Incarto n. 12.2007.208
Lugano 30 settembre 2009/sc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
vista la domanda di revisione presentata con appello 3 ottobre 2007 da
AP 1 , poi AP 1 in liquidazione già rappr. dall’ RA 2
contro
la sentenza emanata il 19 settembre 2007 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa promossa contro l’appellante da
AO 1 rappr. da RA 1
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con sentenza 19 settembre 2007 il Segretario assessore della Pretura di Lugano, sezione 2, ha condannato AP 1 a versare a AO 1 la somma di fr. 14'311.10 netti e per tale importo ha respinto l’opposizione interposta al PE n. 1147694;
che la società convenuta ha presentato il 3 ottobre 2007 domanda di revisione nella forma dell’appello, chiedendo di ridurre a fr. 4'166.85 netti quanto dovuto all’ex dipendente;
che nelle osservazioni del 18 ottobre 2007 l’appellato ha chiesto la reiezione dell’appello, a suo dire intempestivo;
che la parte appellante è stata sciolta a seguito di fallimento pronunciato il 14 aprile 2008 e la relativa procedura sospesa, per mancanza di attivo, l’11 giugno 2008 (FU n. 50 del 20 giugno 2008);
che il 6 novembre 2008 la ragione sociale dell'appellante è stata radiata d'ufficio dal Registro di commercio, in applicazione dell'art. 159 cpv. 5 lett. a ORC, e nessuna opposizione motivata è stata presentata contro la cancellazione (FU 95/2008 pag. 8573);
che una società anonima perde la personalità giuridica con la fine della liquidazione (Ruedin, Droit des sociétés, 2a edizione, n. 2054 pag. 366) e quando la sua iscrizione è radiata dal Registro di commercio perde la qualità di parte, da cui l’irrecevibilità di qualsiasi azione da essa intentata o contro di lei promossa (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed., 7o capitolo, pag. 210 n. 100c con rinvio; Ruedin, op. cit., n. 2057 pag. 367);
che, di conseguenza, la parte appellante è ormai sprovvista di personalità giuridica e l'appello va pertanto stralciato dai ruoli per carenza del presupposto processuale dell'art. 97 n. 4 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 38 m. 35; II CCA 6 aprile 2004 inc. n. 12.2003.72, 8 aprile 2004 inc. n. 12.2003.125);
che la parte appellata non si è opposta allo stralcio della causa;
che trattandosi di un’azione derivante da un contratto di lavoro non si prelevano tasse né spese, mentre le ripetibili, a favore della parte appellata, non possono essere assegnate mancando qualsiasi persona giuridica o fisica alla quale addebitarle (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 150 m. 6);
Per i quali motivi,
vista, per le spese, la vigente TG
pronuncia
1. L’appello 3 ottobre 2007 (domanda di revisione) è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano tasse di giustizia né spese e non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).