Incarto n. 12.2012.75
Lugano 1 giugno 2012/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
visto l'appello 2 maggio 2012 presentato da
AP 1
contro
la decisione 11 aprile 2012 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura sommaria (espulsione del conduttore in mora) SO.2012.135 promossa nei confronti dell’appellante da
AO 1 rappr. da RA 1
premesso che con decisione 11 aprile 2012 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha ordinato l’espulsione (sfratto) di AP 1 e __________ dall’appartamento ubicato al piano terreno (interno 1) dello stabile denominato __________ in via __________ a __________, con la comminatoria dell’azione penale, disponendo l’esecuzione diretta;
preso atto che AP 1 ha interposto reclamo (correttamente: appello) il 27 aprile 2012 contro la decisione pretorile;
constatato che l’appellante è stato invitato il 4 maggio 2012 a versare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- l’importo di fr. 100.- in garanzia delle spese processuali presumibili, entro il 15 maggio 2012;
accertato che l’importo non è stato pagato entro il termine assegnato e che il 15 maggio 2012 all’appellante è stato assegnato un secondo e ultimo termine scadente il 21 maggio 2012, non sospeso dalle ferie, per versare l’anticipo di fr. 100.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non sarebbe entrata nel merito dell’appello ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC;
preso atto che l’appellante non ha ritirato il plico raccomandato e che l’ultimo termine di pagamento è scaduto infruttuoso;
ritenuto che in tali circostanze la Camera non può entrare nel merito dell’appello e deve dichiararlo inammissibile;
considerato che le spese processuali vanno a carico di chi le ha provocate, mentre non si giustifica di attribuire spese ripetibili alla controparte, alla quale l’appello non è stato notificato per osservazioni;
rilevato che il valore litigioso ammonta a fr. 17’280.-, come accertato dal Pretore;
decide: 1. L'appello 27 aprile 2012 di AP 1 contro la decisione 11 aprile 2012 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa SO.2012.135 è inammissibile per mancato versamento dell'anticipo.
2. Le spese processuali per complessivi fr. 100.- sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).