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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.04.2012 12.2011.95

April 13, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,263 words·~11 min·5

Summary

Risarcimento del danno nell'ambito di un contratto di affitto agricolo - autorità di cosa giudicata di una decisione resa sulla base dell'art. 928 CC (azione di manutenzione)

Full text

Incarto n. 12.2011.95

Lugano 13 aprile 2012/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Rossi Tonelli

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.44 (azione creditoria – risarcimento del danno nell’ambito di un contratto di affitto agricolo) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con istanza 12 novembre 2008 da

AO 1 rappr. dall’ RA 2  

contro

AP 1 rappr. dall’ RA 1  

Volta ad ottenere la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 7'212.80, oltre interessi al 5% dal 10 maggio 2005, ridotti a fr. 6'373.20 con replica e risposta riconvenzionale 29 gennaio 2009;

domanda alla quale la convenuta si è opposta il 15 dicembre 2008, chiedendo in via riconvenzionale la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 12'604.20, oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2002;

richieste sulle quali il Pretore ha statuito il 4 aprile 2011, accogliendo l’istanza limitatamente all’importo di fr. 6'223.20, oltre interessi al 5% dal 10 maggio 2005, e respingendo l’azione riconvenzionale:

appellante la convenuta che con atto d’appello del 20 maggio 2011 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza e accogliere integralmente la domanda riconvenzionale, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambi i gradi di giudizio;

mentre l’istante, con risposta del 22 giugno 2011, postula la reiezione dell’appello pure con protesta di spese e ripetibili d’appello;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa

ritenuto

in fatto                       A.   Il 14 dicembre 2001 AP 1 ha acquistato da e, comproprietari in ragione di ½ ciascuno, il fondo agricolo di cui alla particella n. __________ RFD __________ (doc. 1). Il 16 marzo 2004 AP 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, con un’azione possessoria (art. 373 ss. CPC ticinese) per ottenere l’intimazione di un ordine giudiziale a AO 1 di non utilizzare il terreno e il risarcimento per il mancato sfruttamento derivatole dall’indebita ingerenza (inc. DI.2004.277). La stessa si è però nel mentre investita della lavorazione del fondo oggetto del contendere e all’udienza tenutasi il 25 maggio 2004 si è assunta il rischio di dover riconoscere a controparte un indennizzo nel caso in cui la decisione del primo giudice fosse a lei sfavorevole (doc. I, pag. 3). Con sentenza del 17 febbraio 2005 il Pretore ha accertato l’esistenza di un contratto di affitto agricolo fra AO 1 e i precedenti comproprietari del fondo, cui AP 1 è subentrata in qualità di locatrice. Il primo giudice ha quindi respinto le richieste di AP 1, condannandola inoltre a versare ad AO 1 fr. 150.- a titolo di indennità. Il contestato contratto d’affitto agricolo è comunque venuto a scadenza il 24 agosto 2007, a seguito di disdetta della locatrice (doc. L e 2).

                                  B.   Su richiesta di AO 1, l’11 aprile 2005 la Sezione dell’agricoltura ha allestito il calcolo della perdita derivante dalla mancata gestione del fondo (sfalcio) e conseguente mancato versamento dei contributi per la compensazione ecologica nel periodo 2001-2004, dettagliando tale perdita economica in fr. 7'062.80 (doc. B). Il 10 maggio 2005 lo stesso AO 1 ha quindi avanzato nei confronti di AP 1 la sua richiesta di indennizzo di complessivi fr. 7'212.80, ovvero fr. 7'062.80 per il mancato utilizzo della particelle n. __________ RFD di __________ per il periodo 2001-2004 oltre fr. 150.- a titolo di indennità riconosciutagli dal Pretore con sentenza del 17 febbraio 2005 (doc. C). Il successivo 22 febbraio 2006 il fittavolo ha spiccato nei confronti della locatrice il precetto esecutivo n. dell’Ufficio esecuzione di Lugano, cui l’escussa ha interposto opposizione (doc. D). Il 2 giugno 2008 AO 1 ha nuovamente sollecitato controparte al versamento dell’indennizzo rivendicato (doc. E).

                                  C.   Con istanza del 12 novembre 2008 AO 1 si è quindi rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendo la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 7'162.80, oltre interessi al 5% dal 10 maggio 2005. All’udienza di discussione, tenutasi il 15 dicembre 2008, la convenuta, che ha prodotto un riassunto scritto delle proprie allegazioni, si è integralmente opposta all’istanza avanzando in via riconvenzionale una sua pretesa di fr. 12'604.20 oltre interessi del 5% dal 1° agosto 2002. In applicazione degli artt. 56 ss CPC ticinese, ella ha inoltre denunciato la lite a, __________, , __________, e al notaio __________, nessuno dei quali è intervenuto. Dato il valore della domanda riconvenzionale, il Pretore ha quindi convertito la procedura in ordinaria appellabile, disponendo l’ulteriore scambio di allegazioni scritte. Con replica e risposta riconvenzionale 29 gennaio 2009 AO 1 si è opposto alle richieste di AP 1, riducendo però la sua pretesa a fr. 6'373.20 oltre accessori.

                                  D.   All’udienza preliminare dell’8 giugno 2009 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni ed hanno notificato le prove. Esperita l’istruttoria le stesse sono state convocate al dibattimento finale del 22 febbraio 2010, cui ha presenziato unicamente la convenuta che si è riconfermata nelle proprie domande producendo conclusioni scritte di medesima data. In precedenza l’istante, con allegato scritto 3 febbraio 2010 ha confermato la sua posizione.

                                  E.   Statuendo con sentenza del 4 aprile 2011 il Pretore ha accolto parzialmente l’istanza e condannato la convenuta a pagare a fr. 6'223.20 oltre interessi del 5% dal 10 maggio 2005. Per l’azione principale, il primo giudice ha lasciato a carico dell’istante fr. 180.- della tassa di giustizia di fr. 1'200.- e le spese di fr. 100.- ed ha quindi caricato alla convenuta i restanti fr. 1'120.- oltre fr. 1'200.- a titolo di indennità parziale per la controparte. Il Pretore ha invece respinto integralmente la domanda riconvenzionale di AP 1, cui ha caricato fr. 1'585.- di tasse e spese di giudizio dell’azione riconvenzionale e fr. 2'300.di indennità per AO 1.

                                  F.   Con appello del 22 maggio 2011 la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente l’istanza e accogliere integralmente la domanda riconvenzionale. L’istante con risposta all’appello del 22 giugno 2011 ha chiesto la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili d’appello.

e considerato

in diritto:

1.Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739, 1834). Giusta l'art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. In concreto, il giudizio pretorile del 4 aprile 2011 è stato comunicato alle parti dopo il 1° gennaio 2011. La procedura ricorsuale è così retta dal CPC.

Quando ad un’azione è contrapposta una domanda riconvenzionale, il valore litigioso è determinato dalla più elevata delle due pretese (art. 94 CPC). Stante la pretesa istante di fr. 7'212.80 e la riconvenzionale di fr. 12'604.20, quest’ultimo è da considerarsi il valore di causa, da cui discende l’appellabilità del giudizio impugnato (art. 308 cpv. 2 CPC). Secondo gli art. 311 seg. CPC il termine per appellare e per rispondere è di trenta giorni. Da qui, la tempestività del gravame 20 maggio 2011 (per effetto delle ferie giudiziarie pasquali, art. 145 cpv. 1 let. a CPC) e della risposta 22 giugno 2011. Nulla osta pertanto alla trattazione del gravame.

2.Il Pretore ha ribadito la validità del contratto di affitto agricolo che lega le parti, eccepito di nullità dalla convenuta, ritenendosi vincolato dall’accertamento scaturente dalla sentenza 17 febbraio 2005, passata in giudicato. Il primo giudice ha poi accertato che la convenuta, a partire dal 2002 e fino al 2004, ha di fatto impedito al suo fittavolo di lavorare il fondo dato in locazione, percependone anche i contributi di superficie. Il Pretore, passando in rassegna le risultanze probatorie, ha inoltre ritenuto che AP 1 , con un minimo di diligenza, avrebbe dovuto essere al corrente che l’istante godeva di un diritto giuridicamente rilevante sul conteso fondo. Di conseguenza, impedendogli scientemente l’utilizzo del fondo, la convenuta ha direttamente causato all’istante il danno da quest’ultimo rivendicato e quantificato. Non avendo poi AP 1 sollevato alcun tipo di obiezione sul conteggio allestito dalla Sezione dell’agricoltura, il Pretore ha quindi accolto la domanda di AO 1 limitatamente a fr. 6'223.20, respingendola per l’importo di fr. 150.- in quanto già oggetto del precedente giudizio del 17 febbraio 2005.

                                         Quanto alla richiesta riconvenzionale della convenuta, sempre partendo dal presupposto dell’esistenza fra le parti di un contratto di affitto agricolo valido sino al 27 agosto 2007, il Pretore ha accertato che, sino a tale data, AP 1 non aveva alcun diritto allo sfruttamento del fondo e a percepire i contributi diretti. Di conseguenza il primo giudice ha respinto la pretesa di fr. 1'956.70 per perdita di reddito e contributi. Identica sorte è toccata alla richiesta di fr. 7'497.50 per costi di ripristino dei metri quadrati di prato, posta di danno non provata e, comunque, neppure imputabile all’istante, al quale, appunto, la proprietaria aveva impedito l’utilizzo del fondo dal 2002 al 2004. Neppure minimamente comprovata, secondo il Pretore, e quindi respinta, è stata la pretesa di risarcimento di fr. 2'500.- per spese legali, come ingiustificata è stata giudicata la richiesta di fr. 650.- per tasse, spese e ripetibili della decisione 17 febbraio 2005.

3.L’appellante rileva innanzitutto che la sentenza 17 febbraio 2005, cui il Pretore si è ritenuto vincolato non giudicando sulla validità del contratto di affitto agricolo fra le parti, sia stato emesso nell’ambito di un’azione possessoria, secondo il diritto procedurale ticinese retta dalla procedura di camera di consiglio, con esame dei fatti limitato alla verosimiglianza. A mente della convenuta, pertanto, tale decisione non avrebbe acquisito forza di cosa giudicata materiale, ma solo formale. Ella prosegue poi con la contestazione degli accertamenti operati dal Pretore.

                               3.1.   Ora, l’azione di manutenzione ai sensi dell’art. 928 CC è la tutela concessa al possessore turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza, anche quando il perturbatore pretenda di agire con diritto. L’azione ha per oggetto la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori ed il risarcimento dei danni (art. 928 cpv. 2 CC). L’autorità di cosa giudicata di una decisione resa sulla base dell’art. 928 CC porta solo sulla questione del possesso: il giudizio non regola definitivamente e durevolmente i rapporti di diritto civile litigiosi fra le parti (Steinauer, Les droits réels, Vol. I, Berna 2007, n. 360 pag. 138). Il giudice che dovesse poi essere interpellato in merito al diritto che fonda il possesso può prendere una decisione contraria a quella del giudice della manutenzione (Steinauer, op. cit., n. 361 pag. 138).

                               3.2.   Pertanto, la censura sollevata dall’appellante è fondata e il Pretore non ha giudicato una parte essenziale dell’azione. Se è pur vero che, come eccepito dall’appellato, nella sentenza 17 febbraio 2005 il primo giudice si sia già chinato sulla questione dell’esistenza di un valido contratto di affitto agricolo fra le parti, è anche vero che la sede per affrontare definitivamente tale questione non era la causa possessoria ma quella di merito, ovvero nella decisione qui impugnata. Tale mancanza non può essere sanata in appello, in quanto le parti verrebbero in questo modo private del diritto ad un secondo grado di giudizio. Stante il carattere preliminare della questione da risolvere, non è il caso di proseguire oltre nell’analisi del gravame.

                                   4.   Ne discende il parziale accoglimento del gravame nel senso di annullare la decisione impugnata e ritornare l’incarto al Pretore perché proceda ai sensi dei considerandi (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC), mentre l’appellante ne ha chiesto la riforma pur eccependo preliminarmente la questione giuridica posta a fondamento del presente giudizio. La tassa di giustizia e le ripetibili sono quindi a carico di AO 1 che in sede di risposta all’appello ha postulato l’integrale reiezione del gravame. Le stesse vengono calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 18'827.40 (fr. 6'223.20 per l’azione principale e fr. 12'604.20 per la riconvenzionale), determinante ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale. Nella loro commisurazione, in applicazione dell’art. 2 cpv. 2 LTG e degli artt. 11 cpv. 5 e 13 cpv. 2 del Regolamento per la fissazione delle ripetibili, è stata anche considerata la natura particolare del presente giudizio che non pone fine al procedimento a livello cantonale.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC

decide:

                                   1.   L’appello 20 maggio 2011 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 4 aprile 2011 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa OA.2009.44 è annullata e l’incarto viene ritornato al Pretore affinché proceda ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di appello di fr. 1'500.-, già anticipate dall’appellante, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 700.- per ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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