Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.12.2012 12.2012.184

December 20, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,608 words·~23 min·4

Summary

Domanda di esecuzione per un ordine di consegna di piani contenuto in una decisione esecutiva, procedura sommaria, reclamo, accertamento manifestamente errato dei fatti, l'eccepita impossibilità ad adempiere da parte del debitore della prestazione all'ordine di consegna non è stata provata

Full text

Incarto n. 12.2012.184

Lugano 20 dicembre 2012/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Locatelli

sedente per statuire nella causa – inc. n. SO.2012.893 (domanda di esecuzione – procedura sommaria) della Pretura __________ – promossa con istanza 24 agosto 2012 da

CO 1 (patrocinato dall' RA 2)  

contro

RE 1 RE 2 (patrocinati dall' RA 1)  

con cui ha chiesto, previa comminatoria dell'esecuzione effettiva giusta l'art. 292 CP, di attestare l'esecutività del dispositivo n. 1.2 della sentenza 16 giugno 2010 del Pretore __________ (inc. n. OA.2005.19) che obbligava RE 1 e RE 2 a consegnare a CO 1 i piani relativi all'impianto elettrico e a quello idraulico dell'immobile ubicato sulla part. __________ RFD __________, e la pronuncia di una multa disciplinare di fr. 500.– per ogni giorno di inadempimento a far tempo dal 24 agosto 2012;

richiesta avversata dai convenuti, e che il Pretore ha parzialmente accolto nel senso di rendere eseguibile il dispositivo n. I/1.2 della sentenza 22 maggio 2012 della seconda Camera civile del Tribunale d'appello (inc. n. 12.2010.131) – che ha confermato l'ordine di consegna dei piani di cui alla citata sentenza 16 giugno 2010 – con la comminatoria dell'esecuzione effettiva in applicazione dell'art. 292 CP;

reclamanti i convenuti che con atto del 22 ottobre 2012 ne chiedono l'annullamento e il rinvio della causa al Pretore per nuovo giudizio e, a titolo subordinato, la riforma nel senso di respingere l'istanza, protestate spese e ripetibili di primo e di secondo grado;

mentre l'istante con osservazioni (correttamente: risposta) 7 novembre 2012 propone di dichiararlo irricevibile rispettivamente respingerlo, protestate tasse, spese e ripetibili;

letti ed esaminati  gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto:                    A.   Il 18 dicembre 2000 CO 1 ha acquistato da RE 1 e RE 2, a quel tempo soci di una società a nome collettivo – nel frattempo liquidata e radiata dal Registro di commercio – proprietaria del fondo base n. __________ RFD __________ e che era intervenuta quale impresa di costruzioni nell'ambito dell'edificazione della relativa palazzina di quattro appartamenti costituita in proprietà per piani, la PPP n. __________. A seguito di una successiva vertenza giudiziaria avviata da CO 1 – contestualmente agli altri proprietari di PPP – con sentenza datata 16 giugno 2010 il Pretore __________ (inc. n. OA.2005.19) ha – fra l'altro – fatto obbligo a RE 1 e RE 2 di consegnargli “i piani relativi all'impianto elettrico e idraulico degli immobili ubicati sulla part. __________ RFD __________” (doc. 1, pag. 21), ordine che questa Camera ha confermato con decisione 22 maggio 2012 (inc. n. 12.2010.131) (doc. 2, pag. 15 n. I/1.2).    

                                  B.   Il 24 agosto 2012 CO 1 ha chiesto al Pretore __________ di attestare l'esecutività – con la comminatoria dell'art. 292 CP e la condanna ad una multa disciplinare di fr. 500.– per ogni giorno di inadempimento a far tempo dal 24 agosto 2012 – del citato ordine posto a carico di RE 1 e RE 2, in quanto i piani relativi all'impianto idraulico e a quello elettrico (ciò che era stato consegnato di quest'ultimo era inutilizzabile e probabilmente si riferiva ad un altro fondo) di fatto non erano stati prodotti. Ciò detto, i convenuti non avevano per contro esitato a procedere contro di lui con un'esecuzione per l'incasso forzato di ripetibili. Con osservazioni 24 settembre 2012 i convenuti hanno avversato l'istanza precisando di non essere mai stati in possesso di quei piani, di avere in data 4 giugno 2012 interpellato le ditte esecutrici di quelle opere – ovvero __________ SA __________ (già __________) e __________ SA __________ – alfine di recuperarli, di avere trasmesso all'istante quanto era stato loro consegnato, e di essersi visti da lui retrocedere quello relativo all'impianto idraulico poiché concerneva un altro fondo. Più approfondite verifiche avevano permesso di stabilire che non vi era modo di recuperare i piani dell'impianto idraulico dal supporto informatico su cui erano stati salvati. I convenuti avevano informato quindi l'istante in merito alla possibilità di ridisegnarli previo sopralluogo per i rilievi del caso, offrendo in alternativa il versamento di un indennizzo. Di modo che, visto che non aveva mai preso posizione al riguardo, era semmai l'istante ad essere in mora e inadempiente verso di loro. Con riferimento all'impianto elettrico essi hanno rilevato che Ivo Cavagna aveva per la prima volta con l'istanza in esame ipotizzato che si potesse trattare di piani errati. Gli stessi erano quindi da considerarsi consegnati.          

                                  C.   Nella decisione del 9 ottobre 2012 il Pretore ha stabilito che a differenza del tenore letterale con cui era stata formulata la richiesta, l'istante non mirava ad ottenere una dichiarazione di esecutività giusta l'art. 336 CPC, bensì a presentare una domanda di esecuzione in applicazione dell'art. 338 CPC. E, sotto questo profilo, l'istanza risultava ricevibile. Il primo giudice ha quindi fissato in fr. 6'000.– il valore litigioso. Nel merito ha poi ritenuto esecutiva la sentenza 22 maggio 2012 emessa a seguito dell'appello interposto avverso la decisione pretorile 16 giugno 2010, che quindi risultava altresì esecutiva, evidenziando che in difetto di un preciso termine di scadenza, giusta l'art. 75 CO l'esecuzione dell'ordine a carico dei convenuti doveva essere immediata. Il Pretore ha ritenuto infondate le eccezioni da loro sollevate e le ha respinte poiché essi non potevano pretendere di addossare a terzi la responsabilità del loro mancato adempimento. Di conseguenza, ha accolto l'istanza e reso eseguibile l'ordine di consegna dei piani sancito dal dispositivo n. I/1.2 della sentenza 22 maggio 2012 di questa Camera (inc. n. 12.2010.131) con la comminatoria dell'art. 292 CP, rinunciando tuttavia alla pronuncia di una multa disciplinare.   

                                  D.   Con reclamo 22 ottobre 2012, RE 1 e RE 2 propongono di annullare il giudizio impugnato e rinviare la causa al Pretore per nuovo giudizio. In via subordinata ne chiedono la riforma nel senso di respingere l'istanza. In particolare, il Pretore non aveva tenuto in debito conto la proposta di rielaborare i piani per l'impianto idraulico rispettivamente di versare un indennizzo, come pure l'eccezione d'inadempienza e mora dell'istante sollevata per il fatto che al riguardo non aveva mai dato risposta. E questo ledeva il loro diritto di essere sentiti. D'altra parte poi, la prima volta in sede di domanda di esecuzione l'istante aveva affermato che i piani relativi all'impianto elettrico erano inutilizzabili: in merito la censura era pertanto tardiva. Peraltro, visto che non era stato dato l'accesso ai locali, anche da questo punto di vista una loro ricostruzione era a priori esclusa: di modo che, anche con riferimento a questi piani i convenuti hanno sollevato l'eccezione d'inadempienza e mora dell'istante.

                                         Con risposta 7 novembre 2012 l'istante propone, per motivi di cui se necessario si dirà nel seguito, di dichiarare irricevibile il reclamo rispettivamente respingerlo nel merito.

e considerando

in diritto:                  1.   Chi si pretende titolare di una decisione a lui favorevole ma che non può essere direttamente eseguita, ha la facoltà di adire il competente Pretore (art. 37 cpv. 3 LOG e 339 cpv. 1 CPC), senza riguardo al valore litigioso, con una domanda giusta gli art. 338 segg. CPC chiedendo di renderla eseguibile. Il giudizio che ne segue è emanato nell'ambito della procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC) e può essere impugnato solo con reclamo (art. 309 lett. a CPC) da proporre entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC) della decisione. La controparte può, nello stesso termine, proporre il suo memoriale di risposta (art. 322 cpv. 2 CPC). In concreto, sia il memoriale 22 ottobre 2012 che quello di risposta 7 novembre 2012 sono tempestivi e quindi, sotto questo profilo, ammissibili.  

                                   2.   Contestualmente alla sua domanda l'istante deve dimostrare che le condizioni d'esecutività della decisione sono adempite e deve allegare i documenti necessari (art. 338 cpv. 2 CPC). In merito ai presupposti formali – e fra questi giova menzionare l'esistenza di una decisione ai sensi dell'art. 335 CPC, l'esecutività giusta l'art. 336 CPC e la legittimazione dell'istante rispettivamente del convenuto – il giudice dell'esecuzione si pronuncia d'ufficio (art. 341 cpv. 1 CPC) e quindi a prescindere da eventuali eccezioni – che sono comunque proponibili – sollevate dal soccombente (Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1457 seg. ad art. 341; Droese, Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 4 seg. e  23 seg. ad art. 341; Kofmel Ehrenzeller, in: Oberhammer, Kurzkommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 5 e 9 ad art. 341; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler, Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo/ Basilea/Ginevra 2010, n. 14 seg. ad art. 341; Rohner/Jenny, in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozess-ordnung (ZPO), Zurigo/S. Gallo 2011, n. 1, 5 segg. e 14 ad art 341). Il giudice dell'esecuzione non è invece competente a pronunciarsi in merito a eventuali errori che rilevano dalla procedura di emissione della decisione da rendere esecutiva, censure che sono semmai da invocare nell'ambito dei rimedi di diritto proponibili contro la decisione medesima (Droese, op. cit., n. 25 ad art. 341; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 6 e 14 ad art. 341; Rohner/Jenny, op. cit., n. 15 ad art. 341).     

                                         D'altra parte, e a differenza dei requisiti formali di una domanda di esecuzione, il giudice non procede ad un esame d'ufficio dei motivi che ostano all'esecuzione di una decisione: pertanto, le eccezioni materiali opponibili ad una prestazione dovuta devono essere sollevate e dimostrate dal soccombente (art. 341 cpv. 3 CPC; Droese, op. cit., n. 28 e 38 ad art. 341; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 7 ad art. 341; Rohner/Jenny, op. cit., n. 3 ad art. 341). Egli può segnatamente obiettare che dopo la comunicazione della decisione sono intervenute circostanze atte ad impedirne l'esecuzione: in particolare – e a titolo esemplificativo (Trezzini, op. cit., pag. 1459 ad art. 341) – egli può così invocare l'adempimento o la concessione di una dilazione (tesi queste due che egli deve provare con documenti direttamente prodotti oppure richiesti in edizione alla controparte o a terzi [Trezzini, op. cit., pag. 1459 ad art. 341]) oppure la prescrizione o la perenzione della prestazione dovuta (Droese, op. cit., n. 32 segg. ad art. 341; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 12 seg. ad art. 341; Staehelin, op.cit., n. 10 seg. ad art. 341; Rohner/Jenny, op. cit., n. 17 segg. ad art. 341). Esulano da queste, quelle censure che mirano a ottenere una modifica della prestazione dovuta (Droese, op. cit., n. 31 ad art. 341; Staehelin, op.cit., n. 12 ad art. 341).

                                         Le obiezioni di cui all'art. 341 cpv. 3 CPC devono tutte riguardare eventi sopraggiunti dopo la comunicazione della decisione (art. 239 cpv. 1 CPC) e la sua esecutività (art. 336 CPC) – ossia i cosiddetti nova autentici (“echte Noven”) – in perfetta coerenza con la logica di questo strumento che appunto non è volto a rimettere in discussione la decisione come tale (Trezzini, op. cit., pag. 1460 ad art. 341; Droese, op. cit., n. 28 seg. ad art. 341; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 10 ad art. 341; Rohner/Jenny, op. cit., n. 16 ad art. 341) – riservate quelle novità che si sono prodotte una volta chiusa la fase dibattimentale rispettivamente dopo la rinuncia al dibattimento, ma prima della comunicazione della decisione (Trezzini, op. cit., pag. 1460 ad art. 341; Droese, op. cit., n. 29 ad art. 341) – fermo restando che, dandosi dei motivi di revisione ai sensi dell'art. 328 segg. CPC, il differimento dell'esecuzione potrebbe semmai entrare in considerazione in applicazione dell'art. 331 cpv. 2 CPC (Trezzini, op. cit., pag. 1460 ad art. 341). Per il resto, giova in aggiunta ricordare che l'adozione di provvedimenti conservativi – finanche inaudita altera parte – può essere altresì chiesta anche davanti al giudice dell'esecuzione (art. 340 CPC). Non da ultimo poi, la decisione del giudice dell'esecuzione ha forza di giudicato materiale solo nell'ambito della procedura in corso: di modo che una domanda di esecuzione respinta potrà essere riproposta se verrà fondata su motivi che non sono già stati precedentemente invocati (Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 16 ad art. 341; Staehelin, op.cit., n. 19 ad art. 341 Rohner/Jenny, op. cit., n. 9 ad art. 341).

                                   3.   Il Pretore ha anzitutto accertato che l'istanza di CO 1 era da considerare quale domanda di esecuzione ai sensi dell'art. 338 CPC e che, da questo punto di vista, era ricevibile (sentenza impugnata, pag. 2 consid. 3). Ha quindi evidenziato che la decisione 22 maggio 2012 della seconda Camera civile del Tribunale d'appello – emessa su appello avverso la sentenza pretorile 16 giugno 2010 – era senz'altro esecutiva giusta l'art. 336 cpv. 1 lett. a CPC e quindi cresciuta in giudicato, visto che i termini di ricorso erano ampiamente trascorsi e che con le loro osservazioni i convenuti avevano lasciato intendere di non averla impugnata (sentenza impugnata, pag. 3 consid. 5). Per il Pretore era segnatamente infondata la tesi secondo cui la sentenza del 16 giugno 2010 non potesse considerarsi esecutiva in quanto l'ordine di consegna dei piani non era assortito di un termine di scadenza: quella decisione pretorile era in effetti stata riformata parzialmente dal giudizio d'appello 22 maggio 2012 – di per sé appunto già esecutivo giusta l'art. 336 cpv. 1 lett. a CPC – fermo restando, per il resto, che in assenza di indicazioni l'esecuzione doveva essere immediata in applicazione dell'art. 75 CO (sentenza impugnata, pag. 3 consid. 6). Ciò detto, avverso le conclusioni pretorili sin qui riassunte, i reclamanti non formulano nessuna contestazione (reclamo, pag. 3 ad 1-5) limitandosi a prenderne semplicemente atto (reclamo, pag. 3 ad 6). Di modo che in merito a questi accertamenti non occorre dilungarsi oltre.    

                                   4.   Il Pretore, in merito alla evocata impossibilità per i convenuti di consegnare i piani all'istante in quanto, pur essendosi adoperati al fine di recuperarli o ricostruirli, di fatto loro non ne erano in possesso, ha evidenziato – come già a suo tempo indicato nella sentenza pretorile 16 giugno 2010 – che le parti erano legate da un contratto di compravendita dell'immobile, che in sé spettava quindi ai convenuti farsi carico degli oneri e delle responsabilità connesse alla costruzione di quell'opera e che, semmai, nei confronti degli artigiani che avevano prestato la loro opera, il committente avrebbe potuto fare valere eventuali rivendicazioni in altra sede (sentenza impugnata, pag. 3 consid. 7).      

                                   5.   Premesso che nel corso della causa di merito avevano sempre sostenuto di non possedere i piani dell'impianto idraulico e di quello elettrico, i reclamanti evidenziano (reclamo, pag. 3 seg. ad 7) di essersi attivati già in data 4 giugno 2012 – quindi prima ancora che la sentenza d'appello del 22 maggio 2012 fosse cresciuta in giudicato – presso le ditte che si erano occupate dei relativi lavori, sollecitandone l'invio (doc. A e B). Il 18 giugno 2012 avevano quindi trasmesso al patrocinatore dell'istante (doc. D) i piani elettrici ricevuti dall'azienda __________ SA (doc. C). Verifiche esperite dopo che i piani dell'impianto idraulico forniti invece dalla ditta __________ SA – e consegnati all'istante il 21 giugno 2012 (doc. F) – si erano rivelati errati (doc. G), avevano permesso di stabilire che non era più possibile stamparli dal supporto informatico su cui erano stati salvati e che restava quindi soltanto la possibilità di ridisegnarli integralmente previo sopralluogo per i necessari rilievi (doc. H, I, L e M). Di modo che il 23 agosto 2012 i convenuti avevano presentato all'istante una proposta in tal senso, offrendo in alternativa l'eventualità di un indennizzo (doc. M). In merito a questa loro richiesta però l'istante non si era mai pronunciato (doc. N), limitandosi l'indomani a proporre la domanda di esecuzione qui in esame.  

                                         Ora, la sentenza impugnata non dà in effetti alcun riscontro delle circostanze appena evocate e che i reclamanti già avevano puntualmente menzionato in prima sede (osservazioni, pag. 2 segg.). Ciò detto, giusta l'art. 320 lett. b CPC, con il reclamo è possibile censurare l'accertamento manifestamente errato dei fatti che di per sé comprende pure l'omissione degli stessi (Trezzini, op. cit., pag. 1409). E, in concreto, il Pretore non tenta nemmeno di spiegare perché gli eventi così descritti, tutti posteriori alla sentenza pretorile 16 giugno 2010 (doc. 1) e a quella d'appello datata 22 maggio 2012 (doc. 2), non sarebbero a priori rilevanti nel contesto delle obiezioni proponibili ai sensi dell'art. 341 cpv. 3 CPC avverso l'esecuzione dell'ordine di consegna dei piani da esse sancito, rispettivamente, confermato. Non resta che da stabilire pertanto se, nel contesto delle critiche proposte dai reclamanti, questi fatti hanno una pertinenza tale da giustificare la reiezione della domanda di esecuzione come essi pretendono.

                                   6.   In particolare, con riferimento ai piani dell'impianto idraulico, i reclamanti rimproverano al Pretore di non essere entrato nel merito dell'eccezione da loro sollevata e di avere omesso di considerare che l'istante non aveva mai risposto alla loro richiesta – presentata con scritti 10, 23 e 29 agosto 2012 (doc. L, M, N) – volta all'ottenimento del libero accesso all'immobile di cui al fondo base n. __________ RFD __________ (e alle relative PPP) onde effettuare i rilievi indispensabili ad una ricostruzione dei medesimi (reclamo, pag. 5 ad 8). In sostanza, essendosi i convenuti mostrati parte attiva nel tentativo di recupero dei piani prima e – una volta stabilito che non vi era modo di stamparli – avere poi offerto all'istante la possibilità di procedere ad una ricostruzione completa degli stessi, era semmai quest'ultimo in mora e quindi inadempiente per non avere provato di avere acconsentito ad un sopralluogo nello stabile (reclamo, pag. 5 ad 8). La tesi non può essere seguita.

                                6.1   Di fatto i reclamanti sembrano così ipotizzare che l'apparente impossibilità a consegnare i piani dell'impianto idraulico debba imputarsi all'istante per non essersi mai pronunciato sulla proposta di rielaborazione dei medesimi. Ora di per sé, nel contesto dell'art. 341 cpv. 3 CPC, un'intervenuta impossibilità – ovvero successiva (“nachträgliche ”) a una sentenza cresciuta in giudicato e da rendere esecutiva – ad adempiere ad una prestazione dovuta è un argomento che il soccombente può senz'altro sollevare a comprova di un suo preteso adempimento (Droese, op. cit., n. 33 ad art. 341; Staehelin, op. cit., n. 11 ad art. 341; Rohner /Jenny, op. cit., n. 20 ad art. 341). Sotto questo profilo è nondimeno essenziale che quel soccombente non sia responsabile per quell'impossibilità, rispettivamente che lo sia semmai la controparte, e siano pertanto dati i presupposti di applicazione dell'art. 119 cpv. 1 CO (Droese, op. cit., n. 33 ad art. 341, con rinvio in: Buhler/Edelmann/Killer, Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung, 2a ed., 1998, n. 2 ad §435 ; Staehelin, op. cit., n. 11 ad art. 341; Rohner/Jenny, op. cit., n. 20 ad art. 341; Wiegand, in: Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar, OR I, 4a ed., Basilea 2007, n. 8 e n. 14 ad art. 119). E – come si vedrà di seguito (sotto, consid. 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5) – nel presente caso sono proprio queste premesse a fare difetto.    

                                6.2   A sostegno della loro ferma disponibilità a procedere alla ricostruzione dei piani concernenti l'impianto idraulico e quindi alla relativa loro imminente necessità di accedere all'immobile, i convenuti non hanno anzitutto provato di avere fissato all'istante un termine entro cui comunicare la sua presa di posizione. Espressioni quali “attendo riscontro” (doc. M) e “attendo riscontro di guisa che possa confermare l'incarico” (doc. N), non valgono certo alla stregua di un'ingiunzione e, quindi, non sono neppure indicative di una chiara volontà dei convenuti di procedere in tal senso e dell'aspettativa di una puntuale e sollecita risposta da parte dell'istante. Carenti di incisività, esse non assurgono pertanto a valida offerta rispettivamente a valida costituzione in mora di quest'ultimo. A maggior ragione a fronte del fatto che il 12 luglio 2012 il patrocinatore dell'istante aveva preannunciato l'inoltro della domanda di esecuzione per l'ordine di consegna dei piani, qualora gli stessi non fossero stati consegnati entro il 16 luglio 2012 (doc. 3).  

                               6.3.   Invero, non risulta nemmeno che i convenuti si siano adoperati nel senso di concretizzare e rendere effettiva la loro proposta di ricostruzione di quei piani. Nessuno degli scritti inviati all'istante specifica in effetti le generalità di chi avrebbe funto da “incaricato di ricostruire i piani dell'impianto idraulico” (doc. N) – fermo restando che con riferimento al tentativo di recupero dei piani si parlava sia di “__________” (doc. H) che di “progettista __________” (doc. I e L) – e men che meno provvede a dare gli estremi della “ditta specializzata” (doc. M) e del “tecnico specializzato nel rilevare le condotte” (doc. N) interpellati, e ai quali l'istante doveva concedere libero accesso alla proprietà.

                               6.4.   Non solo. Neppure la problematica riguardante i costi necessari alla ricostruzione dei piani per l'impianto idraulico è stata chiarita in modo opportuno dai convenuti. Questi ultimi si sono limitati a informare l'istante del fatto che il relativo costo era preventivato in circa fr. 2'500.– per l'intero stabile, ma senza nemmeno allegare un conteggio al riguardo (doc. M). In particolare, i convenuti non hanno mai dichiarato in modo esplicito di assumersi di persona l'intera spesa, né hanno mai tentato di concretizzare questa loro intenzione di impegnarsi verso l'“incaricato di ricostruire i piani dell'impianto idraulico” e la “ditta specializzata”. Tant'è che la prima volta il 30 agosto 2012 – e quindi dopo l'inoltro della domanda di esecuzione da parte dell'istante – risulta che essi abbiano direttamente interagito per il tramite del loro legale con tale __________ SA __________ – di cui invero null'altro è dato di sapere – comunicandole di avere “ricevuto la vostra proposta d'onorario, e vi ringrazio” e di essere in procinto di passare a “chiedere ai proprietari degli appartamenti il consenso per entrare nei medesimi, e poi riprenderò contatto per definire il tutto” (doc. O).       

                                6.5   Non da ultimo giova altresì evidenziare che neanche la pretesa offerta in alternativa di versare, per quanto attiene l'impianto idraulico, in luogo della consegna dei piani ricostruiti l'indennizzo di complessivi fr. 2'250.– (fr. 750.– per ognuno dei tre proprietari di PPP: doc. M) poteva invero considerarsi dall'istante quale valida proposta meritevole di attenzione, giacché la cifra offerta dai convenuti è addirittura inferiore rispetto al costo che era stato preventivato in fr. 2'500.–.     

                                6.6   Tutto ciò considerato, presi cumulativamente questi elementi non permettono di concludere che così come formulata la “proposta” dei convenuti fosse a tal punto trasparente, univoca e precisa da esigere inderogabilmente che l'istante dovesse comunicare una presa di posizione al riguardo e acconsentire al libero accesso all'immobile e alla propria PPP. L'ambiguità che la caratterizza esclude a priori l'eventualità che l'assenza di una sua risposta possa interpretarsi alla stregua di un'oggettiva impossibilità per i convenuti di adempiere alla prestazione dovuta – ovvero la consegna dei piani – e quindi l'ipotesi che, non ravvisandosi in merito una loro responsabilità, gli stessi fossero da considerare adempienti ai sensi dell'art. 341 cpv. 3 CPC, presupposto che incombeva appunto soltanto a loro di dimostrare (sopra, consid. 2 pag. 5) . Di modo che l'eccezione dei convenuti insieme alla pretesa violazione del diritto di essere sentiti (reclamo, pag. 5 in basso ad 8) si rivelano infondate. Ciò comporta la reiezione del reclamo.

                                   7.   Per quanto attiene l'impianto elettrico, i reclamanti sostengono dapprima che i piani erano stati spediti all'istante il 18 giugno 2012 (doc. C e D). Di modo che la tesi di quest'ultimo che voleva che quei piani fossero inutilizzabili e persino riferiti ad un altro fondo, in quanto sollevata per la prima volta in sede di istanza 24 agosto 2012, era da considerarsi tardiva (reclamo, pag. 6 ad 8). In tal modo però i reclamanti sembrano volutamente non considerare che il 25 giugno 2012, allorquando l'istante ha ritornato tramite il suo patrocinatore i piani attinenti l'impianto idraulico poiché riferiti a una particella di un altro comune, anche in relazione a quelli dell'impianto elettrico ha avuto modo di precisare che “sono in corso verifiche per accertare che gli stessi siano effettivamente corretti” (doc. G). E già solo per questo la  censura si rivela infondata e da respingere.

                                         In aggiunta i reclamanti affermano poi che, anche volendo ammettere che i piani in questione fossero in effetti sbagliati e pertanto da ricostruire (come per l'impianto idraulico), l'istante non aveva comunque dato il consenso per accedere allo stabile e ai locali di sua proprietà. In considerazione entrava pertanto di nuovo l'inadempienza e la mora dell'istante, ciò di cui – una volta di più – il Pretore non aveva tenuto conto ledendo il diritto di essere sentiti dei convenuti (reclamo, pag. 6 seg. ad 8). Ciò non toglie che con riferimento ai piani dell'impianto elettrico questi ultimi non hanno mai invocato l'inadempienza e la mora dell'istante (osservazioni, pag. 4 ad 2): di modo che, sotto questo profilo, per l'art. 326 cpv. 1 CPC la censura avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. Invero anche nel merito la critica non avrebbe avuto miglior esito, visto che i convenuti non si sono semplicemente mai interessati ad un'eventuale ricostruzione dei piani relativi all'impianto elettrico. Quantomeno, ciò non traspare dai documenti agli atti. E questo esclude a priori la tesi di un'offerta in tal senso. In quanto infondato, il reclamo sarebbe quindi stato comunque da respingere.   

                                   8.   In definitiva, e anche se per motivi in sostanza diversi rispetto a quelli ritenuti dal Pretore, nell'esito la decisione impugnata merita conferma con la conseguenza che, per quanto ammissibile, il reclamo deve essere respinto. Ciò esclude l'eventualità di un rinvio della causa al primo giudice (Trezzini, op. cit., pag. 1420 ad art. 327). Le spese giudiziarie (art. 95 cpv. 1 CPC), inclusa l'indennità per ripetibili commisurata all'impegno profuso dal legale dell'istante nella redazione del memoriale di risposta 7 novembre 2012, rivelatosi per finire uguale a quello da lui presentato sempre in veste di patrocinatore in una contestuale e analoga controversia altresì pendente davanti a questa Camera (inc. n. 12.2012.186), seguono la soccombenza dei reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC).

                                         Il valore litigioso determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, può essere stimato in un importo senz'altro inferiore a fr. 30'000.– già solo per il fatto che al riguardo, seppur in assenza di documenti indicativi, il Pretore ha ritenuto la cifra di fr. 6'000.–, accertamento rimasto incontestato davanti a questa Camera.              

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 95 segg., 309 lett. a, 319 segg., e 338 segg. CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:                    1.   Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo 22 ottobre 2012 di RE 1 e RE 2, __________, è respinto.

                                   2.   Le spese processuali del presente giudizio di complessivi fr. 1'000.–, già anticipate dai reclamanti, restano a loro carico. Ai reclamanti, legati da vincolo di solidarietà, è fatto obbligo di rifondere a CO 1, __________, fr. 500.– a titolo di ripetibili di appello.

                                   3.   Notificazione:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici:

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2012.184 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.12.2012 12.2012.184 — Swissrulings