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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 17.12.2013 12.2012.202

December 17, 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,793 words·~14 min·4

Summary

Valutazione delle prove, attendibilità di un teste

Full text

Incarto n. 12.2012.202

Lugano 17 dicembre 2013/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.609 della Pretura del __________, promossa con petizione 30 agosto 2010 da

AO 1 rappr. dall’ RA 2  

contro

AP 1 rappr. dallo RA 1  

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al versamento di fr. 25'000.- oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2010;

domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione integrale della petizione e che il Pretore con sentenza 19 ottobre 2012 ha accolto per l’importo di fr. 25'000.-, riconoscendo la decorrenza degli interessi solo dal 28 agosto 2010;

appellante il convenuto che con appello 23 novembre 2012 chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;

mentre con osservazioni (correttamente: risposta) 7 febbraio 2013 l’attrice propone la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 è stato il presidente del consiglio di amministrazione, con firma individuale, della società anonima E__________, con sede dapprima a __________ poi a __________. La società anonima, il cui scopo sociale era l’esercizio di ogni attività o operazione di carattere fiduciario, è stata iscritta a RC in data 2 agosto 2008 con un capitale nominale di fr. 100'000.-, interamente liberato e suddiviso in 100 azioni al portatore da fr. 1'000.- ciascuna (doc. C). Il 26 marzo 2012 la società è stata cancellata d’ufficio dal RC in seguito al suo fallimento (estratto RC agli atti).

                                         Con scritto 5 marzo 2010 AO 1 ha intimato a AP 1 di volerle consegnare entro 10 giorni 25 azioni al portatore della società E__________ (doc. D). A suo dire ella avrebbe pattuito con AP 1 la cessione di una quota del 25% del capitale azionario (pari all’importo di fr. 25'000.-), rappresentata da 25 azioni al portatore da fr. 1'000.- ciascuna. Dopo la costituzione della società ella avrebbe consegnato la somma pattuita di fr. 25'000.- a AP 1, il quale tuttavia, malgrado gli accordi presi, non le avrebbe ancora consegnato la quota di azioni corrispondente. Dopo diversi solleciti rimasti infruttuosi (doc. D, E), AO 1 ha quindi notificato a AP 1 il recesso dal contratto, reclamando la restituzione dell’importo versato (doc. F).

                                  B.   A fronte dell’inadempienza di AP 1, AO 1, con petizione 30 agosto 2010, lo ha convenuto in giudizio, chiedendo la sua condanna al pagamento di fr. 25'000.-, oltre interessi al 5% a partire dal 15 marzo 2010. Il convenuto con risposta 18 ottobre 2010 si è opposto integralmente alla petizione, sostenendo che tra le parti non sarebbe mai stato concluso un contratto di cessione di una quota del pacchetto azionario e che in ogni caso l’attrice non gli avrebbe mai versato la somma di fr. 25'000.-. Nei successivi allegati scritti di replica e di duplica le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie antitetiche posizioni. Esperita l’istruttoria, le parti hanno confermato le proprie domande con le conclusioni scritte, rinunciando al dibattimento finale.

                                  C.   Con decisione 19 ottobre 2012 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando il convenuto al pagamento della somma di fr. 25'000.-, riconoscendo gli interessi al 5% solo a partire dal 28 agosto 2010. Egli ha altresì posto a carico del convenuto la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 2'200.-, con l’obbligo di rifondere all’attrice fr. 3'000.- per ripetibili. Il giudice di prime cure, valutando nel suo insieme la deposizione testimoniale di __________ V__________, ha ritenuto sufficientemente provate le tesi dell’attrice, sia per quanto concerne la venuta in essere tra le parti di un contratto di cessione di una quota del 25% del pacchetto azionario, sia per quanto concerne l’avvenuto versamento al convenuto del corrispettivo importo pari a fr. 25'000.-.

                                  D.   Contro il citato giudizio pretorile è insorto il convenuto con appello 23 novembre 2012, nel quale chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di prima e seconda sede. Con osservazioni (recte: risposta) 7 febbraio 2013 l’attrice propone invece di respingere l’appello, pure con protesta di spese e ripetibili. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

e considerato

in diritto:                  1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione intesa come data di intimazione (DTF 137 III 127, consid. 2, pag. 129-130). La sentenza pretorile impugnata è stata notificata alle parti il 25 ottobre 2012 e la procedura di appello è pertanto retta dal nuovo CPC. Non così la procedura innanzi al Pretore che, avviata prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di procedura federali, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC), ossia dal codice di procedura civile ticinese (CPC-TI; RL 3.3.2.1).

                                   2.   Il Pretore, facendo riferimento alla sola testimonianza di __________ V__________, uno dei quattro promotori assieme alle parti della costituzione della società E__________, ha ritenuto sufficientemente provate le allegazioni dell’attrice. Egli, valutando nel suo insieme tale deposizione, ha ritenuto che le parti avevano concluso un contratto di cessione di una quota del 25% del pacchetto azionario della E__________ e che l’attrice aveva versato al convenuto il corrispettivo, pari alla somma di fr. 25'000.-. Quest’ultima era pertanto legittimata a recedere dal contratto e a chiedere la ripetizione della prestazione effettuata, cioè la restituzione della somma versata, poiché il convenuto, malgrado i solleciti, non le ha mai consegnato la quota di 25 azioni del pacchetto azionario. Il giudice di prime cure ha pertanto accolto la petizione, facendo tuttavia decorrere gli interessi solo dal 28 agosto 2010, prima valida messa in mora agli atti. 

                                   3.   Con l’appello che qui ci occupa, il convenuto chiede di riformare la sentenza pretorile nel senso di respingere integralmente la petizione, ribadendo che la controparte non avrebbe provato le sue allegazioni, in particolare l’esistenza di un accordo di cessione di azioni e il pagamento dell’importo di fr. 25'000.-. Egli rimprovera il Pretore per avere basato il proprio convincimento unicamente sulla deposizione del teste __________ V__________. A suo dire questa testimonianza sarebbe inattendibile, poiché il teste, oltre a essere in rapporto di amicizia con l’attrice, avrebbe reso dichiarazioni inveritiere e in contraddizione con quanto affermato dall’attrice stessa. Per quanto concerne il versamento dell’importo di fr. 25'000.- poi, il teste riferisce unicamente di fatti riferiti da una terza persona, non avendo egli assistito personalmente al versamento. Il giudice di prime cure ha agito arbitrariamente per avere fondato la decisione unicamente su tale deposizione, senza prendere in considerazione la deposizione dell’altro teste, il quale ha dichiarato, “nella sua veste di fiduciario della società, di non essere a conoscenza di nessun versamento” (appello, pag. 6).   

                               3.1.   Secondo l’art. 90 CPC-TI, applicabile alla presente fattispecie (art. 404 cpv. 1 CPC, cfr. supra, consid. 1), il giudice valuta le prove secondo il suo libero convincimento, in base alle risultanze del processo, e ne dà ragione nella sentenza. La norma, per giurisprudenza invalsa, si concretizza nel senso che al giudice di prime cure nell’ambito della valutazione delle prove è concesso un ampio potere di apprezzamento, che l’istanza d’appello può censurare con estrema prudenza, intervenendo solo quando la decisione resa secondo il libero convincimento è manifestamente ingiusta o iniqua (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 90; II CCA 30 maggio 2011 inc. n. 12.2009.48 e riferimenti).

                                3.2   La censura di inattendibilità del teste __________ V__________ non può trovare accoglimento. L’appellante sostiene innanzitutto che questo teste sarebbe in rapporto di amicizia con l’attrice. Va ricordato che qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia, sotto un profilo soggettivo, per l’esistenza di un motivo che determini un interesse a deporre a favore di una parte, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere intaccata se è accertata una grave discordanza tra i fatti così come descritti dal teste e quelli desumibili da altre prove. Il giudizio può infatti fare astrazione dal contenuto di una testimonianza solo quando per tale motivo la stessa risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 75 ad art. 90).

                             3.2.1   Nel caso di specie niente agli atti permette di ritenere o dimostra una presunta vicinanza tra il teste e l’attrice. Tale circostanza rimane una semplice allegazione di parte non supportata da alcun riscontro agli atti. Già solo per questo motivo la censura di inattendibilità del teste sollevata dall’appellante, in assenza di un valido riscontro agli atti, deve essere disattesa.

                             3.2.2   L’appellante sostiene poi che la deposizione del teste __________ V__________ non poteva essere presa in considerazione, essendo la stessa inveritiera e in contraddizione con quanto affermato dall’attrice stessa nei suoi allegati introduttivi (appello, pag. 3 e 4). L’appellante ritiene che vi sia divergenza sia per quanto attiene all’entità dell’importo versato dall’attrice sia per quanto riguarda il momento in cui ciò sarebbe avvenuto. L’attrice ha dichiarato di avere versato al convenuto un importo di fr. 25'000.- nel marzo 2009, mentre che “a tenore delle parole del signor V__________” (appello, pag. 3) il versamento da parte di AO 1 sarebbe stato di fr. 50'000.- e sarebbe avvenuto a fine 2008. Il rilievo è infondato, costituendo lo stesso una interpretazione soggettiva della deposizione testimoniale. Il teste __________ V__________ riferisce unicamente in merito al contenuto dell’incontro di fine 2008 (a cui egli stesso ha preso parte unitamente agli altri tre promotori della costituzione della società). Egli non ha mai affermato che durante tale incontro l’attrice ha versato al convenuto tale somma. Al contrario, egli ha sempre affermato espressamente di non avere assistito personalmente al versamento dell’importo pattuito. Tale fatto è pacifico, avvalendosene addirittura l’appellante stesso per rafforzare la sua tesi circa il fatto che un teste non può riferire di cose alle quali non ha assistito personalmente. Anzi, contrariamente a quanto vuole far credere l’appellante, il fatto che il teste fosse presente all’incontro di fine 2008 e abbia riferito di non avere assistito al versamento dell’importo dell’attrice al convenuto, avvalora la tesi dell’attrice, secondo cui il versamento è avvenuto nel 2009. Anche la presunta incongruenza circa l’importo versato dall’attrice al convenuto risulta irrilevante ai fini del presente giudizio, avendo l’attrice chiesto la restituzione di fr. 25'000.- da lei versati al convenuto per la cessione di una quota del 25% del capitale azionario della società E__________. Ella non ha mai chiesto né allegato di avere invece anticipato anche la quota del convenuto (cfr. act. I, act. III, doc. D). Ne discende che le asserite contraddizioni non sono state né dimostrate né smentite da altre risultanze istruttorie.

                             3.2.3   In merito all’attendibilità del teste l’appellante rileva ancora che costui non sarebbe stato in grado di riferire direttamente sui fatti, non avendo egli assistito personalmente al versamento dell’importo. Contrariamente a quanto vuol fare credere l’appellante in maniera del tutto generica, non si capisce il motivo per cui tale assunto dovrebbe influire sulla credibilità dell’intera deposizione. Il teste __________ V__________ riferisce infatti unicamente sul contenuto dell’incontro di fine 2008 tra i quattro promotori, in cui si sono decise le quote dei relativi pacchetti azionari. Il fatto che egli non abbia assistito al versamento dell’importo di fr. 25'000.- non significa che egli non sia stato presente al momento dell’accordo e non si capisce in quale modo ciò possa incidere sulla credibilità della sua deposizione.

                             3.2.4   L’appellante solleva infine a titolo abbondanziale che la società E__________ sarebbe oggetto di un procedimento penale e le relative indagini permetterebbero di comprovare l’inattendibilità del teste __________ V__________. La censura, sollevata irritualmente solo in questa sede (art. 317 CPC), non adempie ai requisiti di motivazione posti dall’art. 311 CPC ed è pertanto irricevibile.

                                         Alla luce di quanto precede la censura di inattendibilità del teste __________ V__________, per quanto ricevibile, deve essere respinta.

                                   4.   L’appellante rimprovera infine al Pretore di avere basato la sua decisione unicamente ed esclusivamente sulla deposizione del teste __________ V__________, senza prendere in considerazione la deposizione del teste __________ C__________, il quale ha dichiarato, “nella sua veste di fiduciario della società, di non essere a conoscenza di nessun versamento” (appello, pag. 6). Il giudice di prime cure avrebbe pertanto commesso arbitrio per non avere considerato la deposizione di questo teste, che, a suo dire, sarebbe in contrapposizione con quella del teste __________ V__________. Così come esposta la censura non può essere seguita, non risultando le due deposizioni contraddittorie. Il fatto che il teste __________ C__________ abbia affermato di non sapere “se l’attrice ha versato degli importi al convenuto per la costituzione del capitale sociale”, rispettivamente se ella “ha ricevuto delle azioni della società” (act. VI: verbale di udienza 30 marzo 2011, pag. 3) non significa ancora che l’accordo circa la cessione del 25% del capitale azionario, rispettivamente il versamento di fr. 25'000.- non sia avvenuto.

                                   5.   L’appellante rimprovera infine al Pretore di avere ritenuto provate le allegazioni della parte attrice. A suo dire gli elementi presenti agli atti non erano sufficienti affinché egli potesse concludere, in piena convinzione, per l’esistenza di un contratto di cessione nonché per l’avvenuto versamento del corrispettivo di fr. 25'000.- (appello, pag. 6).

                                         La censura va senz’altro accolta per quanto attiene all’allegazione sul versamento dell’importo di fr. 25'000.-, che l’attrice afferma di avere fatto in contanti al convenuto nel mese di marzo 2009 (act. I, pag. 3; act. III, pag. 2). La deposizione del teste __________ V__________ è infatti limitata al contenuto dell’incontro avvenuto tra i quattro promotori del progetto a fine 2008: egli riferisce sul contenuto dell’accordo ma nulla si può ritenere in merito al versamento del corrispettivo. Egli dichiara infatti espressamente di non avere assistito personalmente al versamento dell’importo di fr. 25'000.- e di non avere mai visto nessun documento o pezza giustificativa relativa a questo versamento (verbale audizione 30 marzo 2011, act. VI, pag. 1 e 2). La deposizione del teste __________ V__________ non permette quindi, da sola, di ritenere con sufficiente certezza che il versamento dell’importo convenuto durante l’incontro di fine 2008 sia effettivamente stato eseguito in contanti nel marzo 2009, come preteso dall’attrice. Agli atti non vi è nessun altro elemento probatorio atto a confermare tale assunto. La pretesa dell’attrice, gravata dall’onere della prova, rimane pertanto allo stadio di una pura allegazione di parte non suffragata da alcuna prova. Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, la petizione 30 agosto 2010 deve pertanto essere respinta e la decisione impugnata riformata.

                                   6.   Ne discende, in accoglimento dell’appello, che la decisione pretorile deve essere riformata nel senso che la petizione deve essere integralmente respinta. Gli oneri processuali e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolati su di un valore litigioso di fr. 25'000.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC/TI e 106 CPC). L’indennità ripetibile d’appello è stata calcolata seguendo i criteri indicati dall’art. 11 del Regolamento sulle ripetibili (Rtar).

Per i quali motivi,

richiamati per le spese gli artt. 148 CPC/TI, 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:                      I.   L’appello 23 novembre 2012 di AP 1 è accolto. La decisione 19 ottobre 2012 del Pretore del Distretto __________, è così riformata:

                                         1.   La petizione 30 agosto 2010 inoltrata da AO 1 è respinta.

                                         2.   La tassa di giustizia in complessivi fr. 2’000.- e le spese in fr. 200.-, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’attrice, la quale rifonderà inoltre al convenuto fr. 3’000.- a titolo di ripetibili.

                                         3.   invariato.

                                   II.   Le spese della procedura di appello di complessivi fr.1’000.-, anticipate dall’appellante, sono poste a carico di AO 1 con l’obbligo di versare alla controparte fr. 800.- per ripetibili di appello.

                                  III.   Notificazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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