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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.07.2005 12.2005.119

July 14, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·800 words·~4 min·4

Summary

ricusa del pretore

Full text

Incarto n. 12.2005.119

Lugano 14 luglio 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull’istanza di ricusa 15 giugno 2005 presentata nei confronti del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, ____________________, da

 IS 1   

nell’ambito della causa -inc. n. AC.2005.1 di quella Pretura- da lui promossa con petizione 5 giugno 2005 nei confronti di

CO 1  

volta ad ottenere, ex art. 85a cpv. 2 LEF, la sospensione provvisoria dell’esecuzione di cui al PE n. __________ dell’UEF di Locarno, avente per oggetto un credito di fr. 11'507.50;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti 

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con la petizione in rassegna IS 1 ha convenuto in lite CO 1 avanti alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna al fine di ottenere, ex art. 85a cpv. 2 LEF, la sospensione provvisoria dell’esecuzione promossa con il PE n. __________ dell’UEF di Locarno;

                                         che l’incarto è stato trasmesso per competenza alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città;

                                         che nelle more della causa, con l’istanza che qui ci occupa, l’attore ha chiesto la ricusa del Pretore di quella Pretura, __________, rimproverandogli in sostanza di averlo diffamato, umiliato, insultato e disprezzato in una precedente procedura (inc. n. IU.2003.00014 in re __________ c. IS 1), risoltasi a suo sfavore;

                                         che la controparte, con osservazioni 21 giugno 2005, si è rimessa al giudizio della scrivente Camera, mentre il Pretore, con osservazioni 22 giugno 2005, ha dichiarato di non riconoscere in sé alcun motivo di ricusazione;

                                         che lo scritto, datato 4 luglio 2005, con cui l’attore ha preso posizione sulle osservazioni del Pretore e della controparte, non previsto dalla procedura (art. 29 cpv. 2 CPC), dev’essere dichiarato inammissibile e con ciò estromesso dall’incarto;

                                         che la decisione sull’esistenza o meno dei motivi di ricusazione o di esclusione di un Pretore compete alla Camera civile del Tribunale di Appello (art. 30 CPC);

                                         che giusta l’art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice nei casi in cui vi sia un motivo di esclusione previsto dall’art. 26 CPC come pure “se vi è grave inimicizia tra il giudice ... e alcuna delle parti” (litt. a) e “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni” (litt. b);

                                         che la prevenzione di un giudice presuppone la sussistenza di circostanze certe che facciano sorgere un fondato dubbio circa la sua imparzialità, circostanze che possono risiedere nel suo comportamento personale oppure emergere da considerazioni di carattere formale e organico, ovvero da criteri oggettivi (DTF 126 I 169, 124 I 261, 120 Ia 187): in entrambi i casi basta l’apparenza di prevenzione, non è cioè necessario che il giudice sia effettivamente prevenuto; in ogni caso, però, le apparenze devono fondarsi su un esame oggettivo delle circostanze, che devono suscitare il sospetto di parzialità e non è perciò lecito fondare il giudizio sull’apprezzamento soggettivo di una parte (DTF 126 I 169, 125 I 122, 116 Ia 137; IICCA 15 giugno 2004 inc. n. 12.2004.111);

                                         che, nel caso di specie, dopo attento esame delle circostanze ed in particolare aver preso visione dell’intero inc. n. IU.2003.00014, si può senz'altro concludere che l’attore non ha assolutamente reso verosimile alcun elemento suscettibile di confermare l'esistenza di una situazione d'incapacità soggettiva del Pretore ad occuparsi senza pregiudizi della vertenza processuale e neppure risulta che il giudice di prime cure si sia comportato in modo parziale;

                                         che in effetti non risulta che nell’ambito di quella procedura, il cui esito -parzialmente sfavorevole al convenuto qui attore- è stato per altro confermato dapprima dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello e in seguito dalla Prima Corte civile del Tribunale federale, il Pretore abbia diffamato, umiliato, insultato e disprezzato l’allora convenuto, non potendo evidentemente essere inteso il tal senso il fatto che il giudice ad un certo momento, avendolo ritenuto incapace a difendersi, possa averlo diffidato a farsi patrocinare da un avvocato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 61 ad art. 27) o ancora il fatto che egli non abbia ritenuto di far proprie le argomentazioni difensive da lui addotte;

                                         che in tali circostanze, l’istanza in parola, del tutto infondata, deve pertanto essere respinta con accollo al ricusante della tassa di giustizia e delle spese (art. 148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 27 e 30 CPC e per le spese l’art. 148 CPC

decreta:

                                    I.   L’istanza di ricusa 15 giugno 2005 di IS 1 è respinta.

                                         § Gli atti di causa sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura.

                                   II.   La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 20.- sono poste a carico del ricusante.

                                  III.   Intimazione

 -   ; -   .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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