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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.12.2011 12.2011.75

December 22, 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·6,925 words·~35 min·3

Summary

Contratto di lavoro, disdetta abusiva

Full text

Incarto n. 12.2011.75

Lugano 22 dicembre 2011/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

sedente per statuire nella causa – inc. n. DI.2010.702 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 – promossa con istanza 10 maggio 2010 da

AO 1 patr. dall’ RA 2

contro

AP 1 patr. dall’ RA 1

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 16'209.60 oltre interessi a titolo di indennità per disdetta abusiva (fr. 12'300.-) e di “indennità di picchetto” (fr. 3'909.60);

domanda avversata da controparte e che la Pretora, statuendo con sentenza 17 marzo 2011, ha integralmente accolto;

appellante la convenuta che con appello 15 aprile 2011 chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente l’istanza, con protesta di tasse, spese e ripetibili;

mentre con risposta 26 maggio 2011 l’istante postula la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                    A.   Con contratto 14 ottobre 2005 AO 1 è stato assunto, retroattivamente dal 7 ottobre 2005, in qualità di “giardiniere-custode” da AP 1. Le parti hanno pattuito un salario di   fr. 4'000.- (oltre a tredicesima), di cui fr. 3'400.- mensili lordi in denaro e fr. 600.- corrispondenti alla metà “dell’affitto” dell’abitazione messa a disposizione sua e della moglie, __________ __________, anch’essa assunta dal 7 ottobre 2005 come collaboratrice domestica e aiutante del marito. Il rapporto di lavoro, di durata indeterminata, poteva essere disdetto con un preavviso di tre mesi. Le parti hanno altresì previsto che tale disdetta sarebbe valsa anche per “l’abitazione messa a disposizione” (doc. A). Il 9 gennaio 2007 la datrice di lavoro ha comunicato al lavoratore un aumento del salario a fr. 4'100.- mensili lordi, composti di fr. 3'500.- in denaro e fr. 600.- in natura. In tale occasione sono state altresì “aggiornate” le attività a carico del lavoratore (doc. B). In data 15 maggio 2007 il mansionario è stato ulteriormente modificato (doc. C).

                                  B.   Con scritto 8 agosto 2009 indirizzato a __________ __________, figlia della datrice di lavoro, il lavoratore e sua moglie hanno  comunicato la loro intenzione di effettuare “le tre settimane di vacanze come stabilito dal sig. __________”, soggiungendo che il “piano vacanze” redatto da quest’ultimo non contemplava tutte le ore straordinarie da loro effettuate e che avrebbero fatto valere, al rientro dalle vacanze, le loro ragioni nelle sedi opportune (doc. D). Il 31 agosto 2009 essi hanno quindi trasmesso a __________ __________, con copia per conoscenza al __________ __________, un conteggio delle ore supplementari che hanno affermato di aver eseguito dal 14 ottobre 2005, senza che le medesime fossero state compensate con giorni di libero o retribuite (doc. E).

                                  C.   Con raccomandata 16 settembre 2009 la datrice di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro con AO 1 per il 31 dicembre 2009, affermando di dover “rivedere la pianificazione del servizio presso la mia abitazione”. Ella ha esonerato il lavoratore dall’impiego a partire dal 20 settembre 2009 e ha chiesto a quest’ultimo di liberare l’appartamento occupato da lui e dalla coniuge nel corso del mese di settembre 2009 (doc. F). Lo stesso giorno la datrice di lavoro ha inviato alla moglie del  lavoratore una missiva dal contenuto identico. Il 21 settembre 2009 ella ha, inoltre, contestato il conteggio relativo alle ore straordinarie inviatole dal lavoratore il 31 agosto 2009. Al riguardo, la datrice di lavoro ha affermato che non le risultavano “ore straordinarie eseguite al di fuori da quelle pattuite dal contratto di lavoro e dalle schede / mansuario che sono parti integranti del contratto di lavoro” (doc. G). Il 22 dicembre 2009 entrambi i lavoratori si sono opposti alla disdetta del rapporto di lavoro, ritenendola abusiva ai sensi dell’art. 336 cpv. 1 lett. d CO. Il marito ha proposto, a titolo transattivo, il versamento di fr. 16'623.20 a titolo di “indennità per picchetto” dal 1° gennaio 2007 al 30 settembre 2009 e a tacitazione di qualsiasi pretesa inerente al rapporto di lavoro (doc. H). Il 14 gennaio 2010 la datrice di lavoro, per il tramite della propria figlia __________ __________, ha contestato che la disdetta era stata data per rappresaglia, asserendo che essa era frutto di una “analisi da tempo avviata per una differente pianificazione del servizio” e che la nuova impostazione prevedeva di avvalersi di “ditte esterne”. Ella ha altresì contestato la fondatezza della richiesta di versamento dell’“indennità per picchetto” (doc. I).

                                  D.   Con istanza 10 maggio 2010 il lavoratore ha adito la Pretura del Distretto di Lugano affermando l’abusività della disdetta 16 settembre 2009 e chiedendo la condanna della datrice di lavoro al versamento in suo favore di complessivi fr. 16'209.60 oltre interessi a titolo di indennità per disdetta abusiva (fr. 12'300.-) e di indennità di picchetto (fr. 3'909.60). All’udienza preliminare 17 giugno 2010 la convenuta si è opposta all’istanza. L’istruttoria è stata congiunta con quella dell’incarto DI.2010.703 relativo alla causa pendente tra la datrice di lavoro e __________ __________, consorte dell’istante. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale e hanno prodotto memoriali scritti coi quali hanno ribadito le loro antitetiche posizioni. Statuendo con sentenza 17 marzo 2011 la Pretora ha accolto l’istanza e ha condannato la convenuta al versamento di fr. 12'300.-, senza deduzioni sociali, a titolo di indennità per disdetta abusiva, e di   fr. 3'906.60 lordi quale remunerazione per ore di libero non godute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, il tutto oltre interessi.

                                  E.   Con appello 15 aprile 2011 la convenuta è insorta contro il giudizio testé menzionato, chiedendone la riforma nel senso di respingere integralmente l’istanza. Con risposta 26 maggio 2011 l’istante postula invece la reiezione del gravame.

considerato

in diritto:                  1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Nel presente caso la decisione è stata intimata il 17 marzo 2011, sicché la procedura di appello è retta dal CPC.

                                   2.   Nella fattispecie il valore di causa è inferiore a fr. 30'000.-. Di conseguenza la causa è retta dalla procedura semplificata (art. 243 cpv. 1 CPC). Il termine per promuovere appello e per inoltrare la risposta è di trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata rispettivamente dalla notificazione dell’appello (art. 311 seg. CPC). L’appello 15 aprile 2011 e la risposta 26 maggio 2011 sono pertanto tempestivi. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

                                   3.   La Pretora ha dichiarato l’abusività del licenziamento dell’istante, poiché ha reputato che era stato pronunciato come reazione alle rivendicazioni di quest’ultimo. Ella ha poi quantificato l’indennità per disdetta abusiva in fr. 12'300.-, in ragione dell’età del lavoratore, della durata dell’impiego, della ragione della disdetta, dell’obbligo di lasciare l’abitazione da lui occupata in meno di quattordici giorni, così come delle buone condizioni economiche della convenuta. La prima giudice ha infine riconosciuto all’istante fr. 3'906.60 lordi per remunerazione di ore di libero non godute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009. A scanso di equivoci, va precisato che, sebbene la Pretora abbia accolto integralmente l’istanza, ella ha riconosciuto l’importo testé menzionato di fr. 3'906.60 anziché i fr. 3'909.60 richiesti dal lavoratore.

                                   4.   L’appellante critica la prima giudice per aver dichiarato abusiva la disdetta del rapporto di lavoro, ritenendo che tra le rivendicazioni del lavoratore e il licenziamento sarebbe intercorso un breve periodo di tempo. A suo dire, ella avrebbe  omesso di considerare gli elementi oggettivi a suffragio della liceità della medesima.

                                4.1   La datrice di lavoro sostiene, anzitutto, di aver notificato la disdetta in questione per tutelare gli altri collaboratori, oggetto di innumerevoli “molestie”, reiterate e ripetute negli anni, da parte del lavoratore. La prima giudice ha reputato che sebbene dalle testimonianze di __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________ sia emersa l’esistenza di episodi in cui l’istante avrebbe dato prova di reazioni aggressive e volgari nei loro confronti, dagli atti non emerge alcunché in merito a eventuali richiami da parte della datrice di lavoro a un comportamento più corretto e idoneo, né tanto meno che la disdetta sia stata motivata in tal senso (sentenza impugnata, pag. 7 in mezzo). Al riguardo l’appellante reputa che siccome non è stato pronunciato un licenziamento per gravi motivi, non erano necessari degli ammonimenti con comminatoria di licenziamento. Tuttavia, la prima giudice non ha affermato che tali ammonimenti erano necessari alla validità della disdetta, bensì ha reputato che l’assenza di qualsivoglia richiamo in tal senso, unitamente ad altri indizi, non lasciava spazio per ritenere che il motivo della disdetta fosse, come invece allegato dalla convenuta, il cattivo comportamento dell’istante.

                                         La datrice di lavoro sostiene di aver in ogni caso “affrontato la problematica” con il lavoratore prima di procedere al licenziamento. Al riguardo, ella fa riferimento alle testimonianze di __________ __________ e __________ __________ __________. Il primo ha dichiarato: “a diverse riprese ho dovuto intervenire a seguito di quelli che mi si diceva esser degli scatti di ira del signor AO 1 nei confronti dell’altro personale (specialmente la cuoca) cercando di portare pace” (verbale 14 settembre 2010, pag. 5 in alto). Non vi è tuttavia alcun accenno a un richiamo del lavoratore a un comportamento differente. Per quanto concerne __________ __________ __________ l’appellante indica  un passaggio della testimonianza ove questa ha affermato di aver riferito al signor __________, allora responsabile del personale, di insulti da lei ricevuti da parte dell’istante, e che il signor __________ aveva convocato i coniugi AO 1 e lei per una discussione (verbale 14 settembre 2010, pag. 6 in basso e 7 in alto). Sennonché, tale episodio risale, a detta della teste, “se ben ricordo nel marzo del 2007” (loc. cit, pag. 6 in fondo), di modo che non si può ragionevolmente credere che esso sia significativo quale indizio per confermare la liceità della disdetta, pronunciata più di due anni dopo, ossia il 16 settembre 2009.

                                         La datrice di lavoro sostiene che il comportamento dell’istante sia peggiorato nel tempo e risultato intollerabile (memoriale, pag. 7 seg.). Su questo punto l’appellante rinvia, anzitutto, al passaggio della testimonianza di __________ __________ (titolare della __________, che si occupava della consulenza giardinistica e, dal 1° ottobre 2009, della manutenzione del parco e delle piante all’interno della villa), laddove questi dichiara che “soprattutto l’anno scorso, mi sembra verso maggio/giugno c’era sul posto di lavoro una tensione che definisco impressionante, scatenata in ultima analisi da un problema di una pianta che era stata trapiantata, ma che alla fine era poi morta e questo aveva scatenato discussioni sulla responsabilità di tale conseguenza. In merito a questo episodio, ricordo che il AO 1 aveva voluto specificarmi di aver dato tutte le necessarie istruzioni relative a questa pianta prima di partire per le sue vacanze al rientro delle quali aveva invece trovato la pianta praticamente in coma” (verbale 14 settembre 2010, pag. 11 in fondo e 12 in alto). La convenuta menziona, altresì, il passaggio della testimonianza di __________ __________ ove questa ha dichiarato che “l’atteggiamento della signora AP 1 e anche del marito era un po’ quello di voler “tirare dalla loro parte” altri fra noi dipendenti nei dissidi che essi avevano con gli altri, mi riferisco a quelli con la __________ __________. È capitato che la signora AP 1 mi facesse partecipe di sue critiche all’agire di __________ __________ e mi risulta che l’abbia fatto anche con altri colleghi” (verbale 14 settembre 2010, pag. 10). Cionondimeno, l’argomentazione pretorile resiste a critica. Invero, nelle testimonianze summenzionate non vi è alcun riferimento a che le circostanze riferite siano state il motivo per decidere il licenziamento del lavoratore, peraltro avvenuto, in rapporto al fatto della pianta riportato sopra, unicamente nei mesi successivi, ovvero il 16 settembre 2009. In tal senso, a nulla muta la testimonianza di __________ __________, figlia della convenuta, che ha affermato che i “problemi” tra la governante __________ __________ __________ e i signori AO 1 “non ci sono più stati quando [questi ultimi] sono partiti. Attualmente la situazione lavorativa non è così tesa come invece era all’epoca in cui c’erano gli istanti” (verbale 16 novembre 2010, pag. 4). Anche in questo caso non vi è invero alcun riferimento al fatto che il licenziamento era stato dettato da tali conflitti. Su questo punto l’appello dev’essere quindi respinto.

                                4.2   L’appellante prosegue sostenendo che la sentenza non ha nemmeno preso in considerazione le “violazioni del dovere di diligenza e fedeltà” nei suoi confronti (memoriale, pag. 8 seg.). Al riguardo, ella ribadisce che il lavoratore si sarebbe reso responsabile di attacchi verbali assolutamente ingiustificati e inqualificabili nei confronti dei colleghi e che tale situazione avrebbe minato la sua serenità, motivo per cui l’istante avrebbe violato il dovere di diligenza e fedeltà nei suoi confronti. Va detto anzitutto che l’appellante rinvia in maniera generica alle testimonianze, senza sostanziare i passaggi che suffragherebbero la propria tesi, in chiaro dispregio di quanto previsto dall’art. 310 CPC. Su questo punto l’appello è pertanto finanche inammissibile. Sia come sia, la censura non è condivisibile, dato che dall’istruttoria non emerge alcun riferimento al fatto che il licenziamento era stato dettato da tali circostanze. L’appellante afferma che “i problemi sono sorti dopo che i coniugi AO 1 sono stati inseriti nell’economia domestica, perché prima di problemi non c’erano” (memoriale, pag. 8). Sennonché, essi sono stati assunti nell’ottobre 2005 e il licenziamento è stato formulato unicamente nel settembre 2009. A ragione, quindi, la Pretora ha reputato prevalente, ai fini della determinazione del motivo di licenziamento, la stretta vicinanza di date tra il momento in cui l’istante aveva iniziato a vantare delle pretese di natura salariale, espresse nell’agosto 2009, e la disdetta.

                                4.3   Secondo l’appellante l’istante avrebbe assunto un “chiaro comportamento provocatorio” nel rifiutare senza motivo le sue direttive, affinché gli fosse intimato il licenziamento. Su questo punto ella rinvia al passaggio della testimonianza di __________ __________ ove questi ha affermato che “è vero che il signor AO 1, specialmente l’ultimo anno, a diverse riprese mi disse che in sostanza se non ero contento dei suoi servizi, potevo licenziarlo. Lui mi diceva però che non si sarebbe mai licenziato” (verbale 14 settembre 2010, pag. 4 in fondo). Tuttavia, dalla testimonianza emerge che tale atteggiamento si era manifestato “specialmente l’ultimo anno”. Di conseguenza, esso era presente già prima, pur essendosi acuito nell’ultimo anno. Il licenziamento è stato cionondimeno formulato una volta trascorso un anno dall’inasprimento. Va altresì detto che l’appellante medesima asserisce che la propria figlia, __________ __________, ha affermato che fin dall’inizio della sua attività lavorativa l’istante non accettava le critiche e/o osservazioni, tant’è che egli rispondeva in malo modo alle stesse ed era, a dire della teste, suscettibile (memoriale, pag. 10 in alto). La teste ha altresì riferito: “Sin dall’inizio (2005) io però mi ero fatta un’idea sugli istanti. All’inizio del loro impiego era successo un episodio, che si può definire un incidente. Ricordo che, come avveniva col precedente custode, era capitato che una volta chiesi al signor AO 1 di lavare la mia macchina. Lui si era presentato con la mia auto che aveva due gomme tagliate dallo stesso lato. Gli avevo quindi chiesto se aveva preso un cordolo. Lui aveva risposto in malo modo. Da quel momento ho deciso di non occuparmi più dei custodi perché li ritenevo suscettibili” (verbale 16 novembre 2010, pag. 4 in alto). Dall’istruttoria è quindi emerso che il comportamento considerato dalla datrice di lavoro inidoneo in questa sede era già presente nel 2005. Una volta di nuovo, quindi, prevale la stretta vicinanza di date tra le rivendicazioni espresse dal lavoratore nell’agosto 2009 e il licenziamento. Anche su questo punto l’appello è respinto.

                                4.4   L’appellante sostiene che il metodo seguito dall’istante e dalla moglie per far valere le loro pretese “risulta arrogante, e prevaricatore”, tanto da attestare un comportamento abusivo. A dire della convenuta, il lavoratore avrebbe infatti fissato “termini e modifiche del contratto che non poteva oggettivamente pretendere”, così come “si sollevano pretese per presunte ore straordinarie e picchetto che risultano inesistenti perché già chiarite (quelle relative al periodo precedente il 2007), o che la moglie __________ __________ aveva espressamente indicato non esistessero” (memoriale, pag. 10 in mezzo). La datrice di lavoro rinvia, al riguardo, alla missiva 8 agosto 2009 (doc. D). Nella medesima il lavoratore ha informato la convenuta che avrebbe effettuato le tre settimane di vacanza “come stabilito dal sig. __________”. Egli ha di poi dichiarato che il piano vacanze redatto da quest’ultimo non contemplava tutte le ore straordinarie ed era “in palese contrasto con le disposizioni di legge”, così come il contratto di lavoro. Per questi motivi egli ha dichiarato che al suo rientro dalle vacanze avrebbe fatto valere nelle opportune sedi le sue ragioni. Per concludere, ha dato istruzioni sull’innaffiatura delle piante in sua assenza e, “onde evitare i soliti fraintendimenti”, ha lasciato alla figlia della convenuta “o al sig. __________ il compito di disporre chi deve effettuare tali mansioni”. Al contrario di quanto asserito dall’appellante, non si intravvede alcun tono arrogante o prevaricatore nel contenuto dello scritto testé menzionato. Il fatto, poi, che l’appellante “considera del tutto infondate” le pretese ivi contenute è irrilevante. Al riguardo, basti pensare che la prima giudice ha riconosciuto al lavoratore una retribuzione a tale titolo, confermata da questa Camera (consid. 6).

                                         Su questo punto l’appellante conclude dichiarando che l’atteggiamento del lavoratore sarebbe inappropriato e, quindi, abusivo perché a suo dire in passato tutte le pretese da lui avanzate erano sempre state soddisfatte. Non si comprende, tuttavia, in che misura tale censura possa influire sull’esito del presente giudizio. Ponendo, per ipotesi, che l’appellante voglia sostenere che egli abbia fatto valere le pretese in malafede e, quindi, l’art. 336 cpv. 1 lett. d CO non sarebbe applicabile alla fattispecie, va detto che con scritto 31 agosto 2009 l’istante ha inviato alla figlia della convenuta, __________ __________, “il conteggio delle ore straordinarie” (doc. E). Non si intravvede perché la circostanza che questi abbia avanzato le proprie pretese per iscritto possa implicare la sua malafede. Per tacere del fatto che qualora la datrice di lavoro avesse voluto, come lei sostiene essere d’uso in passato, soddisfare le richieste del lavoratore, avrebbe potuto farlo anche se formulate per iscritto, mentre il 16 settembre 2009 ella ha licenziato il lavoratore (doc. F) e il 21 settembre 2009 ha contestato il conteggio relativo alle ore straordinarie inviatole dal lavoratore il 31 agosto 2009 (doc. G). Anche su questo punto l’appello è pertanto respinto.

                                4.5   Secondo l’appellante, poi, la disdetta sarebbe stata motivata dalla sostituzione del lavoratore e della moglie con personale esterno. La Pretora ha spiegato che i testi hanno parlato di ipotesi di affidamento a ditte esterne della sorveglianza e della manutenzione, non di una concreta volontà che avrebbe preceduto il licenziamento dell’istante (sentenza impugnata, pag. 8 in alto). La datrice di lavoro menziona dei passaggi della testimonianza di __________ __________ rispettivamente di __________ __________, che, tuttavia, confermano quanto accertato dalla prima giudice. Invero, il primo asserisce di “suggerimenti” alla datrice di lavoro di avvalersi di un “outsourcing”, modalità che quest’ultima, tuttavia, non gradiva (verbale 14 settembre 2010, pag. 5). La seconda ha dichiarato di aver “preso in considerazione l’idea di dare a terzi le mansioni svolte dai signori AO 1” e di aver “anche detto loro che in futuro non [avrebbe] più voluto assumere un marito e una moglie insieme” (verbale 16 novembre 2010, pag. 4 in mezzo). Non vi è alcun accenno a una decisione in tal senso. Per tacere del fatto che __________ __________ ha indicato di aver espresso i suoi suggerimenti a fine 2008 / inizio 2009 e __________ __________ “ a partire dal 2008”, mentre il licenziamento è avvenuto unicamente nel settembre 2009.

                                         Secondo l’appellante, la sua tesi sarebbe confortata dal doc. D, nel senso che attesterebbe l’esistenza di trattative tra lei e le ditte esterne prima del licenziamento, per esempio con la __________. Sennonché, da tale documento non emerge alcunché al proposito. Come più volte menzionato sopra, si tratta dello scritto 8 agosto 2009 del lavoratore alla figlia della convenuta. Quest’ultima rinvia anche ai doc. 1 e 2, che comproverebbero chiaramente che i contatti con le ditte esterne erano già iniziati e che queste collaboravano già con lei prima del licenziamento dell’istante. Sennonché, il doc. 2 concerne uno scritto 21 settembre 2005 a __________, nel quale la convenuta ha confermato l’incarico per un primo intervento nella zona piccolo piazzale, con riserva di una fissazione di un incontro per discutere nei dettagli il proseguimento degli interventi. Al riguardo, il teste __________ __________ ha sì dichiarato che “i rapporti sono (…) iniziati sin dal 2005”, ma essi concernevano “inizialmente (…) una consulenza sullo stato del parco e su come si sarebbe potuto diminuire i costi della sua manutenzione essendo un grande parco (…). Il rapporto è poi continuato con l’incarico di effettuare dei singoli interventi puntuali tecnici, completato da un’altrettanta puntuale consulenza al AO 1 che ci chiamava per avere informazioni su come procedere. Anche la __________, che si occupava delle piante interne, ogni tanto ci interpellava per avere delle informazioni o anche per aiutarla per esempio a invasare delle piante”. Il teste ha altresì precisato che “durante la presenza di AO 1 i nostri interventi per quella che era la manutenzione ordinaria, dipendeva dalle richieste che lui stesso ci faceva. Quel lavoro infatti, praticamente, lo faceva lui” e ha soggiunto che da ottobre dell’anno scorso la situazione è completamente diversa” (verbale 14 settembre 2010, pag. 11 in mezzo). Tale documento, quindi, non dimostra che prima del licenziamento la convenuta avesse già deciso di affidare gli incarichi attribuiti all’istante a una ditta esterna. Sebbene, poi, l’offerta 31 agosto 2009 della ditta __________ inerente al servizio di inserimento e disinserimento dell’allarme (doc. 1) è precedente al licenziamento 16 settembre 2009, essa è successiva alle rivendicazioni del lavoratore 8 agosto 2009 (doc. D). L’appellante conclude, su questo punto, affermando che l’istante e sua moglie non sono stati sostituiti da altri lavoratori, bensì da un servizio fornito da ditte esterne “come già discusso a inizio del 2009”. Sennonché, ciò non significa ancora che la motivazione del licenziamento fosse quella sostenuta dalla convenuta. Anche su questo punto l’appello è, quindi, respinto.

                                4.6   L’appellante sostiene che l’assenza di indicazione, nella lettera di licenziamento, delle “problematiche sorte con il collaboratore” era unicamente volta a non creare difficoltà di reinserimento professionale al lavoratore. A suo dire sarebbe quindi inaccettabile che la Pretora abbia utilizzato la frase “pur essendo soddisfatta della sua prestazione e della sua disponibilità” contenuta nella disdetta come elemento per comprovare l’esistenza dell’abusività della disdetta (appello, pag. 12 in alto). La prima giudice ha spiegato che tale frase, anche se suggerita da un consulente dell’__________ per facilitare l’istante nella ricerca di un nuovo impiego, non lasciava spazio per ritenere che il motivo della disdetta fosse il cattivo comportamento di quest’ultimo (sentenza impugnata, pag. 7 in mezzo). Non si può che concordare con tale ragionamento, dato che non si può certo affermare che tale frase lasci intendere il contrario. Anche su questo punto l’appello dev’essere respinto.

                                4.7   L’appellante conclude asserendo che malgrado la sua disponibilità – dimostrata a suo dire dal fatto che nell’agosto 2009, ovvero nel momento in cui il lavoro di giardinaggio era indispensabile, i coniugi AO 1 hanno beneficiato di tre settimane di vacanza – il lavoratore non ha svolto, né prima né dopo il suo rientro, il lavoro a lui assegnato in modo conforme al contratto (appello, pag. 12 in mezzo). A dire della datrice di lavoro, quindi, la disdetta non può ritenersi abusiva. Al riguardo, ella rinvia a un passaggio della testimonianza di __________ __________, che avrebbe constatato: ”in merito al taglio dell’erba (…) che quando in ottobre 2009 abbiamo agito in base al nuovo contratto, abbiamo dovuto effettuare un intervento importante, di pulizia totale, visto che l’erba non risultava tagliata da tempo” (verbale 14 settembre 2010, pag. 12). A parte il fatto che il teste ha altresì dichiarato: “io non so prima delle nostre ferie di agosto quando venne svolto l’ultimo taglio dell’erba” (loc. cit.), va detto che determinante è la motivazione alla base della disdetta, mentre su questo aspetto il passaggio della testimonianza menzionato dall’appellante a suffragio della propria tesi è del tutto silente. Nemmeno si può dire che la circostanza da lei asserita, unitamente alle argomentazioni riportate nei considerandi precedenti, assurga a indizio confortante la sua tesi. Al riguardo l’appello è, una volta di nuovo, respinto.

                                   5.   In via subordinata la datrice di lavoro contesta l’ammontare dell’indennità concessa dalla Pretora al lavoratore (appello, pag. 12 seg.). La prima giudice ha spiegato che la colpa della convenuta era grave in ragione dell’età del lavoratore (cinquantanove anni), della durata dell’impiego (cinque anni), della concomitanza del licenziamento con le richieste di quest’ultimo senza offrirgli la possibilità di dialogo e del fatto che gli è stato imposto di abbandonare l’abitazione da lui occupata in meno di quattordici giorni. La Pretora ha poi precisato che tale colpa era solo in minima parte mitigata dall’atteggiamento intransigente dell’istante, che non era comunque stato oggetto di un richiamo o ammonimento. Nella commisurazione dell’indennità, ella ha poi tenuto in considerazione la buona posizione economica della convenuta, fissando la medesima in fr. 12'300.-, pari a tre mesi di stipendio del lavoratore (sentenza impugnata, pag. 9).

                                5.1   L’appellante contesta tale importo sostenendo di non aver alcuna colpa grave nella vicenda, al contrario del lavoratore.  Ella si limita ad affermare che la prima giudice non avrebbe sufficientemente considerato gli elementi emersi dall’istruttoria e rinvia in maniera generica a quanto esposto nei punti precedenti. Così facendo non si confronta compiutamente con l’argomentazione pretorile. La censura è pertanto irricevibile (art. 310 CPC).

                                5.2   La datrice di lavoro sostiene, altresì, che la richiesta rivolta all’istante di lasciare l’abitazione con effetto immediato sarebbe facilmente spiegabile dal fatto che durante tutto il rapporto di lavoro egli avrebbe mantenuto la propria abitazione a __________. Ella rinvia al contenuto della procura e al contratto di lavoro 14 ottobre 2005 (doc. A). Dai medesimi risulta che l’istante era domiciliato all’inizio del rapporto di lavoro e al momento del conferimento del mandato al proprio legale, datato 15 maggio 2010, in tale luogo. Nulla è dato di sapere, tuttavia, se egli avesse mantenuto per uso proprio tale abitazione in costanza di rapporto di lavoro, rispettivamente se si tratta della medesima sistemazione. L’appellante sostiene che tale circostanza non è nemmeno stata allegata nell'istanza. Tuttavia, nelle proprie conclusioni 20 dicembre 2010 il lavoratore ha menzionato il breve lasso di tempo impostogli quale indizio dell’abusività della disdetta (memoriale, pag. 5 in alto). In tal senso, egli si è limitato a completare le proprie adduzioni, in conformità a quanto previsto dall’art. 75 lett. a CPC-TI. Nemmeno si può dire che sia stato leso il diritto al contraddittorio della convenuta. Le parti hanno invero rinunciato a comparire alla discussione finale e hanno prodotto memoriali scritti. La convenuta medesima si è quindi privata della possibilità di esprimersi su ogni tema che fosse suscettibile di essere discusso in quella sede. Essa non se ne può quindi nemmeno lamentare in questa sede, se non contravvenendo al principio della buona fede nel processo.

                                         Sulla questione dell’allontanamento dall’abitazione va sottolineato che nel contratto di lavoro 14 ottobre 2005 (doc. A) le parti hanno pattuito che la disdetta, possibile in ogni tempo con un preavviso di tre mesi, sarebbe valsa anche per l’abitazione messa a disposizione (clausola n. 7). Il 16 settembre 2009 la datrice di lavoro ha rescisso il rapporto di lavoro con effetto al 31 dicembre 2009, mentre ha chiesto di liberare i locali occupati dall’istante entro la fine di settembre 2009 (doc. F). Ella ha quindi applicato due tempistiche differenti, motivandole con il fatto che voleva rivedere la pianificazione del servizio. Invero, ella ha indicato che “per tale scopo” doveva essere liberata l’abitazione. Tuttavia, tale motivazione è sconfessata dalla datrice di lavoro medesima, che più volte nell’appello ha dichiarato di essersi avvalsa di ditte esterne. Pur esimendo il lavoratore dall’impiego già a partire dal 20 settembre 2009 non vi era quindi la necessità di avere a disposizione tali locali già a partire da inizio ottobre 2009. Non si intravvede pertanto una motivazione oggettiva nel fissare un termine così breve per provvedere allo sgombero dell’abitazione. Nemmeno emerge dalla lettera di licenziamento o in generale dall’istruttoria che alla base della fissazione di tale breve termine vi fosse, come invece sostenuto in appello, che la datrice di lavoro avesse considerato l’esistenza di un’altra abitazione di cui l’istante già poteva disporre.

                                         L’appellante soggiunge che non era oggettivamente possibile lasciare l’istante nell’abitazione in questione, perché in caso contrario ella si sarebbe resa responsabile di violazione dell’obbligo di protezione degli altri suoi dipendenti (memoriale, pag. 13 in mezzo). Come esposto (sopra, consid. 4), va confermata la decisione della Pretora di reputare la disdetta abusiva poiché formulata a seguito delle richieste avanzate dal lavoratore e non, come invece asserisce l’appellante, per tutelare, tra le altre cose, l’incolumità degli altri dipendenti. Di conseguenza, dal carteggio processuale nemmeno emerge che un allontanamento dai locali occupati era giustificato da una tale esigenza.

                                5.3   La convenuta  contesta, altresì, che il rapporto di lavoro sia durato cinque anni. A ragione. Al contrario di quanto accertato dalla prima giudice, il rapporto contrattuale è durato circa quattro anni e tre mesi, dal 7 ottobre 2005 (doc. A) al 31 dicembre 2009 (doc. F). Tuttavia, non si può dire che tale differenza qualifichi il rapporto di lavoro come di durata breve e, quindi, non si intravvede come tale censura possa influire sull’esito del giudizio. Tant’è che nemmeno l’appellante trae conclusioni dal proprio asserto.

                                5.4   La datrice di lavoro sostiene, poi, che le modalità di notifica della disdetta non evidenziano alcuna sua malafede o volontà di nuocere, bensì quella di promuovere il reinserimento dell’istante nel mondo del lavoro. La Pretora non ha considerato il contenuto della disdetta, se non per quanto concerne il breve periodo concesso al lavoratore per sgomberare l’appartamento da lui occupato. Tuttavia, mal si comprende come la frase inserita nella missiva testé menzionata possa mitigare la colpa della datrice di lavoro, di fronte, come evidenziato dalla Pretora, all’età del lavoratore, alla durata dell’impiego, alla motivazione del licenziamento e al breve periodo concessogli per lo sgombero dei locali.

                                5.5   L’appellante reputa, infine, che il criterio dell’età del lavoratore non sarebbe pertinente nella fissazione dell’indennità giusta l’art. 336a CO. A torto. Invero, come spiegato dal Tribunale federale occorre considerare anche le possibili conseguenze economiche del licenziamento, sicché è inevitabile che il fattore età giochi un ruolo (DTF 123 III 391). Sempre su questo punto l’appellante sottolinea che al momento dell’assunzione il lavoratore aveva cinquantacinque anni, sicché era già difficilmente collocabile. Tuttavia, non va dimenticato che anche per tenere conto di tale aspetto tra i diversi fattori occorre considerare la durata dell’impiego. Come detto, nella fattispecie è stato di durata media, sicché l’età dell’istante non può essere ragionevolmente equiparata a quella al momento dell’inizio dell’impiego. Anche su questo punto l’appello dev’essere respinto.

                                   6.   L’appellante contesta, infine, il riconoscimento all’istante di una remunerazione per ore di libero non godute. A suo dire, la Pretora ha erroneamente equiparato l’attività di picchetto alla prestazione di ore straordinarie, mentre secondo la dottrina essa non sarebbe nemmeno considerata attività lavorativa (memoriale, pag. 14). La Pretora ha reputato che siccome dal contratto 9 gennaio 2007 risulta che il lavoratore aveva diritto a due giorni liberi alla settimana, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, tuttavia garantendo la presenza serale e notturna a partire dalle 18.00 (doc. B), la datrice di lavoro aveva riconosciuto al dipendente unicamente venti ore di riposo settimanali in deroga alle ore previste nel Contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNLDO).

                                6.1   La datrice di lavoro reputa che il lavoratore non ha dimostrato di aver dovuto eseguire degli interventi durante il “picchetto”, sicché egli non avrebbe effettuato durante il tempo libero delle “ore di lavoro”. Non si comprende  come l’appellante possa affermare che tale prestazione non equivalga ad attività lavorativa. Invero, durante il tempo libero garantito al lavoratore il datore di lavoro non ha alcun diritto all’ottenimento della prestazione lavorativa, tant’è che se lo desidera durante il proprio tempo libero il dipendente può allontanarsi dal posto di impiego (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail. Code annoté, Losanna 2010, n. 1.2 ad art. 329 CO; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar 2010, n. 9 e 13 ad art. 329 CO). Nella fattispecie l’obbligo di presenza serale e notturna, quindi, non è equiparabile a tempo libero.

                                6.2   La datrice di lavoro sostiene che tale attività era già compresa nel salario dato che era prevista nel contratto. Va detto anzitutto che tale tesi contrasta con quanto previsto dalla normativa sul diritto del lavoro (cfr. art. 329 CO e 362 CO). Va ricordato che la regolamentazione concernente i giorni di riposo è motivata da una parte da ragioni di politica sociale, dall’altra da motivi di salvaguardia della salute dei lavoratori. Di principio finché dura il rapporto di lavoro non è possibile compensare il mancato godimento di giorni di riposo con denaro o altre prestazioni (Staehelin/Vischer, Zürcher Kommentar 1996, n. 12 ad art. 329 CO; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail. Code annoté, Losanna 2010, n. 1.2 ad art. 329 CO; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar 2010, n. 13 ad art. 319 CO). Ciò posto, va detto che la censura non può essere seguita già per il fatto che  la datrice di lavoro medesima sostiene che tale attività non è equiparabile a una prestazione lavorativa (memoriale, pag. 14), sicché non è dato di capire come poi possa qualificarla come tale per giustificare che fosse già contemplata nella fissazione dello stipendio.

                                6.3   L’appellante contesta, altresì, che le ore di presenza serale e notturna debbano essere remunerate con una maggiorazione salariale. Ella reputa che, tutt’al più, il lavoratore avrebbe diritto a un’indennità per picchetto calcolata con un salario inferiore a quello stabilito dal contratto di lavoro in ragione del fatto che non avrebbe dovuto eseguire interventi. Finché dura il rapporto di lavoro, i giorni di riposo non goduti non possono essere compensati con denaro o altre prestazioni. Come pertinentemente precisato dalla prima giudice, alla fine del rapporto di lavoro, qualora ciò non sia più possibile eventuali ore lavorative eseguite durante il tempo libero vanno invece corrisposte al lavoratore al pari di ore straordinarie (Favre/Munoz/Tobler , op. cit., n. 1.2 ad art. 329 CO; Rehbinder/Stöckli, op. cit., n. 13 ad art. 329 CO). La datrice di lavoro reputa che qualora si volesse remunerare tale prestazione quale lavoro straordinario, allora in applicazione dell’art. 321c CO la maggiorazione sarebbe solo del 25% e non del 40% come invece stabilito dalla prima giudice. Sennonché, il disposto testé menzionato riserva espressamente una diversa regolamentazione mediante contratto normale o contratto collettivo. La Pretora ha spiegato che l’art. 15 cpv. 3 CNLDO prevede l’obbligo di remunerare le ore di lavoro straordinario con il salario normale maggiorato del 25% in caso di lavoro suppletivo svolto di giorno e del 50% in caso di lavoro straordinario eseguito di notte dalle 20.00 alle 6.00, nelle domeniche o nei giorni festivi ufficiali a esse parificati. La prima giudice ha poi fissato il supplemento al 40%, in ragione del fatto che le ore di riposo non godute erano per lo più notturne e del fatto che il contratto non prevedeva di principio domeniche libere (sentenza impugnata, pag. 11 in fondo). L’appellante non critica tale ragionamento, sicché non vi è motivo di reputare il medesimo infondato.

                                6.4   La convenuta contesta, inoltre, che l’istante abbia eseguito quaranta giorni di “picchetto” (appello, pag. 15 in alto). La Pretora ha ritenuto che la censura della convenuta, fondata sulla testimonianza di __________ __________, secondo la quale la presenza obbligatoria notturna era imposta ai coniugi AO 1 alternativamente, oltre a essere stata tardivamente addotta con le conclusioni non aveva trovato riscontro né nei contratti sottoscritti dalle parti né nella testimonianza di __________ __________ (sentenza impugnata, pag. 12). L’appellante si limita a ribadire il contenuto della testimonianza di __________ __________, senza confrontarsi, quindi, compiutamente con la motivazione pretorile. Al riguardo l’appello è quindi irricevibile (art. 310 CPC). La Pretora ha spiegato che il lavoratore non aveva mai potuto godere di ventiquattrore di riposo consecutive, poiché tenuto al picchetto notturno durante quattordici ore nell’arco della giornata, tutti i giorni della settimana, nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 20 settembre 2009 (sentenza impugnata, pag. 10 in alto). Al riguardo la datrice di lavoro sostiene che “ammesso e non concesso che siano state svolte delle ore di picchetto queste non sono di 14 ore come preteso bensì di 11 ore” (memoriale, pag. 15 in alto). Essa non spende tuttavia una parola per motivare il proprio asserto, sicché al riguardo l’appello è, una volta di nuovo, inammissibile (art. 310 CPC).

                                6.5   La datrice di lavoro sostiene che il contratto di lavoro può essere modificato a sfavore del lavoratore con accordo scritto delle parti, come indicato nel Contratto collettivo di lavoro. Di conseguenza, a suo dire la parti avrebbero stabilito regole diverse per quanto concerne le ore di libero (appello, pag. 15 in basso). L’articolo testé menzionato prevede che il rapporto di lavoro per i lavoratori delle economie domestiche private è disciplinato dal contratto normale di lavoro, che è reputato corrispondente alla volontà delle parti, salvo che le stesse non vi abbiano derogato mediante convenzione scritta e non siano applicabili disposizioni di diritto pubblico o di un contratto collettivo di lavoro (cpv. 2). Tuttavia, l’appellante dimentica che l’art. 329 CO è una norma semi-imperativa, alla quale pertanto non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro (art. 362 CO). La censura non può quindi essere condivisa.

                                6.6   La convenuta ritiene, infine, che dal doc. 3 emergerebbe che nel 2009 l’istante avrebbe beneficiato di 29 giorni di vacanza e nel 2008 di 27 giorni, anziché i 20 giorni per anno previsti, sicché egli avrebbe goduto di quasi due settimane di vacanza a compensazione delle sue pretese sia per il picchetto sia per le ore di libero (memoriale, pag. 15 in fondo). Il lavoratore sostiene, invece, che “la dichiarazione di cui al doc. 3 si riferisce alle vacanze non godute per gli anni precedenti” (risposta all’appello, pag. 17 in mezzo). Dinnanzi al primo giudice la convenuta ha prodotto il documento in questione, non sottoscritto dalle parti, intitolato “giornate di vacanze usufruite dai signori __________ e AO 1”, concernente gli anni dal 2007 al 2009 compresi e sul quale è indicato che “tutte le vacanze concordate sono sempre state discusse con gli interessati e questo per eliminare eventuali ore fatte o giornate non compensate”. Nella propria risposta 17 giugno 2010 la datrice di lavoro ha affermato che “non sono stati presi in considerazione e conteggiati i giorni di vacanza usufruiti in più dai collaboratori come da conteggio doc. 3” (pag. 8 in alto). L’istante, seppur non riferendosi esplicitamente a tale documento, ha contestato che egli “avesse avuto la possibilità di compensare delle ore straordinarie”, ad eccezione di quelle da lui già defalcate dal calcolo delle pretese fatte valere (verbale di discussione 17 giugno 2010, pag. 11 in alto). Nell’istanza 10 maggio 2010 il lavoratore ha dedotto dal calcolo dei giorni di riposo non goduti i “giorni di libero compensati causa disdetta” (pag. 8). Di conseguenza, con “ore straordinarie” egli intendeva “giorni di riposo”. D’altra parte, la convenuta non poteva credere altrimenti di fronte alla pretesa dell’istante, volta a ottenere una retribuzione per i giorni di riposo non goduti. Va altresì detto che come emerge dallo scritto 8 agosto 2009 (doc. F) il lavoratore aveva già contestato parte del contenuto del doc. 3. Inoltre, con scritto 31 agosto 2009 il lavoratore e la moglie hanno trasmesso a __________ __________, con riferimento alla missiva testé menzionata, il conteggio delle “ore straordinarie”, che corrispondono alle “ore di libero” non effettuate (doc. E). Dinnanzi alla contestazione espressa con la replica da parte dell’istante competeva quindi alla datrice di lavoro dimostrare la portata del proprio asserto, cosa che invece non ha fatto. Anche su questo punto l’appello è pertanto respinto.

                                   7.   Ne discende la reiezione del gravame e la conferma del giudizio di prime cure (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non si prelevano né tasse né spese per la procedura d’appello (art. 114 lett. c CPC), fermo restando che la parte appellante, risultata soccombente, deve essere condannata al pagamento alla controparte di un’equa indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1 lett. b, 106 cpv. 1 e 114 lett. c CPC) calcolata sulla base del valore litigioso in questa sede, di fr. 16'206.60. Tale importo equivale anche al valore determinante ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Per i quali motivi,

decide:                    1.   L’appello 15 aprile 2011 di AP 1 è respinto. Di conseguenza la sentenza 17 marzo 2011 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è confermata.

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese. L’appellante rifonderà alla parte appellata fr. 1'700.per ripetibili d’appello.

                                   3.   Intimazione:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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