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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.11.2006 12.2005.160

November 24, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,195 words·~21 min·6

Summary

Lavoro - disdetta abusiva - lesione della personalità - critiche e pressioni nei confronti del lavoratore - certificato di lavoro

Full text

Incarto n. 12.2005.160

Lugano 24 novembre 2006/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Lardelli e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione del giudice Walser, astenuto)

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.386 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 18 giugno 2002 da

AP 1 rappr. da RA 2  

  contro  

AO 1 rappr. da RA 1  

in materia di contratto di lavoro, con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 17'349.– per retribuzione di lavoro straordinario e giorni festivi non goduti, fr. 62'400.– a titolo di indennità per licenziamento abusivo e fr. 20'000.– per torto morale, oltre interessi di legge a partire dalla data della petizione, come pure la consegna di un certificato di lavoro conforme alle sue prestazioni lavorative, domande avversate dalla convenuta e che il Segretario assessore con sentenza del 16 agosto 2005 ha parzialmente accolto condannando la convenuta a versare fr. 22'533.30 oltre interessi al 5% dal 18 giugno 2002 a titolo di indennità per licenziamento abusivo e a consegnare un attestato di lavoro che indichi la natura e la durata del rapporto di lavoro;

appellante l'attrice che con gravame dell'8 settembre 2005 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere parzialmente la petizione, condannando la convenuta a versare - oltre a fr. 22'533.– con interessi al 5% dal 18 giugno 2002 a titolo di indennità per licenziamento abusivo - l'importo di fr. 20'000.– per torto morale oltre interessi al 5% dal 18 giugno 2002, come pure a trasmettere un attestato di lavoro completo e di porre gli oneri processuali di prima sede secondo la parziale soccombenza, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;

mentre la convenuta postula la reiezione dell’appello con osservazioni del 27 ottobre 2005, con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

 ritenuto

in fatto:                    A.   __________ è stata assunta dal 1° settembre 1997 dalla AO 1 (in seguito AO 1). Dall'aprile 1999 essa è stata concessa in prestito a tempo parziale alla S__________ __________ di Lugano (in seguito S__________), ora AO 1. Le sue mansioni consistevano, per entrambe le società, nella gestione delle pubbliche relazioni e nella preparazione di quanto necessario per la certificazione di qualità dei due kursaal, premessa per l'ottenimento delle concessioni federali.

                                         Il 17 marzo 2000, CKSA ha notificato a AP 1 il suo licenziamento. Quest'ultima ha per contro continuato la sua collaborazione con S__________, fino all'ottenimento nell'aprile del 2000 della certificazione di qualità del k__________ di Lugano.

                                  B.   S__________ e AP 1 hanno dipoi concluso il 28 aprile 2000 un contratto di lavoro, in base al quale l'attrice ha assunto dal 1° maggio 2000 la funzione di responsabile delle relazioni esterne, della qualità e del marketing. Il contratto prevedeva uno stipendio lordo annuo di fr. 135'000.– versato in tredici mensilità. Concluso per tempo indeterminato, il contratto poteva essere disdetto per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi, la prima volta per il 31 marzo 2001. Con scritto 4 luglio 2001 S__________ ha notificato all'attrice la disdetta del rapporto di lavoro.

                                         A titolo completivo si osserva che nell'agosto 2000 è stata costituita la AO 1, la quale nel maggio 2001 è stata assunta per fusione dalla S__________. Quest'ultima società ha quindi modificato nel maggio 2002 la propria ragione sociale in AO 1.

                                  C.   Con petizione 18 giugno 2002 AP 1 si è rivolta alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 per chiedere, quale conseguenza del licenziamento, la condanna della AO 1, già S__________, al pagamento di fr. 17'349.– per retribuzione di lavoro straordinario e giorni festivi non goduti, fr. 62'400.– a titolo di indennità per licenziamento abusivo e fr. 20'000.– per torto morale, oltre interessi di legge a partire dalla data della petizione. Essa ha chiesto pure la consegna di un certificato di lavoro conforme alle sue prestazioni lavorative. Con risposta 23 settembre 2002 la convenuta ha contestato integralmente le domande dell'attrice. Le posizioni delle parti sono state confermate nella replica e nella duplica. Esperita l'istruttoria, le parti hanno ribadito le loro richieste negli allegati conclusivi del 24 maggio 2005.

                                  D.   Con sentenza 16 agosto 2005 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore, in parziale accoglimento della petizione ha condannato la convenuta a versare fr. 22'533.30 oltre interessi al 5% dal 18 giugno 2002 a titolo di indennità per licenziamento abusivo e a consegnare un attestato di lavoro che indichi la natura e la durata del rapporto di lavoro. Ha invece respinto le restanti richieste. Ha quindi posto la tassa di giustizia di fr. 2'800.– e le spese di fr. 1'825.– nella misura di 3/4  a carico dell'attrice e di 1/4 a carico della convenuta, condannando l'attrice a rifondere alla convenuta fr. 4'000.– a titolo di parziali ripetibili.

                                  E.   AP 1 è insorta con appello dell'8 settembre 2005, chiedendo in riforma del giudizio impugnato l'accoglimento parziale della petizione nel senso di condannare la convenuta a versare - oltre a fr. 22'533.30 con interessi al 5% dal 18 giugno 2002 a titolo di indennità per licenziamento abusivo - l'importo di fr. 20'000.– per torto morale oltre interessi al 5% dal 18 giugno 2002, come pure a trasmettere un attestato di lavoro completo e di porre gli oneri processuali di prima sede secondo la parziale soccombenza, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede. La convenuta ha proposto con osservazioni del 27 ottobre 2005 di respingere l'appello, con protesta di spese e ripetibili.

e ritenuto

in diritto:                  1.   Nella fattispecie il Segretario assessore ha ritenuto dati i presupposti dell'abusività della disdetta, accogliendo tuttavia solo parzialmente la richiesta di indennizzo formulata dall'attrice. Non ha invece ritenuto sussistere gli estremi per condannare la convenuta alla retribuzione del lavoro straordinario e dei giorni festivi non goduti e al pagamento di un'indennità per torto morale. Ha per contro fatto ordine alla convenuta di consegnare all'attrice un attestato di lavoro che indichi la natura e la durata del rapporto di lavoro.

                                1.1   Per quanto attiene l'abusività della disdetta, il primo giudice ha tenuto conto del comportamento della convenuta – che intendeva in particolare imporre all'attice, con effetto immediato, condizioni lavorative peggiori a quelle garantite dal contratto e non accettate da AP 1 – della mancanza di responsabilità attribuibili all'attrice per le circostanze in cui è avvenuto il licenziamento e della durata non particolarmente lunga del rapporto di lavoro. Esso ha dunque ritenuta giustificata un'indennità per licenziamento abusivo, limitando tuttavia la stessa a fr. 22'533.30, pari a due mensilità lorde oltre alla quota parte di tredicesima; ciò diversamente dalle sei mensilità postulate dall'attrice e quantificate da quest'ultima in fr. 62'400.–. Questa decisione non è stata impugnata in appello.

                                1.2   Con riferimento alla pretesa dell'attrice di ottenere fr. 17'349.– quale retribuzione per lavoro straordinario e giorni festivi non goduti, il Segretario assessore ha rilevato che la disdetta è stata notificata il 4 luglio 2001 e che l'attrice è stata contestualmente liberata, con effetto immediato, dall'obbligo di prestare la propria prestazione lavorativa. Essendo il periodo di esonero durato fino al 31 gennaio 2002, il primo giudice ha quindi ritenuto compensati il lavoro straordinario e i giorni di libero non goduti, con il lungo periodo di esonero durato quasi 7 mesi. Ha pertanto respinto la richiesta. Anche questa decisione non è stata oggetto di impugnativa in sede d'appello.

                                1.3   Il Segretario assessore ha pure respinto tutti i motivi invocati da AP 1 a sostegno della lesione della personalità e la conseguente richiesta di ottenere fr. 20'000.– quale indennità per torto morale.

                             1.3.1   Il primo giudice ha in primo luogo rilevato che, nelle concrete circostanze, le critiche rivolte all'attrice – a prescindere dalla loro fondatezza – non sono lesive della personalità. Egli ha evidenziato che le stesse sono state infatti esternate nell'ambito di riunioni dei Consigli di amministrazione di S__________ e di AO 1 o in rapporti interni destinati esclusivamente al CdA; quindi sono state espresse da organi dirigenti o portate alla loro attenzione. Sennonchè, secondo il Segretario assessore, proprio a questi ultimi compete la facoltà (e talvolta il dovere) di controllare, o far controllare, l'operato dei propri dipendenti e di esprimere valutazioni in proposito. Secondariamente, rileva ancora il primo giudice, le critiche concernevano soltanto le qualità lavorative dell'attrice e quindi un campo che compete al datore di lavoro di vegliare e controllare. In terzo luogo, secondo il Segretario assessore, non risulta che le critiche siano state propagandate verso l'esterno, segnatamente ai colleghi di lavoro di AP 1. Egli rileva infine che del resto l'attrice neppure ha sostenuto che le critiche siano state il motivo scatenante il licenziamento.

                             1.3.2   Secondo il primo giudice, neppure il rimprovero mosso dall'attrice alla convenuta, vertente sulle presunte pressioni esercitate affinché ritirasse la causa inoltrata contro la precedente datrice di lavoro (C__________), permette di fondare una violazione della personalità. Egli rileva infatti che non risulta che in occasione della riunione del CdA della AO 1 del 16 ottobre 2000 si sia deciso di obbligarla a ritirare la procedura. Del resto, prosegue il Segretario assessore, l'attrice non ha sostenuto, né tantomeno dimostrato, che il suo licenziamento sia riconducibile al mancato ritiro della causa.

                             1.3.3   Il primo giudice ha pure respinto la censura di AP 1 concernente la violazione della personalità per una presunta disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi. La parte attrice ha in effetti omesso, a suo dire, di indicare – se non soltanto in sede di conclusioni, e quindi tardivamente – in che cosa sarebbe consistita la disparità, e di specificare, almeno sommariamente, la categoria di colleghi rispetto ai quali alla sarebbe stata discriminata.

                             1.3.4   A detta del Segretario assessore, il comportamento della convenuta non può essere ritenuto lesivo della personalità dell'attrice neppure con riferimento ai lavori supplementari eseguiti da quest'ultima senza retribuzione. Le allegazioni dell'attrice e le emergenze istruttorie (in particolare il doc. GGG) permettono infatti al primo giudice di concludere che il carico notevole di lavoro al quale sono stati sottoposti AP 1 e tutte le persone coinvolte nella preparazione della domanda di concessione era dovuto a circostanze eccezionali, limitate nel tempo e giustificate da motivi oggettivi. Non risulta, secondo il Segretario assessore, che all'attrice siano stati chiesti sforzi inutili, al solo scopo di obbligarla ad orari di lavoro prolungati. Né tantomeno risulta che a quel tempo, ad esempio al termine del periodo in cui vi fu una mole di lavoro accresciuta, l'attrice abbia postulato il pagamento delle ore supplementari, rispettivamente il recupero dei giorni di libero non goduti.

                             1.3.5   Il primo giudice neppure ha riconosciuto che l'attività dell'attrice sia stata “congelata” dalla convenuta, alla fine del 2000, con conseguente violazione della personalità. Egli al proposito rileva che dagli atti emerge semmai una riduzione delle spese dei settori di competenza dell'attrice, dettata da misure di risparmio; quindi da motivi gestionali e organizzativi, ma non dalla volontà di danneggiarla in qualsivoglia maniera. Il Segretario assessore evidenzia che AP 1, del resto, non è stata lasciata senza lavoro, ma per sua stessa ammissione si è concentrata su altre attività, quali lo sviluppo della qualità e l'elaborazione dei criteri di sponsoring e di pubbliche relazioni.

                                1.4   Per quanto concerne il certificato di lavoro postulato dall'attrice, il Segretario assessore ha distinto le facoltà date al lavoratore dall'art. 330a CO di chiedere un attestato parziale, limitato alla natura e alla durata del rapporto di lavoro (cpv. 2), oppure completo, che si pronunci anche sulle prestazioni e sulla condotta del lavoratore (cpv. 1). Visto il tenore della richiesta dell'attrice – che ha postulato un certificato “conforme ai risultati delle prestazioni lavorative” – il primo giudice, dopo aver evidenziato che la convenuta non ha opposto alcun valido motivo a fondamento del suo rifiuto, ha condannato quest'ultima alla consegna di un attestato parziale. Il Segretario assessore ha pure precisato che la condanna della convenuta alla consegna di un certificato completo violerebbe il principio “ne eat iudex ultra petita partium”.

                                   2.   L'appellante contesta in primo luogo la mancata concessione di un' indennità per torto morale di fr. 20'000.–. La stessa sarebbe a suo dire giustificata dalle lesioni della personalità – non riconosciute del Segretario assessore – che si sarebbero protratte reiteratamente per oltre un anno, portando al licenziamento ingiustificato (appello, pag. 11 n. 16).

                                2.1   Secondo l’art. 336a CO la parte che disdice abusivamente il rapporto di lavoro deve all’altra un’indennità. Il Tribunale federale, precisando la sua giurisprudenza pubblicata in DTF 119 II 157 consid. 2a e 2b, confermata in DTF 123 III 246 consid. 6, ha stabilito che l’indennità di cui all’art. 336a CO riveste una doppia finalità, non solo punitiva, ma anche riparatrice (DTF 123 III 391 consid. 3b): essa è stabilita dal giudice avuta considerazione di tutte le circostanze, ritenuto il massimo di 6 mesi di salario e la facoltà per l’avente diritto di cumulare ad essa il risarcimento del danno per altri titoli giuridici. Tra le circostanze di cui il giudice deve tenere conto vi sono, ad esempio, la situazione sociale e le possibilità economiche delle due parti, la gravità dell’offesa alla personalità della parte che ha ricevuto la disdetta, la natura e la durata delle relazioni di lavoro anteriori alla disdetta, il modo in cui essa è stata data, nonché gli effetti economici relativi alla situazione del lavoratore dopo il licenziamento; il giudice dovrà inoltre, se del caso, tenere conto di un’eventuale concolpa dell’avente diritto e del rifiuto ingiustificato di una parte di proseguire o riprendere i rapporti contrattuali ancorché l’altra parte si sia dichiarata disposta a farlo (sentenze DTF citate; Nordmann, Die missbräuchliche Kündigung im schweizerischen Arbeitsvertragsrecht unter besonderer Berücksichtigung des Gleichstellungsgesetzes, p. 214 segg.). È comunque espressa volontà del legislatore che il giudice possa disporre di un potere di apprezzamento quanto più ampio possibile, ritenuto però che la sensibile riduzione del massimo dell’indennità già operata dal Parlamento (da 12 a 6 mesi) può far propendere per sanzioni non lontane dal massimo affinché esse rivestano anche la funzione di prevenzione generale contro i licenziamenti abusivi voluta dal legislatore (Rep. 1994, pag. 353 con rif.; II CCA 2 febbraio 2000 inc. n. 12.1999.226).

                                         Il Tribunale federale ha pure precisato che, in ragione della sua finalità riparatrice, l'indennità prevista dall'art. 336a CO non lascia spazio all'applicazione cumulativa del risarcimento del torto morale per violazione della personalità previsto dall'art. 49 CO in connessione con l'art. 328 cpv. 1 CO (Aubert, Commentare Romand, CO Ginevra 2003, m. 2 ad art. 336a, pag. 1775; SJ 1999 I 277, consid. 4). L'indennità dell'art. 336a CO è infatti già comprensiva del risarcimento per tutte le violazioni della personalità del lavoratore che derivano dalla disdetta abusiva del contratto di lavoro. L'applicazione cumulativa dell'art. 49 CO può entrare in considerazione, a titolo eccezionale, solo qualora la violazione della personalità sia grave a tal punto che un importo corrispondente a 6 mensilità non basti a ripararla (Wyler, Droit du travail, Berna 2002, pag. 409, n. 1.4; SJ 1999 I 282).

                                2.2   Per quanto qui concerne, l'attrice aveva avanzato pretese nei confronti della convenuta “conseguenti al licenziamento” di fr. 62'400.–, pari a sei mesi di stipendio, quale indennità per licenziamento abusivo ai sensi dell'art. 336a CO, e di fr. 20'000.– quale indennità per torto morale (petizione, pag. 20 n. 16; conclusioni, pag. 17 n. 24). Il Segretario assessore, dopo aver escluso una lesione della personalità dell'attrice (sentenza impugnata, pag. 7, consid. 5.7) e valutato il comportamento della convenuta anche da altri profili (sentenza impugnata, pag. 8 e 9, consid. 6.1 e 6.2), ha concesso unicamente un'indennità di fr. 22'533.30, pari a due mesi di stipendio, per licenziamento abusivo. Questa decisione, come detto (sopra, consid. 1.1), benchè non abbia attribuito all'attrice il massimo di sei mesi di stipendio consentito dalla giurisprudenza, non è stata impugnata in appello. L'appellante ha con ciò di fatto riconosciuto che la gravità del comportamento della convenuta non era tale da giustificare neppure l'attribuzione dell'indennità massima ai sensi dell'art. 336a CO. AP 1 è dunque malvenuta a pretendere che alla predetta indennità, concessa limitatamente a due mensilità, venga ora cumulato un risarcimento del torto morale per violazioni della personalità – connesse alla disdetta abusiva del contratto di lavoro (appello, pag. 11 n. 16) – ai sensi dei combinati disposti degli art. 49 e 328 CO. Già per questo motivo l'appello è destinato all'insuccesso.

                                   3.   A titolo abbondanziale va comunque rilevato che l'appello non trova miglior sorte neppure se si considerano le censure mosse dall'appellante alla decisione del Segretario assessore in merito alla negata lesione della personalità.

                                3.1   L'appellante contesta il fatto che il primo giudice non ha riconosciuto lesive della personalità le critiche mosse nei suoi confronti dalla convenuta. Essa disattende tuttavia che al datore di lavoro è comunque concessa la facoltà di criticare il lavoro e il comportamento del dipendente. Le critiche non devono però trascendere nell'ingiuria e nella vessazione (Aubert, op. cit., m. 4 ad art. 328, pag. 1728). Ciò che non è il caso nella fattispecie ora in esame. L'appellante non dimostra del resto che il Segretario assessore abbia omesso di considerare prove attestanti che la convenuta ha avuto nei suoi confronti un atteggiamento ingiurioso e vessatorio. Le critiche alle quali fa riferimento l'appellante (appello, pag. 6, in alto) non esprimono d'altro canto l'opinione della convenuta, quanto piuttosto le legittime convinzioni di un membro del Consiglio di amministrazione della STCK (doc. DD, pag. 2, intervento dell'avv. Censi). L'appellante neppure comprova che le affermazioni dell'avv. __________ abbiano determinato una grave e inaccettabile lesione di immagine nei confronti di terzi. La testimonianza del signor __________ alla quale fa riferimento AP 1 (appello, pag. 7 in basso) non attesta infatti che nel novembre 2000 la convenuta aveva già diffuso la notizia che l'attrice sarebbe stata licenziata. Il teste si limita invero a riferire di aver saputo dai “sigg. M__________ e B__________” che “il direttor S__________ e la signora AP 1 erano già licenziati oppure sarebbero stati licenziati” (act. VII, pag. 2). La genericità dell'informazione fornita dal teste non permette di stabilire se trattavasi di supposizioni dei suoi informatori o di affermazioni provenienti realmente dalla convenuta o da membri del Consiglio di amministrazione di quest'ultima. Al riguardo l'appello manca dunque di consistenza.

                                3.2   AP 1 censura pure che il Segretario assessore non ha riconosciuto come lesive della personalità le pressioni su di lei esercitate dalla convenuta, perché avesse a ritirare la causa promossa contro la precedente datrice di lavoro (CKSA). L'appellante ancora una volta non dimostra di aver subito pressioni di un'intensità tale da ostacolare la sua libertà di agire in giustizia nei confronti di terzi (Brunner, Bühler, Wäber, Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, ad art. 328, pag. 117 n. 2 e pag. 126 n. 16 ), con conseguente serio danno sul piano personale (Brunner, Bühler, Wäber, Bruchez, op. cit., ad art. 328, pag. 126 n. 16 ). Essa ammette in effetti (appello, pag. 9, verso l'alto) che il suo rifiuto di dar seguito ad una richiesta in tal senso del dir. Solari non ha comunque avuto quale conseguenza il suo licenziamento. Anche su questo punto l'appello cade dunque nel vuoto.

                                3.3   L'appellante si aggrava pure per il fatto che il primo giudice non ha riconosciuto una violazione della personalità per una disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti. AP 1 nuovamente non prova di essere stata trattata meno bene rispetto agli altri colleghi, sia in ragione dei compiti a lei attribuiti, che in relazione allo stipendio (Brunner, Bühler, Wäber, Bruchez, op. cit., ad art. 328, pag. 144 e 145, n. 8). Essa pone in relazione il comportamento del “nuovo direttore W__________, ingaggiato in aprile 2001” e la retribuzione delle ore supplementari a suo dire “dimostrate dal documento GGG”, con la parità di trattamento rispetto ad altri colleghi. L'argomentazione, sostenuta per la prima volta in appello, è tuttavia irricevibile. L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC esclude infatti la facoltà di addurre in sede di appello fatti nuovi, prove ed eccezioni e quindi di avvalersi di argomenti non sollevati in prima istanza e non rilevabili d'ufficio dal giudice. A titolo abbondanziale va comunque rilevato che AP 1 ha omesso di specificare la categoria di colleghi rispetto ai quali sarebbe stata discriminata. Per quanto concerne le ore supplementari di cui al documento GGG, va ricordato che il Segretario assessore – con decisione non contestata (cfr. sopra, consid. 1.2) – ha stabilito che l'attrice non può pretenderne la retribuzione, essendo le stesse compensate con il lungo periodo di esonero di cui essa ha beneficiato. L'appello è quindi nuovamente destinato all'insuccesso.

                                3.4   AP 1 censura che il primo giudice non ha riconosciuto che la sua attività era stata “congelata”, alla fine del 2000, con conseguente violazione della personalità. Essa sostiene che si sarebbe, dal canto suo, “concentrata su altro lavoro, rifiutando di restare con le mani in mano” (appello, pag. 10, verso il mezzo). La censura dell'appellante è priva di fondamento. Dal verbale del 17 gennaio 2001 del Consiglio di amministrazione della S__________ (cfr. I. documenti prodotti in edizione) – menzionato da AP 1 (appello, pag. 10, verso il mezzo) – risulta che a metà gennaio 2001 la convenuta ancora faceva affidamento sulle prestazioni dell'attrice per le pubbliche relazioni e il marketing (conclusioni del Presidente, pag. 4, verso l'alto).

                                         L'appellante contesta pure che il Segretario assessore abbia ritenuto semmai una riduzione delle spese dei settori di competenza dell'attrice dettata da misure di risparmio, quindi da motivi gestionali e organizzativi. Il primo giudice avrebbe, a suo dire, omesso a torto di considerare che, poco dopo il suo licenziamento, “è stata assunta una nuova responsabile di marketing e di pubbliche relazioni, a cui è stato concesso l'intero budget”. La censura è priva di pertinenza. Dagli atti risulta in vero che alle persone assunte dopo la partenza dell'attrice sono stati affidati compiti in buona parte diversi da quelli avuti in precedenza da quest'ultima (act. XVII, pag. 9, n. 17). Il fatto poi che, in contingenze finanziarie apparentemente floride, la convenuta abbia messo in atto misure di risparmio, ancora non dimostra una sua volontà di nuocere al diritto dell'attrice di essere occupata. Le doglianze d'appello sono dunque prive di fondamento.

                                3.5   L'appellante contesta che il Segretario assessore non ha considerato tra le violazioni della personalità il mancato rilascio del certificato di lavoro da parte della convenuta. L'obbligo del datore di lavoro di rilasciare un'attestato deriva dalla protezione della personalità del dipendente (Favre, Munoz, Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, Losanna 2001, m. 1.12 ad art 328). Il rifiuto di rilasciare un attestato di lavoro può fondare una domanda di risarcimento, se il lavoratore è in grado di dimostrare che a seguito di tale rifiuto non è stato assunto da un nuovo datore di lavoro (Brunner, Bühler, Wäber, Bruchez, op. cit., ad art. 330a, pag. 177, n. 7). Per quanto qui concerne l'attrice non ha provato, né tantomeno sostenuto, di non essere stata assunta per l'assenza di un certificato di lavoro rilasciato dalla convenuta. Anche su questo punto l'appello cade dunque nel vuoto.

                                   4.   AP 1 censura infine la decisione del Segretario assessore di condannare la convenuta alla consegna di un certificato parziale. La richiesta, formulata nella petizione, di un certificato di lavoro “che si esprima sui risultati delle sue prestazioni lavorative”, era a suo dire estesa all'attestato completo previsto dall'art. 330a CO. A torto.

                                         Conformemente all'art. 330a CO, il lavoratore può chiedere al datore di lavoro un attestato completo, che indichi la natura e la durata del rapporto di lavoro e si pronunci sulle prestazioni e sulla condotta (cpv. 1), oppure un attestato parziale, limitato alla natura e alla durata del rapporto di lavoro (cpv. 2). Al lavoratore è conferita piena libertà di chiedere un certificato completo o parziale. Se tuttavia opta per un attestato completo, il lavoratore non può chiedere che si pronunci solo sui risultati delle prestazioni e non sulla condotta (Favre, Munoz, Tobler, op. cit., m. 1.4 ad art 330a CO; DTF 129 III 177). L'art. 165 cpv. 2 lett. g CPC dispone del resto che l'attore deve formulare la propria domanda in termini precisi.

                                         Per quanto qui concerne, l'imprecisa formulazione della domanda da parte dell'attrice (confermata in sede di conclusioni) non lascia spazio per il rilascio di un attestato di lavoro completo ai sensi dell' art. 330a cpv. 1 CO. La decisione del Segretario assessore di condannare la convenuta al rilascio di un attestao parziale, a norma dell'art. 330a cpv. 2 CO, costituente un minus per rapporto alla richiesta di causa, merita pertanto conferma. Pure su questo punto l'appello è dunque respinto.

                                   5.   Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che, nonostante l'importo ancora contestato in questa sede sia inferiore a fr. 30'000.–, la procedura non può essere gratuita, il valore litigioso essendo determinato dall'ammontare della domanda iniziale (art. 343 cpv. 2 CO).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:   

                                   1.   L'appello 8 settembre 2005 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      Fr.         1'500.b) spese                         Fr.            100.-

                                                                                Fr.         1'600.già anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico. L’appellante rifonderà alla AO 1, fr. 2'000.- a titolo di ripetibili di seconda istanza.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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