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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.10.2012 12.2011.52

October 26, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,192 words·~11 min·3

Summary

Contratto di lavoro di lunga durata. Rescissione

Full text

Incarto n. 12.2011.52

Lugano 26 ottobre 2012/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Fiscalini e Pellegrini

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.10 della Pretura __________ promossa con petizione 21 luglio 2009 da

AP 1 rappr. dall’ RA 1  

  contro  

AO 1 rappr. dall’ RA 2  

in materia di contratto di lavoro, con cui l’attore ha chiesto di condannare la convenuta al pagamento di fr. 154'908.-, oltre interessi al 5% dal 24 maggio 2009, a titolo di salari non pagati e indennità di partenza nonché di rigettare in via provvisoria l’opposizione interposta al PE no. __________ del 5 giugno 2009 dell’UE di __________, con protesta di spese e ripetibili;

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione integrale della petizione e che il Pretore, con sentenza 14 febbraio 2011, ha integralmente respinto;

appellante l’attore con atto di appello 11 marzo 2011, con il quale chiede la parziale riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente alla richiesta concernente il versamento di fr. 77'454.- per salari non pagati, oltre interessi al 5% dal 24 maggio 2009, di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta al PE no. __________ del 5 giugno 2009 dell’UE di __________ e di mettere la tassa e le spese giudiziarie a carico della convenuta, con protesta di tasse, spese e ripetibili di seconda istanza;

mentre la convenuta, con la risposta del 2 maggio 2011, postula la reiezione del gravame e la conferma della sentenza pretorile, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

ritenuto

in fatto:

A.     In data 30 marzo 1998 AP 1 e la società AO 1 hanno concluso un contratto di lavoro a tempo determinato. L’inizio del rapporto di lavoro è stato fissato per il 1° gennaio 1998 con scadenza al 30 giugno 2009 (doc. A). La data del 30 giugno 2009 corrispondeva al raggiungimento dell’età pensionistica di. Il punto 4.1 della pattuizione prevedeva che “il rapporto di lavoro cesserà alla scadenza, senza disdetta, salvo continuazione tacita” e il punto 4.2 che il contratto poteva essere disdetto “dopo dieci anni…in ogni tempo da ciascuna delle parti per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi”. Con scritto raccomandato 30 giugno 2008 la AO 1 ha rescisso il rapporto di lavoro con effetto al 30 settembre 2008 (doc. F). Le trattative volte alla ricerca di una soluzione bonale della vertenza, in particolare in merito alle conseguenze della cessazione del rapporto di impiego, sono fallite (doc. G-R).

Il datore di lavoro ha versato al lavoratore il salario pattuito fino al 31 dicembre 2008 (cfr. petizione 21 luglio 2009, pag. 7).

Con scritto 4 maggio 2009 AP 1 ha notificato alla AO 1 una pretesa complessiva di fr. 154'908.-, pari a fr. 77'454.- a titolo di stipendi da gennaio a giugno 2009 e fr. 77'454.- quale indennità di partenza ex art. 339b CO (doc. R). In data 8 giugno 2009 AP 1 ha fatto notificare alla AO 1 un precetto esecutivo per l’importo complessivo di fr. 154'908.-, oltre interessi al 5% dal 24 maggio 2009, al quale è stata interposta opposizione (doc. T).   

B.    Con petizione 21 luglio 2009 promossa presso la Pretura del Distretto di __________, AP 1 ha chiesto di condannare la AO 1 al pagamento dell’importo complessivo di fr. 154'908.-, di cui fr. 77'454.- a titolo di salari non pagati da gennaio a giugno 2009 e fr. 77'454.- a titolo di indennità di partenza ex art. 339b CO, oltre interessi al 5% dal 24 maggio 2009, di rigettare in via provvisoria l’opposizione interposta al PE n. __________ del 5 giugno 2009 dell’UE di __________, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Secondo l’attore, il rapporto di lavoro, di durata determinata, non poteva essere disdetto prima della scadenza del 30 giugno 2009, se non consensualmente, ciò che però non era il caso nella fattispecie. Egli avrebbe inoltre diritto ad un’indennità di partenza ex art. 339b CO, poiché alle dipendenze della convenuta da oltre venti anni.

Con risposta 26 ottobre 2009 la convenuta si è opposta integralmente alla petizione sollevando preliminarmente l’eccezione di carenza di legittimazione passiva e ritenendo che il rapporto di lavoro sarebbe validamente giunto a termine il 31 dicembre 2008. A suo dire, in applicazione dell’art. 334 cpv. 3 CO, il contratto di lavoro poteva validamente essere disdetto prima della scadenza del 30 giugno 2009. La convenuta si è inoltre opposta alla pretesa concernente l’indennità di uscita, siccome il rapporto di lavoro sarebbe durato meno di venti anni e le prestazioni previdenziali versate a favore del dipendente annullerebbero tale pretesa. In replica l’attore ha ribadito le proprie richieste contestando l’applicabilità dell’art. 334 cpv. 3 CO. A suo dire, tale capoverso mira a proteggere la personalità del lavoratore e non del datore di lavoro, il quale non può pertanto prevalersene. Esperita l’istruttoria, le parti hanno trasmesso le conclusioni in data 14 giugno 2010, ribadendo le rispettive posizioni.

C.    Con sentenza 14 febbraio 2011 il Pretore ha integralmente respinto la petizione, caricando all’attore la tassa di giustizia di fr. 2'000.-, le spese e fr. 9'000.- a titolo di ripetibili in favore della convenuta. Il giudice di prime cure ha ritenuto il contratto di lavoro di cui al doc. A un contratto di lunga durata. In applicazione dell’art. 334 cpv. 3 CO esso poteva dunque validamente essere disdetto per la fine di un mese, rispettando un preavviso di sei mesi. Il Pretore ha pertanto considerato concluso il rapporto di lavoro per il 31 dicembre 2008 e ha respinto la petizione per quanto attiene alla pretesa salariale per i mesi da gennaio a giugno 2009. Egli ha pure respinto la richiesta concernente l’indennità di partenza ex art. 339b CO, siccome non superiore al capitale previdenziale accumulato con i contributi versati dal lavoratore.

D.    Con atto d’appello 11 marzo 2011 l’attore chiede di riformare il querelato giudizio, limitatamente alla pretesa salariale per i mesi da gennaio a giugno 2009, nel senso di condannare la convenuta al versamento di fr. 77'454.-, oltre interessi al 5% dal 24 maggio 2009, di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ del 5 giugno 2009 e di caricare alla parte convenuta le spese, le tasse e le ripetibili di prima e seconda istanza. L’appellante rimprovera al Pretore di avere qualificato i motivi alla base del licenziamento di natura aziendale e di avere così giustificato il provvedimento in applicazione dell’art. 334 cpv. 3 CO. A suo dire, i motivi che hanno portato l’appellata a rescindere il contratto di lavoro erano di natura privata. Egli contesta l’applicazione dell’art. 334 cpv. 3 CO, poiché la norma avrebbe per scopo la tutela degli interessi del lavoratore ma non quelli del datore di lavoro.

La convenuta si è opposta al gravame con risposta 2 maggio 2011, con osservazioni che, se necessario, verranno riprese in seguito, e protesta spese e ripetibili di appello.

e considerando

in diritto:

1.      Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione intesa come data di intimazione (DTF 137 III 127). La sentenza pretorile è stata intimata il 14 febbraio 2011, sicché la procedura d’appello è retta dal nuovo CPC.

2.      Trattandosi di una decisione pronunciata in controversie patrimoniali, l'appello presuppone che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). Tale condizione è riunita nella fattispecie, ove tale valore è di fr. 154’908.-. Il termine per promuovere appello e per inoltrare la risposta è di trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata, rispettivamente dalla notificazione dell’appello (art. 311 seg. CPC, artt. 145 e 146 CPC). L’appello 11 marzo 2011 e la risposta 2 maggio 2011 sono tempestivi. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

3.      L’appellante rimprovera al Pretore di avere qualificato i motivi alla base del licenziamento di natura aziendale e di avere così giustificato il provvedimento in applicazione dell’art. 334 cpv. 3 CO. A suo dire, in base all’istruttoria risulta che le ragioni che hanno portato al licenziamento sono di natura privata. Tale censura è irrilevante ai fini del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 334 cpv. 3 CO, i motivi che hanno portato alla rescissione del rapporto di lavoro non hanno influenza sulla validità della disdetta (cfr. sotto, consid. 4). Su questo punto l’appello va dunque respinto.  

4.     L’appellante contesta l’applicazione dell’art. 334 cpv. 3 CO. A suo dire la volontà delle parti di concludere un contratto di durata determinata fino al 30 giugno 2009, corrispondente al raggiungimento dell’età pensionistica del lavoratore, era chiara. L’applicazione dell’art. 334 cpv. 3 CO violerebbe il principio della buona fede, poiché avrebbe per effetto di proteggere il lavoratore da un vincolo di durata sproporzionata da lui stesso voluto.  

                  4.1      Giusta l’art. 334 cpv. 3 CO un rapporto di lavoro di durata determinata stipulato per più di dieci anni può, dopo dieci anni, essere disdetto in ogni tempo da ciascuna della parti per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi. L’art. 334 cpv. 3 CO è una norma assolutamente imperativa ai sensi dell’art. 361 CO, alla quale non può essere derogato né a svantaggio del lavoratore né a svantaggio del datore di lavoro. Questa norma concretizza il principio della protezione della personalità ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 CC e mira a proteggere entrambe le parti da impegni eccessivi, che possono mettere in pericolo la loro personalità (DTF 130 III 495, consid. 5). Il legislatore, contestualmente alla modifica del 1988 concernente la revisione delle disposizioni in materia di risoluzione del rapporto di lavoro (FF 1984 II 494 segg.) ha espressamente ampliato tale protezione anche al datore di lavoro (Staehelin, Zürcher Kommentar, N. 27 ad art. 334 CO con riferimento ai dibattiti parlamentari). Ne discende che il contratto di lavoro concluso per più di dieci anni può, dopo dieci anni, essere disdetto sia dal lavoratore sia dal datore di lavoro per la fine di ogni mese, rispettando un termine di preavviso di sei mesi. Di conseguenza il contratto di lavoro di durata determinata, concluso per più di dieci anni, diventa per legge, dopo dieci anni, un contratto di durata indeterminata rescindibile per la fine di un mese con un preavviso di sei mesi. Se nessuna delle parti disdice il rapporto di lavoro, esso dura fino alla scadenza pattuita (Staehelin, op. cit., N. 29 ad art. 334 CO; dtf 4C.321/2005 del 27 febbraio 2006, consid. 8).  

                  4.2      Nel caso concreto le parti hanno concluso un contratto di lavoro di durata determinata, con inizio al 1° gennaio 1998 e scadenza al 30 giugno 2009 (cfr. doc. A, punto 2). A giusta ragione il Pretore ha qualificato il contratto di lavoro di cui al doc. A come contratto di lunga durata ai sensi dell’art. 334 cpv. 3 CO. In applicazione di tale norma, il rapporto di lavoro poteva quindi, a partire dal 1° gennaio 2008, essere disdetto da ciascuna delle parti per la fine di un mese con un preavviso di sei mesi. La disdetta è stata notificata dal datore di lavoro al lavoratore il 30 giugno 2008 (doc. F), quindi 10 anni e sei mesi dopo la conclusione del contratto doc. A ed è pertanto valida. Ritenuto il preavviso di sei mesi la stessa esplica i suoi effetti a partire dal 31 dicembre 2008. Nel caso concreto l’attore ha sempre ammesso di avere ricevuto il salario fino al 31 dicembre 2008. Ne discende che per quanto concerne la pretesa salariale per i mesi da gennaio 2009 a giugno 2009 l’appello è infondato.

5.   L’appello deve pertanto essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con valore litigioso superiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c e contrario CPC), le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 77'454.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Per questi motivi,

richiamati gli artt. 95 e segg. CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

1.        L’ appello 11 marzo 2011 di __________ è respinto. Di conseguenza la sentenza 14 febbraio 2011 OA.2009.10 della Pretura __________ è confermata.

2.        Le spese processuali della procedura d’appello di complessivi fr. 1'200.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Notificazione:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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