Incarto n. 12.2009.153
Lugano 16 novembre 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2009.222 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con istanza 9 giugno 2009 da
AO 1
contro
AP 1 rappr. da PA 1
chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva dell’ufficio di revisione, domanda su cui la convenuta non si è espressa;
nell’ambito della quale il Pretore, con ordinanza 26 giugno 2009, ha assegnato alla convenuta un termine scadente il 31 luglio 2009 per munirsi di un organo di revisione e per darne comunicazione alla Pretura ritenuto che in caso di inosservanza si sarebbe proceduto allo scioglimento della società, e, con sentenza 7 agosto 2009, ha dichiarato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento;
appellante la convenuta con atto di appello 24 agosto 2009, con cui chiede, previo accertamento dell’intervenuto ristabilimento della situazione legale, di annullare il querelato giudizio nel senso di revocare la dichiarazione di scioglimento e l’ordine di liquidazione in via di fallimento, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'istante non ha presentato osservazioni al gravame;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
che con istanza 9 giugno 2009 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona, chiedendo che nei confronti della società, priva dal 16 marzo 2009 dell’ufficio di revisione a seguito della cancellazione dello Studio fiduciario F__________ __________ (cfr. doc. A) e invano diffidata sia per raccomandata (cfr. doc. B) sia tramite pubblicazione sul FUSC (cfr. doc. C) a ripristinare la situazione legale (art. 154 cpv. 1 e 2 ORC), fossero adottate le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC e art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO);
che, dopo aver citato le parti all’udienza di discussione del 25 giugno 2009 a cui nessuna è comparsa, il Pretore, con ordinanza del giorno seguente, ha assegnato alla convenuta giusta l’art. 731b cpv. 1 n. 1 CO un termine scadente il successivo 31 luglio per munirsi di un organo di revisione e per darne comunicazione alla Pretura, precisando che in caso di inosservanza di quanto precedeva si sarebbe proceduto allo scioglimento della società;
che il termine del 31 luglio 2009 essendo infruttuosamente scaduto, il Pretore, con sentenza 7 agosto 2009, in virtù dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO ha dichiarato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento;
che con l’appello 24 agosto 2009 che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di revocare la dichiarazione di scioglimento e l’ordine di liquidazione in via di fallimento, adducendo in sostanza come nel frattempo, a seguito dello scritto 20 agosto 2009 con cui il precedente ufficio di revisione dichiarava di ritirare le sue dimissioni, la situazione di legalità sia stata ripristinata;
che l’istante non ha presentato osservazioni al gravame;
considerando
in diritto:
che l’appello, del tutto infondato, dev’essere respinto;
che in questa sede la convenuta non spiega innanzitutto per quale motivo le ragioni di fatto e di diritto alla base del giudizio pretorile - per altro ineccepibili sarebbero errate e con ciò tali da imporre la riforma della sentenza del giudice di prime cure, sicché il gravame disattende le esigenze di motivazione imposte, pena la sua nullità (art. 309 cpv. 5 CPC), dall’art. 309 cpv. 1 lett. f CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309);
che l’unico argomento addotto dalla convenuta a sostegno della richiesta di modifica del giudizio di prime cure, ovvero il fatto che nel frattempo, a seguito dello scritto 20 agosto 2009 con cui il precedente ufficio di revisione dichiarava di ritirare le sue dimissioni, la situazione di illegalità sarebbe stata ripristinata, non giustifica in alcun modo l’accoglimento del gravame;
che in seconda istanza non è in effetti permessa né la produzione di nuovi documenti né l’allegazione di nuovi fatti (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), per cui lo scritto 20 agosto 2009 del suo precedente organo di revisione e l’asserito ripristino della situazione di legalità che ne sarebbe con ciò derivato sono proceduralmente irriti e non possono essere considerati;
che lo scritto in questione è oltretutto irrilevante, essendo stato allestito solo all’indirizzo della convenuta e non essendo stato trasmesso, con copia alla Pretura, all’istante per le necessarie iscrizioni, che in effetti non risultano essere state concretizzate;
che in ogni caso l’eventuale ripristino della situazione di legalità, quand’anche fosse effettivamente intervenuto e quand’anche potesse essere considerato, sarebbe stato privo di rilevanza, lo stesso essendo comunque avvenuto tardivamente, dopo cioè la scadenza del termine del 31 luglio 2009, oltre il quale, in caso di inosservanza, il giudice di prime cure era senz’altro legittimato a dichiarare lo scioglimento della convenuta;
che la tassa di giustizia e le spese della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-, corrispondente al capitale nominale della società convenuta (cfr. doc. A; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 16 ad art. 5; Rep. 1985 p. 31), seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC), ritenuto che non si assegnano però ripetibili all’istante, che non ha presentato osservazioni all’appello;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
1. L’appello 24 agosto 2009 di AP 1 è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese di fr. 50.-, da anticiparsi dall’appellante, rimangono a suo carico.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione: Pretura del Distretto di Bellinzona
Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona
Ufficio federale del registro di commercio, Berna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).