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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.08.2010 12.2010.137

August 27, 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·732 words·~4 min·5

Summary

Locazione, eccezione di cosa giudicata, appello infondato, assenza ingiustificata a udienza

Full text

Incarto n. 12.2010.137

Lugano 27 agosto 2010/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.113 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 20 maggio 2010 da

AP 1  

contro  

AO 1 (patrocinato dall’ RA 1);  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                           che AP 1 hanno condotto in locazione un appartamento di proprietà di AO 1 dal 1° agosto 2003 al 30 settembre 2004;

                                         che il 16 febbraio 2010 essi hanno adito l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ chiedendo di poter ottenere “una riduzione della pigione per tutta la durata della locazione in quanto l’appartamento non era in ordine”, nonché il pagamento di loro fatture ancora scoperte per un importo complessivo di fr. 4913.–;

                                         che il 20 aprile 2010 l’Ufficio di conciliazione ha accertato la mancata conciliazione e ha informato le parti del loro diritto di adire il competente Pretore nel termine di 30 giorni;

                                         che con istanza 20 maggio 2010 AP 1 hanno convenuto AO 1 davani al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna riproponendo le loro richieste di riduzione della pigione e di pagamento dell’importo di fr. 4913.–;

                                         che all’udienza del 30 giugno 2010, indetta per la discussione, è comparso solo il convenuto che si è opposto all’istanza, eccependo preliminarmente l’eccezione di cosa giudicata;

                                         che statuendo il 9 luglio 2010 il Pretore, accertato il valore litigioso in fr. 10'000.– e accolta l’eccezione di cosa giudicata sollevata dal convenuto, ha respinto l’istanza e dichiarato la lite temeraria, le pretese degli istanti, peraltro neppure comprovate, essendo già state esaminate e respinte nell’ambito della causa OA.2008.155 della medesima Pretura;

                                         che con ricorso (recte appello) 24 luglio 2010 AP 1 hanno impugnato la citata sentenza lamentando di non aver “ricevuto nessuna citazione per questa causa” e chiedendo “di mettere la causa dal punto di prima”;

                                         che l’atto non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                         che gli appellanti si dolgono sostanzialmente della lesione del loro diritto di essere sentiti, sostenendo di non aver ricevuto nessuna citazione all’udienza;

                                          che in concreto, con ordinanza 20 maggio 2010, spedita mediante invio raccomandato n. 98.00.660001.00637944, il Pretore ha citato le parti all’udienza del 30 giugno 2010 per la discussione dell'istanza;

                                         che la raccomandata destinata a AP 1 è giunta all’Ufficio postale di __________ il 22 maggio 2010 ed è stata ritirata il successivo 25 maggio (‹www. posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito n. 98.00.660001.00637944);

                                         che, pertanto, l'atto deve ritenersi validamente notificato;

                                          che quindi la mancata comparizione all'udienza di discussione deve essere imputata agli appellanti medesimi;

                                          che ciò posto l’appello, basato su questa sola censura, deve essere respinto;

                                          che giusta l'art. 313bis CPC questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dell’appello senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

                                         che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e che non si attribuiscono ripetibili, l’appello non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:               1.   L’appello 24 luglio 2010 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali del presente giudizio, in fr. 100.- (fr. 70.- tassa di giustiza, fr. 30.- spese) sono a carico degli appellanti. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

- AP 1, __________; - avv. RA 1 __________.  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                       Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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