Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.11.2009 12.2009.120

November 16, 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,366 words·~7 min·5

Summary

Determinazione delle ripetibili in procedura provvisionale

Full text

Incarto n. 12.2009.120

Lugano 16 novembre 2009/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.456 (misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con istanza 8 aprile 2009 da

AO 1  rappr. dall’  RA 2   

contro

 AP 1   rappr. dall’  RA 1   

chiedente di “far ordine all’avv. __________, di non liberare l’assegno bancario di CHF 19'500.-, scadenza 31 marzo 2009 e trattenerlo in deposito presso di sé, unitamente a tutti gli altri assegni presso di lui depositati secondo il mandato di deposito del 21 agosto 2008 e ciò fino alla crescita in giudicato della sentenza sul merito, con la quale verrà deciso anche il destino degli assegni depositati”, domanda alla quale si è opposto il convenuto all’udienza del 29 aprile 2009 e che l’istante ha poi ritirato l’8 maggio 2009, così che il Pretore, con decreto 4 giugno 2009, ha stralciato la causa dai ruoli e ha posto la tassa di giudizio e le spese di complessivi fr. 600.- a carico dell’istante, tenuta inoltre a rifondere al convenuto fr. 600.- per ripetibili;

appellante il convenuto che con atto di appello 17 giugno 2009 chiede in riforma del dispositivo n. 2 del decreto di stralcio l’attribuzione di un’indennità ripetibile di fr. 20'032.-;

mentre l’appellata nelle proprie osservazioni dell’8 luglio 2009 propone di respingere l’appello e di confermare il giudizio pretorile;

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con l’istanza cautelare e supercautelare dell’8 aprile 2009 AO 1 ha convenuto davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, AP 1 chiedendo di “far ordine all’avv. __________, di non liberare l’assegno bancario di CHF 19'500.-, scadenza 31 marzo 2009 e trattenerlo in deposito presso di sé, unitamente a tutti gli altri assegni presso di lui depositati secondo il mandato di deposito del 21 agosto 2008 e ciò fino alla crescita in giudicato della sentenza sul merito, con la quale verrà deciso anche il destino degli assegni depositati”,

                                         che all’udienza di discussione del 29 aprile 2009 il convenuto si è opposto alla domanda;

                                         che con decreto 4 giugno 2009 il Pretore, preso atto del ritiro della domanda cautelare da parte dell’istante, ha stralciato la causa dai ruoli e ha posto la tassa di giustizia e le spese di fr. 600.- a carico dell’istante, con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 600.- per ripetibili;

                                         che con appello 17 giugno 2009 il convenuto è insorto contro il predetto decreto, chiedendo che in riforma del medesimo l’istante fosse condannata a versargli un’indennità ripetibile di prima sede di fr. 20'032.-; 

                                         che l’istante ha proposto nelle proprie osservazioni dell’8 luglio 2009 di respingere il gravame e di confermare il decreto pretorile;

                                         che nella fattispecie il Pretore ha stabilito in fr. 600.- l’indennità ripetibile dovuta al convenuto, senza spiegare come era giunto a tale importo;

                                         che a detta dell’appellante l’importo attribuito dal Pretore non tiene conto del valore della causa di merito, indicato dall’istante medesimo in fr. 1'600'000.-, come pure della complessità della vertenza, che ha richiesto un esame preliminare e conferenze con il cliente di almeno 10 ore, oltre alla preparazione dell’udienza e alla comparsa in tribunale per circa 21 ore complessive di impegno del patrocinatore, comparso poi a una discussione a tratti “vivace” e che ha richiesto l’analisi di numerosa documentazione;

                                         che nelle proprie osservazioni l’istante afferma di non aver dato indicazioni sul valore della procedura cautelare e sostiene che il valore di riferimento potrebbe essere al massimo quello del valore complessivo degli assegni di cui si era chiesto il blocco, ma che in realtà equivale al pregiudizio economico derivante al convenuto dal differimento dell’incasso per la presumibile durata del blocco, di cui tutto si ignora;

                                         che per costante giurisprudenza nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150);

                                         che nella fattispecie l’istante non ha precisato il valore della vertenza cautelare, limitandosi a dire che il valore della causa di merito era superiore a fr. 1'600'000.-;

                                         che nella domanda cautelare l’istante ha motivato la richiesta di blocco con la sua intenzione di compensare l’importo dovuto al convenuto con i danni asseritamente causati da costui, affermando che “non intende effettuare alcun pagamento” (istanza pag. 16), sicché il valore della cautelare è in sostanza quello dei 20 assegni consegnati all’avv. __________, di fr. 19'500.- cadauno, per un totale di fr. 390'000.- (doc. K);

                                         che il regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 3.1.1.7.1) prevede un’indennità tra il 6% e il 9% del valore di causa (art. 11), ridotta tra il 20% e il 70% nelle procedure civili speciali, ossia, in concreto, da un minimo di fr. 4'680.- a un massimo di fr. 24'570.-, con il risultato che l’importo di fr. 600.- stabilito dal primo giudice risulta essere manifestamente fuori tariffa;

                                         che le ripetibili consistono nella partecipazione all’onorario e alle spese sopportate nell’interesse del cliente secondo l’art. 10 del citato regolamento e comprendono anche l’imposta sul valore aggiunto a norma del suo art. 14;

                                         che a norma dell’art. 11 cpv. 5 del citato regolamento il giudice fissa le ripetibili, nei limiti stabiliti nei capoversi 1 e 2, secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato;

                                         che la vertenza riveste considerevole importanza economica, visto l’ammontare di fr. 390'000.- dei 20 assegni di cui era chiesto il blocco, e che lo studio dell’incarto relativo a una vertenza societaria complessa, composto di voluminosa documentazione (doc. A-BB, 1-5) e con uno spessore di 10 cm, ha richiesto verosimilmente svariate ore di lavoro (indicate dall’appellante in 21 ore), oltre alla preparazione per l’udienza in Pretura e lo svolgimento della medesima;

                                         che tuttavia la procedura provvisionale non ha comportato istruttoria e si è conclusa senza sentenza;

                                         che tenuto conto di tutte le circostanze del caso e applicando i criteri indicati dianzi l’indennità ripetibile può essere stabilita in fr. 6'000.-, comprensiva di spese e imposta sul valore aggiunto;

                                         che l’appello può quindi essere accolto parzialmente entro tale limite;

                                         che gli oneri processuali del presente giudizio, commisurati al valore litigioso in appello di fr. 19'432.- (differenza tra fr. 600.- accordati dal Pretore e fr. 20'032.- chiesti dall’appellante), seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), e vanno dunque caricati all’appellante nella misura di 2/3 e alla controparte nella misura di 1/3, con attribuzione di un’indennità per ripetibili parziali in favore della parte appellata e a carico dell’appellante;

Per i quali motivi,

visti l’art. 148 CPC e il regolamento sulle ripetibili

pronuncia:               I.   L'appello 17 giugno 2009 di AP 1 è parzialmente accolto e di conseguenza il decreto 4 giugno 2009 è così modificato:

                                         1.   invariato

                                         2.   La tassa di giudizio e le spese di complessivi fr. 600.- sono a carico della parte istante, che rifonderà al convenuto fr. 6’000.- per ripetibili.

                                   II.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 400.b) spese                         fr. 100.totale                              fr. 500.già anticipate dall’appellante, restano a suo carico per 2/3 e sono poste a carico dell’appellata per il rimanente 1/3. L’appellante verserà all’appellata fr. 300.- per ripetibili ridotte di appello.

                                  III.   Intimazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2009.120 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.11.2009 12.2009.120 — Swissrulings