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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.01.2015 12.2014.221

January 29, 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,734 words·~9 min·3

Summary

Società anonima - lacune nell'organizzazione (organo di revisione) - scioglimento - appello - ripristino della situazione legale

Full text

Incarto n. 12.2014.221

Lugano 29 gennaio 2015/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unico ai sensi dell’art. 48b lett. b n. 2 e 3 LOG

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2014.4640 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con istanza 31 ottobre 2014 da

AO 1  

contro

AP 1 rappr. da RA 1  

chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva dell’organo di revisione (art. 727 CO), domanda su cui la convenuta non si è espressa;

nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 3 novembre 2014, ha assegnato alla convenuta un ultimo termine di 20 giorni per ripristinare la situazione legale, pena lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, e, non avendo la convenuta reagito alla diffida, con decisione 1° dicembre 2014 ha pronunciato lo scioglimento della società e ne ha ordinato la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

appellante la convenuta con appello 15 dicembre  2014, con cui chiede di annullare la decisione di scioglimento e di messa in liquidazione della società, protestando spese e ripetibili;

mentre l'istante con osservazioni (recte: risposta) 29 dicembre 2014 postula l’accoglimento del gravame, protestando tasse, spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;

ritenuto

in fatto e in diritto:    

                                  che con istanza 31 ottobre 2014 AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, la società AP 1, chiedendo che nei confronti della stessa, priva dell’organo di revisione (cfr. doc. A) e invano diffidata sia con raccomandata del 7 maggio 2014 (doc. B) sia tramite pubblicazione sul FUSC del 23 settembre 2014 (doc. C) a ripristinare entro 30 giorni la situazione legale (art. 154 cpv. 1 ORC), fossero adottate le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC, art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO);

che il 3 novembre 2014 il Pretore ha assegnato alla convenuta, giusta l’art. 731b cpv. 1 n. 1 CO, un ultimo termine di 20 giorni per ripristinare la situazione legale (convocare un’assemblea generale allo scopo di designare un organo di revisione abilitato e richiedere le pertinenti iscrizioni a registro di commercio), pena lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

                                  che, preso atto che la convenuta non aveva reagito alla diffida inviata per raccomandata, con decisione 1° dicembre 2014 il Pretore, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, ha pronunciato lo scioglimento della società e ne ha ordinato la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (dispositivo n. 1), ponendo a suo carico le spese giudiziarie di fr. 300.- (dispositivo n. 2);

                                  che con l’appello 15 dicembre 2014, che qui ci occupa, la convenuta chiede di annullare la decisione di scioglimento e di messa in liquidazione della società con protesta di tasse, spese e ripetibili, rilevando da una parte che nelle particolari circostanze il Pretore avrebbe dovuto adottare un provvedimento meno incisivo nei suoi confronti ed adducendo dall’altra che la situazione legale sarebbe a breve stata ripristinata, in occasione della prossima assemblea degli azionisti, con la nomina del nuovo ufficio di revisione, che l’11 (recte: 12) dicembre 2014 aveva già dichiarato l’accettazione del mandato (cfr. doc. F prodotto con il rimedio);

                                  che con risposta 29 dicembre 2014 l’istante postula l’accoglimento del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili, confermando che in occasione dell’assemblea degli azionisti del 18 dicembre 2014 la convenuta aveva provveduto alla nomina del nuovo organo di revisione, che il 23 dicembre 2014 gli era stato notificato per la necessaria iscrizione a RC;

                                  che la causa, avente oltretutto per oggetto un appello contro una decisione adottata in procedura sommaria, non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza e può pertanto essere decisa da questa Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b lett. b n. 2 e 3 LOG;

                                 che la società anonima deve sottomettere i suoi conti a un controllo ordinario o limitato da parte di un ufficio di revisione (art. 727 e 727a CO), fermo restando che con il consenso di tutti gli azionisti può in ogni caso rinunciare alla revisione limitata (“opting out”) qualora presenti una media annua di posti a tempo pieno non superiore a 10 (art. 727a cpv. 2 CO);

                                  che se una società presenta lacune nell’organizzazione imperativamente prescritta dalla legge l’ufficiale del registro chiede al giudice di prendere le misure necessarie (art. 941a cpv. 1 CO e 154 cpv. 3 ORC);

                                  che l’art. 731b CO contiene un catalogo (non esaustivo) delle possibili misure da adottare dal giudice (DTF 138 III 407 consid. 2.4, 138 III 294 consid. 3.1.4): in tal caso egli può segnatamente assegnare alla società, sotto comminatoria di scioglimento, un termine per ripristinare la situazione legale (cpv. 1 n. 1), nominare l’organo mancante o un commissario (cpv. 1 n. 2) o ancora pronunciare lo scioglimento della società e ordinarne la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (cpv. 1 n. 3);

                                  che la libertà del giudice nella scelta del provvedimento da adottare non è tuttavia illimitata, egli dovendo in ogni caso rispettare il principio della proporzionalità (DTF 138 III 407 consid. 2.4, 138 III 294 consid. 3.1.4): lo scioglimento previsto dalla cifra 3 dell’art. 731b cpv. 1 CO costituisce l’ultima ratio (DTF 138 III 407 consid. 2.4, 138 III 294 consid. 3.1.4, 136 III 369 consid. 11.4.1) e può essere pronunciato unicamente se le misure meno severe enunciate nelle due cifre precedenti - l’assegnazione di un termine o la nomina dell’organo da parte del giudice - non sono sufficienti o sono rimaste senza successo (DTF 138 III 407 consid. 2.4, 138 III 294 consid. 3.1.4), ciò che sarà in particolare il caso se le decisioni non possono essere notificate o la società non ha reagito in alcun modo (DTF 138 III 407 consid. 2.4, 138 III 294 consid. 3.1.4), ritenuto che in tal caso si può in effetti presumere che la società non avrebbe ossequiato nemmeno ai provvedimenti meno severi (TF 16 dicembre 2013 4A_354/2013 consid. 2.3);

                                  che nel caso di specie la decisione del Pretore di pronunciare lo scioglimento della convenuta e di ordinarne la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento è ineccepibile: l’istruttoria ha in effetti permesso di accertare che la società, in modo del tutto inspiegabile e incomprensibile, non aveva reagito né alle richieste dell’AO 1 di ripristinare la situazione legale formulate in due diversi momenti, con la raccomandata del 7 maggio 2014 prima (doc. B) e con la pubblicazione sul FUSC del 23 settembre 2014 poi (doc. C), né tanto meno alla diffida pretorile 3 novembre 2014 con cui le era stato assegnato un ultimo termine (con tra l’altro l’esplicita comminatoria di scioglimento) per agire in tal senso, per cui da questo comportamento il giudice di prime cure poteva senz’altro presumere che la società neppure avrebbe ossequiato ad eventuali provvedimenti meno severi, quali la nomina dell’organo mancante, se del caso previa assegnazione di un termine per anticipare le spese del revisore (TF 29 luglio 2013 4A_706/2012 consid. 2.2.2, 8 luglio 2013 4A_158/2013 consid. 2.1.6);

.                                 che resta da esaminare se la convenuta abbia nondimeno provveduto a ripristinare la situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, ciò che in base alla dottrina e alla giurisprudenza sarebbe idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.206);

                                  che questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, come confermato dall’istante nella sua risposta 29 dicembre 2014, il 23 dicembre 2014 la convenuta ha provveduto a notificare all’AO 1 un nuovo organo di revisione, nominato in occasione dell’assemblea straordinaria del 18 dicembre 2014;

                                  che in tali circostanze l’istanza chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva dell’organo di revisione (art. 727 CO) deve essere respinta;

                                  che le spese processuali e le ripetibili di entrambe le sedi vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale sociale della convenuta (doc. A; TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6 SJ 132 I pag. 541; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133), e dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 106 CPC);

                                  che, nondimeno, per diritto federale, nella particolare procedura all’istante (rispettivamente al Cantone) non possono essere caricate spese procedurali (art. 154 cpv. 3 2a frase ORC; Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388);

                                  che la presente procedura - come già quella dinnanzi al Pretore - avrebbe oltretutto potuto essere evitata se l’appellante avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale, anziché rimanere passiva di fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, di modo che si giustifica, in applicazione dell’art. 108 CPC, di porre a suo carico le spese processuali da essa inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili per entrambi i gradi di giudizio (cfr. per analogia TF 22 novembre 2012 4A_411/2012 consid. 3, 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 4; II CCA 24 giugno 2013 inc. n. 12.2013.57, 28 giugno 2013 inc. n. 12.2013.62, 27 novembre 2013 inc. n. 12.2013.165, 19 dicembre 2014 inc. n. 12.2014.197);

                                  che in definitiva l’appello può essere accolto solo parzialmente, nel senso dei considerandi che precedono;

Per questi motivi

richiamati, per le spese, l’art. 108 CPC nonché la LTG

decide:                   

                              I.  L’appello 15 dicembre 2014 di AP 1 è parzialmente accolto.

                                  § Di conseguenza la decisione 1° dicembre 2014 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

                                   1.     L’istanza 31 ottobre 2014 dell’Ufficio del registro di commercio è respinta.

                             II.  Le spese processuali di appello di fr. 1'000.-, anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

                            III.  Notificazione:

- -  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente

giudice Epiney-Colombo

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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