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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.11.2006 12.2006.127

November 28, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·382 words·~2 min·4

Summary

stralcio per radiazione di società dal registro di commercio in corso di procedura

Full text

Incarto n. 12.2006.127

Lugano 28 novembre 2006/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.232 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 4 aprile 2001 da

AO 1  rappr. dall’   RA 1   

contro

AP 1  rappr. dall’   RA 2   

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 12'028.40 oltre interessi al 5% dal 5 marzo 1997, domanda avversata dalla convenuta, e che il Segretario assessore ha accolto con sentenza 31 maggio 2006 limitatamente all’importo di fr. 12'028.40 oltre interessi al 5% dal 3 novembre 2000;

appellante la convenuta con atto di appello 21 giugno 2006, con cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, e in subordine di riformarlo nel senso di ridurre a fr. 8'780.85 oltre interessi al 5% dal 3 novembre 2000 l’importo dovuto, con conseguente diversa ripartizione degli oneri processuali e delle ripetibili, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice non ha presentato osservazioni all’appello;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che il 24 novembre 2006 l’appellante ha chiesto lo stralcio della procedura dai ruoli, l’appellata AO 1 essendo stata radiata d’ufficio dal Registro di commercio in applicazione dell’art. 89 ORC il 14 novembre 2006;

                                         che la parte appellata è ormai sprovvista di personalità giuridica (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 38 m. 35; II CCA 6 aprile 2004 inc. n. 12.2003.72, 8 aprile 2004 inc. n. 12.2003.125);

                                         che la tassa e le spese di giudizio vanno percepite a carico dell'anticipo già prestato dall'appellante mentre non vi sono ripetibili da assegnare, già per il fatto che non sono state presentate osservazioni all’appello;

Per i quali motivi,

vista, per le spese, la vigente TG

pronuncia

                                   1.   L’appello 21 giugno 2006 di AP 1 è stralciato dai ruoli.

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 200.-) sono prelevate dall’anticipo versato all’inizio della procedura d’appello.

                                   3.   Intimazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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