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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 05.10.2006 12.2006.117

October 5, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,448 words·~7 min·4

Summary

notificazione direttamente alla parte invece che al patrocinatore - sfratto - parte preclusa

Full text

Incarto n. 12.2006.117

Lugano 5 ottobre 2006/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2006.583 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza di sfratto 28 aprile 2006 da

, Lugano  

contro

S__________ __________, Lugano rappr. dall’avv., Lugano-Besso  

con cui l'istante ha chiesto lo sfratto del convenuto dall’appartamento di 2 1/2 locali sito nel Palazzo F__________ in Via S__________ a P__________;

domanda che il convenuto, precluso, non ha contestato e che il Pretore ha accolto con decreto 19 maggio 2006;

appellante la parte convenuta, che con atto di appello con domanda di effetto sospensivo del 29 maggio 2006, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di sfratto, con protesta di spese e ripetibili e richiesta di beneficio dell'assistenza giudiziaria;

richiamato il decreto 7 giugno 2006 con cui l'allora Presidente di questa Camera ha conferito al gravame l’effetto sospensivo;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

Considerato

in fatto e in diritto

                                               che con contratto 20 dicembre 2004 G__________ __________ ha dato in locazione a S__________ __________ l’appartamento di 2 1/2 locali sito nel Palazzo F__________ in Via S__________ __________ a P__________ (doc. A);

                                               che il contratto, di durata indeterminata, prevedeva tra l’altro il versamento mensile di una pigione di fr. 750.- e di una quota parte per le spese accessorie di fr. 150.-;

                                               che con scritto 12 dicembre 2005 la locatrice, rilevando l’esistenza di uno scoperto di fr. 940.- (per l'affitto e la quota parte delle spese accessorie del mese di novembre 2005, come pure per le spese di sollecito), ha assegnato al conduttore un termine di 30 giorni per provvedere al relativo pagamento, in difetto di che il contratto sarebbe stato rescisso in applicazione dell’art. 257d CO (doc. B);

                                               che, non essendo intervenuto alcun versamento nel termine, il 23 gennaio 2006 la locatrice con formulario ufficiale ha disdetto il contratto per il 28 febbraio 2006 (doc. C);

                                               che un tentativo di conciliazione avviato dalla locatrice il 4 aprile 2006 presso l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione, per la mancata riconsegna dell'appartamento locato, è risultato infruttuoso non avendo il conduttore presenziato all'udienza del 27 aprile 2006;

                                               che, successivamente, con istanza del 28 aprile 2006 la locatrice ha chiesto lo sfratto del conduttore dall’ente locato;

                                               che con raccomandata N. 01508490 dell'8 maggio 2006 il Pretore ha citato il convenuto a comparire all’udienza di discussione, indetta per il 18 maggio successivo;

                                               che la raccomandata non è stata ritirata;

                                               che all’udienza di discussione è comparsa unicamente la rappresentante dell'istante, che si è riconfermata nelle sue allegazioni;

                                               che con il giudizio qui impugnato il Pretore, rilevando che l’istanza si fondava sul contratto di locazione e che lo stesso era stato disdetto, ha decretato lo sfratto del convenuto dai locali occupati entro dieci giorni dall'intimazione del decreto, mettendo a suo carico la tassa di giustizia e le spese di fr. 100.-, come pure le ripetibili di fr. 100.-;

                                               che con l’appello, cui è stato concesso l’effetto sospensivo, il convenuto chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere l’istanza di sfratto;

                                               che l’appellante in sostanza chiede l'annullamento della sentenza non essendo stato regolarmente citato all'udienza, venendo con ciò meno la possibilità di difendersi; non sarebbe inoltre stato informato il suo rappresentante legale noto, a suo dire, alla controparte e al giudice e neppure il Patronato penale alla cui vigilanza è sottoposto e la disdetta sarebbe nulla non avendo egli ricevuto “la comminatoria ex art. 257d CO” del 12 dicembre 2005;

                                               che innanzitutto giusta l’art. 124 cpv. 1 CPC la notificazione degli atti avviene, di regola, mediante invio postale raccomandato, ritenuto che essa è considerata per validamente effettuata anche se il destinatario ha rifiutato o impedito la consegna (cpv. 5; IICCA 16 gennaio 1997 in re P./D. SA, 26 agosto 1998 in re G./G.H.);

                                               che in particolare nel caso in cui il destinatario non può essere raggiunto e viene posto l’avviso di ritiro nella bucalettere, l’invio si considera notificato al momento in cui esso viene ritirato all’ufficio postale e in caso di mancato ritiro l’ultimo dei 7 giorni di giacenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 124 n. 19; RDAT 2003 I 44);

                                               che nella fattispecie la notificazione della citazione al convenuto è pertanto valida, non avendo per altro egli addotto alcun motivo a giustificazione del mancato ritiro della raccomandata;

                                               che la notifica di un'istanza e di una citazione direttamente ad una parte e non al suo patrocinatore, anche se noto alla controparte non è nulla, spettando al convenuto, regolarmente citato alla discussione, farsi parte diligente e interessarsi presso il suo patrocinatore circa la sua partecipazione all'udienza, rispettivamente accertarsi se egli fosse a conoscenza della convocazione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 120 n. 25; Rep. 2000 n. 39);

                                               che il Pretore, ricevuta l'istanza 28 aprile 2006, dalla quale non risultava alcun patrocinatore di S__________ __________, agendo in conformità con quanto previsto dall'art. 120 cpv. 1 CPC, l'ha correttamente notificata alla parte convenuta menzionata nella medesima;

                                               che il CPC non impone del resto al giudice di verificare l'esistenza di un rapporto di rappresentanza non indicato nell'allegato, neppure qualora il convenuto disponga già di un patrocinatore in altra vertenza presso di lui pendente;

                                               che al Patronato penale non sono affidati compiti di rappresentare il convenuto in giudizio, per cui la notifica da parte del giudice a norma dell'art. 120 cpv. 1 CPC – o anche solo la “comunicazione” – di atti giudiziari concernenti una persona soggetta alla sua vigilanza non entra in considerazione;

                                               che di conseguenza il convenuto, il quale risulta così esser stato citato regolarmente all’udienza di discussione e che non è comparso, è precluso nella lite (art. 135 cpv. 1 CPC);

                                               che l’appellante ritiene in ogni caso che “l'appellata sostiene ma non dimostra di aver inviato la comminatoria di disdetta ex art. 257d CO il 12 dicembre 2005” e quindi la disdetta sarebbe nulla;

                                               che, prima di esaminare in dettaglio tale contestazione, va rilevato che per costante giurisprudenza anche alla parte preclusa è riconosciuto il diritto di appellare per dimostrare che la sentenza del giudice di prime cure non adempie il requisito di un giudizio pronunciato a termini di ragione e secondo il diritto (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 5 ad art. 169; Rep. 1969 p. 283; II CCA 29 settembre 1998 in re M./F. SA);

                                               che tuttavia la procedura di appello si caratterizza quale accertamento critico della decisione del primo giudice senza possibilità che queste emergenze processuali possano essere mutate e questo rigore non trova eccezione nei confronti del convenuto contumace al quale, pur essendo data la facoltà d’appellare, non è però permesso - in quanto l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC esclude la facoltà di addurre fatti nuovi, prove ed eccezioni - di avvalersi di contestazioni non sollevate in prima istanza e non rilevabili d’ufficio dal giudice (Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 321 CPC n. 5; II CCA 29 settembre 1998 in re M./F. SA);

                                               che, ciò premesso, la censura sollevata dall’appellante, formulata per la prima volta in questa sede e non rilevabile d’ufficio, è manifestamente irricevibile;

                                               che ad ogni modo la censura di nullità della disdetta non era stata sollevata neppure davanti all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione presso il quale il conduttore era stato convenuto dalla locatrice; risultando per contro dalla lettera spedita dal Patronato penale il 26 aprile 2006 al predetto Ufficio che S__________ A__________ era in possesso di “documentazione relativa alla disdetta” e che “la mancata evasione della corrispondenza e il mancato ritiro delle raccomandate” rientra in “una situazione di disagio assai importante” del conduttore;

                                               che di conseguenza il Pretore ha giustamente concluso per la legittimità dell’istanza di sfratto, per cui l’appello, del tutto infondato, deve essere respinto;

                                               che, quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta, l'appello risultando sprovvisto fin dall'inizio di probabilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag);

                                               che, gli oneri processuali, volutamente ridotti per tener conto del caso particolare, seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, che non ha presentato osservazioni al gravame;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                   1.   L’appello 29 maggio 2006 di S__________ A__________ è respinto.

                                   2.   La domanda di assistenza giudiziaria presentata da S__________ A__________ è respinta.

                                   3.   Gli oneri processuali di complessivi fr. 150.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   4.   Intimazione:

- avv. __________, Via Soldino 22, Lugano-Besso - G__________ __________ __________ __________ SA, , Lugano  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                       Il segretario

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