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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.06.2011 12.2011.88

June 7, 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·688 words·~3 min·5

Summary

Procedura provvisionale, irricevibilità di appello contro un provvedimento superprovvisionale

Full text

Incarto n. 12.2011.88

Lugano 7 giugno 2011/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. CA.2011.114 (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 20 aprile 2011 da

CO 1   

contro

RE 1  rappr. dall’  RA 1   

chiedente in via supercautelare il blocco del registro di commercio per quanto attiene all’iscrizione RE 1,

domanda che il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha accolto con decisione in via supercautelare 28 aprile 2011, con la quale ha fatto ordine all’Ufficio del registro di commercio di Lugano di bloccare a registro di commercio l’iscrizione della cancellazione RE 1, in , precisando che la decisione era immediatamente esecutiva;

reclamante la convenuta, che con reclamo 11 maggio 2011 chiede la “cassazione” della decisione 28 aprile 2011 e la sua modifica nel senso di respingere l’istanza di misure supercautelari, con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza sommaria di blocco del registro di commercio “con richiesta di provvedimenti in via supercautelare” del 20 aprile 2011 CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, “il blocco del registro di commercio per quanto attiene all’iscrizione RE 1;

                                         che con decisione in via supercautelare del 28 aprile 2011 il Pretore ha accolto l’istanza e ha fatto ordine all’Ufficio del Registro di commercio di bloccare a registro di commercio l’iscrizione della cancellazione RE 1

                                         che con reclamo 11 maggio 2011 RE 1 chiede in sostanza l’annullamento del provvedimento 28 aprile 2011 e la reiezione dell’istanza cautelare;

                                         che il reclamo non è stato notificato alla controparte;

                                         che alla procedura provvisionale, avviata il 21 aprile 2011, si applica il Codice di procedura civile;

                                         che la decisione 28 aprile 2011 è pacificamente un provvedimento superprovvisionale, emanato senza sentire la controparte dal giudice, il quale ha già convocato le parti a un’udienza ai sensi dell’art. 265 cpv. 2 CPC; 

                                         che un provvedimento superprovvisionale non è in quanto tale suscettibile di impugnazione (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero, FF 2006  pag. 6729 in alto; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a ed., n. 1873 pag. 342; Baker&McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 9 ad art. 265; Sprecher, Basler Kommentar ZPO, n. 32 ad art. 265);

                                         che pertanto l’atto 11 maggio 2011 è manifestamente inammissibile e può così essere evaso senza notificarlo alla controparte;

                                         che non è quindi necessario esaminare quale sia la natura del rimedio giuridico proposto, se reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. a o lett. b CPC o appello ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC, come sembrebbe indicare il valore di fr. 73'368.- indicato nell’istanza superprovvisionale;

                                         che la tassa di giustizia e le spese della procedura di secondo grado seguono la soccombenza della reclamante, mentre non si attribuiscono ripetibili alla controparte, alla quale il “reclamo” non è stato notificato;

per questi motivi,

decide:

                                   1.   Il “reclamo” 11 maggio 2011 RE 1 è inammissibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 100.-, già anticipate dalla reclamante, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

-      -    

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). In materia provvisionale è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 (art. 72 LTF), entro 30 giorni dalla notificazione, con la limitazione dell’art. 98 LTF.

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