Incarto n. 12.2005.21
Lugano 9 febbraio 2005/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.110 (azione di disconoscimento di debito) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 25 febbraio 2003 da
AP 1 rappr. da RA 1
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 2
con la quale l’attrice ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 199'093.35 di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano fattole notificare dalla creditrice e la conferma della sua opposizione, domande alle quali si è opposta la convenuta e che il Pretore ha respinto il 17 dicembre 2004;
appellante l’attrice che con atto di appello del 21 gennaio 2005 postula l’accoglimento della petizione nella misura di fr. 56'950.09, con protesta di spese e ripetibili in seconda sede;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che l’8 aprile 2002 AO 1 ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 un PE n. __________ per l’incasso di fr. 219'236.- oltre interessi all’8% dal 30 aprile 1999, sulla base di riconoscimenti di debito del 30 aprile 1999 e del 5 febbraio 2002 e di fatture indicate come n. 222095, 2220068001 e 220095001;
che l’opposizione interposta dall’escussa è stata respinta limitatamente all’importo di fr. 199'093.35 oltre interessi all’8% con sentenza 10 luglio 2002 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, confermata il 29 gennaio 2003 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello (doc. A, sentenza 29 gennaio 2003 della Camera di esecuzione e fallimenti, inc. 14.2002.75);
che con petizione 25 febbraio 2003 AP 1 ha convenuto davanti alla Pretura del Distretto di Lugano AO 1 per ottenere il disconoscimento del debito di fr. 199'093.35 vantato dalla convenuta nei suoi confronti e oggetto del PE n. __________ dell’UE di Lugano e la conferma dell’opposizione da lei interposta al precetto esecutivo;
che con la risposta del 17 aprile 2003 la convenuta si è opposta alla petizione;
che con la replica del 27 maggio 2003 e la duplica del 23 giugno 2003 le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie posizioni;
che esperita l’istruttoria, con le conclusioni del 1° luglio 2004 l’attrice ha ridotto la domanda a fr. 56'950.10, mentre con le proprie conclusioni del 28 giugno 2004 la convenuta ha proposto l’integrale reiezione dell’azione;
che con sentenza del 17 dicembre 2004 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 2'200.- e le spese a carico dell’attrice, condannata inoltre a rifondere alla convenuta fr. 12'000.- per ripetibili;
che con appello 21 gennaio 2005 AP 1 è insorta contro la predetta sentenza, chiedendo che in riforma della medesima fosse disconosciuto ogni suo debito eccedente l’importo di fr. 142'143.25 e fosse ridotto l’importo per ripetibili accordato alla convenuta dal Pretore;
che l'appello non è stato notificato alla controparte;
che nella fattispecie le parti, entrambe attive nel commercio di tappeti, hanno definito il saldo dei loro pluriennali rapporti commerciali con la sottoscrizione da parte dell’attrice di due riconoscimenti di debito, datati 30 aprile 1999 e 5 febbraio 2002 (doc. A e B, inc. EF02.850 richiamato);
che nella convenzione sottoscritta il 5 febbraio 2002 l’attrice riconosceva di dovere alla convenuta fr. 199'093.35 per forniture di merce al 20 novembre 2001;
che con l’azione in disconoscimento del debito l’attrice ha proposto una propria ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti, sostenendo di dovere al 10 luglio 2002 solo fr. 142'143.25 (doc. 3 e 2 RO) alla convenuta e negando ogni validità all’atto sottoscritto nel 1999, siccome superato da un successivo contratto di conto vendita del 20 novembre 2001;
che il Pretore ha respinto la petizione per il motivo che l’attrice non aveva provato l’esattezza della propria ricostruzione contabile, contestata dalla convenuta, e che inoltre non aveva fatto valere l’errore nel termine di un anno dalla sua scoperta, il suo amministratore avendo sottoscritto i noti riconoscimenti di debito senza alcuna verifica delle fatture emesse; l’attrice, infine, non aveva dimostrato l’esistenza di propri crediti in compensazione di quello vantato dalla convenuta,
che nel suo appello l’attrice, dopo aver ricopiato nei primi 17 punti la petizione del 25 febbraio 2003, si duole per l’omessa verifica in prima sede della sua ricostruzione contabile dei rapporti tra le parti e rimprovera al Pretore di non aver affrontato “il spulcio” (sic) della documentazione da lei prodotta, lamentando il mancato “confronto contabile”;
che l’appellante non spende una sola parola sui motivi addotti dal primo giudice per respingere la petizione, in particolare sulla ratifica del contratto viziato dall’errore contabile, risalente per sua ammissione alle fatturazioni del 1994 (cfr. conclusioni del 1° luglio 2004, pag. 3), sulla correttezza della ricostruzione contabile, contestata dalla controparte e sull’assenza di prove dei crediti posti in compensazione, ma ribadisce di aver affrontato un immane lavoro contabile;
che quindi l’attrice non si è confrontata con le argomentazioni del Pretore e non spiega per quali motivi la sentenza dovrebbe essere modificata, così che l’atto di appello, sprovvisto di motivazione conforme ai requisiti di legge, è finanche irricevibile;
che l'appello, manifestamente infondato e ai limiti della temerarietà, può essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: 1. L'appello 21 gennaio 2005 di AP 1 è respinto.
2. Le spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.b) spese fr. 50.totale fr. 550.sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario