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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.09.2012 12.2011.97

September 18, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·6,446 words·~32 min·4

Summary

Legittimazione processuale della massa fallimentare estera - cessione ex art. 260 LEF

Full text

Incarto n. 12.2011.97

Lugano 18 settembre 2012/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Locatelli

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.841 della Pretura __________, promossa con petizione 19 dicembre 2003 da

 AO 1, e per essa dall'amministratore del fallimento estero (“Insolvenzverwalter”)    AO 2   (patrocinati da RA 2)  

contro

 __________ SA, ora __________ SA in liquidazione, ______,  cui, in qualità di cessionarie ex art. 260 LEF, sono subentrate:  AP 1  AP 2  AP 3   (tutte patrocinate dall' RA 1)  

con cui l'avv. dr. AO 2, in veste di commissario di insolvenza, rappresentante legale, organo e successore in diritto della società insolvente e attrice, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di EUR 35'626.61 oppure fr. 56'290.– oltre interessi del 4% a decorrere dal 1° maggio 1999;

domanda avversata dalla convenuta che ne ha postulato la reiezione sia in ordine, per carenza di legittimazione attiva, che nel merito, e che il Pretore con sentenza 12 aprile 2011 ha accolto obbligando le società cessionarie ai sensi dell'art. 260 LEF a versare al qui “Insolvenzverwalter”, avv. dr. AO 2, agente quale amministratore del fallimento della società insolvente, EUR 35'626.60 oltre interessi del 4% dal 1° maggio 1999;

appellanti le citate società cessionarie nel fallimento della convenuta, che con atto 23 maggio 2011 chiedono di riformare il giudizio impugnato respingendo la petizione, tasse, spese e ripetibili di entrambi i gradi di giudizio a carico della controparte;

mentre l'amministratore del fallimento estero [“Insolvenzverwalter”], con osservazioni [recte:  risposta all'appello] del 10 agosto 2011 propone di accoglierlo parzialmente nel senso che l'obbligo di pagamento sia pronunciato a carico della convenuta in luogo delle tre società cessionarie, chiamate per contro a sopportare tasse, spese e ripetibili per il giudizio di secondo grado;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

in fatto:                    A.   In data 31 marzo 1999, AO 1 (fino al 15 giugno 2000 iscritta nel Registro di commercio dell'Amtsgericht di __________ con la ragione sociale __________: doc. F pag. 5), società tedesca che offre servizi e supporto tecnico nel campo dell'aviazione, ha emesso a carico di __________ SA (fino al 30 giugno 2003 iscritta nel Registro di commercio del Cantone Ticino con la ragione sociale __________ SA: doc. B), società svizzera attiva nel ramo ingegneristico, una fattura per lavori, esami d'ispezione e altri servizi (compreso materiale utilizzato e sostituito) eseguiti dal 3 al 15 febbraio 1999 presso l'aeroporto di __________ (__________) in Germania, al velivolo “__________” serie n. __________ immatricolato “__________”. Il tutto per l'importo complessivo di DM 69'679.60 (doc. C). Il 2 luglio 2003 è seguita una diffida che ingiungeva alla convenuta il pagamento di EUR 36'924.58 entro il 15 luglio 2003 (doc. D). Nessun pagamento ha fatto seguito a questa richiesta.     

                                         Nel frattempo, con decreto (“Beschluss”) del 1° luglio 2002 (inc. n. IN __________: doc. A e E) l'Amtsgericht __________ ha aperto a carico di AO 1 una procedura d'insolvenza (“Insolvenzverfahren”) nominando l'avv. dr. AO 2 di __________ quale amministratore fallimentare (“Insolvenzverwalter”).

                                  B.   Con petizione 19 dicembre 2003 AO 1. e, per essa, in qualità di commissario di insolvenza (“Insolvenz-verwalter”), l'avv. dr. AO 2 ha così chiesto la condanna di __________ SA a pagare EUR 35'626.61 oppure fr. 56'290.–, oltre interessi del 4% a decorrere dal 1° maggio 1999. Alla fattispecie tornava applicabile il diritto materiale tedesco. I lavori al velivolo, appartenente alla convenuta, erano stati eseguiti integralmente e a regola d'arte. Né l'esecuzione del servizio, né la fattura, né l'esigibilità del credito erano mai stati contestati. Di qui, in assenza del dovuto pagamento, la necessità di introdurre azione giudiziaria.

                                         La convenuta, con risposta 28 aprile 2004, ha contestato sia la legittimazione attiva dell'avv. dr. AO 2 ad agire personalmente, che quella della società attrice AO 1 con cui mai aveva intrattenuto relazioni commerciali. L'interessata ha altresì contestato di essere stata proprietaria del velivolo in questione, di avere incaricato l'attrice di eseguire i servizi di cui alla fattura 31 marzo 1999, l'effettiva esecuzione delle relative prestazioni e a regola d'arte, di avere ritirato il velivolo al termine dei lavori e, per finire, anche emissione e modalità di fatturazione. S'imponeva pertanto di respingere, sia in ordine che nel merito, la richiesta dell'attrice e dell'attore. La contestuale domanda di prestazione di cauzione giusta l'art. 153 cpv. 1 lett. a CPC/TI è stata accolta nella misura di fr. 2'300.– con decreto del 25 maggio 2004.

                                         Nella replica 28 maggio 2004 l'amministratore del fallimento ha evidenziato che egli subentrava per legge nella gestione del patrimonio della società insolvente e attrice, che i lavori eseguiti erano stati commissionati -come del resto già in precedenza- per conto della convenuta da tale signor G__________ -uno fra i piloti dell'aereo- e quindi la pertinenza della contestata fattura. Per il resto, ha riconfermato il suo punto di vista. Dal canto suo la convenuta ha in sostanza ribadito i suoi argomenti con duplica 1° luglio 2004, precisando che il velivolo era appartenuto alla società statunitense __________ Inc. (__________) per poi essere stato venduto nell'ottobre 1998 alla società araba __________ (__________, __________). Di modo che, da quel momento, unica utilizzatrice dell'aereo era quindi e semmai stata quella società. La convenuta ha inoltre escluso di avere autorizzato il pilota G__________, a rappresentarla e ad impegnarla verso terzi.  

                                         In corso di istruttoria, __________ SA è stata sciolta per fallimento con decreto dell'11 maggio 2006 della Pretura __________. Il 23 maggio 2006 la causa è così stata sospesa. La vertenza è stata riattivata con ordinanza 28 maggio 2010, dopo che erano stati accertati i nominativi delle società cessionarie ai sensi dell’art. 260 LEF della massa fallimentare di __________ SA in liquidazione. Entrambe le parti hanno rinnovato le rispettive tesi di fatto e di diritto con le rispettive conclusioni scritte: con atto 10 gennaio 2011 l'avv. dr. AO 2 per conto della società insolvente ha inoltre chiesto di ordinare al competente ufficio fallimenti l'iscrizione a titolo definitivo nella relativa graduatoria (3° classe) del credito dovutole, e di fissare le ripetibili tenendo conto della temerarietà con cui la convenuta aveva avversato la sua pretesa; d'altra parte, con memoriale del 12 gennaio 2011, le società cessionarie non hanno invece più riproposto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva riferita alla società insolvente e attrice.

                                  C.   Con sentenza del 12 aprile 2011 il Pretore __________, ha accolto la petizione e condannato le società cessionarie a versare alla massa fallimentare AO 1, __________, e per essa al suo rappresentante legale avv. dr. AO 2, __________, in qualità di commissario di insolvenza, organo e successore in diritto della predetta società, l'importo di EUR 35'626.60 oltre interessi del 4% dal 1° maggio 1999. Sulla base dell'art. 117 LDIP, il Pretore ha accertato che il diritto applicabile alla fattispecie in esame era quello tedesco, la società AO 1 avendo dispensato i suoi servizi presso la sua sede a __________ (__________) in Germania. Fondata sia la legittimazione attiva dell'avv. dr. AO 2 agente quale amministratore del fallimento (art. 80 Insolvenzordnung [InsO] Bundesrepublik Deutschland]) che quella di AO 1 subentrata a __________ (sopra, consid. A). Irrilevante la questione legata alla proprietà dell'aereo, visto che era accertato e pacifico che la convenuta lo aveva utilizzato e che a più riprese aveva commissionato lavori di servizio al citato velivolo. E, come per il diritto svizzero, giusta l'art. 631 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch 18 agosto 1896 [Bundesrepublik Deutschland]) per questo era il committente a dover rispondere verso l'appaltatore. La convenuta peraltro si era fatta altresì carico dei relativi oneri a favore della direzione generale e dell'amministrazione federale delle dogane. I lavori e le verifiche per conto della convenuta erano a più riprese stati commissionati dal pilota G__________. Legittima quindi la mercede rivendicata (art. 632 BGB) a titolo di revisione e manutenzione straordinaria. Con riferimento a beni mobili -come per il diritto svizzero- eventuali difetti di esecuzione erano da segnalare entro 2 anni dalla consegna (art. 634a cpv. 1 e 2 BGB). Ma, nulla risultava in tal senso. Giustificati pure gli interessi di mora del 4% (art. 288 e 291 BGB) richiesti con effetto dal 1° maggio 1999. Irricevibile per contro la domanda di iscrivere il citato credito a favore della società attrice nella graduatoria della convenuta, che andava presentata direttamente all'autorità del fallimento. Alla convenuta infine non si poteva rimproverare di avere resistito in modo temerario, né di avere dilungato a oltranza la procedura.   

                                  D.   Con atto d'appello del 23 maggio 2011 le società cessionarie chiedono la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere la petizione. Ravvisano anzitutto la violazione del diritto e un accertamento arbitrario dei fatti, nella misura in cui il Pretore le ha condannate in luogo della convenuta -come richiesto in sede di petizione- a versare EUR 35'626.60. Il primo giudice ha segnatamente leso il divieto di ultrapetizione rispettivamente di extrapetizione (art. 86 CPC/TI), e il principio secondo cui la cessione di pretese ai sensi dell’art. 260 LEF non costituisce una cessione di un credito sostanziale, bensì un mero trasferimento del diritto di condurre il processo (art. 63 RUF). D'altra parte, la modifica delle richieste di giudizio a loro scapito costituiva una violazione del diritto di essere sentito (art. 29 Cost.). Pure arbitraria e priva del sostegno di prove oggettive, la conclusione che la convenuta era comproprietaria del velivolo, che tramite il pilota G__________ ne aveva commissionato all'attrice manutenzione e riparazione, che quei lavori erano stati accettati senza notifica di difetti, che le varie posizioni nella fattura 31 marzo 1999 erano documentate e che i prezzi applicati erano quelli d'uso. Visto che le parti nulla avevano stabilito riguardo alla mercede, in definitiva spettava all'attrice -quale appaltatrice- provare la remunerazione dovuta. Questo avrebbe nondimeno imposto l'esecuzione di una perizia, prova che tuttavia, in concreto, difettava. Pure l'invio della fattura 31 marzo 1999 era contestato, la convenuta avendo saputo solo con diffida del 16 luglio 2003 dell'importo rivendicato dall'attrice: eventuali interessi potevano quindi semmai essere riconosciuti con effetto da questa data.     

                                  E.   Con risposta all'appello del 10 agosto 2011 l'attrice e per essa l'amministratore fallimentare avv. dr. AO 2 conclude per il parziale accoglimento dell'appello nel senso di condannare al pagamento di EUR 35'626.60 oltre interessi del 4% dal 1° maggio 1999 la convenuta e non le società cessionarie e qui appellanti. Invariato invece il dispositivo su tasse, spese e ripetibili che restavano a carico delle società cessionarie ai sensi dell’art. 260 LEF. Per il resto, le conclusioni del Pretore andavano confermate.

e considerando

in diritto:                  1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739,1834). Per l'art. 404 cpv. 1 CPC, fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore, si applica il diritto procedurale previgente. Avviata il 19 dicembre 2003, la vertenza davanti al Pretore resta così sorretta dal Codice di procedura civile cantonale (CPC/TI: Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 [RL 3.3.2.1]) valido fino al 31 dicembre 2010.

                                         Per contro, giusta l'art. 405 cpv. 1 CPC, alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. In concreto, la decisione è stata pronunciata il 12 aprile 2011 e notificata il medesimo giorno, di modo che la procedura di ricorso è senz'altro retta dal CPC. Ciò detto, le decisioni finali di prima istanza attinenti controversie patrimoniali sono impugnabili mediante appello se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC), ciò che è senz'altro il caso nella fattispecie in esame (sopra, consid. B). Nulla osta così all'esame dell'appello -spedito il 23 maggio 2011 (data del timbro postale sulla busta d'invio) e giunto in tribunale l'indomani (timbro di esibito), a fronte di una sentenza impugnata notificata il 12 aprile 2011 e ritirata il giorno dopo- inoltrato tempestivamente (art. 311 cpv. 1 CPC combinato con l’art. 145 cpv. 1 lett. a ). A sua volta l'appello è stato notificato il 6 giugno 2011. Considerati i 7 giorni di giacenza in posta (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, n. 2/D/a ad art. 138) l'invio valeva come consegnato il 14 giugno 2011. Il termine di sette giorni non si prolunga, infatti, nemmeno se la posta conserva l’invio per un periodo più lungo (DTF 127 I 34 consid. 2b). Il termine di 30 giorni per proporre la risposta all'appello (art. 312 cpv. 2 CPC) scadeva dunque il 14 luglio 2011. Inviato il 10 agosto 2011 (timbro sulla busta d'invio) il memoriale è così pacificamente tardivo e quindi inammissibile.   

                                   2.   Giusta l'art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. c CPC il giudice entra nel merito dell'azione o dell'istanza se sono dati i presupposti processuali, fra cui la capacità di essere parte e processuale. Il giudice esamina d'ufficio l'esistenza di tali presupposti (art. 60 CPC). Trattandosi di presupposti processuali, capacità di essere parte e capacità processuale devono essere date al momento in cui è emanata la decisione (Gehri, in: Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 9 ad art. 60), e quindi anche a fronte di un rimedio di diritto (Tenchio-Kuzmic, in: Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 52 ad art. 66; Trezzini, op. cit., pag. 227 ad 1/A/b)). In una fattispecie internazionale, la capacità giuridica e la capacità di agire di una società si determina secondo il diritto dello Stato giusta il quale è organizzata (art. 154 cpv. 1 e 155 lett. c LDIP). Nondimeno la facoltà per una massa fallimentare di una società insolvente estera, rispettivamente per l'amministra-zione/-tore del fallimento di avvalersi di pretese patrimoniali spettanti a quella società e localizzate in Svizzera come anche quella di introdurre azione giudiziaria, si determina sulla base degli art. 166 segg. LDIP, norme queste che presuppongono il preventivo riconoscimento del decreto di fallimento estero (DTF 137 III 570 consid. 2; Kuhn/Jakob, Die ausländische Insolvenz-verwaltung in der Schweiz – eine Standortbestimmung, in: Jusletter 13 agosto 2012, pag. 4 seg. ad II). 

                                         Come evidenziato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 4 seg. consid. 9), dall'estratto del registro di commercio di __________ (Bayern) emerge che la ragione sociale AO 1 ha sostituito quella della società registrata sotto il nome __________ (doc. F pag. 5). Altresì pacifico poi, per il § 80 dell'Insolvenzordnung in vigore in Germania (del 5 ottobre 1994 [BGBl I 1994, 2866), che l'avv. dr. AO 2 nominato “Insolvenzverwalter” di AO 1, detiene il potere di disposizione e di amministrazione sul patrimonio che appartiene alla massa fallimentare (“Insolvenzmasse”) di quella società. Ciò detto, nel caso specifico -come visto- la procedura d'insolvenza a carico di AO 1 è stata aperta davanti al Tribunale (“Amtsgericht”) di __________, città che si trova nel circondario di __________ del distretto __________ (“Land Bayern” o “Freistaat Bayern”). Quale stato federato della Germania, ha ripreso gli obblighi internazionali del Regno di Baviera che l'11 maggio/27 giugno 1834 aveva firmato con quasi tutti i cantoni svizzeri (tranne Svitto e Appenzello Interno) un trattato in materia di diritto fallimentare internazionale (“Übereinkunft über gleichmässige Behandlung der gegen-seitigen Staatsangehörigen in Konkursfällen”, il cui testo è pubblicato solo nelle legislazioni dei Cantoni Soletta [RL 233.22], Zurigo [RL 283.2], Basilea-Città [RL 230.710] e Friborgo [28.83], come pure in: Walder, Schuldbetreibung und Konkurs, 16esima ed., , Zurigo 2002, n. 109a pag. 972 seg., e Patocchi/Geisinger/ Lüke, Internationales Privatrecht, Zurigo 2000, Anh. 40 pag. 1399 segg.). Questo trattato è in linea di massima ancora in vigore (M. Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 76 ad art. 30a; Berti in: Honsell/Vogt/Schnyder/Berti, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2a ed., n. 4 ad art. 166; Volken, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2a ed., 2004, n. 10 e 12 ad art. 166; D. Staehelin, Konkurs im Ausland - Drittschuldner in der Schweiz, in: Schweizerisches internationales Zwangsvoll-streckungsrecht, Festschrift für Karl Spühler, Zurigo/Basilea/ Ginevra 2005, pag. 416; Bürgi, Konkursrechtliche Staats-verträge der Schweiz mit den ehemaligen Königreichen Württemberg und Bayern sowie mit Frankreich, in: Festschrift 100 Jahre SchKG/Centenaire de la LP, Zurigo 1989, pag. 181; Jaques, La reconnaissance et les effets en Suisse d'une faillite ouverte à l'étranger, CFPG, Lugano 2006, pag. 18) ed è considerato alla stregua di diritto cantonale a favore del quale valgono le riserve di cui agli artt. 30a LEF e 1 cpv. 2 LDIP (Volken, op. cit., n. 71 e 73 agli artt. 166-175), poiché precede la costituzione della Confederazione elvetica sorta nel 1848, che ne ha assunto la responsabilità dal punto di vista del diritto internazionale giusta gli art. 26 e 27 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969 (CV [RS 0.111]) (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Losanna 1999, n. 53 ad art. 30a). Il campo di applicazione del trattato si limita a vertenze che riguardano beni mobili e crediti (Patocchi/Geisinger/Lüke, op. cit., Anh. 40 pag. 1401; Bürgi, op. cit., pag. 181 con rinvio), ambiti questi dove l'amministrazione/-tore del fallimento può così agire in giudizio senza preventivo riconoscimento del decreto di fallimento estero (cfr. M. Staehelin, op. cit., n. 80 ad art. 30a; Berti , op. cit., n. 4 ad art. 166).

                                         Per il citato trattato bilaterale -la cui applicazione non è invero mai stata contestata dalla convenuta- se ne deduce che, in quanto finalizzata ad ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento di un importo di denaro, nella misura in cui è stata introdotta dall'amministratore del fallimento avv. dr. AO 2 in rappresentanza e per conto della società AO 1 dichiarata insolvente nello Stato federato della Baviera, l'azione giudiziaria oggetto di questa lite è senz'altro ammissibile.   

                                   3.   Le appellanti rimproverano anzitutto al Pretore di avere violato l'art. 86 CPC/TI, norma che gli impediva di pronunciarsi oltre i limiti della domanda su cui era chiamato a decidere (appello, pag. 7 n. 3.1). A ragione. Con la sua petizione l'amministratore del fallimento avv. dr. AO 2 quale rappresentante della società insolvente tedesca, chiedeva la condanna della convenuta a pagare EUR 35'626.61 (petizione, pag. 5 n. 2). E, tale richiesta è rimasta invariata con le conclusioni (memoriale 10 gennaio 2011, pag. 8 n. 2), ossia dopo che le qui appellanti erano già subentrate alla convenuta quali società cessionarie ai sensi dell’art. 260 LEF. Tuttavia a dispetto di ciò, il Pretore ha nondimeno condannato proprio le società cessionarie e non la convenuta fallita a versare il relativo importo comprensivo di interessi (sentenza impugnata, pag. 9 n. 1.1).   

                                         In aggiunta, giova ad ogni modo rilevare che la cessione dei diritti ai sensi dell'art. 260 LEF non rappresenta una cessione di crediti ai sensi dell'art. 164 CO, in quanto non mira a trasferire un diritto materiale ma si limita a legittimare la conduzione del processo: di modo che, dal profilo procedurale, si parla di sostituzione processuale (Lorandi, Abtretung gemäss Art. 260 SchKG bei Vergleich un im Prozess, in: BlSchK 2008, 41 seg.; Jeanneret/Carron, in: Dallèves/Foëx/Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, Basilea 2005, n. 3 seg. ad art. 260; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 30 segg. e 34 segg. ad §47; Berti, in: Staehelin/ Bauer/Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 62 ad art. 260). Se il procedimento si conclude a favore del creditore cessionario subentrato al processo avviato contro il fallito, l'esito sarà trattato in base all'art. 250 cpv. 2 LEF, legittimandolo quindi ad essere ammesso nella relativa graduatoria in luogo e vece di colui che ha dato avvio alla causa e che, fino a concorrenza del contestato importo, vi era registrato pro memoria (art. 63 cpv. 1 e 3 RUF [RL 281.32]; Jeanneret/Carron, op. cit., n. 50 ad art. 250; Berti, op. cit., n. 64 ad art. 260; Wohlfart/Meyer, in: Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 24 ad art. 207). In caso contrario la pretesa litigiosa sarà definitivamente collocata in graduatoria a favore di chi ha introdotto la causa (art. 63 cpv. 3 RUF). Ciò detto, tanto nell'uno quanto nell'altro caso la legittimazione a condurre il processo non giustifica certo la pronuncia di una condanna di pagamento a carico dei creditori cessionari ai sensi dell’art. 260 LEF. Di modo che, come rilevano le appellanti, anche la lesione degli art. 260 LEF e 63 RUF (appello, pag. 8 segg. n. 3.2) risulta a ben vedere legittima. Sotto questo profilo l'appello è di conseguenza fondato e merita accoglimento. Questo rende inutile disquisire oltre circa la pretesa violazione del diritto di essere sentito giusta l'art. 29 Cost., altro argomento su cui le appellanti chiedono a questa Camera di esprimersi (appello, pag. 10 n. 3.3),      

                                   4.   Per le appellanti, a fronte di puntuali contestazioni proposte dalla convenuta, spettava alla parte attrice dimostrare -giusta gli artt. 8 CC e 183 CPC/TI- che i lavori e i servizi di cui alla fattura 31 marzo 1999 erano stati in effetti commissionati da quest'ultima rispettivamente da un suo rappresentante, che le prestazioni erano inoltre state eseguite e che i prezzi indicati erano congrui (appello, pag. 11 n. 4.1). Se non che, in modo del tutto arbitrario poiché non vi erano agli atti dei riscontri oggettivi, il Pretore aveva accertato che la convenuta si era comportata alla stessa stregua di una (com-)proprietaria dell'aereo di cui, tramite il pilota G__________, aveva commissionato manutenzione e riparazione alla società attrice, che l'opera era stata accettata dalla convenuta e che non vi era stata una tempestiva notifica di difetti e, infine, che il quantum dei prezzi esposti in quella fattura corrispondeva a quelli usualmente applicati (appello, pag. 13 n. 4.3). 

                                         a)  Invero, per il Pretore, la questione relativa alla proprietà sul velivolo era indifferente in quanto, pur essendo registrato a nome di una società americana (__________Inc.), di fatto lo stesso veniva utilizzato dalla __________ SA. Di questa circostanza davano riscontro le dichiarazioni di vari testi e gli atti trasmessi dalla Direzione generale delle dogane e dall' Amministrazione federale delle dogane, fra cui un fax 23 novembre 1999. Secondo gli atti, la convenuta aveva altresì più volte commissionato servizi di manutenzione e riparazione per il tramite del suo amministratore unico o dei piloti di turno (sentenza impugnata, pag. 5 seg. consid. 11). In sostanza, le appellanti gli obiettano che a partire dalla fine del 1998 l'aereo veniva invece utilizzato dalla società araba, ossia la __________, che ciò escludeva quindi che la convenuta dovesse essere considerata responsabile per lo stesso e che quest'ultima nemmeno si occupava della relativa manutenzione, tutti elementi questi che emergevano in modo chiaro dalle dichiarazioni rilasciate dalla teste S__________ (appello, pag. 13 n. 4.3.1).

                                         Ora, di per sé, se è vero che il velivolo in questione era stato venduto alla società araba da __________ Inc., è altrettanto vero che -per quanto risulta dagli atti- la relativa compravendita non si è conclusa prima del 15/24 giugno 1999 periodo a cui risale il trasferimento di proprietà (doc. I°: n. 18 pag. 2 e 3, n. 30 e 32). E, a conforto della tesi contraria, non basta certo un non meglio specificato “agreement” concluso fra le stesse parti nel ottobre 1998 di cui agli atti figurano solo la prima pagina (con indicato il nominativo delle contraenti) e l'ultima (con le rispettive firme delle parti contraenti) (doc. I°: n. 18, pag. 4 e 5). Ciò detto, dal fax datato 23 novembre 1999 e citato dal Pretore emerge appunto che, quantomeno fintanto che la proprietà del velivolo era da ricondurre a __________ Inc., quel mezzo veniva utilizzato da __________ SA (doc. I°: n. 18 pag. 1: “proprietaria del velivolo è la società __________ Inc. __________ e non la __________ SA, la quale era solo utilizzatrice del mezzo”: doc. I°: n. 18 pag. 1), elemento questo che le appellanti omettono completamente di considerare. In queste condizioni non è irrilevante il fatto che i lavori di cui alla fattura 31 marzo 1999, sono guarda caso stati effettuati tra il 3 e il 15 febbraio 1999 (sopra, consid. A). A quel momento oltretutto, proprio alla convenuta erano regolarmente addebitati i tributi fiscali IVA percepiti sulla base dei costi di manutenzione necessari a quell'aereo (doc. I°: n. 23, n. 29, n. 41 pag. 1 [attestato questo che menziona parimenti la convenuta quale “destinatario”, “responsabile finanziario” e “dichiarante/rappresentante”]). Persino i costi per le ore di funzionamento delle turbine dell'aereo venivano fatturati direttamente alla convenuta, perlomeno fino e compreso il mese di febbraio 1999 (doc. I°: n. 17, n. 22/23 e 41 pag. 2 e 3), in contrapposizione con quanto accaduto per i mesi da marzo a giugno 1999 fatturati alla società statunitense proprietaria dell'aereo (doc I°: n. 41 pag. 4, 5, 6 e 7). Sempre alla convenuta venivano altresì addebitati i controlli di piccola manutenzione eseguiti presso l'aereoporto di __________ (verbale 8 novembre 2004 audizione teste M__________, pag. 2), come pure le tasse  aereoportuali, di rifornitura di carburante e per i servizi a terra prelevate dalla Direzione dell'aereoporto di __________ (doc. II°: n. 1 a 83/84). Certo, per S__________, segretaria personale del suo amministratore unico, la convenuta non era affatto responsabile della manutenzione e dei controlli al velivolo incombenza di cui si “occupavano altre società residenti negli Stati Uniti” (verbale audizione 8 novembre 2004, pag. 4). Nondimeno, questa sua allegazione va relativizzata giacché nel contempo l'interessata dichiara altresì di avere “visto delle fatture riferite all'aereo, che io ho trasmesso alla contabilità” precisando di non sapere “se e chi le abbia pagate” (verbale audizione 8 novembre 2004, pag. 4) trattandosi di una competenza che esulava da quelle che erano le sue mansioni (verbale audizione 8 novembre 2004, pag. 5). Di modo che, nel complesso, così come proposta la censura si rivela infondata.

                                         b)  Le appellanti escludono che la convenuta aveva autorizzato il pilota G__________ a rappresentarla nei confronti della società AO 1 per i servizi di manutenzione eseguiti a febbraio 1999. Contestano inoltre che si possa concludere per l'autenticità della firma presente sull’ordine di cui al doc. G con quella di quel pilota, da un mero raffronto con documenti prodotti in semplice copia e persino sbiaditi. A fronte di puntuali contestazioni, nemmeno il fatto che in passato un rapporto di rappresentanza in tal senso già sussisteva, poteva bastare. Infine, nulla indicava che le posizioni di cui alla fattura doc. C corrispondevano ai servizi effettivamente menzionati nell'ordine doc. G (appello, pag. 15 segg. n. 4.3.2).

                                         Il Pretore ha accertato (sentenza impugnata, pag. 6 seg. consid. 12) che il 3 febbraio 1999 il pilota G__________ era decollato con l'aereo targato __________ da __________ per dirigersi verso l'aeroporto di __________ (__________) sede appunto della società attrice AO 1 (doc. II°: n. 84 e 85; doc. I°: n. 34). E, sotto questo profilo, le appellanti non contestano alcunché. Non può nemmeno esservi dubbio circa il fatto che quel pilota era al servizio della convenuta (verbale 8 novembre 2004 audizione teste S__________, pag. 4). Le appellanti non contestano neppure che, come ritenuto dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 6 consid. 12), la firma apposta in calce ad un precedente ordine datato 9 gennaio 1999 fosse riconducibile a quel pilota (doc. I°: n. 33 pag. 1 e 2). Di modo che, a queste condizioni, pretendere che la firma sull'ordine 3 febbraio 1999 in corrispondenza del nominativo “G__________” non sia autentica per il solo fatto che “occorre la prova piena che il doc. G sia stato sottoscritto dal pilota G__________, prova che non può certo essere raggiunta comparando delle firme sbiadite su delle semplici fotocopie”: appello, pag. 15 n. 4.3.2), sfiora a ben vedere il pretesto. Ciò detto, stabilito che per i motivi esposti (sopra, consid. 4a) a febbraio 1999 l'aereo in questione veniva utilizzato dalla convenuta la quale si faceva altresì carico dei relativi costi ad esso legati, fermo restando poi che in sé le appellanti non contestano che per prassi invalsa la manutenzione degli aerei veniva di regola proprio commissionata dai piloti (cfr. inoltre doc. I°: n. 33 pag. 1 e 2; verbale 8 novembre 2004 audizione teste M__________, pag. 2; verbale 8 novembre 2004 audizione teste S__________, pag. 4 [quantomeno con riferimento all'aereo che era stato sostituito da quello oggetto della vertenza in esame]; verbale 15 dicembre 2004 audizione teste E__________, pag. 3) -i quali non a caso avevano il compito appunto di portare in loco il velivolo- non può seriamente considerarsi arbitraria la tesi secondo cui, in effetti, nel contesto dell'ordine doc. G il pilota G__________ ben rappresentava la convenuta. Per il resto, aggiungasi che il contestare genericamente l'esistenza di quel potere di rappresentanza, non basta certo a sovvertire la conclusione del Pretore. In merito, l'appello va quindi respinto.

                                         Infine, riguardo la pretesa incongruenza tra le prestazioni di cui all'ordine doc. G e quelle specificate in dettaglio nella fattura 31 marzo 1999 di cui al doc. C, le appellanti nemmeno sembrano considerare che il teste R__________ ha spiegato che i lavori e servizi indicati nell'uno corrispondevano a quelli dell'altra (“Ich kann bestätigen, dass die im Beleg 2 [ossia il doc. C] bezeichneten Arbeiten diejenigen sind, welche mit dem Autrag unter Beleg 1 [ossia il doc. G] bestellt worden”: act. XVIII, verbale 25 luglio 2005 audizione in via rogatoriale, pag. 6 ad domanda n. 15), che il punto 1 dell'ordine  “300 Hrs. Insp.” (doc. G) corrispondeva alla posizione n. 3 della fattura (doc. C), il punto 2 dell'ordine “12/24 Mths. Insp.” alla posizione n. 2 della fattura e il punto 3 dell'ordine “Flight Snags” alla posizione n. 1 e n. 4 a 28 della fattura (“die Position 3 bezieht sich auf Punkt 1 des Autrags (300 Hrs/Insp.), die Position 2 auf Punkt 2 des Autrags (12/24 Mths. Insp.) und alle übrigen Positionen auf Punkt 3 des Autrags (Flight Snags)”: act. XVIII, verbale 25 luglio 2005 audizione in via rogatoriale, pag. 6 ad controdomanda n. 15, ma anche domanda n. 23 e 25). Ancora una volta, l'obiezione delle appellanti è pertanto infondata.   

                                         c)  Invero, le appellanti lamentano la mancanza della prova peritale e quindi l'impossibilità per il Pretore di ritenere che in effetti le prestazioni di cui si è appena detto erano state davvero eseguite e che il lavoro era stato fatturato in modo adeguato per ore conteggiate e i prezzi unitari applicati (appello, pag. 17 segg. n. 4.3.3). Per il Pretore, anche volendo ammettere che l'aereo era stato riconsegnato alla convenuta a settembre 1999, non risultava che nel termine di prescrizione di due anni sancito dall'art. 634a cpv. 1 e 2 BGB la convenuta avesse notificato difetti di sorta, né che si fosse lamentata dell'importo fatturato applicando le tariffe d'uso (sentenza impugnata, pag. 7 consid. 13).

                                              Risulta anzitutto vano il tentativo delle ricorrenti di invocare, a sostegno della loro tesi l'assenza della perizia, trattandosi di una fra le prove che erano state notificate dalla parte attrice e a cui la convenuta non si era affatto opposta e che, pertanto, era stata ammessa dal Pretore (verbale 23 settembre 2004, pag. 3, 4 e 5). Soprattutto era stata quella una prova a cui in sede di udienza per incombenti del 20 ottobre 2010 a loro volta le società cessionarie avevano esplicitamente dichiarato di rinunciare (verbale 20 ottobre 2010, pag. 1). In queste condizioni il rimprovero mosso al Pretore per essersi affidato alle indicazioni del teste R__________, consulente alla clientela di AO 1 per quanto riguardava la manutenzione appunto dei velivoli (act. XVIII, verbale 25 luglio 2005 audizione in via rogatoriale, pag. 2 seg. domande n. 2, 3 e 4) il quale ha confermato la congruità dei prezzi di cui alla fattura doc. C e che gli stessi erano quelli in uso (“Ja; die Rechnung enthält die bei AO 1 damals üblichen Preise.” e “Abweichungen von zuvor für vergleichbare Arbeiten in Rechnung gestellten Preisen kann ich nicht erkennen.”: act. XVIII, verbale 25 luglio 2005 audizione in via rogatoriale, pag. 7 ad domande n. 19 e 20, ma anche domanda n. 22 e 24), è quindi privo di consistenza. Non solo. Infondata è pure la censura delle appellanti che ripropongono la tesi secondo cui la convenuta aveva contestato l'invio e la ricezione della fattura doc. C (appello, pag. 17 in basso e 18 in alto n. 4.3.3). Il Pretore ha in effetti accennato (sentenza impugnata, pag. 7 consid. 12) anche a uno scritto 22 settembre 1999 indirizzato alla convenuta dove l'Ispettorato doganale responsabile per l'aeroporto di Agno evidenziava proprio di avere proceduto all'“imposizione dell'IVA sul contratto __________ [ossia quello concernente la manutenzione delle turbine] mediante il pagamento di Fr 7624.60 per le ore di volo dal 01.01.99 al 30.06.99” che “dall'esame del libro di volo risulta che avete fatto dei lavori all'estero a diverse riprese” e che “questi lavori devono essere sdoganati con il pagamento dei tributi” invitandola a “trasmetterci le fatture inerenti questi lavori, in particolare quelli effettuati da AO 1 ed eventualmente di altre ditte” (doc. I°: n. 29). E, su questa circostanza, le appellanti nemmeno provano ad esprimersi.      

                                         d)  Le appellanti contestano infine al primo giudice di non avere esaminato le puntuali contestazioni sollevate sulle singole posizioni contenute nella fattura di cui al doc. C e sull'importo così fatturato (appello, pag. 19 seg. n. 4.3.4). Ma, ancora una volta la censura è destituita di buon fondamento. Già si è detto in merito alle spiegazioni date dal teste R__________ (sopra, consid. 4b in fine) e del fatto che quest'ultimo fungeva da consulente alla clientela di AO 1 per i lavori di manutenzione appunto di quel tipo di aerei e che aveva confermato la legittimità delle prestazioni effettuate e dei relativi prezzi (sopra, consid. 4c). L'interessato ha anche spiegato di avere un particolare ricordo di quel preciso aereo in quanto regolarmente e a più riprese lo stesso era stato sottoposto a servizi presso la società attrice dove egli aveva lavorato appunto (“An das speziell genannte Flugzeug, das öfters zu Wartungsarbeiten bei uns war, erinnere ich mich dennoch gut. Es handelte sich vom Typ her um das älteste Flugzeug der Baureihe” e “Ich meine aber, dass in den Jahren 1998 und 1999 acht bis zehnmal Wartungsarbeiten an dem genannten Flugzeug durchgeführt wurden”: act. XVIII, verbale 25 luglio 2005 audizione in via rogatoriale, pag. 3 seg. contro domanda n. 4 e domanda n. 6). Di modo che, pretendere di inficiare le sue dichiarazioni limitandosi ad affermare che egli “non conosce la materia”, “non è neppure un tecnico, ma un semplice consulente” e “può avere solo conoscenze non specialistiche e indirette”, si rivela ancora una volta ai limiti del pretesto.

                                   5.   Per le appellanti, analogamente a quanto vale secondo le norme giuridiche svizzere sul contratto d'appalto (art. 371 segg. CO), il regime giuridico tedesco (in particolare § 632 BGB) imponeva all'appaltatore (e quindi, in concreto, alla parte attrice) di provare, in assenza di pattuizioni specifiche circa la mercede da versare, il carattere “usuale” della remunerazione dovutagli fatto che, data la sua natura specialistica, non poteva che essere documentato con l'ausilio di una perizia (appello, pag. 21 n. 5). La questione è nondimeno già stata affrontata (sopra, consid. 4c), e non merita ulteriore disamina.    

                                   6.   Secondo le appellanti, proprio perché la convenuta aveva contestato invio e ricezione della fattura 31 marzo 1999 (doc. C), gli eventuali interessi potevano al più presto essere riconosciuti con effetto dalla diffida di pagamento del 16 luglio 2003 (doc. D) giorno in cui per la prima volta l'interessata aveva appunto saputo della pretesa oggetto di questa vertenza (appello, pag. 21 seg. n. 6). Per i già citati motivi (sopra, consid. 4c), questa sua censura si è rivelata inconsistente. Se ne deve dedurre che, anche laddove il Pretore ha ammesso gli interessi a partire dal 1° maggio 1999 (sentenza impugnata, pag. 8 consid. 14), il suo giudizio non può che trovare conferma.

                                   7.   Per finire, le appellanti si vedono accogliere le loro richieste nella misura in cui chiedevano di disporre la condanna al pagamento di EUR 35'626.61 a carico della società convenuta e non a loro carico (sopra, consid. 3) e meglio, diversamente da quanto stabilito dal Pretore, come era appunto stato chiesto in sede di petizione 19 dicembre 2003. Nondimeno, per il resto le loro censure vanno respinte. Il giudizio pretorile va conseguente-mente riformato, senza che sia necessario modificare il relativo dispositivo sugli oneri giudiziari che già sono stati posti a carico delle società cessionarie (Ammon/ Walther, op. cit., n. 64 ad §47). Davanti a questa Camera, motivi di equità impongono che le relative spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC) siano poste per 1/3 circa a carico del Cantone (art. 107 cpv. 2 CPC) e per la rimanenza a carico delle qui appellanti (art. 106 cpv. 2 CPC). A fronte di un memoriale di risposta all'appello rivelatosi tardivo (sopra, consid. 1) non si giustifica di assegnare ripetibili parziali alla controparte.

                                         Il valore litigioso determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, è stabilito in EUR 35'626.61 pari a fr. 56'290.–(sopra, consid. B).  

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC, l'art. 106 cpv. 2 e 107 cpv. 2 CPC e la LTG,

decide:                      I.   L'appello 23 maggio 2011 di AP 1, __________, AP 2, __________, AP 3, __________, è parzialmente accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 1.1 della decisione 12 aprile 2011 della Pretura __________, è così riformato:

                              “1.      [invariato]

                              1.1      Di conseguenza __________ SA, ora in liquidazione, __________, è condannata a versare alla società insolvente AO 1, __________, e per essa all'amministratore del fallimento estero (“Insolvenz-verwalter”) avv. dr. AO 2, __________, l'importo di EUR 35'626.60 (trentacinquemila seicentoventisei e sessanta) oltre interessi del 4% dal 1° maggio 1999.

                              2.        [invariato]

                              3.        [invariato]”.                                                         

                                   II.   Le spese processuali stabilite in fr. 1'600.–, già anticipate dalle appellanti, restano a loro carico con vincolo di solidarietà nella misura di fr. 1'000.–, mentre i restanti fr. 600.– vanno posti a carico dello Stato del Cantone Ticino. Non si assegnano ripetibili.

                                  III.   Notificazione:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2011.97 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.09.2012 12.2011.97 — Swissrulings