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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.02.2002 12.2008.51

February 6, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,182 words·~16 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2008.51

Lugano 6 febbraio 2002/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2006.1254 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1- promossa con istanza 9 ottobre 2006 da

 AO 1  rappr. da  RA 2  

contro

AP 1  rappr. da  RA 1 

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 9'557.25 e di un’indennità ex art. 337c CO pari ad almeno 3 salari mensili, oltre interessi;

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Segretario assessore con sentenza 13 febbraio 2008 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 8'844.80 oltre interessi;

appellante la convenuta con atto di appello 25 febbraio 2008, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, protestando le ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'istante con osservazioni 4 marzo 2008 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Il 18 aprile 2006 (doc. C) AO 1, allora ventiseienne disoccupato, è stato assunto da AP 1, società che si occupa di lavoro interinale, in qualità di “responsabile contabilità ed amministrazione”, con un salario mensile lordo inizialmente di fr. 3'800.- e dal 1° agosto 2006 di fr. 4'100.-, oltre alla tredicesima. Il 26 giugno 2006 (cfr. doc. N) la datrice di lavoro ha ottenuto dall’Ufficio cantonale delle misure attive di poter beneficiare, per il nuovo lavoratore, dell’incentivo all’assunzione di cui all’art. 3 L-rilocc (legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno dei disoccupati, RL 10.1.4.1) e del bonus d’inserimento in azienda di cui all’art. 4 L-rilocc.

                                  B.   Il 21 agosto 2006 (doc. E) le parti, dopo una discussione, hanno sottoscritto un “accordo di conciliazione”, in base al quale dichiaravano di risolvere consensualmente il contratto di lavoro con decorrenza immediata. Esse, per quanto qui interessa, si davano in particolare atto di rinunciare al preavviso ed al periodo di disdetta previsto dalla legge, così che la datrice di lavoro avrebbe rinunciato alle prestazioni del lavoratore dispensandolo dal presentarsi presso i suoi uffici e quest’ultimo avrebbe rinunciato al periodo di disdetta e alla relativa indennità. Sempre in base all’accordo, il lavoratore rinunciava alle spettanze economiche del mese di agosto e di qualsiasi altra spettanza nei confronti della datrice di lavoro, la quale, dal canto suo, rinunciava ad intraprendere azioni legali per danni commessi da costui e derivanti da negligenza grave e per danni d’immagine.

                                         Due giorni dopo (doc. G), tramite il suo legale, il lavoratore ha preteso che l’accordo in questione fosse nullo.

                                  C.   Con l’istanza in rassegna, cui AP 1 si è opposta, AO 1, ribadendo la nullità dell’accordo di conciliazione siccome contrario all’art. 341 CO e a suo dire oltretutto viziato ai sensi degli art. 23 segg. CO, ha addotto di essere in sostanza stato oggetto di un licenziamento in tronco camuffato di carattere ingiustificato. Egli ha pertanto chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 9'557.25, somma corrispondente ai salari di agosto e settembre nonché alla quota parte della tredicesima da aprile a settembre, e di un’indennità per licenziamento ingiustificato pari ad almeno 3 salari mensili.

                                  D.   Con la sentenza qui impugnata il Segretario assessore ha accolto l’istanza per fr. 8’844.80, ponendo a carico della convenuta l’indennità ripetibile parziale di fr. 700.-. Il giudice di prime cure ha innanzitutto evidenziato che l’accordo di conciliazione non era stato proposto quale alternativa a un licenziamento in tronco ma semmai a un licenziamento ordinario, per cui con quell’accordo l’istante rinunciava allo stipendio di agosto e settembre 2006, ossia fino al normale termine di disdetta, e alla tredicesima maturata dal 18 aprile, per complessivi fr. 8'844.80. Quanto ai danni prospettati nella discussione che aveva preceduto alla sottoscrizione dell’accordo ed al cui risarcimento la convenuta aveva rinunciato, il primo giudice ha ritenuto che gli stessi fossero solo quelli verificatisi sino ad allora, cioè gli errori di fatturazione, nel versamento degli acconti e nella compilazione dei formulari: sennonché l’istruttoria di causa aveva permesso di stabilire che nel frattempo ai danni per le fatturazioni si era interamente ovviato, in merito agli acconti restavano da recuperare circa fr. 2'000.-, per altro recuperabili in via esecutiva, mentre per quanto riguardava i formulari lo scoperto era difficilmente quantificabile. Alla luce di quanto precede e del fatto che le pretese dell’istante erano effettive, mentre quelle della convenuta erano tutt’altro che sicure, egli ha concluso che l’accordo di conciliazione aveva comportato per l’istante una rinuncia assai più pesante rispetto a quella della convenuta, dal che la sua nullità ai sensi dell’art. 341 CO, con il conseguente diritto dell’istante di pretendere le somme a cui aveva rinunciato a quel momento.

                                  E.   Con l’appello che qui ci occupa, la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza e di caricare all’istante le ripetibili di fr. 1'000.-, ritenendo date le condizioni per la validità dell’accordo di conciliazione. Essa rileva che le pretese a cui l’istante aveva rinunciato erano di gran lunga inferiori a quelle oggetto di rinuncia da parte sua, il giudice di prime cure non avendo considerato che al momento della sottoscrizione dell’accordo il danno da lei patito per gli errori di fatturazione e nel versamento degli acconti ammontava ad almeno fr. 75'000.-, tanto più che le spese effettivamente assunte per sistemare la situazione catastrofica e caotica lasciata dall’istante erano state di fr. 29'925.-.

                                  F.   Delle osservazioni con cui l’istante postula la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

considerando

in diritto:

                                   1.   Con ordinanza 11 giugno 2008 la presidente di questa Camera ha impartito alle parti un termine fino al successivo 30 giugno per inviare le proprie osservazioni sul possibile annullamento del querelato giudizio, emanato dal Segretario assessore, alla luce della sentenza resa dal Tribunale federale il 13 maggio 2008 (4A_512/2007, nel frattempo pubblicata in DTF 134 I 184), con l’avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come rinuncia a prevalersi del vizio di forma. Nessuna delle parti avendo dichiarato nel termine assegnato di prevalersi del vizio segnalato, nulla osta alla trattazione del presente gravame.

                                   2.   Giusta l’art. 335 cpv. 1 CO il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascun contraente nei termini previsti o di legge. Oltre alla possibilità della disdetta, dottrina e giurisprudenza riconoscono alle parti anche la facoltà di interrompere di comune accordo il contratto di lavoro (cosiddetto “Aufhebungsvertrag”), nella misura in cui non cerchino con tale espediente di aggirare le disposizioni imperative della legge e in particolare i principi che discendono dall’art. 341 cpv. 1 CO. L’accordo di scioglimento consensuale del rapporto di lavoro non richiede alcuna forma particolare e può essere concluso in forma scritta, oralmente, o anche per atti concludenti (Wyler, Droit du travail, p. 339; Vischer, Der Arbeitsvertrag, 3ª ed., p. 265). Esso richiede il libero consenso delle parti (Wyler, op. cit., p. 265) ed è valido quando presenta un carattere transattivo, ossia contiene delle concessioni reciproche delle parti (DTF 118 II 58 consid. 2b, 119 II 449 consid. 2a; ICCTF 17 giugno 2005 4C.37/2005 consid. 2.2; II CCA 25 agosto 2005 inc. 12.2005.55, 11 aprile 2006 inc. n. 12.2005.68 pubb. in JAR 2007 472, 28 luglio 2006 inc. n. 12.2005.164 pubb. in JAR 2007 481, 9 luglio 2007 inc. n. 12.2007.33). Affinché allo stesso possa essere riconosciuto un carattere transattivo, è necessario che la rinuncia fatta dal lavoratore risulti per lui più favorevole (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 18 ad art. 341 CO; II CCA 29 agosto 2001 inc. n. 12. 2001.20) o sia all’incirca di valore analogo a quella della controparte (SJ 2003 p. 220). Oggetto della rinuncia possono essere anche pretese non liquide (JAR 2001 p. 327) o quelle la cui esistenza non è certa al momento della conclusione della transazione, ritenuto che in tal caso bisognerà esaminare quale sia l’effettiva portata della stessa per la controparte (ICCTF 2 giugno 2006 4C.390/2005 consid. 3.1). Il momento determinante per stabilire l’ampiezza delle reciproche concessioni delle parti è quello della conclusione dell’accordo (SJ 2003 p. 220).

                                   3.   Nel caso di specie si tratta pertanto di esaminare il presumibile valore delle pretese a cui le parti hanno rinunciato in data 21 agosto 2006, al momento cioè della sottoscrizione dell’accordo di conciliazione di cui al doc. E.

                                3.1   Il valore delle pretese a cui l’istante ha rinunciato in virtù del menzionato accordo non è contestato in questa sede ed ammonta a fr. 8'844.80. Si tratta dello stipendio dei primi 21 giorni di agosto (fr. 2'548.30), dello stipendio nel periodo di disdetta, dal 22 agosto al 30 settembre (fr. 4'732.56), e della tredicesima pro rata dal 18 aprile al 30 settembre (fr. 1'563.92).

                                3.2   Più complicato è determinare il valore delle pretese a cui ha rinunciato la convenuta.

                             3.2.1   Essa ha innanzitutto rinunciato alle prestazioni del lavoratore durante il periodo di disdetta, dispensandolo da quel momento dall’obbligo di presentarsi presso i suoi uffici. Tale rinuncia, non considerata dal giudice di prime cure ma costituente un indubbio vantaggio per il lavoratore (cfr. Adler, La cessation contractuelle des rapports de travail, in: Journée 1995 de droit du travail et de la sécurité sociale, p. 19; SJ 2003 p. 220), corrisponde in sostanza al valore dello stipendio dovutogli nel periodo di disdetta (fr. 4'732.56) ed alla quota parte della tredicesima maturata in quel periodo (fr. 366.84), per complessivi fr. 5'099.40. A conferma della sostanziale equivalenza tra la prestazione del lavoratore e la relativa remunerazione a suo favore, si osserva che il Tribunale federale ha già avuto modo di confermare la validità di un accordo transattivo in base al quale il lavoratore aveva rinunciato al versamento del salario durante il periodo di disdetta e il datore di lavoro aveva rinunciato alla prestazione del lavoratore in quel periodo (JAR 2001 p. 327).

                             3.2.2   Per meglio comprendere la portata dell’altra rinuncia concordata  a quel momento dalla convenuta, quella ad intraprendere azioni legali per danni commessi dall’istante e derivanti da negligenza grave e per danni d’immagine, occorre innanzitutto rammentare brevemente quanto è successo nel corso della discussione che aveva preceduto la sottoscrizione dell’accordo di conciliazione. In quell’occasione all’istante erano stati dapprima sottoposti tutte le fatture da lui sbagliate, tutti i richiami da lui inviati senza motivo, tutti gli errori da lui commessi nel versamento degli acconti e nella compilazione dei formulari (teste __________ M__________ p. 10; cfr. pure doc. 13, il cui tenore è stato confermato dallo stesso teste, p. 5). In sua presenza gli erano poi state illustrate in modo chiaro tutte le problematiche emerse nei controlli, ancora superficiali, effettuati nei giorni precedenti dagli organi della società (teste __________ C__________ p. 4; cfr. pure doc. 12, il cui tenore è stato confermato dalla stessa teste, p. 1). Egli era inoltre stato informato che i danni economici da lui causati erano di ingente entità (doc. 13). E sempre a quel momento, per fargli capire la gravità della situazione, gli era stato detto che la situazione era tale per cui si sarebbe potuto anche fargli causa (teste __________ C__________ p. 4). In tali circostanze non si può assolutamente condividere l’assunto del giudice di prime cure secondo cui i danni imputabili all’istante a cui la convenuta aveva dichiarato di voler rinunciare potessero essere solo quelli verificatisi sino ad allora, cioè quelli derivanti dagli errori di fatturazione, nel versamento degli acconti e nella compilazione dei formulari. Anzi, alla luce del grande caos e della confusione da costui lasciata nell’ufficio, evidenziata da tutti i testimoni (doc. 12, 13, 14 e 15; testi __________ C__________ p. 4 seg., __________ M__________ p. 9 e 14, __________ __________ K__________ p. 2, __________ B__________ p. 3, __________ S__________ p. 7), e confermata dallo stesso istante, il quale ha ammesso di essere cosciente di non aver lasciato una buona situazione alla sua partenza (cfr. interrogatorio formale dell’istante p. 3), è evidente che costui poteva e doveva ritenere che tra i danni di cui gli veniva prospettato il risarcimento, vi sarebbero state anche le spese necessarie al ripristino della situazione. Ora, nonostante nella discussione l’ammontare dei danni non sia stato menzionato, ben si può ritenere che egli, in quanto responsabile della contabilità e dell’amministrazione e soprattutto in quanto causa della situazione precaria da lui creata, non potesse non rendersi conto della notevole ampiezza del pregiudizio economico a lui imputabile. D’altronde le stesse cifre emerse dall’istruttoria, che evidenziano come la convenuta, già solo per ovviare agli errori dell’istante in merito ai soli acconti e alle fatturazioni, abbia dovuto occuparsi di recuperare presso terzi somme pari ad almeno fr. 75'000.- (teste __________ M__________ p. 12 e __________ S__________ p. 7 seg.), costituiscono un indizio della consapevolezza che l’istante poteva avere a quel momento in merito ai danni da lui causati. Poco importa se tali importi siano poi stati quasi integralmente recuperati, tranne forse un acconto di fr. 1'000.- (cfr. teste __________ S__________ p. 7, la cui deposizione, resa dopo l’allestimento del bilancio 2006, è successiva a quella di __________ M__________, il quale, a p. 12, aveva quantificato in fr. 2'000.- le possibili perdite a questo titolo). Quanto alle spese per il ripristino della situazione, egli doveva pure essere consapevole che le stesse sarebbero state ingenti, stante la necessità di verificare in dettaglio la correttezza del suo operato e soprattutto di ovviare agli errori da lui commessi. Anche in questo caso i dati emersi dall’istruttoria costituiscono un serio indizio del pregiudizio che a quel momento l’istante avrebbe potuto immaginare di aver causato alla convenuta: a questo proposito si osserva che la convenuta, a tal scopo, ha dovuto sborsare fr. 7'000.-/8'000.al suo consulente informatico (teste __________ B__________ p. 3 , cfr. pure doc. 4), circa fr. 7'000.- al suo contabile (teste __________ __________ K__________ p. 2, cfr. pure doc. 15 e 16) e che i suoi dipendenti hanno dovuto effettuare non meno di 375 ore di lavoro in più per ripristinare la situazione (testi __________ C__________ p. 6 e __________ S__________ p. 7), poco importando se queste ultime in seguito non siano state loro pagate a parte.

                                         Del tutto priva di fondamento, e persino al limite del temerario, è infine la tesi difensiva dell’istante secondo cui la colpa per la situazione venutasi a creare e con ciò per i danni che erano derivati doveva essere caricata alla controparte, che, venendo meno agli obiettivi concordati con l’Ufficio cantonale delle misure attive (cfr. accordo sugli obiettivi sub doc. II° rich.), non lo aveva sufficientemente sostenuto nei suoi nuovi compiti lavorativi. Ora, a parte il fatto che l’istruttoria ha chiaramente accertato che la convenuta gli aveva sempre dato il necessario sostegno, in particolare introducendolo dapprima al lavoro tramite la precedente contabile (cfr. doc. 12 e 13; testi __________ Bu__________ p. 4 segg., __________ M__________ p. 6 e __________ C__________ p. 2) e il consulente informatico (cfr. doc. 4 e 13; testi __________ B__________ p. 2 e __________ M__________ p. 6), affiancandogli poi costantemente altri dipendenti per la sua formazione (doc. 12 e 13; testi __________ C__________ p. 2 seg., __________ M__________ p. 6 segg. e 13; interrogatorio formale __________ __________ Q__________ ad 1 e 2) e dedicandogli altro tempo anche in seguito quando egli ha dimostrato di non essere in grado di svolgere i compiti assegnatigli (doc. 12; testi __________ C__________ p. 3), si osserva in ogni caso che un’eventuale inadempienza della convenuta in tal senso avrebbe tutt’al più comportato la decadenza o la restituzione del bonus d’inserimento in azienda di cui all’art. 4 L-rilocc chiesto a suo tempo all’Ufficio cantonale, ma nulla più. Del resto l’istante, che per 4 anni aveva già svolto l’attività di aiuto contabile (cfr. doc. N) e quindi già era a conoscenza dei rudimenti della materia, doveva essere conscio dei compiti e della responsabilità che la sua assunzione quale responsabile della contabilità e dell’amministrazione avrebbe comportato all’interno della convenuta, che per altro era una società tutto sommato piccola (con 6 soli dipendenti, cfr. doc. II° rich.).

                                3.3   Alla luce di quanto precede, ben si può ritenere che le pretese a cui la convenuta ha rinunciato sottoscrivendo l’accordo di conciliazione, sia pure in parte non quantificate e non del tutto liquide, potevano a quel momento essere considerate almeno equivalenti a quelle, di fr. 8'844.80, a cui aveva rinunciato l’istante. In tali circostanze l’accordo riveste sicuramente un carattere transattivo e non può essere considerato illecito ai sensi dell’art. 341 CO.

                                   4.   Ciò posto, ci si potrebbe chiedere se l’accordo non dovesse eventualmente essere inficiato ai sensi degli art. 23 segg. CO. La questione dev’essere risolta negativamente. Innanzitutto in questa sede l’istante non si è più prevalso dell’inefficacia dell’accordo per l’esistenza di eventuali vizi di volontà, sicché la questione nemmeno più si pone. E in ogni caso l’istruttoria ha confermato che l’istante non era stato indotto a sottoscrivere l’accordo dietro la pressione o la minaccia dell’inoltro dell’azione di risarcimento (doc. 12 e 13; testi __________ C__________ p. 4 e __________ M__________ p. 11), tant’è che gli è stato persino lasciato il tempo per consultarsi, da solo, con il suo legale (doc. 12 e 13; testi __________ C__________ p. 4, __________ M__________ p. 11). Ritenuto che egli era stato informato delle negligenze a lui imputabili e delle problematiche che ne derivavano, risultate poi perfettamente conformi alla realtà, è parimenti escluso che egli possa eventualmente aver agito in una situazione d’errore essenziale.

                                   5.   Dovendosi con ciò confermare la validità dell’accordo di cui al doc. E, si ha che l’istante ha validamente rinunciato a far valere ogni sua spettanza nei confronti della convenuta, per cui l’istanza, avente per l’appunto oggetto pretese rientranti nell’accordo, deve essere integralmente respinta.

                                         Ne discende l’accoglimento dell’appello, il cui valore litigioso ammonta a fr. 8'844.80, ritenuto che le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 25 febbraio 2008 di AP 1 è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 13 febbraio 2008 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 è così riformata:

                                         1.     L’istanza è respinta.

                                         2.     Non si prelevano tasse, né spese di giustizia. L’istante rifonderà alla convenuta fr. 1'000.- per ripetibili.

                                   II.   Non si prelevano tasse, né spese per la procedura d’appello. L’appellato rifonderà all’appellante fr. 800.- per ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione:

-      -      

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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