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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.12.2006 12.2005.223

December 22, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,753 words·~9 min·4

Summary

pretese pecuniarie - domande di causa

Full text

Incarto n. 12.2005.223

Lugano 22 dicembre 2006/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2003.757 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 - promossa con petizione 20 novembre 2003 da

 AP 1  rappr. da  RA 1 

contro  

AO 1  rappr. da  RA 2 

chiedente la condanna della convenuta a versare all’attore gli importi necessari affinché sul conto n. __________ venga ristabilito l’importo di fr. 92'997.85 mentre sul conto __________ n. __________ l’importo di fr. 150'000.-, oltre interessi al 5% dal 2 marzo 2000;

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 25 novembre 2005 ha respinto;

appellante l'attore con atto di appello 15 dicembre 2005, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con osservazioni 19 gennaio 2006 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   AP 1 è titolare di due relazioni bancarie presso il AO 1 ed in particolare del conto nominativo n. __________, che il 2 marzo 2000 presentava un saldo di fr. 92'997.85, e del conto cifrato __________ n. __________, sul quale sono stati fatti affluire, tramite due versamenti di fr. 100'000.- e di fr. 50'000.-, effettuati l’8 febbraio 1994 rispettivamente il 2 marzo 2000, complessivamente fr. 150'000.-. Tra il 7 e l’8 marzo 2000 le somme presenti su entrambi i conti sono state investite in 3 fondi di investimento del AP 1, che negli anni seguenti, a seguito del noto calo dei mercati, hanno subito un’importante diminuzione di valore, anche se attualmente sono in ripresa.

                                   2.   Con la petizione in rassegna, avversata dalla controparte, AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 e il direttore della succursale __________ di quell’istituto F__________ __________, poi dimesso dalla lite, contestando di aver ordinato gli investimenti in questione e rilevando in ogni caso come egli non fosse stato reso edotto dei rischi insiti in quegli investimenti. Egli ha pertanto chiesto la loro condanna “a versare ... gli importi necessari affinché sul conto n. __________ nominativo venga ristabilito l’importo di fr. 92'997.85 mentre sul conto __________ n. __________ ... l’importo di fr. 150'000.-, oltre interessi al 5% dal 2 marzo 2000”.

                                   3.   Avendo il Pretore, con la sentenza qui impugnata, respinto la petizione, l’attore, con l’appello che qui ci occupa, ne chiede la riforma nel senso dell’integrale accoglimento della petizione così come formulata, mentre la convenuta, con le sue osservazioni, postula la reiezione del gravame. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

                                   4.   La domanda dell’attore appare problematica per due ordini di motivi, evidenziati dalla convenuta, da un lato per il fatto che egli fa valere il risarcimento di un danno attualmente solo potenziale, non avendo a tutt’oggi liquidato gli investimenti contestati (cfr. infra consid. 4.1), e dall’altro siccome la sua richiesta, pur essendo di natura creditoria, non è stata cifrata né in prima sede né nella procedura di secondo grado (cfr. infra consid. 4.2).

                                4.1   Lombardini, commentando la sentenza della Prima Corte civile del Tribunale federale 4C.18/2004 del 3 dicembre 2004 (RSPC 2005 p. 177), sostiene che il cliente che reclama il risarcimento del danno subito a seguito della cattiva gestione del suo conto deve, per poter cifrare in modo preciso il suo pregiudizio, aver venduto gli attivi che rimprovera alla banca di aver acquistato o dimostrare che il loro valore è nullo e resterà tale. A suo parere, il cliente non può in effetti conservare gli attivi e reclamare un indennizzo, ritenuto che in tale ipotesi non sarebbe in grado di cifrare il suo pregiudizio. Oltretutto, sempre a suo dire, il cliente potrebbe addirittura trovarsi arricchito, a dipendenza dell’evoluzione del valore dei suoi attivi, se egli li avesse tenuti e in più abbia ricevuto un indennizzo.

                                         Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, la situazione è solo apparentemente identica. L’attore, pur non avendo liquidato gli investimenti contestati, ha in effetti specificato con la petizione che la quantificazione del suo pregiudizio, di cui postulava il risarcimento, avrebbe dovuto essere fatta al momento della sentenza (p. 5), precisando poi con le conclusioni, dopo averlo implicitamente preannunciato in sede di udienza preliminare (verbale p. 1; cfr. pure l’ordinanza sulle prove 7 luglio 2004), che decisiva era la data del dibattimento finale (p. 9). Stabilito così il momento determinante per la quantificazione del pregiudizio, è escluso che il danno di cui si chiede il risarcimento possa essere considerato solo potenziale e dunque inesistente.

                                4.2   Per principio, la procedura civile cantonale può esigere che le domande siano formulate in termini precisi e distinti, con l’indicazione, in caso di condanna in denaro, della cifra esatta (DTF 116 II 215 consid. 4a; IICCTF 24 novembre 1998 5P.416/1998; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3a ed., Zurigo 1979, p. 193; Guldener, Bundesprivatrecht und kantonales Zivilprozessrecht, in RDS 1961 II p. 59; Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed., Berna 2006, § 33 n. 5a; Hohl, Procédure civile, Vol. I, Berna 2001, § 6 n. 212 seg.): è ciò che ha fatto anche la procedura ticinese (art. 165 cpv. 2 lett. g CPC; Cocchi/Trezzini, Codice di Procedura Civile ticinese annotato, Lugano 1993, m. 11 ad art. 165; II CCA 29 novembre 2006 inc. n. 12.2006.72). Una siffatta regola soffre però diverse eccezioni, segnatamente nei casi in cui il diritto federale ammette il contrario (per esempio l’art. 73 cpv. 2 LBI) o lascia all’apprezzamento del giudice la determinazione dell’importo (art. 42 cpv. 2 CO), oppure ancora quando l’attore non è in grado di stabilirlo ovvero una tale indicazione non possa essere pretesa perché, ad esempio, solo l’istruttoria permette di determinarla (sentenze DTF e IICCTF citate; Guldener, op. cit., ibidem; Vogel, op. cit., § 33 n. 5b segg.; Hohl, op. cit., § 6 n. 214 segg.).

                                         Nella fattispecie è incontestabile che la domanda attorea volta alla condanna della convenuta “a versare ... gli importi necessari affinché sul conto n. __________ nominativo venga ristabilito l’importo di fr. 92'997.85 mentre sul conto __________ n. __________ ... l’importo di fr. 150'000.-, oltre interessi al 5% dal 2 marzo 2000”, pur indicando le finalità perseguite con la causa (quella di “ristabilire” determinati importi sui due conti), non contiene però l’importo esatto richiesto (non è in effetti tale la domanda di “versare ... gli importi necessari” a un determinato scopo), che pure poteva agevolmente essere indicato - tant’è che in petizione il pregiudizio a quel momento subito era stato quantificato in fr. 102'882.85 (p. 5) - sia pure con la riserva di un suo successivo adeguamento. Ma quand’anche si volesse riconoscere all’attore la facoltà di introdurre una domanda non cifrata per il fatto che, nelle sue intenzioni, il momento decisivo per la determinazione del suo pregiudizio doveva essere quello alla data della sentenza, poi prolata il 25 novembre 2005, rispettivamente del dibattimento finale (cfr. supra consid. 4.1), concretamente fissato per il 4 marzo 2005, è in ogni caso chiaro che l’effettiva quantificazione della somma richiesta, beninteso previa indicazione del pregiudizio effettivamente sofferto, avrebbe potuto e dovuto essere fatta, se non già in occasione del dibattimento finale, a cui le parti hanno rinunciato, quanto meno con l’allegato di appello. Sennonché nemmeno nel gravame è stato indicato il pregiudizio effettivamente sofferto e soprattutto, in violazione dell’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 8 segg. ad art. 309), si è provveduto a cifrare la domanda, non potendo evidentemente bastare l’aggiunta dell’aggettivo “liquido” alla richiesta formulata in precedenza (da cui la domanda d’appello di condannare la convenuta “a versare ... gli importi necessari affinché sul conto n. __________ venga ristabilito l’importo liquido di fr. 92'997.85 mentre sul conto n. __________ ... l’importo liquido di fr. 150'000.-, oltre interessi al 5% dal 2 marzo 2000”). Ritenuto da una parte che i fatti determinanti per il giudizio di seconda istanza sono quelli esistenti al momento dell’emanazione della decisione pretorile (Vogel, op. cit., § 37 n. 102; I CCA 19 agosto 1996 inc. n. 11.96.59) e dall’altra che lo stesso attore aveva auspicato che il momento decisivo per la determinazione del suo danno fosse quello alla data della sentenza rispettivamente del dibattimento finale, è del tutto escluso, ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, che l’attore possa pretendere di introdurre un atto d’appello senza cifrare le sue pretese chiedendo alla scrivente Camera di prendere in considerazione il pregiudizio esistente al momento della sentenza d’appello, oltretutto dopo averlo essa stessa accertato d’ufficio (appello p. 12). La domanda d’appello, non cifrata, non può in definitiva essere ritenuta sufficientemente precisa e determinata, per cui, non potendosi ammettere un minor rigore processuale per il fatto che la parte attrice è rappresentata da un avvocato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 307; II CCA 9 settembre 1998 inc. n. 12.98.108, 20 novembre 2000 inc. n. 12.2000.215; ICCTF 3 marzo 1997 4P.105/1996), si deve senz’altro concludere per la nullità dell’intero appello (art. 309 cpv. 5 CPC), e dunque anche dell’altra domanda ricorsuale, concernente il giudizio sulle spese e sulle ripetibili della prima sede, che è un semplice corollario della prima richiesta.

                                   5.   Ne discende l’irricevibilità del gravame, che in ogni caso avrebbe dovuto essere respinto anche nel merito, visto che l’attore non ha assolutamente provato qual’era il danno da lui subito al momento della sentenza, il 25 novembre 2005, rispettivamente del dibattimento finale, il 4 marzo 2005, agli atti essendo stato versato dalla convenuta solo il conteggio al 21 febbraio 2005, senza che egli in questa sede abbia avuto nulla da obiettare.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 84'298.- (che corrisponde al pregiudizio al 21 febbraio 2005, così come è stato accertato dal Pretore), seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 15 dicembre 2005 di AP 1 è respinto.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.    1’000.b) spese                         fr.         50.-

                                         Totale                             fr.    1’050.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 2’500.- per ripetibili.

                                  III.   Intimazione:

-     ; -     .  

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                         Il segretario

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