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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.09.2005 12.2005.169

September 30, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,157 words·~6 min·3

Summary

Nullità di dispositivo - non subingresso processuale per surrogazione di parte non costituitasi in giudizio

Full text

Incarto n. 12.2005.169

Lugano 30 settembre 2005/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.125 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 21 ottobre 2004 da

AO 1 rappr. dall’ RA 1  

contro

AP 1 e AO 2  

con la quale l’attrice ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 95'976.55 oltre interessi al 5% dal 17 giugno 2004 su fr. 55'952.- e dal 1° settembre 2002 sul rimanente e l’iscrizione di un’ipoteca legale definitiva di almeno fr. 75'956.60 oltre interessi sulla PPP __________ e di almeno fr. 20'019.95 oltre interessi sulla PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD __________, entrambe proprietà di AO 2, domande che i convenuti, entrambi rimasti preclusi in causa, non hanno contestato e che il segretario assessore ha accolto parzialmente con sentenza 1° settembre 2005, condannando AP 1 a versare all’attrice fr. 40'976.60 oltre interessi al 5% dal 26 giugno 2004 su fr. 23'888.40 e dall’11 settembre 2004 su fr. 17'088.20 e a AO 2, subentrato in causa all’attrice per l’importo da lui versato in corso di causa, fr. 55'000.oltre interessi al 5% dal 26 giugno 2004 su fr. 32'063.70 e dall’11 settembre 2004 su fr. 22'936.30 e ordinando l’iscrizione di un’ipoteca legale definitiva di fr. 26'535.90 oltre interessi sulla PPP n. __________ e di fr. 6'988.- oltre interessi sulla PPP n. __________, fondo base n. __________ RFD __________;

appellante la convenuta AP 1 che con atto di appello del 19 settembre 2005 postula la modifica del giudizio impugnato con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                                  che AO 1 ha convenuto in causa con petizione 21 ottobre 2004 AP 1 e AO 2 per ottenere la condanna della prima al pagamento di fr. 95'976.55 per opere eseguite nelle PPP n. __________ e __________ fondo base n. __________ RFD __________ e l’iscrizione dell’ipoteca definitiva degli artigiani sugli immobili proprietà del secondo;

                                                  che entrambe le parti convenute non hanno presentato la risposta di causa nei termini impartiti e sono dunque rimaste precluse in causa;

                                                  che in corso di causa il proprietario degli immobili ha versato all’attrice fr. 55'000.-;

                                                  che con sentenza del 1° settembre 2005 il Segretario assessore ha accolto parzialmente la petizione, ha condannato AP 1 a versare fr. 55'000.- a AO 2, surrogato nei diritti della creditrice in seguito al parziale riscatto del pegno, e fr. 40'976.60 all’attrice e ha fatto ordine all’Ufficiale dei registri di Locarno di iscrivere in via definitiva un’ipoteca legale di fr. 26'535.90 oltre interessi a carico della PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD __________ e di fr. 6'988.- oltre interessi a carico della PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD __________, entrambe proprietà di AO 2, ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'600.- e le spese a carico in solido delle parti convenute, condannate inoltre a rifondere in solido fr. 6'000.- complessivi a titolo di ripetibili;

                                                  che con appello 19 settembre 2005 AP 1 è insorta contro la predetta sentenza, chiedendo che in riforma della medesima fosse dichiarato che essa non era tenuta a versare a AO 2 l’importo di fr. 55'000.-, già da lei pagato, e che quest’ultimo fosse tenuto a “manlevare” AP 1 nei confronti di AO 1 per tutte le somme dovute e in particolare per la somma di fr. 40'976.60 oltre interessi, nonché per le spese e le ripetibili e fosse tenuto a pagare tutto quanto dovuto a AO 1 per i lavori di cui all’appalto del 30 aprile 2004;

                                                  che l'appello non è stato notificato alla controparte;

                                                  che l’appellante sostiene di aver concluso il 17 dicembre 2004 con AO 2 un accordo in base al quale essa si impegnava a versargli fr. 72'500.- a saldo delle pretese di AO 1 in cambio della liberazione da ogni obbligazione nei confronti di quest’ultima, producendo in questa sede la documentazione attestante l’accordo e il pagamento di quanto pattuito tra i convenuti;

                                                  che in sostanza la convenuta, preclusa in causa per non aver presentato la risposta, non contesta le pretese dell’attrice e chiede l’annullamento del giudizio impugnato prevalendosi di nuovi documenti che produce in questa sede;

                                                  che la parte preclusa può appellare la sentenza pretorile per dimostrare che la sentenza del primo giudice non adempie il requisito di un giudizio pronunciato a termini di ragione e secondo diritto (Rep. 1969 pag. 283) ma non può addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);

                                                  che quindi i documenti prodotti con l’appello non possono essere considerati ai fini del giudizio odierno;

                                                  che l’appello deve nondimeno essere parzialmente accolto nella misura in cui l’appellante contesta la propria condanna a versare a AO 2 l’importo di fr. 55'000.- oltre interessi (dispositivo n. 1.1);

                                                  che il primo giudice ha ritenuto subentrato in causa all’attrice il proprietario del fondo in seguito al versamento di fr. 55'000.- per parziale surrogazione ai sensi dell’art. 110 CO, senza avvedersi che egli non si era mai costituito in giudizio, con la conseguenza che non vi poteva essere subingresso processuale (Weber, Berner Kommentar, ad art. 110 CO n. 84 e 85) e condanna a favore di una parte che non era mai intervenuta in lite (art. 50 CPC);

                                                  che pertanto il dispositivo n. 1.1 della sentenza impugnata è nullo nella parte in cui obbliga la convenuta a versare fr. 55'000.- a una persona mai costituitasi in giudizio per pretendere il riconoscimento di sue pretese;

                                                  che, in tale situazione, s'impone di evadere l'appello già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC per quel che concerne il dispositivo n. 1.1, senza necessità di intimazione alla controparte, poiché la nullità è rilevabile d'ufficio ed il principio dell'economia di giudizio impone di evitare inutili interventi delle parti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 313bis m. 1);

                                                  che per il resto l’appello si fonda solo su fatti e documenti presentati per la prima volta in questa sede, ciò che non è ammissibile;

                                                  che viste le particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il giudizio d'appello, né si assegnano ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia:               I.   L'appello 19 settembre 2005 di AP 1 è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così modificata:

                                         1.     La petizione è parzialmente accolta.

                                         1.1   La AP 1 è condannata a versare alla AO 1, Locarno, fr. 40'976.60 oltre interessi al 5% dal 26 giugno 2004 su fr. 23'888.40 e dall’11 settembre 2004 su fr. 17'088.20.

                                         Invariati tutti gli altri dispositivi.

                                   II.   Non si prelevano tasse né spese e non si attribuiscono ripetibili.

                                  III.   Intimazione:

- - -  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario

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