Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 25.09.2008 12.2007.170

September 25, 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·5,644 words·~28 min·5

Summary

Responsabilità del proprietario - scavi e costruzioni - prescrizione

Full text

Incarto n. 12.2007.170

Lugano 25 settembre 2008/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser, vicepresidente, Lardelli e Pellegrini

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.95.1584 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 20 novembre 1995 da

AP 1 AP 2 RA 2  

  contro  

AO 1 AO 2 RA 1  

con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti al pagamento in solido di fr. 50'000.– oltre interessi - poi ridotti a fr. 39'840.– in sede di conclusioni nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta ai PE n. __________ dell'UE di Lugano;

domande avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 25 giugno 2007 ha respinto;

appellanti gli attori con atto di appello 16 agosto 2007, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre i convenuti con osservazioni 24 settembre 2007 postulano la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto:                    1.   AP 1 e AP 2 sono comproprietari in ragione di metà ciascuno della particella n. __________ RFD di __________, ubicata nel nucleo di __________ e confinante con il fondo n. __________ RFD, di proprietà della AO 1. Nel 1991 AO 1 aveva avviato le opere di riattazione dell'immobile contiguo a quello di AP 1 e AP 2, sulla base di due licenze edilizie rilasciate alla precedente proprietaria del mappale n. __________. I lavori edificatori prevedevano, tra l'altro, la sottomurazione dell'edificio esistente sul fondo n. __________, per procedere all'abbassamento necessario alla costruzione del piano cantina. Detti lavori sono stati eseguiti, in una prima fase, tra l'agosto e il novembre 1991 dall'Impresa P__________ SA, che ha provveduto al consolidamento delle facciate ed alla sottomurazione parziale della muratura portante intesa a conseguire l'abbassamento della quota del piano seminterrato. Con istanza 3 settembre 1991, AP 1 e __________ si sono rivolti alla Pretura del Distretto di Lugano per chiedere l'allestimento di una prova a futura memoria tesa ad accertare lo stato attuale dell'immobile di loro proprietà, nonché del muro comune agli immobili ubicati sulle particelle n. __________ e __________ RFD. Il referto peritale è stato allestito il 24 gennaio 1992 dall'arch. __________ G__________, cui ha fatto seguito il complemento di perizia dell'8 agosto 1992 (inc. n. 143/91 G della Pretura del Distretto di Lugano-sezione 3). Nel corso del 1992 AO 1 ha presentato al Municipio di __________ una domanda di variante al progetto inizialmente approvato, avverso la quale AP 1 e AP 2 hanno fatto opposizione. In data 22 giugno 1993, AO 1, AP 1, AP 2 e AO 2 hanno sottoscritto una convenzione in base alla quale i proprietari della particella n. 51 si impegnavano a ritirare l'opposizione, previa fornitura da parte di AO 1 delle garanzie e degli impegni indicati nella convenzione medesima (doc. N). Nel 1993 B__________ SA ha dipoi ripreso e completato la sottomurazione in corrispondenza del muro comune alle due proprietà.

                                   2.   Con scritto 27 dicembre 1993, AP 1 e AP 2 hanno notificato a AO 1 di aver constatato nel loro edificio la persenza di “tutta una serie di fessurazioni” apparse “nel corso degli ultimi 15 giorni, ed in particolare nel recente fine settimana”, “non riscontrabili antecedentemente a tale periodo” e riconducibili “direttamente alla citata esecuzione dei lavori di sottomurazione della parete comune”, nonché una maggiore pendenza verso il mappale n. __________ della parte alta della loro abitazione (doc. O). Dopo aver tentato invano di raggiungere un accordo con le assicurazioni delle ditte coinvolte, AP 1 e AP 2 hanno fatto spiccare il 9 gennaio 1995 due precetti esecutivi nei confronti di AO 1 e AO 2, intimati il successivo 11 gennaio 1995, ai quali gli escussi hanno interposto opposizione.

                                   3.   Con petizione 20 novembre 1995, AP 1 e AP 2 si sono rivolti alla Pretura del Distretto di Lugano per chiedere la condanna di AO 1 e AO 2 al pagamento in solido di un risarcimento danni quantificato in fr. 50'000.– oltre interessi, nonché il rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell'UE di Lugano. Essi hanno sostenuto di aver provveduto immediatamente – al manifestarsi di numerose e profonde crepe nelle pareti della loro abitazione, nonché dell'inclinazione della parete più alta della loro casa verso il mappale n. __________ – a notificare la situazione ai convenuti, rendendoli responsabili dei danni. Nonostante la notifica, i convenuti, “incuranti di ogni conseguenza”, avrebbero continuato le opere “senza prestarvi attenzione”. Gli attori hanno pure sostenuto di aver esperito alcuni sopralluoghi con i periti delle assicurazioni U__________ __________ __________ e F__________ assicurazioni per determinare l'entità dei danni, senza alcun risultato concreto, perché, a loro dire, “gli interessati non erano al beneficio di una sufficiente copertura assicurativa”. Da ciò l'esigenza di avviare una causa per il risarcimento dei danni nei confronti di AO 2, al quale essi addebitano una responsabilità per atto illecito a norma dell'art. 41 CO, e di AO 1, sulla scorta degli art. 679 CC e 101 CO, essendo quest'ultima trascesa nell'esercizio del diritto di proprietà e dovendo, nella sua veste di proprietaria, rispondere anche delle persone ausiliarie. Gli attori hanno pure fatto valere nei confronti di entrambi i convenuti una responsabilità che troverebbe fondamento “nei diritti e obblighi consacrati dalla convenzione del 22 giugno 1994, conformemente agli art. 97 ss CO”.

                                         Alle pretese degli attori si sono opposti AO 1 e AO 2 con risposta 24 aprile 1996, nella quale hanno eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione passiva di AO 2. Essi hanno pure evidenziato che le azioni basate sugli art. 679 segg. CC e 41 CO sarebbero prescritte a norma dell'art. 60 CO e non vi sarebbe stata, in ogni caso, alcuna negligenza o colpa da parte delle ditte incaricate dei lavori, le quali avrebbero adottato tutte le misure necessarie a prevenire eventuali danni all'immobile degli attori, né tantomeno vi sarebbe stata una violazione contrattuale.

                                         In assenza della replica e della duplica, esperita l'istruttoria, le parti – rinunciato a comparire alla discussione finale – si sono confermate nei rispettivi memoriali conclusivi. Gli attori in sede di conclusioni hanno tuttavia ridotto le loro pretese a fr. 39'840.–.

                                   4.   Con sentenza 25 giugno 2007, il Pretore ha respinto la petizione, condannando gli attori a pagare la tassa di giustizia (fr. 1'400.–) e le spese, come pure a rifondere alle parti convenute un importo di fr. 2'000.– ciascuna a titolo di ripetibili. Il primo giudice ha in primo luogo accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di AO 2, essendo egli persona fisica distinta dalla persona giuridica (Impresa P__________ SA) che ha eseguito i lavori nel 1991. Ha poi escluso l'esistenza di una qualsivoglia responsabilità di quest'ultimo fondata sulla convenzione del 22 giugno 1993 o su un atto illecito ex art. 41 CO, non figurando agli atti alcuna prova di un agire contrario alla buona fede ed alle convenzioni da parte di quest'ultimo. Per quanto concerne AO 1, il Pretore ha ritenuto prescritte le pretese di risarcimento fondate sull'art. 679 CC. Egli ha evidenziato che dagli atti emerge che gli attori, al più tardi alla fine del mese di dicembre 1993, disponevano già di tutti gli elementi per la determinazione e la stima del danno occorso alla loro abitazione. Il termine di prescrizione annuale di cui all'art. 60 CO decorrendo dal dicembre 1993, dagli atti non risulterebbe, secondo il primo giudice, che da parte degli attori siano stati compiuti degli atti interruttivi entro il dicembre 1994, i precetti esecutivi notificati ai convenuti risalendo infatti all'11 gennaio 1995. Per quanto attiene a pretese violazioni da parte della AO 1 della convenzione 22 giugno 1993, le prove assunte non avrebbero permesso di accertare il mancato rispetto da parte della convenuta delle clausole contrattuali. La perizia non avrebbe in particolare permesso di accertare l'esistenza delle asserite violazioni alle regole dell'arte né tanto meno la carenza di sufficienti e adeguate garanzie assicurative per i lavori da eseguire.

                                   5.   Con appello 16 agosto 2007 AP 1 e AP 2 si aggravano contro il predetto giudizio di prima sede, chiedendo la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere le richieste di petizione – precisate in sede di conclusioni – con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con osservazioni 24 settembre 2007, gli appellati postulano la reiezione del gravame con argomenti di cui si dirà, se del caso, di seguito.

e considerato

in diritto:                  6.   Gli appellanti si aggravano in primo luogo avverso la decisione del primo giudice di accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di AO 2. A loro dire, AO 2 avrebbe “ad arte configurato un oscuro quadro fattuale e giuridico tale da pregiudicare gli interessi degli ignari vicini/danneggiati” (appello, pag. 6 in basso). Le deposizioni testimoniali comproverebbero inoltre “come il signor AO 2, che non è uno sprovveduto, sia stato il vero esecutore, comunque il responsabile, delle opere edilizie sul mappale 51 RFD di __________, direttamente o indirettamente, attraverso anche persone giuridiche, utilizzate ad arte, che in realtà si identificano ancora e solo con esso medesimo” (appello, pag. 9 verso il mezzo). In simili circostanze non si potrebbe, “come ha fatto il primo giudice, negare che il signor AO 2, la sua ditta, abbia eseguito dei lavori sul fondo __________ RFD __________” e occorrerebbe “necessariamente considerarlo come responsabile delle conseguenze delle opere effettuate, dei danni cagionati alla proprietà degli appellanti” (appello, pag. 10 verso l'alto). Secondo i ricorrenti, essi avrebbero provato che “nella confusione esistente nel cantiere, creata ad arte, il coinvolgimento dell'appellato AO 2, era tale da non poterlo sottrarre alle sue responsabilità” e, “in tutti i casi ogni circostanza avversa” andrebbe letta a suo sfavore “già per il semplice fatto che il suo comportamento, ambiguo, è sicuramente contrario al più elementare principio della buona fede e della correttezza negli affari” (appello, pag. 10 verso il mezzo).

                                         Va detto che, diversamente da quanto sostengono gli appellanti, né dagli atti, né tanto meno dalle testimonianze da loro menzionate (appello, pag. 7-8) emerge che le opere edilizie in questione siano state eseguite “direttamente” da AO 2. E' pur vero che W__________ __________, sentito quale teste il 16 dicembre 1997 nella causa inc. OA.96.643 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, – connessa con quella ora in esame – ha dichiarato che, ad un certo punto, AO 2 “ha preso in mano la situazione ed è andato avanti lui”. Questa affermazione appare tuttavia generica e priva di valenza probatoria. Dalla stessa non è in particolare dato sapere quando, a quale titolo e in quale veste AO 2 abbia proseguito. Del resto le argomentazioni degli attori non aiutano, essendosi essi limitati a sostenere in petizione che AO 2 era “titolare dell'impresa di costruzione che ha eseguito le opere edilizie” (act. I, pag. 2 in alto), per poi sostenere – per la prima volta in sede di conclusioni (act. XXXIII, pag. 7 verso l'alto), quindi con argomentazioni tardive e irricevibili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 24-27 ad art. 78 CPC) – che il convenuto avrebbe eseguito le opere edilizie “direttamente”.

                                         Nella misura in cui fanno riferimento al fatto che AO 2 avrebbe agito “indirettamente, attraverso anche persone giuridiche, utilizzate ad arte, che in realtà si identificano ancora e solo con esso medesimo”, i ricorrenti postulano in concreto – pur senza addurlo esplicitamente – l'applicazione del principio della trasparenza (o “Durchgriff”). Trattasi di argomento fatto valere per la prima volta in sede di conclusioni, quindi irricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 24-27 ad art. 78 CPC). La medesima considerazione di irricevibilità di adduzione di fatti nuovi va fatta per gli argomenti secondo i quali il comportamento di AO 2 sarebbe stato “ambiguo”, e “sicuramente contrario al più elementare principio della buona fede e della correttezza negli affari”, come pure al “principio della confidenza” con riferimento all'art. 2 CC. Del resto, a giusta ragione il Segretario assessore, in occasione dell'udienza di interrogatorio formale di AO 2, aveva accolto l'opposizione della parte convenuta in relazione alle domande tese a sapere chi fosse l'azionista della AO 1 e chi detenesse le azioni di detta società. Trattavasi in effetti di questioni non rilevanti per l'accertamento della fattispecie discussa dalle parti negli allegati scritti principali (petizione e risposta). A titolo abbondanziale va comunque detto che dagli atti non risulta che AO 2 abbia fatto ricorso a persone giuridiche in modo contrario al loro scopo e alla loro funzione, segnatamente nell'intento di danneggiare gli attori con “oscuri quadri fattuali e giuridici”. L'appello su questo punto cade dunque nel vuoto.

                                         Sempre in relazione a AO 2, gli appellanti non si confrontano minimamente con l'argomentazione del primo giudice secondo cui dal tenore della convenzione 22 giugno 1993 (doc. N) non risulta che AO 2 abbia assunto in proprio diritti e obblighi derivanti dalla stessa, ritenuto che quest'ultima menziona unicamente AO 1 quale coobbligata degli attori. I ricorrenti si limitano infatti ad addurre in appello nuovi argomenti in relazione a presunti “comportamenti giuridici” di AO 2, con riferimento anche all'art. 111 CO (promessa della prestazione di un terzo), argomenti ancora una volta, palesemente irricevibili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 20-30 ad art. 321 CPC). A titolo abbondanziale si rileva tuttavia che dal tenore della convenzione in questione non risulta che AO 2 abbia promesso agli attori una qualsivoglia prestazione. Il fallimento dell'Impresa P__________ SA – a cui hanno fatto riferimento gli attori per la prima volta, tardivamente, in sede di conclusioni – è dipoi irrilevante ai fini del giudizio. Gli argomenti degli appellanti si rivelano dunque irricevibili e privi di consistenza.

                                   7.   Nella misura in cui postula la riforma del giudizio pretorile, nel senso di accogliere la petizione e condannare AO 2 a pagare l'importo di fr. 39'840.–, l'appello va dunque respinto e la decisione di prima sede confermata.

                                   8.   Gli appellanti si aggravano pure contro la decisione del Pretore che ha ritenuto prescritte le pretese di risarcimento nei confronti di AO 1 fondate sull'art. 679 CC. Essi, pur ritenendo applicabile il termine di prescrizione annuale di cui all'art. 60 CO, rilevano che il medesimo non decorrerebbe dal 27 dicembre 1993 – come ritenuto dal primo giudice – ma dal 28 febbraio 1994, data alla quale hanno ricevuto il preventivo di spesa per la riparazione dei danni allestito dalla ditta L__________ __________ SA. La decorrenza del termine di prescrizione sarebbe dunque, a loro dire, stata interrotta “dal precetto esecutivo del 9 gennaio 1995”. Gia appellati contestano le predette argomentazioni, eccependo – come hanno fatto anche in sede di conclusioni – che in corso di procedura intervenne comunque una nuova prescrizione allorquando la causa venne sospesa ai sensi dell'art. 107 CPC tra il 24 novembre 2003 e il 9 febbraio 2005 e in quel lasso di tempo nessun atto processuale venne effettuato dalle parti.

                                         Come ricordato dal Pretore, il termine di prescrizione applicabile alla pretese risarcitorie fondate sugli art. 679 e segg. CC è quello di cui all'art. 60 CO (Rey, in Basler Kommentar, 3ª ed., Basilea 2007, n. 29 ad art. 679 CC; Meyer-Hayoz, in Berner Kommentar, n. 145 ad art. 679 CC). Per l'art. 60 cpv. 1 CO, il termine di prescrizione è di un anno a decorrere dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, il creditore conosce sufficientemente il danno a partire dal momento in cui gli sono note le circostanze (esistenza, natura e elementi) atte a fondare e motivare la sua richiesta in giustizia; il creditore non può differire la sua richiesta fino a quando conosce l'ammontare assolutamente esatto del danno, perché questo può essere stimato secondo l'art. 42 cpv. 2 CO (Däppen, op. cit., n. 7 ad art. 60 CO; Werro, op. cit., n. 14 ad art. 60 CO; DTF 126 III 161 consid. 3c). Il danno è sufficientemente definito quando il creditore detiene elementi sufficienti per stimarlo. In ragione della brevità del termine di prescrizione di un anno, è opportuno tuttavia evitare un apprezzamento eccessivamente severo al riguardo; secondo le circostanze, il leso deve disporre di un certo tempo per stimare l'estensione finale del danno (DTF 111 II 55 consid. 3a).

                                         Per quanto qui concerne, dagli atti risulta che in data 27 dicembre 1993 gli attori hanno scritto a AO 1, segnalando di aver “constatato nel corso degli ultimi 15 giorni, ed in particolare nel recente fine settimana” l'apparire nella loro costruzione di “tutta una serie di fessurazioni, non riscontrabili antecedentemente a tale periodo” (doc. O). Essi hanno evidenziato i luoghi nei quali sono state riscontrate le crepe, rilevando che, a loro avviso, “tali crepe” erano “collegate direttamente alla citata esecuzione dei lavori di sottomurazione della parete comune, in quanto sembrerebbe che la parte più alta” della loro “costruzione, si sia inclinata” verso la proprietà di AO 1, “(ovviamente in modo impercettibile) staccandosi dalla costruzione più bassa”. La lettera terminava con la richiesta di fissare al più presto un sopralluogo per la constatazione dei danni. Dagli atti risulta pure che con lettera 21 gennaio 1994 AP 2 ha informato AO 2 – che era tra l'altro azionista della AO 1 (cfr. osservazioni all'appello, pag. 6 verso il basso) – che, facendo seguito al sopralluogo eseguito il 13 gennaio 2004 per la constatazione “in contraddittorio” dei danni, aveva coinvolto “gli artigiani competenti” affinché fosse “stilato un preventivo di costo” (doc. Q). Il 25 febbraio 1994 la ditta L__________ __________ SA ha quindi allestito un preventivo di spesa per gli interventi di ripristino (doc. 5), dipoi trasmesso da AP 2 a AO 2 con lettera 28 febbraio 1994 (doc. R). Quest'ultima lettera fa riferimento alla precedente lettera del 21 gennaio 1994, “al successivo colloquio telefonico” e all'invio del preventivo di costo “come concordato”. In simili circostanze, si deve ritenere che gli attori – alla luce della giurisprudenza menzionata (DTF 111 II 55 consid. 3a) – hanno avuto sufficienti elementi per stimare il danno solo in data 25 febbraio 1994, quando è stato allestito il preventivo di spesa. Non trova d'altro canto conferma negli atti la considerazione del Pretore secondo cui tra gli attori figurerebbe un architetto per cui non sarebbe stato necessario “attendere il parere dei periti assicurativi per conoscere e valutare il danno”. Il fatto che uno degli attori – come ammesso nell'appello (pag. 14, in basso) – disponga di una non meglio precisata qualifica di “tecnico edile”, ancora non dimostra – e, nella misura in cui si avvalgono dell'eccezione di prescrizione, l'onere della prova (art. 8 CC) compete ai convenuti – che egli disponga delle conoscenze necessarie a valutare il danno senza l'ausilio di un esperto del ramo. Ritenuto che gli attori hanno fatto spiccare il 9 gennaio 1995 un precetto esecutivo nei confronti di Canvera 2 SA (doc. U), intimato il successivo 11 gennaio 1995 (doc. W) e che il medesimo ha effetto interruttivo della prescrizione, ne discende che l'avvio il 20 novembre 1995 dell'azione giudiziaria avverso AO 1, basata sull'art. 679 CC, appare tempestivo. Su questo punto l'appello merita di essere accolto.

                                         Gli appellanti sostengono pure che tra il 24 novembre 2003 e il 9 febbraio 2005, allorquando la causa venne sospesa a norma dell'art. 107 CPC, nessun atto processuale venne effettuato dalle parti. La prescrizione sarebbe dunque – a loro dire – intervenuta in corso di procedura, durante il predetto lasso di tempo.

                                         Le eccezioni processuali non addotte con la risposta sono perente (art. 78 cpv. 2 CPC). La prescrizione può tuttavia essere fatta valere anche posteriormente, purchè sia compiuta in corso di causa; in questo caso deve essere proposta con domanda prima di ogni altro atto di causa (art. 80 cpv. 2 CPC). Dagli atti non risulta che i convenuti abbiano eccepito la prescrizione con domanda processuale giusta l'art. 92 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App, nota 136 ad art. 80 CPC). L'eccezione è infatti stata proposta per la prima volta in data 25 aprile 2005 con le conclusioni (act. XXXII, pag. 10 verso l'alto) e viene riproposta ora in sede d'appello (osservazioni/act. XXXVII, pag. 11 verso il basso). L'eccezione in oggetto risulta pertanto irricevibile in quanto tardiva.

                                         A titolo abbondanziale si rileva comunque che dagli atti risulta, invero, che all'udienza preliminare del 19 giugno 1997 i convenuti avevano chiesto l'interrogatorio formale degli attori AP 1 e __________ (act. III, pag. 6 verso il basso), dipoi ammesso dal primo giudice in quanto non contestato (act. IV, pag. 2 in alto). Allorquando il 24 novembre 2003 il Pretore ha ordinato la sospensione della causa inc. OA.1995.1584 – ora in esame – lo ha fatto con una decisione che valeva pure per la causa inc. OA.1996.643. Nell'ambito di quest'ultima causa era pure stato chiesto e ammesso l'interrogatorio formale degli attori AP 1 e AP 2 (cfr. verbale udienza 19 giugno 1997, pag. 5 in basso; ordinanza sulle prove 20 agosto 1997, pag. 2 verso il mezzo). L'assegnazione del termine di 30 giorni – decisa dal Pretore con ordinanza 24 novembre 2003 (act. XXX, pag. 2 verso l'alto), per l'inoltro delle domande di interrogatorio formale – valeva, senza ombra di dubbio, per entrambe le cause testé menzionate. Prova ne è il fatto che l'ordinanza in questione menzionava entrambe le cause (act. XXX, pag. 1 in alto e pag. 2 in alto). Le domande di interrogatorio formale sono poi state formulate in data 8 gennaio 2004 e gli interrogatori eseguiti il 1°marzo 2004 (cfr. inc. OA.1996.643, fascicoli di interrogatorio formale di AP 1 e AP 2). Certo le domande d'interrogatorio formale risultano essere state formulate solo dalla parte convenuta – della causa inc. OA.1996.643 – B__________ SA (per altro patrocinata dal medesimo legale dei convenuti AO 2 e L__________ SA) e i verbali d'interrogatorio riportano unicamente l'indicazione di quest'ultimo incarto. I predetti interrogatori formali del 1°marzo 2004, nell'intento delle parti e del primo giudice, non potevano comunque valere che per entrambi gli incarti. Non risulta infatti che AO 2 e AO 1 abbiano rinunciato all'interrogatorio formale degli attori AP 1 e AP 2. Anzi, nelle conclusioni (act. XXXII, pag. 9 verso il mezzo) e nelle osservazioni all'appello (act. XXXVII, pag. 11 in alto), essi fanno esplicito riferimento alle dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio formale il 1°marzo 2004 dagli attori. Vanno dunque, in ogni caso, considerati quali validi atti interruttivi della prescrizione.

                                   9.   In ragione di quanto sopra si rende pertanto necessario esaminare la questione a sapere se esistano i presupposti per la responsabilità del proprietario dell'immobile a norma degli art. 679 CC, che il primo giudice non ha trattato ritenendo, a torto, che l'azione fosse prescritta.

                                9.1   L'appellata AO 1 ha escluso di aver ecceduto nell'utilizzo del proprio fondo e di essere incorsa in una violazione dei diritti del vicino. In assenza “di una violazione dell'art. 685 CC” – che risulterebbe a suo dire dagli accertamenti del perito giudiziario – non vi sarebbe “neppure un nesso di causalità adeguato” (conclusioni/act. XXXII , pag. 11 nel mezzo; osservazioni all'appello/act. XXXVII, pag. 12 in basso). A torto.

                                9.2   Secondo l'art. 679 CC, chiunque sia danneggiato per il fatto che un proprietario trascende nell'esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere il risarcimento del danno. L'art. 685 CC dispone d'altro canto che il proprietario che intraprende scavi o costruzioni deve fare in modo di non danneggiare i fondi dei vicini, provocando scoscendimenti del loro terreno, o mettendo in pericolo, o recando pregiudizio agli impianti che vi si trovano. Quest'ultima norma è una concretizzazione del principio dell'art. 684 CC che prescrive a ogni proprietario di astenersi, nell'esercizio del suo diritto, da ogni eccesso pregiudizievole alla proprietà del vicino (DTF 119 Ib 334 consid. 3b). Le pretese fondate sull'art. 679 – sanzione generale delle norme sui rapporti di vicinato – non sono subordinate alla colpa del proprietario all'origine della lesione. Gli art. 679 e 684 e segg. CC istituiscono in effetti una responsabilità causale o oggettiva. Una responsabilità fondata sull'art. 685 cpv. 1 CC presuppone dunque l'esistenza di un rapporto di causalità tra l'eccesso nell'utilizzazione del fondo e la violazione dei diritti del vicino. Le regole ordinarie sulla causalità, naturale e adeguata, trovano applicazione (DTF 119 Ib 334 consid. 3c). Esiste causalità adeguata quando l'atto considerato era idoneo, secondo la comune esperienza e l'andamento generale delle cose, a cagionare o a favorire l'evento verificatosi (DTF 129 II 312 consid. 3.3). Per procedere a un simile apprezzamento della probabilità, il giudice si mette in regola generale al posto di un terzo neutrale. Comunque, per permettere di determinare il ruolo di fenomeni naturali complessi, è necessario chiedere il parere di un esperto (DTF 119 Ib 334 consid. 5b). Non è necessario che l'atto considerato costituisca la causa unica e immediata del risultato; basta che possa provocare o favorire, in modo generale, conseguenze di tal genere (DTF 115 IV 100 consid. 2b). L'imprevedibilità di un atto concomitante non basta ad interrompere il rapporto di causalità adeguata; è necessario che questo atto rivesta un'importanza tale da imporsi quale causa più probabile e immediata dell'evento considerato, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori che hanno contribuito a determinarlo (DTF 127 IV 62 consid. 2b).

                                9.3   Per quanto qui concerne, il perito giudiziario arch. __________ N__________ ha evidenziato che le crepe/fessurazioni e gli altri danni rilevati sull'immobile del mappale n. __________ – di proprietà degli attori – dopo l'allestimento della prova a futura memoria [PFM: perizia e complemento di cui all'inc. n. 143/91 G della Pretura del Distretto di Lugano-sezione 3)] sono dovuti ai lavori effettuati nell'immobile adiacente (part. 51) e che i danni in questione non sono in relazione con altri motivi [quali la struttura portante di casa AP 2 o assestamenti dell'edificio di cui al mappale n. __________ (dopo l'allestimento della P__________) non causati dai lavori di ristrutturazione sul mappale n. __________]. Secondo il perito vi è un nesso diretto tra i predetti lavori e i difetti riscontrati sull'immobile di cui al mapp. n. __________ (act. XX, pag. 10 verso il mezzo, pag. 11 verso il basso e pag. 12 verso il mezzo). Non vi è motivo per scostarsi dagli accertamenti peritali. Neppure le considerazioni degli appellati, con riferimento ad alcune affermazioni fatte dal perito nella perizia e nel relativo complemento (act. XX, pag. 11 e act. XXVII, pag. 2), permettono di giungere ad una diversa conclusione. E' pur vero che il perito ha rilevato che “vecchie costruzioni di origine preindustriale hanno, rispetto a quelle moderne, una struttura più sensibile ad ogni alterazione del terreno derivante da scavi, vibrazioni, nuovi carichi ecc…, a maggior ragione in un nucleo di paese e in condizioni di contiguità, come nel presente caso, danni come quelli riscontrati non possono a volte essere evitati” (act. XX, pag. 11 in alto). Secondo il perito, non si tratta tuttavia “di difetti insiti nelle vecchie costruzioni, edificate con tecniche tramandate e dimensionate in base a valori empirici, ma della conseguenza dell'applicazione di tali tecniche secolari”; d'altra parte, aggiunge il perito, “questo tipo di costruzione è riuscito a sfidare il deperimento naturale nel corso del tempo grazie alla proprietà di riuscire a riassestarsi, entro certi limiti, ogni qualvolta azioni esterne ne alteravano l'equilibrio”. Comunque – sempre secondo il perito – “quando si intraprende una trasformazione” di edifici di questo genere occorre “prestare particolare attenzione ai manufatti adiacenti (edifici a confine o in prossimità …), e mettere in campo tutto quanto contribuisca ad evitare, o almeno ad attenuare, danni alle proprietà altrui” (act. XXVII, pag. 2 verso l'alto). E' anche vero che il perito – con riferimento ai predetti edifici –  ha affermato che “certi danni non possono essere evitati neppure usando la massima cautela”. Egli ha tuttavia anche precisato che “la riparazione dei danni non evitabili deve rientrare nei costi di costruzione” e che “in una situazione di trasformazione edilizia importante come nel presente caso, sul mappale n. 51, si deve considerare che è richiesta la massima cura nell'esecuzione dei lavori, vanno adottate tutte le misure atte ad evitare l'insorgere di danni, l'onere derivante va calcolato nel preventivo e che la responsabilità resta di chi opera i nuovi interventi” (act. XXVII, pag. 2 nel mezzo).

                                         Nelle circostanze menzionate, si deve dunque concludere che AO 1), nella sua veste di proprietaria dell'immobile di cui al mappale n. __________ è tenuta a risarcire i danni causati all'edificio di proprietà degli attori (part. n. __________).

                                         Il riconoscimento della responsabilità del proprietario dell'immobile a norma dell'art. 679 e segg. CC, rende superfluo l'esame della responsabilità contrattuale ex art. 97 CO, pure sostenuta dagli attori.

                                10.   Per quanto concerne l'entità del risarcimento, il perito giudiziario ha calcolato in fr. 38'940.– l'importo necessario per eliminare i danni occorsi all'edificio part. n. __________ a causa dei lavori eseguiti nell'adiacente edificio part. n. __________, dedotte le migliorie e computate le svalutazioni [fr. 33'580.– per costi di sistemazione (fr. 42'650.– totale lavori ./. 9'070.– deduzione migliorie) + fr. 3'360.– costi accessori (prestazioni tecniche) + fr. 2'000.– (svalutazione bagno 1°P/piastrelle lesionate)]. Non vi è motivo per scostarsi dal predetto computo dei danni, ritenuto che –diversamente da quanto sostenuto dall'appellata AO 1 nelle conclusioni (act XXXII, pag. 12) – gli importi ritenuti dai periti delle assicurazioni sono irrilevanti ai fini del giudizio, avendo per altro il perito giudiziario applicato “prezzi unitari ponderati, basati su valori d'esperienza e sulla situazione di mercato, tenuto conto di tutti i fattori noti o emersi in corso di perizia” (act. XXVII, pag. 7 risposta n. 7). La vetustà dell'immobile degli attori e la sua presenza nel nucleo del paese non sono la causa del danno e il perito giudiziario ha già tenuto conto dello stato dell'immobile riscontrato nella PFM.

                                         Non può invece essere riconosciuto quale danno l'importo “per il sondaggio effettuato nell'ambito della perizia”, valutato dal perito in fr. 900.– (act. XX, pag. 16 verso il mezzo). Trattasi in vero di una spesa giudiziaria di prima sede, da ripartirsi tra le parti in ragione della soccombenza.

                                         Si deve dunque concludere che AO 1), nella sua veste di proprietaria dell'immobile di cui al mappale n. __________ è tenuta a rifondere agli attori l'importo complessivo di fr. 38'940.– oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 1994. Per tale importo va dunque rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano. Entro tali limiti l'appello va parzialmente accolto.

                                11.   L'esito del giudizio comporta di fatto - a fronte di una richiesta di condanna complessiva, di entrambi i convenuti in solido, per fr. 50'000.– in petizione e fr. 39'840.– in appello - il respingimento dell'appello nei confronti di AO 2 e il parziale accoglimento dell'appello nei confronti di AO 1).

                                         Il giudizio di prima sede va dunque riformato di conseguenza, anche per quanto riguarda gli oneri processuali, che seguono la soccombenza, ritenuto che gli attori sono totalmente soccombenti nei confronti di AO 2 e parzialmente vincenti nei confronti di AO 1, ciò che comporta una chiave di riparto per la tassa di giustizia e le spese in ragione di 3/5 a carico degli attori, con vincolo di solidarietà, e 2/5 a carico della convenuta AO 1, come pure che gli attori rifonderanno, pure con vincolo di solidarietà, ripetibili al convenuto AO 2 e riceveranno parziali ripetibili da AO 1.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 39'840.–, seguono la soccombenza, ritenuta una chiave di riparto per tasse e spese in ragione di ½ a carico degli appellanti, con vincolo di solidarietà e ½ a carico di AO 1, la quale dovrà rifondere parziali ripetibili agli appellanti, mentre questi ultimi dovranno ripetibili all'appellato AO 2.

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia:

                                    I.   L'appello 16 agosto 2007 di AP 2 e AP 1 è respinto nei confronti di AO 2 ed è parzialmente accolto nei confronti di AO 1). Di conseguenza la sentenza 25 giugno 2007 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:

                                                      1.    La petizione 20 novembre 1995 di AP 2 e AP 1 è respinta nei confronti di AO 2 ed è parzialmente accolta nei confronti di AO 1). Di conseguenza:

                                                      §     AO 1) è condannata a pagare a AP 2 e AP 1 l'importo complessivo di fr. 38'940.– oltre interessi al 5% a decorrere dal    1° febbraio 1994.

                                                      §§   È rigettata in via definitiva l'opposizione al PE n. __________1 dell'Ufficio Esecuzione di Lugano sino a concorrenza di fr. 38'940.– oltre interessi al 5% a decorrere dal 1° febbraio 1994.

                                                      2.    La tassa di giustizia di fr. 1'400.– (millequattrocento), da anticipare dagli attori, e le spese, restano per 3/5 a loro carico con vincolo di solidarietà e per 2/5 a carico di AO 1). Gli attori rifonderanno, pure con vincolo di solidarietà, a Giacomo Parini fr. 2'000.– a titolo di ripetibili; AO 1) rifonderà fr. 1'200.– agli attori per parziali ripetibili.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    700.b) spese                                                      fr.      50.-

                                         Totale                                                           fr.    750.da anticiparsi dagli appellanti, restano a loro carico per ½  con vincolo di solidarietà e per ½ a carico di AO 1). Gli appellanti rifonderanno, pure con vincolo di solidarietà, a AO 2 fr. 1'000.– a titolo di ripetibili; AO 1) rifonderà agli appellanti fr. 950.– per parziali ripetibili.

                                  III.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2007.170 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 25.09.2008 12.2007.170 — Swissrulings