Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.04.2012 12.2011.103

April 24, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,395 words·~17 min·4

Summary

Contratto di lavoro - abuso di diritto del lavoratore - dovere di informazione del lavoratore - CNM edilizia - qualifica e retribuzione del lavoratore

Full text

Incarto n. 12.2011.103

Lugano 24 aprile 2012/fb    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Rossi Tonelli

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.1538 (contratto di lavoro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con istanza 12 ottobre 2010 da

 AO 1  rappr. dall’RA 2 

contro

AP 1  rappr. dall’  RA 1   

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 17'430.35, oltre interessi del 5% dal 1° marzo 2010, a titolo di adeguamento salariale in base alle sue qualifiche professionali;

domanda avversata da controparte e che il Pretore, statuendo con sentenza 21 aprile 2011, ha integralmente accolto;

appellante la convenuta che con appello 26 maggio 2011 chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente l’istanza, con protesta di tasse, spese e ripetibili;

mentre l’istante si opposto al gravame con osservazioni all’appello 27 giugno 2011;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                    A.   Da dicembre 2004 a dicembre 2005 AO 1 ha seguito i corsi di formazione professionale per “Muratore qualifica A” e teorico pratico per “Operaio di cantiere”, organizzati dalla ECAP-SEI Ticino, dal 27 febbraio al 17 aprile 2007 il corso di “Lettura base del disegno edile”  della CFP OCST e il 27 luglio 2007 il corso “Percorso per la sicurezza sul lavoro” organizzato dalla SSIC (doc. C). Dal 1° agosto 2006 AO 1 è stato assunto dalla E__________, , in qualità di “muratore classe A” (doc. N-O). Con contratto di lavoro di durata indeterminata 22 gennaio 2008, dal 1° febbraio 2008 AO 1 è poi stato assunto in qualità di “manovale, qualifica C”AP 1, con un salario lordo di fr. 4'101.- mensili, per tredici mensilità (doc. B). Il rapporto di lavoro, disdetto dalla datrice di lavoro per iscritto il 23 ottobre 2009 per il 31 dicembre 2009, per effetto della malattia del lavoratore dal 17 al 29 novembre 2009 e dell’infortunio dal 17 dicembre 2009 all’11 gennaio 2010, si è concluso il 28 febbraio 2010 (doc. 3 e 5).

                                  B.   Il 9 giugno 2010 il dipendente – per il tramite dell’OCST – ha reso attenta l’ex datrice di lavoro in merito all’errata qualifica professionale a lui attribuita contrattualmente, ovvero “manovale, qualifica “C”” anziché “muratore “A”” in possesso di attestato (doc. D). AP 1 ha contestato di essere mai stata al corrente di tale attestazione, rilevando che il lavoratore ha accettato il lavoro di manovale che ha sempre eseguito per essa (doc. E). Ne è seguito un infruttuoso scambio di corrispondenza (doc. F-G) conclusosi con la rivendicazione da parte di AO 1 della differenza di salario dovuta di fr. 8'719.85 per l’anno 2008, fr. 8’265.95 per l’anno 2009 e fr. 484.55 per l’anno 2010 (doc. H).

.                                    

                                  C.   Con istanza 11 ottobre 2010 AO 1 ha convenuto AP 1 dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendone la condanna al pagamento di complessivi fr. 17'470.35 oltre interessi del 5% dal 1° marzo 2010, a titolo di differenza salariale dovuta per gli anni 2008-2010. All’udienza di discussione 18 novembre 2010, la convenuta si è opposta all’istanza con un riassunto scritto di risposta. In replica e duplica orali le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni e hanno notificato le rispettive prove. Esperita l’istruttoria, le stesse hanno rinunciato al dibattimento finale. Con scritto 3 marzo 2011 l’istante ha riconfermato le sue pretese. La convenuta ha mantenuto la sua posizione con memoriale del 10 marzo 2011.

                                  D.   Con decisione del 21 aprile 2011 il Pretore ha accolto integralmente l’istanza. Data la gratuità della procedura, il primo giudice non ha prelevato oneri di giudizio, caricando alla convenuta un’indennità per l’istante di fr. 500.-.

                                  E.   Contro la citata decisione è insorta la convenuta con atto d’appello del 26 maggio 2011, nel quale ne chiede la riforma nel senso di respingere integralmente l’istanza, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado. L’istante si  è opposto al gravame con osservazioni 27 giugno 2011, pure con protesta di tasse spese e ripetibili di seconda istanza.

e considerato

in diritto:                  1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Nel presente caso la decisione è stata notificata alle parti il 21 aprile 2011, sicché la procedura di appello è retta dal CPC.

                                   2.   Giusta l'art. 308 cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in controversie patrimoniali poi, l'appello presuppone che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In specie, la sentenza impugnata è senz'altro una decisione finale, emessa in materia di contratto di lavoro, ai sensi della citata norma. Il valore di causa è inferiore a fr. 30'000.-, ma superiore a fr. 10'000.-, con la conseguenza che la causa è retta dalla procedura semplificata (art. 243 cpv. 1 CPC) e che è pacifica l’appellabilità del giudizio impugnato. Il termine per promuovere appello e per inoltrare la risposta è di trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata, rispettivamente dalla notificazione dell’appello (art. 311 seg. CPC). L’appello 26 maggio 2011 e la risposta 27 giugno 2011 sono pertanto tempestivi. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

                                   3.   Il Pretore ha accertato che il contratto di lavoro fra le parti fosse sottoposto al Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM), di obbligatorietà generale su tutto il territorio svizzero, e al Contratto Collettivo di lavoro per l’edilizia principale del Cantone Ticino (CCL), il quale completa a livello cantonale le disposizioni del CNM (art. 1). In base alle disposizioni imperative delle citate normative (art. 42 cpv. 1 e appendice 15 CNM 2008-2010), il primo giudice ha ritenuto che l’attestato di frequenza al corso di formazione professionale per “Muratore qualifica A” ECAP-SEI Ticino (doc. C) e la qualifica attribuitagli presso il precedente datore di lavoro (doc. N-O) danno diritto all’istante di pretendere il salario corrispondente alle effettive qualifiche professionali, a prescindere dall’attività effettivamente svolta presso il nuovo datore di lavoro. Il Pretore ha ritenuto inoltre che fosse compito del datore di lavoro di provvedere alla verifica ed alla classificazione salariale del lavoratore (art. 43 cpv. 1 CNM). Il primo giudice ha quindi accertato come corretto il calcolo della differenza salariale dovuta eseguito dal lavoratore, al quale ha pertanto riconosciuto la pretesa complessiva di fr. 17'430.35 oltre interessi del 5% dal 1° marzo 2010.

4.L’appellante critica il Pretore per aver completamente disatteso le sue diffuse argomentazioni e la minuziosa istruttoria a sostegno della sua tesi, ovvero la prova che il lavoratore abbia sottaciuto di proposito le proprie qualifiche per accettare il lavoro disponibile presso la convenuta come manovale. Attività, questa, poi effettivamente svolta dal lavoratore che, solo alla fine del contratto, ha preteso di essere remunerato diversamente, ponendo così in essere un chiaro e manifesto abuso di diritto. La conclusione cui è giunto il Pretore sarebbe pertanto iniqua e svilirebbe di ogni portata legale la sottoscrizione di un contratto di lavoro scritto che suggelli le reali volontà espresse dalle parti.

                                   5.   Ora, è innanzitutto opportuno rilevare che, in questa sede, incontestate sono l’applicabilità al contratto fra le parti del CNM 2008-2010 e del CCL, l’esistenza in capo al lavoratore dei requisiti per il suo inserimento nella classe salariale “A” (art. 42 cpv. 1 e appendice 15 CNM 2008-2010 e CCL) e l’attività essenzialmente di manovale svolta dall’istante per la convenuta. Indiscusso è inoltre il fatto che la convenuta l’abbia assicurato e gli abbia rilasciato un attestato di lavoro per la mansione di manovale (doc. 3-6), che abbia rifatturato ai committenti finali le ore di lavoro da lui prestate sui vari cantieri come ore da manovale (doc. 2) e che gli abbia versato il salario per tale qualifica, senza che il lavoratore sollevasse obiezione alcuna prima della fine del contratto. Infine, altrettanto incontestato è il calcolo della differenza salariale per gli anni 2008-2010 già riconosciuto dal Pretore.

                                   6.   Sull’argomentazione della convenuta in merito al preteso abuso di diritto posto in essere dall’istante è il caso di sgombrare subito il campo da ogni dubbio. Il fatto che il lavoratore abbia formulato le proprie pretese per arretrati salariali solo dopo la fine del rapporto di lavoro non configura, per sé solo, un abuso di diritto. Giusta l’art. 341 cpv. 1 CO, durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine il lavoratore non può validamente rinunciare a crediti risultanti da disposizioni imperative, quali quelle riguardanti un salario minimo contenuto nel contratto collettivo di categoria (Vischer, Der Arbeitsvertrag, 3a ed., pag. 346). Per consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, sarebbe contrario allo spirito della legge privare il lavoratore della protezione accordatagli dall’art. 341 cpv. 1 CO applicando l’art. 2 cpv. 2 CC, così che l’abuso di diritto è ammesso solo in circostanze eccezionali (DTF 129 III 618 consid. 5.2).

                                         Altra questione è quella di sapere se può essere considerato abusivo il comportamento dell’attore, che ha fatto valere il diritto al salario minimo per un lavoratore qualificato solo alla fine di un rapporto contrattuale durato due anni, nel corso del quale egli non aveva mai chiesto gli aumenti da lui pretesi concordati e neppure ha contestato i bollettini di cantiere nei quali è stato ogni volta indicato quale manovale (doc. 2). Come rilevato dal Pretore, l’istruttoria non ha permesso di accertare il tenore degli accordi contrattuali presi dall’istante e dalla convenuta al momento dell’assunzione, in particolare non consente di sapere se le parti hanno effettivamente discusso la conformità dello stipendio pattuito con il contratto collettivo di categoria e concordato l’aumento salariale in base alle qualifiche detenute dal lavoratore. G, assistente e tecnico di cantiere della convenuta sino al 30 giugno 2010 (verbale 2 febbraio 2011, pag. 1-2) e O, capocantiere ancora alle dipendenze di AP 1 (verbale 2 febbraio 2011, pag. 5-6), hanno potuto unicamente riferire in merito alle mansioni effettivamente svolte dall’istante, ovvero lavori da manovale. E, segretaria contabile e membro del consiglio di amministrazione della convenuta (verbale 2 febbraio 2011, pag. 3-4), lontana parente dell’istante, sposato con una sua cugina in secondo grado, è stata in parte presente al colloquio di assunzione di quest’ultimo e ne ha preparato il contratto di lavoro, indicando la mansione di manovale come richiestole da , presidente della convenuta. La testimone ha inoltre riferito di non essere stata a conoscenza della qualifica di muratore dell’istante e di aver funto da contatto fra le parti, sapendo che l’istante era disoccupato e che la convenuta cercava manovali. La parte del colloquio cui la teste ha assistito “verteva sulle questioni relative alle mansioni di manovale” (verbale 2 febbraio 2011, pag. 5). Nessuna delle parti ha chiesto l’interrogatorio formale dell’altra.

                                         Non è neppure dato sapere se in concreto l’istante fosse a conoscenza della portata dei suoi diritti prima di rivolgersi all’OCST. In simili circostanze, pertanto, non si può ritenere abusivo il comportamento del lavoratore, che ha rivendicato la differenza salariale, per quanto risulta dagli atti, al più tardi il 9 giugno 2010 (doc. D). Sotto questo profilo, pertanto, l’appello è destituito di buon fondamento.

7.A dire dell’appellante, inoltre, il primo giudice avrebbe ampliato la portata dell’art. 43 cpv. 1 CNM, che impone semplicemente al datore di lavoro l’assegnazione del lavoratore alla relativa classe salariale dopo la prima assunzione, che deve essere a questo comunicata al più tardi a scadenza del periodo di prova. Il Pretore, secondo la convenuta, le avrebbe addebitato un onere eccessivo d’indagine circa le qualifiche del lavoratore. A quest’ultimo spettava semmai di informare la datrice di lavoro e, in causa, di provare di averla resa edotta circa la sua reale qualifica. L’istante invece non avrebbe dimostrato nulla ma il suo originario silenzio e la sua carenza probatoria sono state addebitate ingiustamente all’appellante che, in perfetta buonafede, ha assunto un manovale perché solo di un manovale aveva bisogno e ha dimostrato di non essere a conoscenza, al momento dell’assunzione, di diverse qualifiche del lavoratore. Di qui, la correttezza dell’attribuzione salariale prevista nel contratto, che rispecchiava la concorde e reale volontà delle parti, e l’infondatezza delle pretese dell’istante.

8.L’istante, da dicembre 2004 a dicembre 2005, ha seguito i corsi di formazione professionale per “Muratore qualifica A” e teorico pratico per “Operaio di cantiere”, organizzati dalla ECAP-SEI Ticino, dal 27 febbraio al 17 aprile 2007 il corso di “Lettura base del disegno edile”  della CFP OCST e il 27 luglio 2007 il corso “Percorso per la sicurezza sul lavoro” organizzato dalla SSIC (doc. C). Come accertato dal Pretore e riconosciuto dalla convenuta, le attestazioni di frequenza di tali corsi, oltre alla qualifica assegnata all’istante dal precedente datore di lavoro, fanno sì che AO 1 sia in possesso dei requisiti per rientrare nella classe salariale “A” ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 CNM e del relativo appendice 15 (consid. 5). Dall’istruttoria non è emerso, come indicato (consid. 6) il contenuto preciso della discussione intervenuta fra le parti al momento dell’assunzione.

                                8.1   Ora, è vero che il principio della buona fede contrattuale imporrebbe al lavoratore di informare spontaneamente il datore di lavoro, in particolare, circa l'esistenza di caratteristiche o capacità sue personali, quali la sua formazione professionale, che potrebbero risultare determinanti per stabilire la sua idoneità per l’attività lavorativa richiesta e che rappresentano perciò il motivo fondamentale della conclusione del contratto di lavoro. È però anche vero che il lavoratore è tenuto a rispondere in modo veritiero alle domande che gli sono poste, ma, in generale, non è obbligato a fornire spontaneamente informazioni sulla sua esperienza professionale anteriore, sul suo stato di salute o sui suoi antecedenti medici, in particolare se pensa di essere guarito (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2010, 2.2 ad art. 320). Pertanto, anche il datore di lavoro deve essere diligente e raccogliere dal lavoratore tutte le informazioni di cui necessita per adempiere agli obblighi derivantigli, in particolare, dall’art. 43 cpv. 1 CNM.

                                         Nel caso di specie, da una parte il lavoratore sostiene di aver informato la datrice di lavoro circa le sue qualifiche, dall’altra quest’ultima lo accusa di aver sottaciuto tale fondamentale circostanza di fatto all’unico scopo di farsi assumere. A questo proposito occorre rilevare che la testimone E ha riferito che, in occasione dell’incontro di assunzione, sul tavolo fossero presenti dei documenti, pur non sapendo dire se fossero il curriculum vitae e gli attestati di cui al doc. C. Questo in quanto “non li esaminai; non era questo il mio compito, che come detto era invece quello di di prendere i dati e preparare l’usuale scheda del dipendente. Il colloquio vero e proprio avvenne tra il signor __________ e l’istante”. La teste ha però pure ricordato “che l’istante accennò di aver svolto dei corsi” (verbale 2 febbraio 2011, pag. 3). Si può dunque ritenere che in quell’occasione l’istante abbia fornito indicazioni sulla sua formazione. A quel punto, visti in particolare gli obblighi che le derivano dal CNM, la convenuta avrebbe dovuto approfondire l’argomento, ponendo all’istante domande più specifiche sul tipo di corsi seguiti. Del resto l’indagine, anche superficiale, sulle precedenti esperienze professionali del lavoratore che si intende assumere, con l’indicazioni delle mansioni e delle qualifiche rivestite, è da ritenere usuale. Nella fattispecie, pertanto, la convenuta non può invocare la buona fede e addossare al lavoratore la sua carenza di indagine e approfondimento. Anche sotto questo profilo l’accertamento del Pretore sfugge ad ogni critica.

                               8.2.   Giusta l’art. 357 cpv. 2 CO, gli accordi tra datori di lavoro e lavoratori vincolati sono nulli se derogano a disposizioni imperative del contratto collettivo di lavoro, riservate le derogazioni in favore del lavoratore. Le disposizioni delle convenzioni collettive di lavoro che istituiscono un salario minimo sono clausole normative che hanno un effetto diretto nei rapporti tra il datore di lavoro e il lavoratore [cfr. CNM, commento marginale della “Seconda Parte – Disposizioni contrattuali”, in relazione con l'art. 357 cpv. 1 CO (Wyler, Droit du travail, 2ª ed., Berna 2008, pag. 675)]. Tali disposizioni mirano a proteggere i lavoratori, tenuto conto tra l'altro della loro formazione e della loro attitudine, sono vincolanti per il datore di lavoro e ogni pattuizione contrattuale derogante, a sfavore del lavoratore, a quanto disposto dalla convenzione collettiva risulta pertanto nulla (Brunner, Bühler, Wäber, Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, ad art. 356-358 CO, pag. 364-365 n. 15; Vischer, op. cit., pag. 346). Una convenzione collettiva può prevedere che le parti di un contratto individuale di lavoro possano validamente derogare a certe sue disposizioni normative solo per iscritto (Wyler, op. cit., loc. cit.). L’art. 42 CNM e il relativo Appendice 15 non prevedono tuttavia tale possibilità a riguardo della classe salariale A. L’art. 45 cpv. 1 lett. d) CNM prevede la possibilità per il datore di lavoro di modificare in via eccezionale l’assegnazione alla classe salariale di lavoratori delle classi salariali A e B, con contemporanea notifica alla Commissione professionale paritetica competente. Ciò presuppone tuttavia che tale modifica di assegnazione figuri esplicitamente nel contratto di lavoro individuale in forma scritta.

                                8.3   Nella fattispecie il contratto sottoscritto dalle parti (doc. B) si limita a menzionare la qualifica C di manovale. È pacifico che l'istante ha essenzialmente eseguito opere di manovale sui cantieri della convenuta. Si tratta di stabilire se in base al contratto collettivo non gli debba comunque essere riconosciuta, a far tempo dalla sua assunzione, la retribuzione maggiore prevista per la classe salariale di appartenza (A) in base alle attestazioni possedute e alla qualifica assegnatagli dal precedente datore di lavoro (art. 42 CNM). Il quesito dev'essere risolto per l'affermativa. Infatti, pur essendo stato impiegato in attività che non corrispondevano a quelle per le quali aveva frequentato corsi riconosciuti (doc. C) e che aveva invece esercitato presso il precedente datore di lavoro (doc. N-O), non risulta in concreto un accordo di modifica della classe salariale ai sensi dell’art. 45 CNM. Per retribuire secondo le qualifiche di manovale (C) un lavoratore con la qualifica A giusta l’art. 42 CNM, la datrice di lavoro avrebbe, infatti, dovuto indicare sul contratto scritto individuale che modificava la classe salariale e notificare la modifica alla competente Commissione professionale paritetica. L’indicazione della classe salariale C invece di quella A sul contratto di lavoro e la mancata reazione del lavoratore nel corso del rapporto contrattuale non possono sostituire le formalità richieste dall’art. 45 CNM. Ne deriva che la convenuta era tenuta, sin dall’assunzione, a corrispondere a AO 1 lo stipendio della classe salariale A secondo il CNM applicabile al contratto di lavoro. L’appello si rivela di conseguenza infondato.

                                   9.   Ne discende la reiezione del gravame e la conferma del giudizio di prime cure (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non si prelevano né tasse né spese per la procedura d’appello (art. 114 lett. c CPC). All’istante, che si è opposto con successo al gravame ed è professionalmente rappresentato, vanno comunque riconosciute spese ripetibili, commisurate al valore di causa di fr. 17'430.35, rilevante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, e all’impegno profuso dal suo rappresentante per osservazioni all’appello riducibili in concreto a due pagine.

Per questi motivi,

decide:                    1.   L’appello 26 maggio 2011 di AP 1 è respinto. Di conseguenza la sentenza 21 aprile 2011 DI.2010.1538 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è confermata.

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese. La convenuta è tenuta a rifondere all’istante fr. 300.- di ripetibili d’appello.

                                   3.   Notificazione:

-      -      

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2011.103 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.04.2012 12.2011.103 — Swissrulings