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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.02.2013 12.2012.136

February 26, 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,082 words·~20 min·5

Summary

Tutela giurisdizionale dei casi manifesti, pretesa creditoria per mercede di mediazione immobiliare provata con documenti, irricevibilità di documenti nuovi in appello

Full text

Incarto n. 12.2012.136

Lugano 26 febbraio 2013/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa a procedura sommaria (tutela giurisdizionale dei casi manifesti) – inc. n. SO.2012.2797 – della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza 28 giugno 2012 da

AO 1  rappr. dall’  RA 2   

contro

 AP 1   AP 2  entrambe rappr. dall’  RA 1   

con cui l’istante ha chiesto la condanna delle convenute al pagamento in solido di fr. 101'299,58 oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2007;

domanda avversata dalle convenute, che hanno postulato la reiezione integrale dell’istanza, e che il Pretore, con decisione 19 luglio 2012, ha accolto, ponendo la tassa di giustizia e le spese di fr. 250.- a carico delle convenute, condannandole altresì a versare all’istante l’importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili;

appellanti le convenute che con atto d’appello 3 agosto 2012 chiedono in riforma del giudizio impugnato la reiezione in ordine e nel merito dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili in entrambe le istanze;

mentre l’istante con la risposta 31 agosto 2012 propone di respingere l’appello e di confermare la decisione pretorile, con protesta di tasse, spese e ripetibili d’appello;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con contratto 27 agosto 2005, i membri dell’allora comunione ereditaria per il fondo part. n. __________ RFD di L__________ – composta dalla comunione ereditaria F__________, AP 2, AP 1 e C__________, che avevano la particella in questione in comproprietà in ragione di un mezzo (quota A), e dalla comunione ereditaria composta da A__________ e L__________ per l’altra metà (quota B) – avevano dato mandato di vendita immobiliare alla società AO 1, finalizzato alla segnalazione di un interessato per l’acquisto del fondo (doc. A). Il contratto conteneva segnatamente le seguenti clausole: “Il prezzo di riferimento è fissato in CHF 3.300,000,00. Si tratta del prezzo minimo che il mandante intende realizzare” (doc. A, clausola n. 1) e “A vendita realizzata su segnalazione o per intervento diretto o indiretto del mandatario, il mandante gli riconosce una provvigione del 4% sul prezzo rogato. Tale provvigione è pure dovuta dal comproprietario che esercita il proprio diritto di prelazione in presenza di un’offerta d’acquisto di terzi. Qualora uno dei comproprietari dovesse esercitare il proprio diritto di prelazione in assenza di un’offerta da parte di terzi, il mandatario ha diritto ad una provvigione dello 0,5% sul prezzo di riferimento, vale a dire CHF 16.500,00” (doc. A, clausola n. 2). Il 16 aprile 2007, a seguito dello scioglimento parziale della comunione ereditaria, la quota di comproprietà A è stata assegnata in proprietà a AP 1 e AP 2 in comunione ereditaria (doc. C). In medesima data, a seguito del diritto di prelazione, esse sono divenute comproprietarie in ragione di 11/12 la seconda e 1/12 la prima della quota di comproprietà B (doc. B e C). Dallo stesso giorno AO 1 ha svolto per conto delle due comproprietarie l’amministrazione dello stabile situato sul fondo in questione, incarico revocato a fine giugno 2007 (doc. B e C).

                                  B.   Il 3 aprile 2008 AP 1 e AP 2 hanno promosso causa contro la società AO 1 per ottenere la restituzione degli importi da essa incassati per conto loro durante il periodo di amministrazione dello stabile, pari all’importo di fr. 81'446,85 oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2007 nonché, per il medesimo importo, il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano. Con sentenza 17 maggio 2010, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha parzialmente accolto la pretesa delle attrici per l’importo di fr. 40'723,42 oltre interessi del 5% dal 1° agosto 2007, e rigettato per la medesima somma l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano. Il primo giudice ha per il resto rifiutato la pretesa delle attrici, poiché esse avrebbero dovuto procedere separatamente in giudizio chiedendo il pagamento della rispettiva quota parte (doc. B, pag. 3, consid. 7). Ha altresì rifiutato l’eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta. Difatti, anche se ha appurato l’esistenza del credito della convenuta per la “provvigione pari al 4% del prezzo convenuto con __________” (doc. B, pag. 4, consid. 8.1.), il Pretore ha ritenuto che l’eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta per tale importo, non poteva essere ammessa “mancando il requisito della reciprocità” delle pretese (doc. B, pag. 5, consid. 8.2.). Con atto d’appello 27 maggio 2010 la convenuta AO 1 ha interposto appello contro la decisione pretorile. Con sentenza 4 maggio 2012 inc. 12.2010.103 questa Camera ha respinto l’appello e l’appello incidentale 5 luglio 2010 presentato dalle attrici, confermando la decisione del Pretore.

                                  C.   Il 28 giugno 2012 la società AO 1 ha convenuto davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1 e AP 2, chiedendone nella procedura sommaria a tutela giurisdizionale dei casi manifesti la condanna al pagamento di fr. 101'299,58 oltre interessi del 5% dal 1° agosto 2007. L’istante fonda tale pretesa sul contratto di mandato prodotto come doc. A e sulle sentenze 17 maggio 2010 e 4 maggio 2012, prodotte come doc. B e C, vantando una pretesa totale di fr. 142'032.- (fr. 132'000.- + IVA) a titolo di mercede di mediatrice, da cui dedurre fr. 40'732,42 oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2007 per la pretesa riconosciuta alle convenute dalle sentenze precitate (correttamente risulta dalla sentenza pretorile l’importo di fr. 40'723,42 oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2007). All’udienza di discussione l’istante ha riproposto le sue domande di giudizio, mentre le convenute hanno contestato i presupposti per la tutela giurisdizionale nei casi manifesti e hanno chiesto la reiezione dell’istanza in ordine e nel merito. Le convenute hanno in particolare contestato la mercede di mediazione esposta dall’istante, hanno rilevato che le sentenze doc. B e C hanno respinto la pretesa creditoria di controparte, che non vi sarebbe “la necessaria identità fra il creditore, il debitore e il credito indicato nell’istanza con il creditore, il debitore e il credito, contestato” (riassunto scritto, pag. 2), e che non vi sarebbe alcun documento “che attesti la rogazione di un qualsiasi atto pubblico con un valore di CHF 3'300'000.-“ (riassunto scritto, pag. 2), a parte il doc. 7, che fissa a fr. 1'010'000.- il prezzo di negoziazione pattuito. Le convenute hanno altresì invocato, a titolo precauzionale, la compensazione con un proprio credito di fr. 81'446,85 oltre interessi al 5% dal 24 luglio 2007, “quale saldo del conto di gestione loro pacificamente dovuto dall’istante” (riassunto scritto, pag. 3).

                                  D.   Statuendo il 19 luglio 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha accolto l’istanza e ha condannato le convenute a pagare in solido all’istante l’importo di fr. 101'299,58 oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2007, ha posto a loro carico la tassa e le spese di giustizia di fr. 250.-, e le ha condannate a versare in solido all’istante l’importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

                                  E.   Con appello 3 agosto 2012 le convenute chiedono la riforma del giudizio pretorile con la reiezione integrale in ordine e nel merito dell’istanza, protestando altresì spese e ripetibili di prima e seconda istanza. Nella risposta del 31 agosto 2012, l’appellata ha proposto di respingere l’appello e di confermare la decisione pretorile, protestando altresì tasse, spese e ripetibili d’appello. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

e considerato

in diritto:

                                   1.   Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni, ridotto a 10 giorni nella procedura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata il 23 luglio 2012 in una procedura sommaria con valore superiore a fr. 10'000.-. L’appello si rivela tempestivo, così come la risposta all’appello.

                                   2.   Ai sensi dell’art. 257 cpv. 1 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). Il giudice non entra nel merito dell’istanza se non sono date le condizioni per ottenere la tutela giurisdizionale in procedura sommaria (art. 257 cpv. 3 CPC). Lo scopo della tutela giurisdizionale nei casi manifesti dell’art. 257 CPC è di offrire all’istante, quando le condizioni sono adempiute, la scelta di procedere tramite una procedura sommaria, in genere più celere, piuttosto che con una procedura ordinaria (Hofmann in Spühler/Tenchio/Infanger (ed.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2010, pag. 1190, n. 1 ad art. 257 CPC). Tale procedura è possibile anche per le pretese puramente finanziarie, anzi è proprio pensata per la tutela dei creditori (Hofmann in op. cit., pag. 1194, n. 17; Messaggio del Consiglio federale concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) del 28 giugno 2006, FF 2006 6593, pag. 6724).

                                2.1   Affinché i fatti siano considerati incontestati (art. 257 cpv. 1 lett. a CPC) non è sufficiente l’assenza di contestazione della controparte, bisogna ancora che il giudice non nutra seri dubbi circa la veridicità del fatto incontestato, anche tramite l’assunzione immediata di ulteriori mezzi di prova, grazie alle spiegazioni dell’istante o alla produzione da parte sua di ulteriori documenti (Trezzini in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Lugano 2011, pag. 1137, ad art. 257 CPC). Per quanto riguarda invece i fatti immediatamente comprovabili (art. 257 cpv. 1 lett. a CPC), la causa non deve essere liquida già all’inizio, ma può diventarlo anche grazie all’amministrazione di prove immediatamente esperibili da parte del giudice (Trezzini in op. cit., pag. 1139 ad art. 257 CPC; Sutter-Somm/Lötscher in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Schulthess, 2010, pag. 1468 ad art. 257 CPC). Inoltre la verosimiglianza delle allegazioni e delle prove da parte dell’istante non è sufficiente, posto che egli deve sempre apportare la prova piena atta a far addivenire il giudice alla certezza della sua pretesa (Sutter-Somm/Lötscher in op. cit., pag. 1468 ad art. 257 CPC; Göksu in Brunner/Gasser/Schwander (ed.), Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, DIKE, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 1498, n. 10 ad art. 257 CPC; Hofmann, op. cit., pag. 1193, n. 15 ad art. 257 CPC). Quanto alla controparte, essa deve essere sentita (art. 253 CPC), e se contesta fatti o solleva eccezioni alla pretesa dell’attore, la tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può essere accordata. È sufficiente per questo che la controparte dimostri la verosimiglianza delle obiezioni, ma delle allegazioni prive di fondamento non possono ostacolare un rapido processo (Messaggio del Consiglio federale concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) del 28 giugno 2006, FF 2006 6593, pag. 6724; Hofmann in op. cit., pag. 1191-1192, n. 9-10 ad art. 257 CPC).

                                2.2   Per quel che concerne la seconda condizione posta dall’art. 257 cpv. 1 lett. b CPC, la situazione giuridica è chiara soltanto se la norma si applica nel caso concreto e vi dispiega i suoi effetti in modo evidente (Messaggio del CF citato, FF 2006 6593, pag. 6724; Hofmann, in op. cit., pag. 1192, n. 11 ad art. 257 CPC). In altre parole vi è situazione giuridica chiara se l’applicazione del diritto materiale e processuale conduce ad un risultato senza ambiguità, cosa che non sarà generalmente il caso se l’applicazione della norma esige una decisione in equità o un apprezzamento da parte del giudice (DTF 138 III 123, consid. 2.1.2, pag. 126; Göksu in op. cit., pag. 1498, n. 11-12 ad art. 257 CPC), ciò che però non esclude né un’attività interpretativa del giudice – ad esempio riferita agli accordi contrattuali o ai comportamenti preprocessuali delle parti – né un’attività di apprezzamento delle risultanze probatorie amministrate (Trezzini in op. cit., pag. 1141 ad art. 257 CPC e referenze citate).

                                   3.   Il Pretore ha ritenuto adempiute le condizioni poste per la tutela giurisdizionale dei casi manifesti, poiché il credito vantato dall’istante trovava conferma nella decisione 4 maggio 2012 del Tribunale d’appello (doc. C), cresciuta in giudicato e dalla quale risultava la mercede di mediazione di fr. 132'000.oltre IVA, come pure la legittimazione passiva delle convenute per rispondere in solido di tale mercede. Ha in seguito respinto le tesi delle convenute, in particolare asserendo che “Il tentativo delle convenute di rimescolare le carte, producendo segnatamente della nuova documentazione non prodotta nella sede rituale, sfociata appunto con le sentenze pretorile e del TA […], appare inammissibile” (sentenza impugnata, pag. 2), e ha respinto la compensazione degli ulteriori fr. 40'714,43 [correttamente fr. 40'723,43] eccepita dalle convenute, poiché “l’importo non trova alcuna conferma nel doc. C (ad 2), dove è anzi spiegato (e così pure nella decisione pretorile) perché esse non hanno legittimazione attiva per questo importo. Basta dunque rinviare alle motivazioni di quel pronunciato di secondo grado” (sentenza impugnata, pag. 2).

                                   4.   Le appellanti rimproverano al Pretore, in sintesi, di aver violato l’art. 257 CPC e il loro diritto di essere sentite ai sensi degli art. 53 CPC, 29 cpv. 2 Cost. e 6 n. 1 CEDU. A detta delle convenute, infatti, il Pretore non avrebbe dovuto tener conto delle due sentenze doc. B e C, poiché la procedura avviata il 28 giugno 2012 costituisce una causa nuova e distinta dalle precedenti. Il primo giudice avrebbe quindi dovuto tener conto solo delle allegazioni, contestazioni e prove prodotte nella procedura odierna, senza “riformulare dei dispositivi di sentenze pregresse” (appello, pag. 6, punto 8.1). Le appellanti sostengono di aver provato con il doc. 7, non prodotto nelle precedenti cause, che il prezzo rogato era di fr. 1’010'000.- e non di fr. 3'300'000.-, come preteso dall’appellata. Inoltre asseriscono di aver dimostrato l’esistenza di una loro pretesa per fr. 81'446,85 oltre accessori, da porre cautelativamente in compensazione nel caso in cui il credito di controparte fosse riconosciuto. Pertanto esse allegano che la pretesa avversaria non è liquida, motivo per cui il Pretore non avrebbe dovuto entrare nel merito dell’istanza. Le appellanti hanno in seguito rimproverato al primo giudice di aver violato il loro diritto di essere sentite, poiché non avrebbe tenuto debitamente conto delle allegazioni e dei documenti da loro prodotti, giudicandoli inammissibili nella misura in cui si scostavano dai doc. B e C. Infine le appellanti censurano la carenza di motivazione del giudizio impugnato, poiché asseriscono che “il semplice rinvio della motivazione ad altre decisioni già rese non costituisce una motivazione sufficiente” (appello, pag. 10, punto 8.2), essendo inoltre mancata “arbitrariamente” “una discussione dei mezzi di prova e degli argomenti portati dalle appellanti” (appello, pag. 10, punto 8.2). 

                                   5.   A ragione le convenute rilevano che la causa avviata il 28 giugno 2012 costituiva una nuova e distinta procedura, dove potevano allegare fatti e prove senza essere vincolate dalle sentenze doc. B e C. A torto rimproverano tuttavia al Pretore una violazione del loro diritto di essere sentito per aver respinto le loro allegazioni e i loro mezzi di prova e aver tenuto conto solo di quanto addotto dall’istante. Dall’esame del fascicolo processuale non risulta, infatti, che il Pretore abbia respinto le prove addotte dalle convenute, le quali hanno prodotto agli atti non meno di 9 documenti e hanno potuto sviluppare in modo ampio all’udienza le argomentazioni con le quali contestano la pretesa dell’istante. Il primo giudice ha invece apprezzato tutte le prove agli atti e ha ritenuto che con i doc. A e C l’istante aveva provato la pretesa per mercede di mediazione, senza che questa fosse scalfita dalla documentazione addotta dalle convenute. A ragione. L’istante ha provato, infatti, con il contratto di vendita doc. A e con le sentenze doc. B (sentenza pretorile del 17 maggio 2010) e C (sentenza del Tribunale d’appello del 4 maggio 2012), l’esistenza della mercede di mediazione del 4% sul prezzo che sarebbe stato pagato dall’acquirente (__________), se le appellanti non avessero esercitato il loro diritto di prelazione, che è stato accertato essere di fr. 3'300'000.- (doc. C, pag. 7, punto 3.1.1), prezzo di riferimento minimo fissato nello stesso mandato (doc. A, clausola 1). Le appellanti si affannano a spiegare che il prezzo ammonta semmai a fr. 1'010'000.-, pari al valore della negoziazione di fr. 1'650'000.- dedotto l’importo del debito ipotecario di fr. 640'000.- da loro assunto in forza del rogito di scioglimento parziale della comproprietà (doc. 7). L’argomentazione è ai limiti del pretesto, poiché l’importo di fr. 604'000.- per l’assunzione del debito ipotecario rappresenta una semplice modalità di pagamento del prezzo, che quindi ammonta pacificamente e per stessa ammissione delle convenute a fr. 1'650'000.- per una quota di comproprietà pari alla metà, donde un valore complessivo di fr. 3'300'000.determinante per il calcolo della mercede di mediazione secondo il contratto doc. A. La decisione del Pretore, che ha ritenuto liquida la pretesa di fr. 101'299,58 rivendicata dall’istante per la mercede di mediazione prevista dal doc. A, regge quindi alle critiche anche alla luce del doc. 7, che anzi conferma, se ancora ve ne fosse proprio bisogno dopo le sentenze doc. B e C, gli accertamenti del primo giudice.

                                   6.   A detta delle appellanti il Pretore avrebbe dovuto ammettere la loro legittimazione attiva per compensare il credito dell’istante con il loro credito di 81'446,85, asseritamente ammesso dalla controparte. Nell’istanza l’appellata aveva invero già dedotto dalla mercede di mediazione di fr. 132'000.- oltre IVA l’importo di fr. 40'732.42 [correttamente fr. 40'723.42] spettante alle convenute in base alla sentenza doc. B, confermata da quella doc. C, ciò di cui ha già tenuto conto il Pretore nell’impugnata decisione. Per la somma restante l’appellata ha prodotto, con la risposta 31 agosto 2012, i doc. H e I, adducendo che il 24 luglio 2012 ha versato fr. 51'323.- all’UE di Lugano “al fine di evitare la continuazione della procedura di fallimento” promossa dalle appellanti. Nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale dei casi manifesti, tuttavia, i giudici d’appello devono pronunciarsi sulla base delle prove assunte in prima sede, a esclusione delle prove prodotte in appello (sentenza del Tribunale federale 4A_420/2012 del 7 novembre 2012). Occorre quindi fondare l’odierno giudizio solo sui documenti che il Pretore ha ammesso agli atti e ha vagliato per il proprio giudizio (doc. A-F, 1-9). Il primo giudice ha ripreso per quel che concerne l’eccezione di compensazione quanto già esposto con dovizia di particolari nelle precedenti sentenze agli atti, vale a dire che le appellanti pur essendo solidalmente obbligate al pagamento della mercede di mediazione pattuita al doc. A non erano anche creditrici solidali per la pretesa di fr. 81'446.85 e avrebbero quindi dovuto rivendicare personalmente tale credito in proporzione della rispettiva quota di comproprietà di 11/12 e 1/12 (doc. B, pag. 3, consid. 7; doc. C, pag. 6, consid. 2). Il fatto che esse abbiano riproposto insieme tale credito, seppure a titolo di eccezione di compensazione, nulla muta all’evidenza che esse avrebbero dovuto far valere il diritto all’importo residuo di fr. 40'723.43 in proporzione delle loro quote, ciò che non hanno fatto.

                                   7.   In seguito le appellanti affermano che il Pretore ha violato il loro diritto di essere sentite giusta l’art. 53 CPC, 29 cpv. 2 Cost. fed. e 6 n. 1 CEDU, poiché ha esaminato le prove e le motivazioni dell’istante senza tener conto dello loro ragioni ed obiezioni difensive. Si dolgono infine della carenza di motivazione della sentenza pretorile, poiché a loro dire “il semplice rinvio della motivazione ad altre decisioni già rese non costituisce una motivazione sufficiente”, vedendo anche in questo una lesione del loro diritto di essere sentite visto che asseriscono come “Non si vede quindi come nel maggio 2012 la II CCA potesse prevedere e fornire una sufficiente e valida motivazione anche per una causa futura ex art. 257 CPC che ha preso avvio il 28 giugno 2012” e quindi “essendo arbitrariamente mancata una discussione dei mezzi di prova e degli argomenti portati dalle appellanti, benché pertinenti sia quanto all’ammontare della contestata pretesa avversaria, sia quanto alla contropretesa da loro vantata” (appello, pag. 10, punto 8.2).

                                7.1   La critica sulla violazione del diritto di essere sentito è manifestamente infondata. Il primo giudice, infatti, non ha respinto le prove proposte dalle convenute né ha impedito loro di esprimersi, ciò che hanno fatto con dovizia di particolari e documenti (cfr. verbale di udienza). Le convenute hanno quindi potuto in prima sede far valere le loro obiezioni su tutte le allegazioni di fatto e di diritto della controparte, addurre i loro argomenti e presentare le loro prove (DTF 138 III 252, consid. 2.2, pag. 255 con referenze; Hohl, Procédure civile, vol. I, Stämpfli Editions SA, Berna 2001, pag. 170 e seg., n. 888 e seg.). Ciò che esse criticano è in realtà l’apprezzamento delle prove operato dal Pretore, che ha accordato la tutela giurisdizionale dei casi manifesti facendo uso del suo potere di apprezzamento, dopo aver ritenuto che l’istante aveva provato un credito liquido e che le obiezioni delle convenute e i documenti da queste prodotti erano prive di rilevanza su questo tema. Tale rimprovero, tuttavia, non ha nulla a che vedere con la violazione del diritto di essere sentito.

                                7.2   Né si può ravvisare una violazione del diritto di essere sentito per una carente o insufficiente motivazione della decisione impugnata. L’art. 29 cpv. 2 Cost., invocato dalle appellanti, non obbliga il giudice a discutere in lungo e in largo tutti i fatti, mezzi di prova e argomenti invocati dalle parti, tantomeno in una procedura sommaria, che richiede per sua natura speditezza. Il giudice può limitarsi a quelli che, senza commettere arbitrio, gli sembrano pertinenti (DTF 134 I 83, pag. 88, consid. 4.1; DTF 133 III 439, pag. 445, consid. 3.3; DTF 130 II 530, pag. 540, consid. 4.3; Oberhammer in Basler Kommentar, op. cit., pag. 1094, n. 11 e 13 ad art. 139 CPC). La motivazione è sufficiente quando vengono menzionati, seppur brevemente, i motivi fattuali e giuridici, che hanno indotto i giudici a decidere in un senso piuttosto che in un altro e pone l’interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione (Oberhammer in op. cit., pag. 1094, n. 12 ad art. 239 CPC e referenze citate). Nella fattispecie, seppur brevemente, il Pretore ha spiegato per quali motivi non ammetteva la legittimazione attiva delle convenute per la somma di fr. 40'714,43 [correttamente 40'723,43], rinviando anche alle motivazioni della sentenza 4 maggio 2012 di questa Camera (doc. C). Le convenute hanno quindi potuto rendersi perfettamente conto della portata del giudizio pretorile, tanto che ne hanno censurato in questa sede tutte le motivazioni. Anche su questo punto, quindi, le critiche delle appellanti si rivelano infondate.

                                   8.   Ne deriva che nel caso concreto i fatti sono per finire incontestati e sono stati immediatamente comprovati dall’istante e che la situazione giuridica è chiara, le obiezioni delle convenute dovendo essere respinte per i motivi già esposti dal Pretore. Le condizioni poste dall’art. 257 CPC per la tutela giurisdizionale dei casi manifesti sono pertanto adempiute e a ragione il primo giudice è entrato nel merito dell’istanza e l’ha accolta. L’appello si rivela di conseguenza infondato e va dunque respinto. Le spese processuali sono poste solidalmente a carico delle appellanti (art. 106 cpv. 1 e cpv. 3 CPC) e sono fissate in base ai criteri stabiliti dagli art. 2, 9 cpv. 2 e 13 LTG, tenendo anche conto di un valore ancora litigioso in appello di fr. 101'299,58 (art. 91 cpv. 1 CPC), determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale (art. 74 LTF). Alla parte appellata va riconosciuta un’indennità per ripetibili d’appello di fr. 1'800.-, che viene posta in solido a carico delle appellanti.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili,

decide:

                                    I.   L’appello 3 agosto 2012 di AP 1 e AP 2 è respinto.

                                   II.   Le spese processuali di appello in complessivi fr. 2'000.-, già anticipate dalle appellanti, restano in solido a loro carico, con l’obbligo inoltre di rifondere in solido all’appellata fr. 1'800.- a titolo di ripetibili di appello.

                                  III.   Notificazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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