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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.09.2010 12.2009.94

September 28, 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,614 words·~13 min·5

Summary

Contratto di architetto - estensione delle prestazioni - ammontare della retribuzione

Full text

Incarto n. 12.2009.94

Lugano 28 settembre 2010/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.8 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 8 gennaio 2002 da

AO 1 rappr. dall’ RA 1  

contro

AP 1 AP 2 entrambi rappr. dall’ RA 2  

con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento della somma di fr. 110'700.- oltre interessi al 5% dal 19 ottobre 2001 nonché il rigetto delle opposizioni interposte dagli escussi ai PE ni __________ e __________;

domande avversate dai convenuti e che il Pretore ha accolto con sentenza 25 marzo 2009;

appellanti i convenuti che, con appello 5 maggio 2009, chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione;

mentre l’attore con osservazioni 5 giugno 2009 ha postulato la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Nel corso del 1997 AP 1 e AP 2 hanno affidato all'arch. AO 1 l'incarico per la progettazione e la direzione dei lavori di una villa da edificare sulla particella n. 772 RFD di Porza di loro proprietà.

                                  B.   Con petizione 8 gennaio 2002 l’arch. AO 1 ha chiesto la condanna di AP 2 e AP 1 al pagamento della somma di fr. 110'700.oltre interessi al 5% dal 19 ottobre 2001. L’attore sostiene che, nel mese di febbraio del 1998, i convenuti gli hanno chiesto di occuparsi anche dell’arredamento della loro villa. Dando seguito all’incarico ricevuto, egli, avvalendosi in particolare dell’arch. __________, sua collaboratrice, ha quindi proceduto alla progettazione dell’arredamento interno della villa, seguendo pure l’esecuzione dei lavori da parte degli artigiani, ed emettendo per le proprie prestazioni una nota d’onorario di fr. 132'271.-, pagata solo limitatamente a un acconto di fr. 21'300.-.

                                         I convenuti, con risposta 28 agosto 2002, hanno postulato la reiezione della petizione, contestando di aver conferito all’attore l’incarico specifico di occuparsi dell’arredamento degli interni della loro villa. Il lavoro svolto in quest’ambito è quindi da ritenere compreso nell’incarico generale di progettazione della villa e di direzione dei lavori di costruzione, e di conseguenza il relativo onorario è già compreso in quello pattuito per la progettazione e direzione lavori.

                                         Con le conclusioni di causa entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.

                                  C.   Con sentenza 25 marzo 2009 il Pretore ha accolto la petizione. Il primo giudice ha ritenuto che le prestazioni di architetto di interni esulavano dal contratto d’architetto stipulato dalle parti il 24 ottobre 1997 e relativo all’edificazione dell’abitazione, essendo invece rette da un ulteriore accordo, non scritto. Il primo giudice ha rilevato che, sulla scorta della norma SIA 102, relativa alle prestazioni degli architetti, le prestazioni dell’architetto d’interni non sono comprese nel contratto di architetto di base, salvo nel caso – non verificato in concreto – in cui le parti pattuiscano di considerarle prestazioni supplementari. Inoltre, l’onorario previsto per le prestazioni d’architetto era stato stabilito sulla base di un preventivo di spesa di fr. 3'850'000.-, importo che non contemplava i costi dell’arredamento. L’onerosità delle prestazioni fornite a titolo professionale da un professionista essendo, secondo l’uso, presunta, il Pretore ha concluso che l’attore aveva diritto a un’adeguata remunerazione delle sue prestazioni e ha poi considerato adeguato, sulla scorta delle risultanze peritali, l’importo richiesto dall’attore.

                                  D.   Con appello 5 maggio 2009 AP 2 e AP 1 chiedono la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere integralmente la petizione.

                                         Con osservazioni 5 giugno 2009 l’appellato postula la reiezione del gravame.

                                  E.   Per completezza d’esposizione, gioverà ricordare che, con petizione 20 settembre 2002 - proposta direttamente in appello -, AP 1 e AP 2 hanno chiesto la condanna dell'arch. CV 2 al pagamento della somma di fr. 4'138'100.20 oltre accessori - importo pari al danno complessivo da essi asseritamente subito a dipendenza delle manchevolezze dell’operato del convenuto, al quale hanno rimproverato una carente esecuzione dell'incarico affidatogli quale progettista e responsabile della direzione lavori. Essi hanno chiesto segnatamente fr. 2'769'842.40 quale danno per il sorpasso del preventivo, fr. 446'690.- per gli interessi su un ulteriore mutuo necessario per coprire l’aumento di spesa, e fr. 704'230.50 per difetti da errata progettazione e negligente direzione dei lavori.

                                         L’arch. AO 1 si è opposto alla petizione, contestando una propria responsabilità in relazione all'aumento dei costi, riconducibile alle continue modifiche e aggiunte volute dai committenti. In via riconvenzionale ha poi chiesto la condanna degli attori al pagamento del saldo della propria nota d'onorario relativo alla progettazione e direzione lavori, ancora scoperta in ragione di fr. 582'889.-. L’onorario è stato calcolato giusta la norma SIA 102, applicando la formula per il calcolo degli onorari in percentuale del costo dell’opera, partendo da un costo determinante che non comprendeva le spese degli arredi.

                                         In questa vertenza uno dei punti controversi era il costo finale dell’opera, determinante per il calcolo del superamento del preventivo, ritenuto che, mentre gli attori indicavano un costo totale di fr. 8'560'760.-, il convenuto considerava un importo di fr. 7’652'923.-, dove la differenza era costituita dalle spese per l’arredo di fr. 907'837.- che, a mente di quest’ultimo, non era da considerare nel calcolo perché non considerato nell’allestimento del preventivo del contratto d’architetto ma regolato da accordi separati.

                                         Con sentenza 2 settembre 2010, questa Camera ha respinto la petizione, accogliendo parzialmente la domanda riconvenzionale. Per quanto concerne l’onorario dell’architetto, oggetto della domanda riconvenzionale, lo stesso è stato calcolato in applicazione della norma SIA 102, quale percentuale del costo di costruzione, dove il costo determinante è stato stabilito a esclusione della spesa degli arredi, ciò considerato come il preventivo di spesa che era servito da base per il contratto d’architetto non li comprendeva.  

                                         L’incarto relativo a tale vertenza è stato richiamato nella presente procedura.

considerato

in diritto:                  1.   Litigiosa è, perlomeno a prima vista, l’esistenza di un contratto per le prestazioni d’architetto relativo all’arredamento degli interni. La controversia è tuttavia solo apparente, considerato che l’attore sostiene l’esistenza di uno specifico contratto per l’arredamento, mentre i convenuti, pur ammettendo che l’architetto aveva l’incarico di occuparsi anche dell’arredamento interno della villa, ritengono che tale mansione già era compresa nell’incarico generale di progettazione (risposta pag. 2 ad 2). Di conseguenza, è da ritenere che le prestazioni quale architetto d’interni erano dovute, e ciò a prescindere dalla questione se lo erano perché comprese nel contratto base oppure sulla scorta di ulteriori pattuizioni orali. Per quanto concerne l’esecuzione dell’incarico in questione, non è stata sollevata alcuna contestazione.

                                1.1   Gli appellanti sostengono di essersi occupati personalmente dell’arredamento e delle precise scelte in merito agli interni dell’abitazione, sicché l’attore non ne può chiedere la remunerazione. Essi censurano la sentenza impugnata, rimproverando al Pretore di aver considerato a torto tardiva l’allegazione di questo fatto, rilevando di averlo tempestivamente addotto attraverso il richiamo dell’incarto relativo alla procedura pendente presso questa Camera, e le medesime circostanze essendo state affermate dall’attore stesso mediante la produzione del doc. C nella presente procedura. Il richiamo dell’incarto 10.2002.26 non permette tuttavia di sopperire alla mancata allegazione negli allegati introduttivi della presente causa. Quand’anche nell’incarto 10.2002.26 tali fatti fossero stati debitamente allegati – ciò che comunque neppure è il caso -, il richiamo di quegli atti non è tale da poterli considerare allegati anche nella presente procedura, dove non sono stati espressamente formalizzati quale presa di posizione processuale. Per quanto concerne poi “la lista redatta dai convenuti stessi in merito al mobilio da prevedere in ogni singola stanza della loro villa”, documento versato agli atti da controparte, va rilevato che la produzione di un documento non può essere assimilata a un’allegazione. Considerato che solo con le conclusioni di causa (pag. 5) i convenuti hanno affermato di essersi occupati personalmente dell’arredamento, è a ragione che il Pretore ha ritenuto tardiva l’allegazione (art. 78 CPC).

.                               1.2   A prescindere dall’irricevibilità di siffatte affermazioni, si rileva che dall’istruttoria emerge che l’attore ha fornito la propria prestazione. Dalle testimonianze di __________ e __________ (verbale 23 gennaio 2003), __________, __________ e __________ (verbale 27 febbraio 2003), __________ (verbale 26 marzo 2003), __________, __________, __________ e __________ (verbale 19 gennaio 2005) risulta che l’attore si è attivamente occupato degli arredi, avvalendosi in particolare degli uffici della sua collaboratrice __________. Gli stralci di testimonianze riportati dagli appellanti sono lungi dall’indurre a una diversa conclusione: dalla lettura integrale delle deposizioni testimoniali – in particolare delle parti che gli appellanti hanno ritenuto di dover omettere – ben risulta l’attività svolta dall’appellato in quest’ambito. La circostanza che AP 2 ha partecipato alle scelte relative agli arredi, in particolare consegnando all’architetto un plico di documenti e fotocopie di riviste d’arredamento (doc. BH nell’inc. 10.2002.26 richiamato), non induce a diversa conclusione. Tale documentazione è indubbiamente servita quale punto di partenza per l’elaborazione delle soluzioni per la costruzione concreta, lavoro questo che è stato fatto dall’appellato (cfr. doc. C, D, E; inoltre, doc. 42, ni 9, 15, 26, 28 nell’inc. 10.2002.26). D’altro canto, mal si vede come l’architetto avrebbe potuto procedere da solo, senza indicazioni del committente in merito ai materiali e al tipo di arredi desiderati. Nella misura in cui gli appellanti rimproverano al Pretore di aver accertato erroneamente che controparte si è occupata anche dell’arredamento degli interni l’appello si rivela infondato.

                                   2.   Il primo giudice ha considerato che i convenuti non potevano ignorare che gli interventi dello studio dell’attore per l’arredamento degli interni della loro villa avrebbe comportato maggiori oneri finanziari a titolo di onorari, ritenuto che essi avevano pagato a tale titolo un acconto di fr. 21'300.- e che le posizioni relative a spese di arredamento e a onorari per architetto d’interni erano state man mano inserite nei diversi aggiornamenti di preventivo loro trasmessi, senza che ciò abbia provocato contestazioni. Gli appellanti contestano l’accertamento del primo giudice che l’onorario è dovuto sulla base del preventivo dei costi di costruzione, sostenendo che l’attore non ha dimostrato che il doc. A2 (preventivo aggiornato dei costi di costruzione) sia venuto a loro conoscenza e che essi conoscevano la causale del pagamento dell'acconto.

                                         La contestazione circa la ricezione dei documenti è nuova, essendo stata proposta per la prima volta con l’appello e come tale è irricevibile (art. 321 CPC).

                                         Per quanto concerne invece la contestazione in merito alla conoscenza della causale del pagamento della somma di fr. 21'300.- allo studio dell’arch. AO 1, si rileva che, pur non essendo agli atti l’originale dell’ordine di bonifico – che peraltro neppure poteva essere in possesso dell’appellato perché destinato alla banca UBS che doveva eseguire il pagamento, tanto che gli appellanti medesimi, titolari della relazione bancaria, avrebbero potuto richiederlo e produrlo – il giustificativo dell’accredito dalla banca UBS al conto del convenuto presso la banca __________ indica quale causale “1 acconto architetto d’inte” (doc. O), il che significa che tale indicazione già figurava sull’ordine di bonifico inviato a UBS e firmato da AP 2. La censura appare quindi infondata.

                                   3.   Gli appellanti rimproverano al Pretore un’applicazione erronea del diritto, perché ha accordato la mercede per le prestazioni da architetto d’interni quando non erano dovute. Essi sostengono che le prestazioni in questione, sebbene supplementari, rientrano a pieno titolo tra quelle comprese nel mandato d’architetto e non devono essere retribuite perché, in applicazione dell’art. 5.3.3 della Norma SIA 102 edizione 1984, le prestazioni supplementari che nell’adempimento del mandato diventano prestazioni di base non danno diritto a rimunerazione supplementare. Inoltre, le prestazioni di cui trattasi sono da remunerare secondo il tempo impiegato, che in concreto non è però stato indicato né tantomeno provato.

                                         Va qui avantutto rilevato che entrambe le parti applicano al contratto di cui trattasi la norma SIA 102, versione 1984.

                                         L’art. 5.3 della norma SIA 102 recita quanto segue: “Le prestazioni supplementari che nell’adempimento del mandato diventano prestazioni di base non danno diritto a rimunerazione supplementare”. Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti – la cui interpretazione della norma citata appare manifestamente insostenibile perché priva l’architetto di ogni remunerazione allorquando prestazioni di minore importanza, che come tali sono da remunerare, assumono dimensioni importanti, tanto da dover essere considerate prestazioni di base, ciò che è contrario a ogni logica - questa norma, esaminata nel contesto del sistema di remunerazione previsto dalla norma SIA 102 – e non avulsa dal suo contesto -, è da intendere nel senso che laddove le prestazioni supplementari raggiungono una determinata ampiezza, tanto da non poter più essere considerate quale semplice aggiunta alle prestazioni di base, le stesse devono essere considerate alla stregua di prestazioni di base, che come tali non vanno più remunerate secondo il tempo impiegato, bensì – salvo diverso accordo tra le parti – secondo la tariffa in base al costo. Di conseguenza, il fatto che l’attività di architetto d’interni è in concreto qualificabile quale prestazione di base – come rilevato dagli appellanti stessi - comporta non già la gratuità delle prestazioni, bensì la loro remunerazione secondo i medesimi criteri delle prestazioni di base. Di conseguenza, la decisione del Pretore che, seguendo il referto peritale, ha ritenuto corretto l’onorario esposto dall’architetto che lo ha calcolato quale percentuale del costo determinante dell’opera, dev’essere confermata, non essendo applicabile invece il criterio della remunerazione oraria.

                                   4.   Gli appellanti censurano altresì la sentenza di prima istanza in punto alla quantificazione dell’onorario, rimproverando al Pretore di aver ritenuto a torto che l‘ammontare dell’onorario non era stato contestato. Anche su questo punto il giudizio impugnato merita conferma. In effetti, con la risposta di causa i convenuti si sono limitati a contestare il diritto dell’attore alla mercede per l’attività svolta in relazione agli arredi, sostenendo che era già compresa in quella relativa al mandato principale, rispettivamente contestando il conferimento di un separato incarico per tale attività. Essi non ne hanno però mai contestato l’ammontare né il modo con cui la mercede è stata calcolata.

                                         Comunque, va ancora rilevato in proposito che, quand’anche, come sostengono gli appellanti, la mercede per l’attività relativa agli arredi fosse stata compresa in quella del contratto principale, essi avrebbero dovuto ugualmente remunerare tali prestazioni. In effetti, l’onorario essendo stato determinato quale percentuale dei costi di costruzione determinanti, i costi determinanti della costruzione avrebbero dovuto essere aumentati del costo determinante degli arredi, giungendo sostanzialmente al medesimo risultato (cfr. perizia pag. 9). Va qui aggiunto che la fattura emessa dall’arch. Camponovo in applicazione della norma SIA 102 è stata ritenuta corretta dal perito sia per quanto concerne il costo determinante (fr. 591'283.-, perizia 31 ottobre 2007 pag. 7), sia per quanto riguarda le prestazioni eseguite, sia ancora per quanto concerne i vari fattori inseriti nella formula di calcolo (perizia pag. 7, 8).

                                   5.   Visto quanto precede, la sentenza impugnata resiste alla critica e l’appello dev’essere respinto. Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la LTG,

pronuncia:               1.   L’appello 5 maggio 2009 di AP 1 e AP 2 è respinto.

                                    2.   Gli oneri processuale dell’appello, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr. 2'000.b) spese                         fr.    100.totale                              fr. 2'100.già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 4'500.- di ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                       Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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