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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.03.2012 12.2012.22

March 6, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·725 words·~4 min·3

Summary

Irricevibilità a seguito di appello tardivo

Full text

Incarto n. 12.2012.22

Lugano 6 marzo 2012/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

sedente per statuire nella causa (locazione) – inc. n. SE.2011.32 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord – promossa con petizione 20 luglio 2011 da

 AO 1  patr. dall’  RA 1   

contro

 AP 1   

con cui ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 6'400.- a titolo di pigioni arretrate per i mesi da dicembre 2010 a marzo 2011 compresi e fr. 8'220.25 per risarcimento di danni all’ente locato, oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e n. __________ dell’UEF di Mendrisio;

domanda avversata dalla convenuta e sulla quale la Pretora aggiunta ha statuito con sentenza 2 gennaio 2012, accogliendo la petizione per complessivi fr. 11'082.70 oltre interessi, composti di fr. 6'400.- e fr. 4'682.70;

appellante la convenuta che con “reclamo” (recte: appello) impostato il 6 febbraio 2012 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che ogni parte “tiene le proprie spese e danni, senza conflitti inutili, altrimenti chiedo venga fatta una perizia minuziosa dell’__________”;

mentre il gravame non è stato intimato a controparte;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

considerato

in fatto e in diritto:       che la decisione della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord inc. SE 2011.32 è stata notificata alle parti il 2 gennaio 2012;

                                         che avverso la decisione testé menzionata la convenuta ha inoltrato un “reclamo”;

                                         che nella fattispecie il valore di causa è superiore a fr. 10'000.-, sicché il gravame dev’essere trattato quale appello (art. 308 cpv. 2 CPC);

                                         che giusta l’art. 311 cpv. 1 CPC il termine per appellare è di 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notificazione a posteriori della motivazione;

                                         che la decisione 2 gennaio 2012 della Pretura è stata recapitata alla convenuta il 4 gennaio 2012 (estratto track & trace prodotto dalla Pretura);

                                         che, di conseguenza, il termine di 30 giorni per appellare è scaduto venerdì 3 febbraio 2012 (art. 142 cpv. 1 CPC);

                                         che il più tardi tale giorno la convenuta avrebbe quindi dovuto consegnare il gravame al Tribunale d’appello oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera;

                                         che ella ha tuttavia consegnato alla posta svizzera il proprio memoriale unicamente lunedì 6 febbraio 2012 (cfr. busta dell’appello);

                                         che, di conseguenza, il gravame è tardivo, sicché esso è irricevibile;

                                         che in tali circostanze l’appello deve essere dichiarato inammissibile e può essere evaso senza che sia necessario notificarlo alla controparte, con la procedura prevista dall’art. 312 cpv. 1 CPC;

                                         che a titolo abbondanziale va detto che i termini di ricorso erano noti all’appellante, non patrocinata, dato che la Pretora aggiunta ha indicato sulla decisione il rimedio giuridico con la relativa tempistica;                           

                                         che il valore litigioso per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 11'082.70;

                                         che le spese processuali, consistenti nella tassa di giustizia, seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che le medesime sono calcolate in applicazione dell’art. 8 cpv. 2 prima frase LTG;

                                         che non si assegnano ripetibili alla controparte, a cui il gravame non è stato notificato.

Per i quali motivi,

decide:                    1.   Il “reclamo” (recte: appello) di AP 1 impostato il 6 febbraio 2012 è irricevibile.                                                                                

                                   2.   Le spese processuali di fr. 100.- sono poste a carico di AP 1. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-    ; -     .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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