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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.10.2009 12.2008.256

October 9, 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,798 words·~9 min·6

Summary

Locazione. determinazione del conduttore, atti concludenti

Full text

Incarto n. 12.2008.256

Lugano 9 ottobre 2009/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2005.854 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 5 luglio 2005 da

AO 1  patrocinata dall'  PA 2,  

contro

 AP 1  e   entrambi patrocinati dall'  PA 1   

con cui l'istante ha chiesto di condannare i convenuti al pagamento in solido di fr. 23'558.85 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte dai convenuti ai PE n. __________ e __________ dell'UE di Lugano;

domanda avversata dai convenuti che hanno altresì postulato l'annullamento dei PE summenzionati e sulla quale il Pretore ha statuito con sentenza 4 dicembre 2008, respingendo l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da AP 1 e accogliendo l'istanza per fr. 17'820.- oltre interessi e spese esecutive di fr. 203.45, nonché rigettando in via definitiva limitatamente a tali importi le opposizioni interposte ai PE testé citati;

appellante il convenuto AP 1 che con appello 15 dicembre 2008 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva da lui sollevata, di mantenere l'opposizione da lui interposta ai PE __________ e di addossare interamente all'istante la tassa di giustizia e le spese, così come chiede un "congruo importo" a titolo di ripetibili;

richiamato il decreto 19 dicembre 2008 con il quale la presidente di questa Camera ha negato al gravame l'effetto sospensivo;

mentre l'istante con osservazioni 19 gennaio 2009 postula la reiezione dell'appello;

ritenuto

in fatto:                    A.   Il 31 marzo 1999 __________ (inc. richiamato dall’Ufficio di conciliazione [in seguito UC]: doc. 6), in rappresentanza della locatrice AO 1, ha inviato a AP 1 una bozza di contratto di locazione inerente l'appartamento al secondo piano dello stabile situato in via __________ __________ a __________ (__________). Con lettera 26 aprile 1999 __________, madre del destinatario della missiva testé menzionata, ha comunicato alla fiduciaria di correggere la bozza in questione nel senso di indicare lei quale unica conduttrice dell'appartamento. Agli atti vi è poi tutta una serie di corrispondenza, esaurientemente riportata dalla Pretora nella propria sentenza e di cui si dirà, per quanto influente ai fini del giudizio, in seguito.

                                  B.   Con istanza 6 maggio 2005 la locatrice ha adito il competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione chiedendo la condanna di AP 1 e __________ al pagamento in solido di fr. 23'558.85 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte dai convenuti ai PE n. __________ e __________ dell'UE di Lugano a titolo di pigioni arretrate. Con disdetta 25 maggio 2005, inoltrata sull'apposito modulo ufficiale, la locatrice ha notificato a AP 1 e __________ la disdetta del contratto di locazione per il 30 giugno 2005. Con istanza 9 giugno 2005 dinanzi al medesimo UC __________ ha spiegato che il motivo del mancato versamento delle pigioni era da ricondurre a un asserito debito di fr. 35'230.- della locatrice nei suoi confronti, per migliorie eseguite dalla conduttrice all'ente locato, così come da affitti da rimborsare e risarcimento danni, di cui ha quindi postulato il pagamento, e ha altresì chiesto di annullare la disdetta o, in via subordinata, di protrarre la locazione. All'udienza 14 giugno 2005, avente per oggetto entrambe le istanze, si è tenuto il tentativo di conciliazione, che non ha dato alcun esito.

                                  C.   Con istanza 5 luglio 2005 la locatrice ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo di condannare AP 1 e __________ al pagamento in solido di fr. 23'558.85 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte dai convenuti ai PE n. __________ e __________ dell'UE di Lugano. All'udienza di discussione 27 settembre 2005 i convenuti hanno avversato la domanda, sollevando segnatamente la mancanza di legittimazione passiva di AP 1, e hanno altresì richiesto l'annullamento dei PE summenzionati. Con le proprie conclusioni le parti si sono infine confermate nelle rispettive domande. Statuendo con sentenza 4 dicembre 2008 la Pretora ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e ha accolto l'istanza per fr. 17'820.- oltre interessi e spese esecutive di fr. 203.45, rigettando in via definitiva limitatamente a tali importi le opposizioni interposte ai PE testé citati.

                                  D.   Con appello 15 dicembre 2008 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l'eccezione di carenza legittimazione passiva nei propri confronti, di mantenere l'opposizione da lui interposta ai PE __________ e di addossare interamente all'istante la tassa di giustizia e le spese, così come postula un "congruo importo" a titolo di ripetibili. Con decreto 19 dicembre 2008 la presidente di questa Camera ha negato al gravame l'effetto sospensivo. Con osservazioni 19 gennaio 2009 l'istante postula la reiezione dell'appello.

Considerato

in diritto:                  1.   In appello è unicamente controversa la questione della legittimazione passiva di AP 1, che la Pretora ha ammesso. Al riguardo, l'appellante sostiene anzitutto di non aver sottoscritto la bozza di contratto di locazione. Se non che, il contratto di locazione non sottostà ad alcuna forma particolare, nel senso che esso può essere concluso anche verbalmente o per atti concludenti (cfr. SVIT-Kommentar, n. 8 ad art. 253 CO). La sola circostanza di non aver sottoscritto il contratto è quindi, di per sé, ininfluente sulla qualità di conduttore.

                                   2.   Il convenuto ritiene che a conferma della sua tesi vi sarebbe la missiva 26 aprile 1999 di sua madre, __________, con la quale ella rinviava il contratto all'amministratrice dello stabile per correzione, nel senso di intestarlo unicamente a suo nome e non anche a quello di suo figlio, domiciliato all'estero (doc. 3), circostanza ribadita con lettera 18 luglio 1999 (doc. 5) e alla quale la locatrice non avrebbe risposto. Lo stesso AP 1, poi, con scritto 20 aprile 2005 (doc. 6) ha affermato di non essere conduttore dell'appartamento. La Pretora ha spiegato, al riguardo, che sebbene __________ abbia in un paio di occasioni chiesto alla locatrice di eliminare dal contratto il nome dell'appellante, ella si sarebbe rivolta a quest'ultima più volte a nome suo e del figlio (cfr. missiva 31 luglio 1999, doc. 7). Anche l'appellante, prima dello scritto summenzionato, non ha mai eccepito alcunché al riguardo, sebbene la corrispondenza da parte della locatrice sia sempre stata inviata prima a lui unicamente e, poi, a entrambi i convenuti (doc. 5 UC, 6 UC, 8 UC, 13 UC, 14 UC, 16 UC, 17 UC e 18 UC). In particolare, l'appellante non ha sollevato eccezioni di sorta agli scritti 17 settembre e 8 novembre 1999 con i quali la locatrice gli chiedeva di far fronte al versamento delle pigioni arretrate (doc. 13 UC e 14 UC). AP 1 ritiene che tali missive siano irrilevanti poiché atti unilaterali della locatrice, e inoltre sostiene che fino al marzo 2004 egli si trovava all'estero e che quindi le stesse gli erano state recapitate all'indirizzo della madre in Ticino. L'appellante dimentica, tuttavia, di aver lui stesso inviato alla locatrice, come sottolineato dalla prima giudice, una missiva 21 giugno 2004. In tale missiva egli si esprime al plurale (noi), senza peraltro specificare che ciò valga solo da tale data. Anzi, egli fa riferimento a richieste – di lui e di sua madre – di eliminazione di presunti difetti riscontrati già nel 1999 (doc. 20 UC). L'appellante sostiene che egli è intervenuto esclusivamente in rappresentanza della madre, che ha una scarsa padronanza della lingua italiana. Nella missiva menzionata sopra, tuttavia, egli non ha specificato tale aspetto, anzi, presentandosi al plurale ha esternato proprio il contrario.

                                   3.   L'appellante rinvia al contenuto della testimonianza del custode __________ __________. Questi ha dichiarato che "il signor AP 1 non viveva nell'appartamento. Lo vedevo ogni tanto, penso che veniva a trovare la madre" (verbale 20 novembre 2006, pag. 1). A parte il fatto, tuttavia, che il testimone ha spiegato: "durante la giornata non sono mai a casa, poiché lavoro dalle 7.00 alle 17.00, rispettivamente dalle 9.00 alle 18.00" (loc. cit., pag. 2), sicché non ha potuto riferire se in tale fasce di orario il convenuto fosse già nell'abitazione, la qualità di conduttore può esistere anche indipendentemente dall'occupazione dell'ente o dalla frequenza di tale uso. Un rapporto di locazione può invero nascere per atti concludenti a seguito dell'uso della cosa. Ciò non toglie che in presenza di una locazione la stessa non viene meno se il conduttore sfrutta poco o mai l'ente locato. Le testimonianze cui l’appellante fa riferimento risultano dunque ininfluenti se si considera che egli medesimo si era qualificato come conduttore. Altrettanto dicasi della censura dell'appellante che rinviando al doc. 4 afferma di essere stato domiciliato all'estero fino al 2004, sicché non poteva essere conduttore dell'appartamento in questione. Una volta ancora l’appellante sembra confondere l'uso della cosa locata con la qualità di parte al contratto di locazione, che come detto non necessariamente si sovrappongono. Una cosa è la pattuizione di concedere l'uso dell'ente, oggetto del contratto di locazione, un'altra è quella di sapere se il conduttore utilizzi effettivamente l'ente e in quale misura. Per finire, il convenuto sostiene che determinante sarebbe quanto da lui espresso in occasione del suo interrogatorio formale. Se non che, non va dimenticato che tale risultanza rappresenta, al più, un indizio, il quale, per costituire valida prova di un fatto, deve esser confermato da altri indizi di segno convergente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 764 a pié di pag. 654). Ciò che come testé illustrato non è invece il caso nella fattispecie.

                                   4.   L'appello dev'essere di conseguenza respinto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il valore litigioso per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 18'023.45 (17'820.- + 203.45).

Per i quali motivi,

richiamati l'art. 148 CPC e la TG

pronuncia:              1.   L'appello 15 dicembre 2008 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali d'appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.b) spese                         fr.   50.fr. 200.già anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 450.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

-    ; -    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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