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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.01.2009 12.2008.215

January 12, 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·574 words·~3 min·5

Summary

Stralcio per mancato pagamento anticipo delle spese

Full text

Incarto n. 12.2008.215

Lugano 12 gennaio 2009/sc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare -quale autorità giudiziaria competente in materia arbitrale ai sensi dell'art. 3 del Concordato intercantonale sull'arbitrato (CIA) e dell'art. 2 del DL concernente l'adesione del Canton Ticino allo stesso concordato- il ricorso per nullità 20 ottobre 2008 presentato da

RI 1 patrocinata dall’ PA 1  

contro il lodo arbitrale emanato il 17 settembre 2008 dall’arbitro unico AR 1, nella procedura che oppone la ricorrente a

CO 1 CO 2 tutti patrocinati dall’ PA 2  

con cui l’attrice ha chiesto l’accertamento dei suoi diritti sulla quota di ½ della società CO 1, __________, la condanna di CO 1 a versarle USD 1'150'000.- e la condanna in solido di CO 1 e di CO 2 a versarle l’importo di USD 100'000.-, domande alle quali si sono opposti i convenuti e che l’arbitro unico ha respinto;

ricorrente l’attrice, la quale, con ricorso 20 ottobre 2008 chiede l’annullamento del lodo arbitrale, previo conferimento dell’effetto sospensivo al gravame;

richiamati il decreto 28 ottobre 2008 con il quale la presidente della Camera ha concesso al ricorso per nullità effetto sospensivo, il decreto 5 dicembre 2008 con il quale la presidente ha respinto una domanda di revoca dell’effetto sospensivo presentata dai convenuti e il decreto 5 dicembre 2008 con il quale la ricorrente è stata astretta al versamento di una cauzione processuale di fr. 14'000.- entro il 31 dicembre 2008;

preso atto che le parti convenute hanno proposto il 10 dicembre 2008 una seconda istanza di revoca dell’effetto sospensivo e che con lettera 30 dicembre 2008 la ricorrente ha comunicato di non versare la cauzione;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

Considerato

in fatto ed in diritto

                                         che la ricorrente ha dichiarato di non versare – e non ha poi versato - la cauzione nel termine impartitole con il decreto 5 dicembre 2008, sicché la causa va stralciata dai ruoli;

                                         che l’emanazione dello stralcio rende priva di oggetto la seconda istanza di revoca dell’effetto sospensivo proposta dalle parti convenute il 10 dicembre 2008;

                                         che la tassa di giudizio a carico della ricorrente può essere contenuta nei minimi tariffari, mentre alle parti convenute, che non avevano ancora presentato le osservazioni al ricorso, non va riconosciuta alcuna indennità per ripetibili;

Per i quali motivi

decreta

                                   1.   Il ricorso per nullità 20 ottobre 2008 di RI 1 è stralciato dai ruoli per mancato pagamento della cauzione processuale.

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 300.- con le spese di fr. 100.- rimangono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili. 

terzi implicati

                                   3.   Intimazione:

- -   Comunicazione all’arbitro unico AR 1, Lugano

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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