. G, confermava inequivocabilmente che il convenuto si era impegnato ad accettare gli esiti del referto dell’arch. M__________ __________, che costituiva pacificamente una perizia di arbitratore ai sensi dell’art. 189 CPC;

                                  che con risposta 20 luglio 2016 il convenuto ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

                                  che giusta l’art. 257 CPC il giudice, salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2), accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo restando che se queste condizioni non sono date non entra nel merito (cpv. 3);

                                  che in base alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 III 620 consid. 5.1.1, 141 III 23 consid. 3.2), un fatto è incontestato se non è contestato dal convenuto, mentre un fatto è immediatamente comprovabile in base alla norma, se può essere accertato senza ritardi e senza dispendio particolare; la prova del fatto deve di regola essere portata mediante documenti (e l’ispezione oculare); la tutela giurisdizionale nei casi manifesti non soggiace a una limitazione del rigore probatorio: l’istante non può perciò limitarsi a rendere verosimile la sua pretesa, ma deve recarne la prova piena, così da creare chiarezza nei rapporti fattuali; se la controparte contesta i fatti in modo verosimile, la tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può essere accordata; ciò sarà in particolare il caso laddove essa sostanzi e adduca in modo concludente obiezioni, che dal punto di vista fattuale non possano essere immediatamente confutate e siano atte a far vacillare il convincimento del giudice già formato in precedenza; decisivo è in definitiva sapere se l’approfondito chiarimento delle obiezioni della parte convenuta possa mutare il convincimento del giudice circa l’avvenuta dimostrazione della pretesa dell’istante, così che esse non possano a priori essere considerate prive di rilevanza;

                                  che sempre in base alla giurisprudenza dell’Alta Corte (DTF 138 III 123 consid. 2.1.2, 141 III 23 consid. 3.2), la situazione giuridica è chiara ai sensi della norma, laddove la conseguenza giuridica è senz’altro evincibile dall’applicazione della legge tenendo conto della dottrina e della giurisprudenza e l’applicazione del diritto porta a un risultato univoco; per contro la situazione giuridica non è di regola chiara se l’applicazione di una disposizione impone al tribunale una decisione di apprezzamento o in equità previa valutazione di tutte le circostanze del caso;

                                  che, ciò premesso, nel caso di specie, come si dirà qui di seguito, le condizioni per concedere la tutela giurisdizionale in procedura sommaria non sono adempiute, non potendosi ritenere che i fatti siano incontestati o immediatamente comprovabili e la situazione giuridica sia chiara;

                                  che, pacifico che il referto dell’arch. M__________ __________ (doc. H) costituisca una perizia di arbitratore giusta l’art. 189 CPC, è in effetti indubbio che al convenuto è data la facoltà di far valere in via d’eccezione (cfr. Dolge, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 41 ad art. 189 CPC; Berger, Berner Kommentar, n. 13 ad art. 189 CPC) nella causa in cui quel referto sia stato prodotto - come egli ha sostanzialmente fatto facendo riferimento alle numerose e complesse contestazioni da lui sollevate nello scritto di cui al doc. 2 (inerenti in particolare le valutazioni peritali circa lo spessore delle pareti divisorie interne, l’isolazione delle pareti esterne, i difetti ai serramenti esterni, i danni alle piastrelle, ecc.) atte ad azzerare il credito dell’istante - che lo stesso non sia vincolante siccome manifestamente errato ai sensi del cpv. 3 lett. c della norma (cfr. Dolge, op. cit., n. 54 ad art. 189 CPC, secondo cui, con rif. a DTF 129 III 535 consid. 2 e 2.2, a tale scopo basterebbe che il referto risulti errato con uno scarto del 15-25%): ritenuto che tali contestazioni possono di regola essere vagliate solo alla luce di una perizia giudiziaria (cfr. Dolge, op. cit., ibidem; Weibel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 3ª ed., ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 189 CPC), che - come detto - non può però essere assunta nell’ambito della procedura sommaria ex art. 257 CPC, è così escluso che nelle particolari circostanze l’istante possa ottenere l’auspicata tutela giurisdizionale nei casi manifesti; oltretutto il fatto che l’arch. M__________ __________ fosse stato a suo tempo incaricato di allestire il suo parere tecnico fondandosi solo su alcune prove e meglio basandosi “unicamente sulla documentazione ufficiale, ossia l’offerta, il contratto e la fattura finale, nonché su quanto potrà accertare personalmente in occasione del sopralluogo da esperire in contraddittorio con le parti” (cfr. doc. F) neppure esclude che sulla base delle altre prove delle quali il convenuto nello scritto di cui al doc. 2 aveva pure lamentato la mancata considerazione in sede peritale (si pensi ai numerosi documenti indicati e alle assunzioni testimoniali del sanitario, del tecnico del riscaldamento, dell’elettricista, dell’ingegnere, dell’operaio del proprietario, ecc.) il credito residuo a favore dell’istante sarebbe potuto essere assai inferiore a quello esposto peritalmente; contrariamente a quanto ritenuto dall’istante, poco importa invece se il convenuto non avesse mai presentato i quesiti di delucidazione che pure aveva annunciato di voler inoltrare o ancora non avesse provveduto ad impugnare quel referto, da ciò non potendosi ancora desumere una sua incondizionata accettazione delle risultanze della perizia (cfr. Weibel, op. cit., n. 15c ad art. 189 CPC; Berger, op. cit., ibidem);

                                  che in ogni caso, esaminando più da vicino il referto dell’arch. M__________ __________ (doc. H p. 21 e 23), si osserva che lo stesso, segnatamente nella misura in cui l’esperto per determinare le spettanze residue dell’istante si è dovuto esprimere, oltretutto formulando delle semplici “proposte”, sull’entità della deduzione della mercede a suo favore per alcune opere a corpo sovrastimate rispettivamente sul grado di responsabilità a lei imputabile per l’insorgenza di alcuni difetti (che costituiscono questioni giuridiche di spettanza esclusiva dei tribunali, cfr. Dolge, op. cit., n. 13 ad art. 189 CPC; Weibel, op. cit., n. 4 e 6 ad art. 189 CPC), non è giuridicamente vincolante, ma espone una mera opinione peritale (cfr. Dolge, op. cit., n. 14 e 40 ad art. 189 CPC), non sufficiente per fondare il credito dell’istante;

                                  che, stando così le cose, la decisione con cui il Pretore aggiunto ha concluso per l’irricevibilità dell’istanza può senz’altro essere confermata e l’appello dell’istante deve essere respinto con accollo alla parte soccombente delle spese giudiziarie (art. 106 CPC), calcolate su un valore litigioso di fr. 19'608.60.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                              I.  L’appello 13 giugno 2016 di AP 1 è respinto.

                             II.  Le spese processuali di fr. 1’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili.

                            III.  Notificazione:

- -  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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