Incarto n. 12.2004.36
Lugano 18 agosto 2004/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2003.885 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 21 novembre 2003 da
APPE1
contro
APPO1 rappr. da RAPP2
ed ora sull'istanza di pari data dell'attore chiedente in via provvisionale che sia fatto ordine al convenuto di astenersi dallo svolgere la sua attività per la __________, o, o per qualsiasi altra società attiva in Ticino nell'ambito della vendita di detersivi, detergenti, disinfettanti ecologici e biodegradabili o prodotti chimici analoghi o prodotti analoghi rispettivamente di astenersi dal contattare i clienti dell'istante, il tutto sotto la comminatoria della pena di cui all'art. 292 CP;
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione dell'istanza, e che il Pretore con decreto provvisionale 30 gennaio 2004 ha respinto;
appellante l'istante con atto di appello 12 febbraio 2004, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l'istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con osservazioni 22 marzo 2004 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con l'istanza in rassegna la società APPE1 (in seguito APPE1), lamentando la violazione da parte del suo ex dipendente __________ APPO1, attualmente impiegato presso la __________, di un patto di divieto di concorrenza rispettivamente di disposizioni della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl), ha chiesto in via provvisionale che fosse fatto ordine a quest'ultimo di astenersi dal contattare i suoi clienti rispettivamente di astenersi dallo svolgere la sua attività per la predetta __________ o per qualsiasi altra società attiva in Ticino nell'ambito della vendita di detersivi, detergenti, disinfettanti ecologici e biodegradabili o prodotti chimici analoghi o prodotti analoghi.
2. Dopo aver rifiutato tutte le prove offerte dalle parti in occasione dell'udienza di contraddittorio, il Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha respinto l'istanza provvisionale, escludendo in sostanza che nella fattispecie si potessero ritenere dati i presupposti per ottenere un intervento cautelare: l'assenza di una puntuale indicazione di quale atto di concorrenza sleale, imminente o attuale, causa di pregiudizio difficilmente riparabile, o suscettibile di causarlo, veniva rimproverato al convenuto, nonché del contestuale riferimento alla norma di legge che si pretendeva violata, erano tutti elementi che non consentivano di valutare se fosse giustificata l'adozione di simili provvedimenti a tutela dell'istante, e ancor meno di quelli del tenore richiesto; non essendo dati gli elementi necessari di cui all'art. 340b cpv. 3 CO era del resto escluso che le misure richieste potessero essere adottate in relazione alla pretesa violazione del patto di divieto di concorrenza.
3. Con l'appello che qui ci occupa, avversato dal convenuto, l'istante, dopo aver censurato la mancata assunzione da parte del Pretore delle prove offerte in occasione dell'udienza di contraddittorio, di cui postula preliminarmente l'assunzione ad opera di questa Camera, chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l'istanza.
4. Il diritto di essere sentito comprende varie facoltà: non solo quella di esprimersi prima che una decisione sia presa, ma anche quella di indicare prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di partecipare alla loro assunzione e di determinarsi al loro proposito (DTF 117 Ia 268 consid 4b; 116 Ia 99 consid. b e rinvii). In linea di principio l’autorità deve quindi assumere le prove offerte tempestivamente e nelle forme prescritte dal diritto processuale (DTF 106 Ia 162). Tuttavia essa può rinunciare a quei mezzi probatori il cui presumibile risultato non porterebbe nuovi chiarimenti (DTF 115 Ia 11 consid. 2a e b, 100 consid. 5) e tale decisione deve basarsi su una valutazione anticipata della concludenza della prova offerta e verrà pronunciata solo nel caso che detta prova sia manifestamente inefficace o irrilevante. Tale valutazione del giudice potrà essere impugnata nell’ambito dei rimedi di diritto contro le sentenze finali allorché il giudice avrà motivato la propria decisione (art. 182 cpv. 2 CPC) ritenuto che il rifiuto ingiustificato di un mezzo di prova costituisce, oltre che violazione dell’art. 8 CC (DTF 114 II 290), violazione dei principi di uguaglianza dedotti dall’art. 8 Cost (Müller, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, art. 4 Cost. n. 106). La conseguenza, essendo il diritto di essere sentito di natura formale e indipendente, è l’annullamento della sentenza emanata senza rispettarlo (Müller, op. cit., art. 4 Cost. n. 100), così come del resto previsto dall’art. 142 litt. b CPC che commina la nullità dell’atto quando la parte non è stata messa in condizione di rispondere (ossia di essere sentita) oppure anche dall’art. 143 CPC che dispone l’annullamento degli atti di procedura in urto alle norme del codice di rito, in concreto individuate nell’art. 184 CPC, quando la violazione arreca pregiudizio irrimediabile alla parte (II CCA 20 ottobre 1997 inc. n. 12.96.232).
5. Nel caso di specie il Pretore ha in sostanza rifiutato di assumere tutte le prove offerte dalle parti per lo stesso motivo che lo ha in seguito indotto a concludere per la reiezione dell'istanza, ovvero per il fatto che l'istante non avrebbe sufficientemente sostanziato, né con l'istanza né con la replica, le circostanze di fatto idonee a giustificare l'adozione dei provvedimenti cautelari richiesti, in particolare non avendo specificato quale atto o comportamento, fra tutti quelli previsti dalla LCSl, agli art. 2, 4 e 6, fosse concretamente rimproverato al convenuto.
L'assunto pretorile non può essere condiviso già per il fatto che in sede di istanza l'istante ha chiaramente indicato quali erano gli atti ed i comportamenti rimproverati al convenuto, sostenendo tra l'altro che "APPO1 sfrutta e divulga le conoscenze commerciali riservate e segrete, acquisite nell'ambito della sua attività precedente, ponendo in essere una pratica di accaparramento che pregiudica i rapporti tra la APPE1ed i suoi clienti, a tutto vantaggio della ditta concorrente …. si rivolge quotidianamente e sistematicamente alla clientela della APPE1proponendo i prodotti ed i servizi della ditta __________ ad un prezzo inferiore ed a condizioni favorevoli rispetto a quanto proposto dall'attrice" (p. 4); in replica (verbale p. 6) essa ha nuovamente ribadito, precisandoli, i rimproveri mossi al convenuto, adducendo che "APPO1contatta sistematicamente e scientificamente la clientela di APPE1 utilizzando le liste clienti di quest'ultima messe a sua disposizione … durante il rapporto di lavoro, … cerca di sfruttare, senza scrupoli le conoscenze acquisite presso APPE1 (esigenze della clientela, prezzi dei prodotti, possibilità economiche, usi interni) accaparrando i clienti con informazioni verosimilmente errate". E contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore non era neppure necessario che l'istante, oltre a far riferimento agli art. 2, 4 e 6 LCSl (istanza p. 5), specificasse in dettaglio quale di queste disposizioni, ed eventualmente per quale motivo, dovesse essere in concreto applicabile, l'applicazione del diritto incombendo per legge al giudice (art. 87 CPC), che non è vincolato dalle motivazioni giuridiche prospettate dalle parti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 87 CPC).
6. Per le considerazioni che precedono la decisione impugnata dev’essere annullata, i documenti versati agli atti (specialmente i doc. Q e S) non essendo ancora sufficienti per pronunciarsi sulla domanda provvisionale, ancorché basata sulla semplice verosimiglianza, ed altrettanto deve valere (art. 144 cpv. 1 CPC) per il precedente atto giudiziario rappresentato dall’ordinanza sulle prove 18 dicembre 2003. L’incarto deve pertanto essere ritornato al Pretore affinché abbia a verificare quali prove, tra quelle indicate dalle parti, possono essere rilevanti per accertare l'eventuale violazione da parte del convenuto di norme della LCSl, ritenuto che è evidentemente escluso che le prove non assunte dal Pretore lo possano essere, ai sensi dell’art. 322 litt. b CPC, da questa Camera, perché la violazione del diritto di essere sentito comporta la nullità della sentenza e quindi l’inesistenza di una decisione della quale l’autorità d’appello possa essere investita e la necessità invece di un nuovo giudizio da parte del primo giudice (art. 326 CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 18 ad art. 322; cfr. pure II CCA 9 giugno 1997 inc. n. 12.97.103).
7. Tasse, spese e ripetibili della procedura d’appello sono a carico della parte appellata, che -nonostante la richiesta dell'appellante di riformare la decisione pretorile nel senso dell'accoglimento dell'istanza fosse a questo stadio della lite prematura- ha resistito, a torto, alle censure formulate nel gravame (art. 148 CPC).
Per i quali motivi
visti, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 12 febbraio 2004 di APPE1 è accolto e di conseguenza il decreto 30 gennaio 2004 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, così come l’ordinanza sulle prove 18 dicembre 2003 (inc. n. DI.2003.885) sono annullati.
§ Gli atti sono rinviati al Pretore ai sensi dei considerandi.
II. La tassa di giustizia in fr. 350.- e le spese in fr. 50.- (totale fr. 400.-), già anticipate dalla parte appellante, sono a carico della parte appellata, che rifonderà alla controparte fr. 500.- per ripetibili.
III. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario