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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.04.2013 12.2012.151

April 30, 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,176 words·~11 min·4

Summary

Lavoro, violazione del diritto di essere sentito per decisione emanata senza aver dato alle parti la possibilità di esprimersi, modalità di verbalizzazione del dibattimento, rinvio al Pretore, obiezione di compensazione da esaminare

Full text

Incarto n. 12.2012.151

Lugano 30 aprile 2013/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2012.13 (procedura semplificata, contratto di lavoro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 10 gennaio 2012 da

 AO 1  rappr. dall’  RA 2   

contro

AP 1  rappr. dall’  RA 1   

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 17'150.al lordo degli oneri sociali oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2011, a titolo di pretese salariali;

domanda avversata da controparte e che il Pretore ha accolto con sentenza 22 giugno 2012;

appellante la convenuta che con appello 27 agosto 2012 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione con protesta di spese e ripetibili in entrambe le sedi e in via subordinata di rinviare gli atti al Pretore per l’istruttoria e l’emanazione di un nuovo giudizio, con protesta di spese e ripetibili d’appello;

mentre l’istante con la risposta 24 settembre 2012 propone di respingere l’appello, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:

                                  A.   AP 1, ditta attiva nel settore della commercializzazione di macchine automatiche e semiautomatiche per l’avvolgimento di prodotti alimentari e/o industriali con film plastici, ha assunto AO 1 con le mansioni di Group Purchasing/Logistics manager dal 1° giugno 2006. Il salario iniziale pattuito era di fr. 8'800.- lordi mensili per 13 mensilità, oltre una retribuzione calcolata sulla base del sistema di PRP (Performance Related Pay).

                                         Con lettera raccomandata a mano la datrice di lavoro società ha comunicato l’11 luglio 2011 al dipendente la disdetta del contratto di lavoro e l’esonero con effetto immediato dal periodo di preavviso contrattuale, liberandolo dalle attività lavorative, fatte salve le necessità urgenti che avrebbero potuto presentarsi e per le quali sarebbe stata comunicata con almeno 24 ore di anticipo la necessità della sua presenza in azienda (doc. C). La datrice di lavoro ha invitato il dipendente con lettera 5 agosto 2011, spedita per plico raccomandato, a presentarsi il 24 agosto 2011 per discutere le questioni relative alle competenze di fine rapporto (doc. D). Il giorno dell’incontro la datrice di lavoro ha sottoposto all’attore una proposta di liquidazione dei rispettivi rapporti di dare e avere alla fine del rapporto lavorativo (doc. E), che il dipendente non ha accettato. Le parti non sono in seguito riuscite a trovare un accordo.

                                  B.   La procedura di conciliazione (inc. CM.2011.693) non ha dato risultati e il Pretore, nella sua veste di conciliatore, ha rilasciato il 15 dicembre 2011 all’ex dipendente l’autorizzazione ad agire. Con petizione motivata 10 gennaio 2012, AO 1 ha convenuto davanti alla Pretura del Distretto di Lugano l’ex datrice di lavoro, chiedendone la condanna al pagamento di complessivi fr. 17'150.lordi (di cui fr. 9'800.- quale mensilità di settembre 2011 e fr. 7'350.- quale tredicesima pro rata), oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2011. Nella risposta 13 febbraio 2012 la convenuta si è opposta alla petizione, rilevando di vantare un credito di fr. 70'500.- per un mutuo concesso all’attore e di avere estinto per compensazione le pretese salariali di quest’ultimo. Nel corso dell’udienza tenutasi il 23 aprile 2012 il Pretore ha sottoposto alle parti una proposta transattiva che la convenuta non ha accettato. All’udienza del 14 giugno 2012 il Pretore ha rinnovato tale proposta, che la convenuta ha nuovamente rifiutato.

                                  C.   Statuendo il 22 giugno 2012, il Pretore ha accolto la petizione e ha condannato la convenuta a pagare l’importo di fr. 17'150.- lordi oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2011, non ha prelevato spese processuali e ha condannato la convenuta a versare all’attore un’indennità per ripetibili di fr. 1'500.-.

                                  D.   AP 1 è insorta contro questa decisione con appello 27 agosto 2012, nel quale chiede in riforma del giudizio impugnato la reiezione della petizione e la condanna dell’attore al pagamento di ripetibili per entrambe le sedi. In via subordinata, l’appellante chiede il rinvio degli atti alla giurisdizione inferiore affinché proceda con l’istruttoria e con un nuovo giudizio, protestando spese e ripetibili d’appello. Nella risposta 24 settembre 2012 l’attore propone di respingere l’appello, con protesta di spese e ripetibili.

e considerato

in diritto:

                                   1.   Avviata nel 2012, la procedura è retta dal Codice di diritto processuale svizzero (CPC), sia in prima, sia in seconda sede. Nella fattispecie il valore di causa è inferiore a fr. 30'000.-, di modo che la vertenza è retta dalla procedura semplificata (art. 243 cpv. 1 CPC). Il termine per promuovere l’appello e per inoltrare la risposta è di trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata, rispettivamente dalla notificazione dell’appello (art. 311 seg. CPC). Da qui la tempestività del gravame 27 agosto 2012 (per effetto delle ferie giudiziarie dal 15 luglio al 15 agosto incluso, art. 145 cpv. 1 let. b CPC) e della risposta 24 settembre 2012.

                                   2.   Nel proprio giudizio il Pretore ha accertato che le pretese salariali dell’attore erano incontestate e ha esaminato l’obiezione di compensazione sollevata dalla convenuta con le osservazioni del 13 febbraio 2012. Egli ha rilevato che la convenuta aveva fatto valere in compensazione una pretesa creditoria superiore a quella vantata dall’attore, che doveva essere trattata alla stregua di un’azione riconvenzionale, ma che la stessa superava il valore massimo soggetto alla procedura semplificata e l’ha di conseguenza dichiarata inammissibile, rinviando la convenuta a separata procedura. Il primo giudice ha dunque accolto la petizione per l’importo di fr. 17'150.- lordi oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2011.

                                   3.   L’appellante rimprovera al Pretore un’errata applicazione del diritto, per aver accolto la petizione senza aver eseguito l’istruttoria e senza convocare le parti per la discussione finale. Essa rileva inoltre di aver sollevato con le osservazioni obiezione di compensazione, avendo estinto in tal modo le pretese salariali vantate dall’attore. A torto quindi il Pretore si è dichiarato incompetente per pronunciarsi su tale obiezione, ritenendo di trovarsi confrontato con un’azione riconvenzionale. Nella risposta all’appello l’attore rimprovera all’appellante di agire in contrasto con la buona fede, poiché il dibattimento era avvenuto “in modo informale, con il fattivo coinvolgimento del Pretore” e il magistrato aveva “indicato chiaramente che sarebbe passata a sentenza, essendo dati, a suo giudizio, tutti gli elementi”, di modo che le parti ben sapevano che in caso di mancata accettazione della proposta transattiva avrebbero ricevuto la sentenza.

                                   4.   La censura dell’appellante relativa alla violazione del diritto di essere sentito, consistente nella mancata assunzione delle prove offerte e nell’emanazione della decisione senza aver consentito alle parti di esprimersi, va trattata per prima. Qualora essa fosse fondata, infatti, implicherebbe già di per sé l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per la continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova decisione, e ciò indipendentemente dalle possibilità di successo del gravame nel merito  (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d, 118 Ia 17 consid. 1a; TF 11 novembre 2008 4A_165/2008 consid. 6; II CCA 24 febbraio 2011 inc. n. 12.2009.64, 18 settembre 2012 inc. n. 12.2012.46, 16 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.199).

                                4.1   Il diritto alla prova è un corollario essenziale del diritto di essere sentiti. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 135 I 279 consid. 2.3 e sentenze ivi citate; si veda anche Messaggio CPC, 6684). L’autorità giudicante deve pertanto indicare le ragioni che la portano a decidere in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da permettere al destinatario di comprendere la portata della decisione e di proporre i rimedi adeguati con cognizione di causa (II CCA 18 settembre 2012 inc. n. 12.2012.46).

                                4.2   Nella fattispecie, il Pretore ha indicato nel verbale d’udienza del 14 giugno 2012 che riteneva “di avere a disposizione tutti gli elementi per un giudizio” (act. IV) e ha nuovamente presentato alle parti la proposta transattiva già rifiutata dalla convenuta, assegnando loro un termine per esprimersi. Dall’esame degli atti di causa risulta che il giudice di prima sede ha emanato la decisione qui impugnata dopo aver preso atto del nuovo rifiuto della transazione da parte della convenuta, senza aver dato alle parti la possibilità di esprimersi in sede di arringhe finali (art. 232 CPC, applicabile anche alla procedura semplificata per il rinvio dell’art. 219 CPC). Anzi, nemmeno risulta che vi sia stato il dibattimento (prime arringhe, art. 228 CPC). I citati verbali del 23 aprile 2012 e del 14 giugno 2012 non menzionano una qualsivoglia decisione formale del Pretore sull’ammissibilità delle prove offerte dalle parti, né che la fase istruttoria sia stata chiusa. Le affermazioni dell’attore sull’avvenuto dibattimento “in modo informale” e sulle informazioni date alle parti dal Pretore sul modo in cui avrebbe proseguito la procedura non trovano quindi il benché minimo riscontro negli atti. La verbalizzazione in occasione di tali udienze, invero lacunosa, non è conforme all’art. 235 cpv. 1 CPC, applicabile a tutte le udienze di prima e seconda istanze e a qualsiasi tipo di procedura (Tappy in: Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Basilea, 2011, pag. 905, N. 4). I citati verbali non indicano, infatti, quali sono state le dichiarazioni processuali delle parti e le loro conclusioni. Sulla base del contenuto di tali verbali non rimane che concludere per l’assenza di una decisione formale del Pretore sui mezzi di prova offerti dalla convenuta e di un dibattimento.  

                                4.3   Ne discende che la decisione impugnata, emanata in violazione del diritto di essere sentito delle parti, va annullata e l’incarto va rinviato al Pretore, affinché tenga il dibattimento ed emani una nuova decisione. Nel suo nuovo giudizio, il giudice di prima sede dovrà pronunciarsi anche sull’obiezione di compensazione sollevata dalla convenuta nelle osservazioni 13 febbraio 2012, che ha esplicitamente indicato di aver estinto mediante compensazione le pretese salariali dell’attore. Il Pretore non poteva quindi esimersi dall’esaminare la fondatezza dell’obiezione, né rinviare a separata procedura la pretesa compensatoria (Pahud, in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordunung ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 222). L’obiezione di compensazione non costituisce infatti un’azione riconvenzionale, ma un mezzo di difesa della parte convenuta (Leuenberger, in: Sutter/Somm/Hasenbohler/ Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen ZPO, 2a ed., n. 8 ad art, 224), che va trattato con la medesima procedura dell’azione principale (Pahud, loc. cit.), vale a dire con la procedura semplificata, indipendentemente dal suo valore.     

                                   5.   L’appello merita dunque accoglimento nel senso dei considerandi che precedono. Non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c CPC). L’attore, che ha postulato la reiezione dell’appello e risulta quindi soccombente in questa sede, rifonderà all’appellante un’equa indennità per ripetibili di appello. 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 CPC, 114 CPC, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili,

decide:

                                    I.   L’appello 27 agosto 2012 di AP 1 è evaso nel senso che la decisione 22 giugno 2012 è annullata e gli atti di causa sono ritornati al Pretore per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

                                   II.   Non si prelevano spese processuali. AP 1 rifonderà a AP 1 fr. 1'000.- per ripetibili di appello.

                                  III.   Notificazione:

-      -        

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                Il vicecancelliere

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).