Incarto n. 12.2005.17
Lugano 7 marzo 2005/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretaria:
Camponovo
visto l'appello 21 gennaio 2005 presentato da
AP 1 (rappr. da RA 1)
contro
la decisione 13 dicembre 2004 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa promossa dall'appellante contro
AO 1 (rappr. da RA 2)
richiamata la diffida 28 gennaio 2005 del presidente di questa Camera mediante la quale all’appellante veniva assegnato un termine scadente il 21 febbraio 2005 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di
fr. 550.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, l’appello sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
considerato come il versamento sia stato effettuato solo il 23 febbraio 2005 e come, ritenuta la perentorietà del termine stesso, debba ritenersi tardivo,
decreta 1. L'appello 21 gennaio 2005 di AP 1 avverso la decisione 13 dicembre 2004 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, è stralciato dai ruoli per versamento tardivo dell'anticipo.
2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-sono poste a carico dell'appellante.
3. Intimazione:
-; -.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria