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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.04.2011 12.2011.18

April 29, 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·746 words·~4 min·4

Summary

Stralcio di appello in materia di misure provvisionali di locazione, transazione

Full text

Incarto n. 12.2011.18

Lugano 29 aprile 2011/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente Bozzini e Fiscalini

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. CA.2011.1 (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 10 gennaio 2011 da

AP 1  rappr. dall’  RA 1   

  contro  

 AO 1   AO 2  tutti rappr. dall’  RA 2   

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che con istanza 10 gennaio 2011 AP 1 ha postulato l’emanazione di diversi provvedimenti cautelari nell’ambito di interventi di ristrutturazione nello stabile di proprietà dei convenuti, in cui conduce in locazione un negozio di generi alimentari;

                                         che la parte convenuta si è opposta all’istanza, accolta parzialmente con decisione 14 gennaio 2011 dal Pretore, il quale ha fatto divieto ai convenuti di procedere a lavori di ristrutturazione nell’ente locato e ha fatto loro ordine di garantire allo stesso l’entrata autonoma e la piena visibilità della vetrina del negozio;

                                         che con atto di appello del 24 gennaio 2011 l’istante ha chiesto la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere integralmente la domanda cautelare e di fare divieto ai convenuti di iniziare i lavori di ristrutturazione totale all’immobile di loro proprietà, postulando nel contempo l’adozione in via superprovvisionale delle misure richieste con l’appello;

                                         che la procedura di appello è stata sospesa in occasione dell’udienza cautelare tenuta dalla presidente della Camera il 14 febbraio 2011;

                                         che l'11 aprile 2011 AP 1 ha comunicato di aver raggiunto un accordo transattivo con la controparte, e ha chiesto di stralciare la procedura di appello dai ruoli;

                                         che la parte appellata ha confermato il 27 aprile 2011 il proprio accordo allo stralcio della procedura di appello, con tasse e spese a carico di chi le aveva anticipate e compensazione delle ripetibili;

e considerando

in diritto:                        che la decisione impugnata è stata emessa il 14 gennaio 2011 sicché alla stessa si applica il nuovo Codice di procedura civile svizzero entrato in vigore il 1° gennaio 2011;

                                         che l’intervenuta transazione tra le parti comporta lo stralcio della procedura (cfr. art. 241 cpv. 3 CPC), anche nel caso in cui l’accordo transattivo non sia sottoposto al tribunale (Baker&McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, Berna 2010, n. 21 ad art. 241);

                                         che in caso di transazione ogni parte si assume le spese giudiziarie secondo quanto pattuito con la transazione medesima (art. 109 cpv. 1 CPC);

                                         che nella fattispecie le parti hanno concordato di porre la tassa di giustizia e le spese a carico di chi le aveva anticipate, vale a dire a carico dell’appellante, con compensazione delle ripetibili;

                                         che il valore di causa può essere stabilito prudenzialmente in fr. 23'373.75, pari all’importo della pigione mensile per la durata presumibile dei lavori di ristrutturazione;

                                         che nella determinazione della tassa di giustizia si può rimanere ai limiti inferiori della tariffa, in applicazione degli art. 16 e 19 della legge sulla tariffa giudiziaria, vista anche la buona volontà dimostrata dalle parti nel comporre la loro controversia;

                                         che per quel che concerne le ripetibili le parti hanno pattuito la compensazione delle rispettive pretese e non vi è motivo per scostarsi da tale accordo;

per questi motivi

decide:                    1.   Si prende atto della transazione intervenuta tra le parti. La procedura è stralciata dai ruoli per transazione.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 300.- (fr. 200.- tassa di giustizia, fr. 100.- spese) sono a carico dell’appellante. Le ripetibili sono compensate.

                                   3.   Intimazione:

-      -        

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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