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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.12.2006 12.2005.224

December 7, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,818 words·~9 min·4

Summary

contratto di assicurazione - sinistro - valore assicurato - onere della prova - obbligo di fornire informazioni

Full text

Incarto n. 12.2005.224

Lugano 7 dicembre 2006/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.115 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 5 settembre 2002 da

AP 1  rappr. dall’  RA 1   

  contro  

AO 1 rappr. dall’  RA 2   

con la quale l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 53'000.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2002 a titolo di risarcimento danni per sopravvenienza di un rischio coperto da polizza assicurativa, domanda alla quale si è opposta la convenuta, e sulla quale il Pretore ha statuito il 1° dicembre 2005, accogliendola limitatamente all’importo di fr. 3'104.80 oltre interessi al 5% dal 19 gennaio 2002;

appellante l'attrice con atto di appello 13 dicembre 2005, con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione per fr. 40'605.– oltre interessi al 5% dal 19 gennaio 2002, protestando spese di entrambe le sedi;

mentre la convenuta propone nelle sue osservazioni dell'8 febbraio 2006 di respingere l'appello, con protesta di ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   In data 13 gennaio 1999 AP 1 ha sottoscritto quale proponente, presso la AO 1, la polizza assicurativa di responsabilità civile casco totale n. __________ per l'autocarro __________ targato __________, con fine del contratto il 31 dicembre 2001. __________, autista della AP 1, ha causato un danno all'autocarro incastrandosi il 13 dicembre 2001 nel sottopassaggio della ferrovia in __________ a __________.

                                   2.   Preso atto della notifica del sinistro, con lettera 21 dicembre 2001 la AO 1 ha comunicato alla AP 1 che i costi prevedibili per la riparazione delle parti danneggiate – ponte e sponda idraulica – superavano il valore degli stessi. Ha quindi concluso che il risarcimento veniva fissato in fr. 14'800.–, importo corrispondente al valore venale delle parti danneggiate, incluso smontaggio e rimontaggio, dal quale dovevano essere ancora dedotte le franchigie contrattuali.

                                         Il 28 dicembre 2001 AP 1 ha manifestato alla AO 1 il proprio disaccordo con la predetta valutazione del danno, in quanto a suo dire non rispettosa delle condizioni contrattuali. Ha fatto valere “l'effettivo danno di riparazione” stimato dalla __________ in fr. 51'798.60. Con accordo sottoscritto il 1° febbraio 2002, AP 1 ha dipoi autorizzato la ditta __________ a riprendere l'autocarro incidentato. Quest'ultima si è dal canto suo impegnata a procedere “allo smontaggio” del camion e a restituire alla AP 1 i “6 pneumatici”, come pure a emettere “un buono di fr. 1'500.–” in caso di acquisto di un nuovo veicolo presso di lei.

                                         Con lettere 7 e 27 febbraio 2002, la __________, in rappresentanza di AP 1 ha contestato la valutazione peritale del danno eseguita dalla AO 1. Il risarcimento non doveva a suo dire limitarsi alla sovrastruttura, ma estendersi all'intero veicolo. Questa tesi è stata ripetutamente contestata dalla AO 1.

                                   3.   Con petizione 5 settembre 2002 l'attrice ha quindi chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 53'000.– oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2002, a titolo di risarcimento danni, corrispondente, a suo dire, al valore venale dell'intero automezzo. Con risposta 5 novembre 2002 la convenuta si è opposta in via principale alla petizione. In via subordinata, ne ha postulato l'accoglimento parziale, limitatamente all'importo di fr. 14'800.– (valore residuo del ponte) o, in via ancor più subordinata, di fr. 28'300.– (valore residuo dell'intero autocarro); entrambi gli importi da diminuire ulteriormente con deduzione della franchigia contrattuale, dei premi assicurativi scaduti e del valore del relitto. Le posizioni delle parti sono state confermate nelle rispettive repliche e dupliche. Esperita l'istruttoria, con le conclusioni del 28 settembre 2004 l'attrice ha ribadito le propria domanda. Con le conclusioni dell'8 novembre 2004, la convenuta ha invece rinunciato a chiedere la reiezione integrale della petizione. Ne ha chiesto in via principale l'accoglimento limitatamente all'importo di fr. 14'400.– (valore residuo del ponte) o, in via subordinata, di fr. 29'003.40 (valore residuo dell'intero autocarro); importi da diminuire ulteriormente con deduzione della franchigia contrattuale, dei premi assicurativi scaduti e del valore del relitto.

                                   4.   Con decisione 1° dicembre 2005 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione. In sintesi il primo giudice si è dipartito dal valore venale dell'intero autocarro, calcolato dal perito giudiziario __________ in fr. 29'003.40 (fr. 13'503.40 per il telaio con cabina e fr 15'500.– per il cassone). Da tale importo egli ha dedotto fr. 11'395.20 per la compensazione di premi assicurativi scaduti a carico dell'attrice e fr. 1'000.– per la franchigia contrattuale. Il Pretore ha pure rilevato che l'attrice ha preferito inviare l'autocarro alla demolizione e ricavarne solo fr. 1'500.– (somma pari al buono emesso dalla __________), impedendo il passaggio di proprietà dei residui in favore dell'assicurazione. Ha pertanto ammesso il diritto della convenuta di dedurre dalle sue prestazioni anche il valore del relitto, calcolato dal perito giudiziario in fr. 13'503.40. Il primo giudice ha quindi condannato la convenuta a versare all'attrice l'importo di fr. 3'104.80 oltre interessi al 5% dal 19 gennaio 2002.

                                   5.   Con appello 13 dicembre 2005 l'attrice chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 40'605.– oltre interessi al 5% dal 19 gennaio 2002. Essa contesta che il Pretore si sia basato su una perizia giudiziaria, a suo dire inattendibile, per quantificare il valore venale dell'autocarro. Ripropone il valore di fr. 53'000.–. Pure contestata è la deduzione di fr. 13'503.– pari al valore del relitto, fondata su una perizia che egli ritiene inaffidabile. Ma l'attrice contesta pure il principio di tale deduzione, sostenendo l'abuso di diritto da parte della convenuta. Rileva che se quest'ultima avesse voluto reclamare l'attribuzione del veicolo, avrebbe dovuto farlo “non appena ha avuto conoscenza dell'offerta del __________, pari a fr. 1'500.–”, senza lasciare che il veicolo venisse rottamato.

                                         Con le osservazioni all'appello, la convenuta ne chiede la reiezione sulla base di considerazioni di cui si dirà, se necessario, ai punti seguenti.

                                   6.   A questo stadio della lite non è più contestato il principio del risarcimento sulla base del valore venale dell'intero autocarro. Neppure sono litigiose le deduzioni - fatte valere dalla convenuta e ammesse dal Pretore - di fr. 1'000.– per la franchigia contrattuale e fr. 11'395.20 per la compensazione di premi assicurativi scaduti, a carico dell'attrice. Contestati sono invece il valore venale dell'autocarro e il valore del relitto, accertati dal primo giudice, sulla base delle risultanze della perizia giudiziaria Bogana, rispettivamente in fr. 29'003.40 e fr. 13'503.40. Il Pretore, a dire dell'appellante, per quantificare le predette posizioni non doveva basarsi su una perizia “inattendibile” (appello, pag. 5 in basso) e “inaffidabile” (appello, pag. 7 verso l'alto).

                                6.1   Se non che, all'attrice, gravata dell'onere della prova secondo l'art. 8 CC, spettava di provare il valore venale dell'autocarro (Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, pag. 58, Préambule LCA). Nell'incarto – fatta eccezione per la perizia giudiziaria Bogana – si cercherà invano qualche documento o elemento probatorio permettente di confermare il valore venale del camion sostenuto dall'attrice in fr. 53'000.–. Nulla si ricava in proposito neppure dalle considerazioni fatte dal signor __________ (doc. Q e act. 6 pag. 3), alle quali fa riferimento l'appellante (appello, pag. 6, n. 10b) per altro in modo assai generico. Stante la sua funzione, la perizia giudiziaria può dunque anche produrre il risultato di colmare una situazione di vuoto probatorio e le “lacune” della condotta processuale della parte cui incombeva l'onere della prova. Bene dunque ha fatto il Pretore a fondare il suo giudizio su questo importante mezzo di prova, che l'attrice è in definitiva stata comunque sufficientemente diligente a proporre (Cocchi/Trezzini, CPC-TIApp., m. 13 ad art. 247). In effetti, quand'anche, come postulato, non si dovesse tener conto della perizia __________, ciò non gioverebbe all'appellante, ritenuto che in tale evenienza verrebbe addirittura a mancare l'unico punto di riferimento per stabilire l’ammontare del danno. Nel qual caso la petizione sarebbe stato quindi, interamente da respingere.

                                         In merito al contestato valore venale dell'autocarro il ricorso non merita dunque ulteriore disamina, tanto più che l'appellante non spende neppure una parola per confutare il ben fondato del computo peritale, fatto proprio dal Pretore. L'appello su questo punto cade quindi nel vuoto.

                                6.2   L'assicurato che avanza pretese di risarcimento ha un obbligo di informare l'assicuratore ed è tenuto a collaborare alla fissazione del danno (Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, pag. 58, Préambule LCA). Orbene, per quanto concerne la destinazione del relitto, l'attrice non ha palesemente adempiuto agli obblighi testé menzionati, quando in data 1° febbraio 2002 – mentre erano in corso le trattative per la liquidazione del danno – ha autorizzato la ripresa del camion incidentato da parte della ditta __________ (doc. B) senza informare la convenuta. Neppure nella lettera 7 febbraio 2002 (doc. I) spedita dalla __________ alla convenuta – per altro una settimana dopo la predetta autorizzazione di ripresa – viene fatto riferimento alla decisione dell'attrice di cedere a terzi i residui del veicolo. E' dunque a torto che l'appellante lamenta una mancata reazione della convenuta alla sua decisione di procedere “alla rottamazione del veicolo” e un abuso di diritto della compagnia di assicurazioni.

                                         Ancora una volta l'appellante non spende neppure una parola per confutare le basi del calcolo del valore del relitto eseguito dal perito giudiziario – forzatamente sulla base solo degli atti – e fatta propria dal Pretore. Né può essere di alcuna utilità il raffronto con l'offerta di fr. 1'500.– della ditta __________ (doc. B), della quale non sono noti i criteri di computo e che non è neppure supportata da un'audizione testimoniale dell'offerente. La decisione del primo giudice di dedurre dall'importo del risarcimento il valore del relitto, calcolato dal perito giudiziario in fr. 13'503.40, merita dunque conferma. Ciò ritenuto che la decisione unilaterale dell'attrice di procedere “alla rottamazione del veicolo” ha del resto reso impossibile il passaggio di proprietà alla convenuta dei residui del veicolo; il che implica che il valore di questi ultimi va contrattualmente dedotto dalle prestazioni per il danno totale (cfr. doc. D, condizioni generali della polizza assicurativa, punto C 3.234).

                                   7.   Ne discende che l'appello in oggetto, infondato su ogni punto, deve essere respinto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d'appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Nella commisurazione degli oneri processuali si tiene conto di un valore di causa di fr. 37'500.20.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:   

                                   1.   L'appello 13 dicembre 2005 della AP 1 è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      Fr.         1'450.b) spese                         Fr.              50.-

                                         Totale                             Fr.         1'500.sono posti a carico dell'appellante, la quale rifonderà fr. 2'800.-  alla controparte per ripetibili d'appello.

                                   3.   Intimazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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