Incarto n. 12.2007.250
Lugano 23 dicembre 2008/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.1 della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione 11 gennaio 2007 da
AO 1 rappr. dall' RA 1
contro
AP 1 patrocinato dall' PA 1
chiedente la condanna del convenuto al pagamento della somma di fr. 9'148.40 oltre interessi nonché il rigetto dell'opposizione interposta dall'escusso al PE no __________ dell'UEF di __________, domande alle quali il convenuto si è opposto e che il Pretore, con sentenza 7 novembre 2007, ha accolto limitatamente all'importo di fr. 8'748.40 oltre accessori;
appellante la convenuta che, con atto 22 novembre 2007, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione limitatamente all'importo di fr. 2'231.05 oltre accessori;
mentre l'attrice, con osservazioni 7 gennaio 2008, postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
considerato
in fatto e in diritto:
che in data 11 aprile 2006 AP 1 ha acquistato dalla AO 1 un'automobile d'occasione Subaru Impreza 2.0 Turbo WRX, entrata in circolazione il 1° giugno 1999 e con 120'400 km già percorsi;
che, contestualmente alla vendita del veicolo, le parti hanno sottoscritto un certificato di "Garanzia by quality 1" della UPSA, della durata di 12 mesi e del costo di fr. 663'60, di cui fr. 400.- a carico dell'acquirente (doc. B, C);
che, dopo aver percorso circa 7'000 km, nel corso del mese di giugno 2006 l'acquirente si è rivolto alla venditrice, lamentando problemi al motore e chiedendone la riparazione;
che, constatato che uno dei quattro cilindri non funzionava, la venditrice ha proceduto alla sostituzione del blocco del motore, inviando poi al convenuto la fattura 6 luglio 2006 di fr. 1'831.05, pari alla quotaparte dei costi non coperti dalla garanzia (doc. E);
che, percorsi altri 3'500 km circa, il 20 luglio successivo AP 1 si è nuovamente rivolto alla venditrice, lamentando ancora problemi al motore;
che la venditrice, verificato che vi erano problemi con il terzo cilindro, ha proceduto alla sostituzione del blocco motore, inviando poi a AP 1 la fattura 1 luglio 2006, per l'importo di fr. 6'872.15, spiegando che l'assicurazione non sarebbe intervenuta a copertura del danno perché questo non era riconducibile a difetti di riparazione bensì a cause esterne (doc. F);
che, le fatture essendo rimaste impagate , e così anche il contributo di fr. 400.per la "Garanzia by quality 1", la AO 1 ha fatto spiccare dall'UEF di __________ il precetto esecutivo no __________ di fr. 9'103.20 per fatture impagate, fr. 45.20 per interessi e fr. 850.- per "indennità art. 41 CO" nei confronti del convenuto, il quale vi ha interposto opposizione (doc. L);
che con petizione 11 gennaio 2007 AO 1 ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di fr. 9'148.40 oltre interessi nonché il rigetto dell'opposizione interposta dall'escusso al PE no __________ dell'UEF di __________;
che l'attrice, premesso che le riparazioni sono regolate dalla normativa del CO relativa al contratto d'appalto, adduce di aver correttamente eseguito i compiti affidatile, fornendo le prestazioni previste dal certificato di garanzia;
che con risposta 1° marzo 2007 il convenuto si è opposto alla petizione sostenendo che la rottura del motore sarebbe riconducibile alla difettosa esecuzione delle riparazioni da parte della venditrice, il cui comportamento sarebbe abusivo, rifiutandosi essa di eseguire la riparazione in garanzia quando già lo aveva fatto in occasione del primo intervento;
che con gli ulteriori allegati, e così in sede di conclusioni, le parti hanno confermato le rispettive domande e allegazioni;
che il Pretore, con sentenza 7 novembre 2007, ha accolto la petizione limitatamente all'importo di fr. 8'748.40 oltre accessori, accogliendo in pari tempo la domanda di assistenza giudiziaria del convenuto;
che con atto 22 novembre 2007 il convenuto chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione limitatamente all'importo di fr. 2'231.05 oltre accessori, riconoscendo di dover saldare la fattura di fr. 1'831.05 per la prima sostituzione del motore e l'importo di fr. 400.- per la garanzia, opponendosi invece alla richiesta di pagamento della fattura 1 luglio 2006 dell'importo di fr. 6'872.15, postulando di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in sede d'appello;
che con osservazioni 7 gennaio 2008 l'appellata postula la reiezione del gravame;
che l'appellante rimprovera al Pretore di aver invertito arbitrariamente l'onere della prova, caricandogli a torto l'incombenza di dimostrare l'inesistenza del credito, quando invece, in applicazione degli art. 8 CC e 183 CPC, era la parte attrice a dover dimostrare il benfondato della propria pretesa;
che, in applicazione delle norme regolanti il contratto d'appalto, sulle quali ambo le parti e anche il primo giudice hanno fondato le rispettive argomentazioni, l’appaltatore che chiede il pagamento della propria mercede sopporta l’onere della prova quo all’esistenza e all’entità del vantato diritto (Zindel/Pulver, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4a ed., no 18 ad art. 374 CO), mentre incombe al committente l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del difetto così come anche l'importo da detrarre dalla mercede pattuita per l'opera eseguita a regola d'arte (Zindel/Pulver, op. cit., n. 90 e 93 ad art. 368 CO);
che, dopo la riparazione, l'automobile riparata è stata consegnata all'appellante, il quale l'ha utilizzata per circa tre settimane, percorrendo circa 3'500 km, sicché, egli non contestando né l'esecuzione dei lavori né l'importo fatturato (appello pag. 6 no 11), è da ritenere che l'appellata ha dimostrato il benfondato della propria pretesa;
che, del resto, l'appellante medesimo afferma che i lavori sono stati effettuati, e non contesta l'ammontare della mercede che , di conseguenza, è per principio dovuta;
che incombeva quindi all'appellante, il quale si oppone al pagamento della mercede, dimostrare che l'opera fornita dall'appellata era difettosa, cosa che egli però non era fatto, ammettendo anzi che non è stato possibile chiarire le cause della rottura del motore, in particolare se la stessa fosse dovuta a un difetto del motore medesimo piuttosto che a un uso improprio del veicolo;
che, di conseguenza egli soccombe nell'onere della prova e la sua eccezione liberatoria dev'essere respinta;
che, di transenna, si osserva che la concreta fattispecie trae origine da un contratto di compravendita, nell'ambito del quale è stato rilasciato un certificato di "Garanzia by quality 1", ora invocato dall'appellante a sostegno del proprio rifiuto di procedere al pagamento delle fatture, sicché sarebbe da esaminare se in realtà non siano applicabili le norme del CO regolanti appunto la compravendita, segnatamente l'art. 197 in materia di garanzia per i difetti della cosa venduta, piuttosto che quelle in materia di appalto;
che, tuttavia, anche in quest'eventualità la soluzione non sarebbe diversa, considerato che l'onere di dimostrare l'esistenza di un difetto della cosa incombe anche in questo caso all'appellante il quale, per i medesimi motivi già esposti sopra, non è stato in grado di recare sufficienti prove in tal senso;
che, di conseguenza, l'attivazione della garanzia presupponendo una responsabilità del venditore, neppure si può imputare all'appellata un abuso di diritto per il fatto di aver omesso di applicare la garanzia, la circostanza che essa l'abbia fatto in occasione della prima riparazione non essendo tale da inibire eventuali eccezioni in caso di successivi interventi;
che di conseguenza l'appello dev'essere respinto e la decisione impugnata confermata, con il carico di spese e ripetibili alla parte soccombente (art. 148 CPC);
che, stante la situazione va pure respinta la domanda di assistenza giudiziaria, l'appello non presentando sin dall'inizio alcuna probabilità di esito favorevole (art. 14 LAG);
Per i quali motivi
pronuncia: 1. L’appello 22 novembre 2007 di AP 1 è respinto.
2. Le spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.-b) spese fr. 50.-totale fr. 500.-sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata la somma di fr. 600.-- per ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).