Incarto n. 12.2006.212
Lugano 9 luglio 2007/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. AC.2006.1 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 promossa con petizione 23 gennaio 2006 da
AP 1 rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 2
in materia di accertamento dell’inesistenza del debito che il Pretore ha respinto con sentenza 21 novembre 2006, ponendo la tassa di giustizia e le spese a carico dell’attore, obbligato inoltre a rifondere alla controparte un’indennità per ripetibili di
fr. 500.-;
appellante l’attore che con atto del 4 dicembre 2006 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo all’appello, l’annullamento della sentenza 21 novembre 2006, con rinvio degli atti al Pretore per istruzione della procedura cautelare e sospensione della procedura;
mentre l’appellata ha rinunciato a presentare osservazioni all’appello;
considerato che il 6 giugno 2007 l’appellante ha comunicato alla Camera l’avvenuto ritiro del precetto esecutivo n. __________ oggetto della causa e ha chiesto lo stralcio della causa, con protesta di spese e ripetibili, mentre dal canto suo l’appellata osserva che le spese e le ripetibili devono essere poste a carico dell’attore, desistente;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
considerato
in fatto e in diritto:
che AO 1 ha escusso l’ex marito AP 1, facendogli notificare il 15 settembre 2005 dall’UE di L__________ il PE n. __________ per fr. 16'950.- per l’incasso dei contributi alimentari dovuti secondo la sentenza di divorzio del 3 febbraio 2003 e la modifica dell’11 luglio 2005;
che l’opposizione interposta dal debitore escusso al PE è stata respinta in via definitiva il 28 novembre 2005;
che con l’azione in accertamento dell’inesistenza del debito fondata sull’art. 85a LEF l’attore ha chiesto in via cautelare la sospensione dell’esecuzione e nel merito l’accertamento dell’inesistenza del debito vantato dalla creditrice, a seguito della decisione sulla modifica della sentenza di divorzio emanata dal giudice competente;
che statuendo il 21 novembre 2006 il Pretore ha respinto la petizione, per il motivo che la creditrice aveva dimostrato il fondamento del proprio credito, mentre l’escusso non ha sollevato eccezioni attinenti al dispositivo della sentenza né autentici nova;
che l’appellante insorge contro la citata sentenza pretorile, adducendo la violazione del suo diritto di essere sentito per il rifiuto del Pretore di assumere prove sulla sua situazione personale e finanziaria;
che il 6 giugno 2007 l’appellante ha comunicato l’avvenuto ritiro il 22 marzo 2007 del PE n. __________ e ha chiesto lo stralcio della causa, con protesta di spese e ripetibili;
che l’appellata non ha contestato di aver ritirato il PE e sostiene che il ritiro dell’appello comporta la desistenza dell’attore, al quale vanno caricate spese e ripetibili;
che secondo l’art. 85a cpv. 1 LEF l’escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell’esecuzione l’accertamento dell’inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione; se l’azione è ammessa, il tribunale, secondo il caso, annulla oppure sospende l’esecuzione (art. 85a cpv. 3 LEF);
che tale azione, di accertamento negativo, presuppone l’esistenza di una procedura esecutiva in corso (DTF 127 III 41 consid. 4c pag. 43);
che il presupposto dell’interesse giuridico immediato decade allorquando il precettante ha ritirato l’esecuzione in questione (DTF 132 III 277 consid. 4.3; DTF 127 III 41 consid. 2 e 4), come è appunto il caso nella fattispecie;
che, di conseguenza, l’azione promossa il 21 novembre 2006 è diventata sprovvista di interesse giuridico immediato dopo il 22 marzo 2007 (DTF 127 III consid. 4c pag. 43), sicché l’appello deve essere stralciato d’ufficio dai ruoli;
che in siffatte circostanze la comunicazione 6 giugno 2007 non è una desistenza dell’appellante, ma la semplice comunicazione di un fatto che rende sprovvista di interesse giuridico la procedura giudiziaria;
che qualora una causa divenga senza interesse giuridico il giudice statuisce sulle spese e le ripetibili tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite con una valutazione sommaria dell’esito che avrebbe avuto la causa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e commentato, App 2000/2004, m. 15 ad art. 151);
che lo stralcio dell’appello per carenza d’interesse giuridico preclude la possibilità di modificare il dispositivo pretorile sulle spese e le ripetibili;
che nella fattispecie la creditrice escutente era al beneficio di una sentenza esecutiva che le riconosceva il diritto a contributi di mantenimento per sé medesima e per i figli e il debitore escusso aveva avviato una causa di modifica di tale sentenza, ancora pendente al momento in cui ha introdotto l’azione 23 gennaio 2006 (cfr. petizione pag. 9);
che pertanto a quel momento l’attore non disponeva di una sentenza di modifica della sentenza di divorzio in base alla quale procedeva l’attrice e non poteva dunque provare l’inesistenza del debito (Schmidt, in: Commentaire romand LP, n. 11 ad art. 85a LP);
che a un esame sommario della fattispecie la causa non presentava probabilità di successo e l’appello sarebbe stato verosimilmente respinto;
che le spese vanno nondimeno ridotte per tenere conto dell’avvenuta carenza di interesse giuridico, e rimangono a carico dell’appellante, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte convenuta, che non ha presentato osservazioni;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
1. L’appello 4 dicembre 2006 di Alfonso Mattei è stralciato dai ruoli per mancanza di interesse giuridico.
2. Le spese della procedura di appello, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 100.spese fr. 50.fr. 150.rimangono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).