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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.10.2005 12.2004.225

October 18, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,652 words·~13 min·4

Summary

stampa di un libro - appalto - difetti - riparazione gratuita

Full text

Incarto n. 12.2004.225

Lugano 18 ottobre 2005/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2000.207 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 5 aprile 2000 da

AP 1  rappr. da  RA 2 

contro  

 AO 1  rappr. da    RA 1   

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 15'513.80 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domande avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto, oltre ad un risarcimento danni di fr. 10'000.-, di obbligare la controparte a ristampare il volume “__________” conformemente a quanto previsto nel preventivo e con apportate tutte le correzioni di cui al doc. 5, ritenuto che solo in tal caso avrebbe poi provveduto a versarle il saldo di fr. 7'500.-;

sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 29 novembre 2004, con cui ha respinto la petizione e, in parziale accoglimento della riconvenzionale, ha ordinato la ristampa del volume precisando tuttavia che lo stesso andava allestito in 320 esemplari, conformemente a quanto concordato a p. 1 del doc. B e apportando tutte le correzioni (doc. 5 e doc. 6);

appellante l'attrice con atto di appello 23 dicembre 2004, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e di respingere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto con osservazioni 31 gennaio 2004 (recte: 2005) postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Nel giugno 1998 AO 1 ha incaricato la tipografia AP 1 di stampare la seconda edizione, riveduta, aggiornata e corretta, del volume “__________”. Le parti, anche perché la stessa tipografia si era già occupata della stampa della prima edizione, hanno concordato un prezzo di favore, per i 320 esemplari richiesti, di fr. 12'500.- (doc. B).

                                   2.   Con la petizione in rassegna AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 15'513.80 più interessi ed accessori, rilevando che a fronte della sua fattura finale (doc. T), il cui importo era aumentato a fr. 20'460.- a seguito del lavoro supplementare commissionato, la controparte, che a torto aveva preteso la sua responsabilità per alcuni difetti riscontrati, avesse provveduto a versare unicamente fr. 5'000.-.

                                         Ritenendo sproporzionato e ingiustificato l’importo fatturato e addebitando all’attrice la responsabilità per la grave difettosità dell’opera, il convenuto si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto, oltre ad un risarcimento danni di fr. 4'000.- e ad un’indennità per torto morale di fr. 6'000.-, di obbligare la controparte a ristampare il volume conformemente a quanto previsto nel preventivo (doc. B) e con le correzioni di cui al doc. 5, ritenuto che solo in tal caso avrebbe poi provveduto a versarle il saldo di fr. 7'500.-.

                                   3.   Con la sentenza qui oggetto di impugnativa il Pretore ha respinto la petizione e, in parziale accoglimento della riconvenzionale, ha ordinato la ristampa del volume precisando tuttavia che lo stesso andava allestito apportando le correzioni indicate nei doc. 5 e 6. Il giudice di prime cure, appurata l’incontestabile e incontestata difettosità dei volumi stampati dall’attrice, ha innanzitutto escluso che quest’ultima potesse sfuggire alla sua responsabilità in applicazione dell’art. 369 CO: il fatto che al convenuto fosse stato concesso di essere fisicamente presente nella fase della “correzione delle bozze” accanto al fotocompositore non implicava in effetti l’azzeramento della responsabilità della tipografia, anche perché le operazioni di stampa comprendevano anche ulteriori fasi di cui non risultava il convenuto si fosse assunto la direzione; oltretutto il perito giudiziario aveva escluso che l’attrice avesse fatto sottoscrivere alla controparte il “buono stampa”, documento in forza del quale la tipografia sarebbe stata liberata dalle proprie responsabilità, errori e manchevolezze. Ammessa la tempestività della notifica dei difetti, il Pretore ha quindi concluso per il benfondato della domanda volta alla riparazione dell’opera, che andava però condizionata al pagamento del saldo del prezzo originariamente stabilito, non essendovi alcuna prova che un prezzo maggiore fosse stato pattuito successivamente o fosse giustificato dal lavoro supplementare svolto. Le pretese di risarcimento danni e per torto morale formulate dal convenuto sono infine state respinte.

                                   4.   Con l’appello che qui ci occupa l’attrice chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e di respingere la domanda riconvenzionale. Essa ritiene in sostanza che la sua responsabilità era soppressa sia a causa dell’agire del convenuto sia a causa del pessimo stato del materiale da lui fornito per la stampa. Quanto alla riparazione dei difetti, se ammessa, essa doveva semmai essere limitata all’allestimento di un’“errata corrige” e non estendersi all’intera ristampa dell’opera, che per altro era stata pretesa per la prima volta solo in sede conclusionale. Quanto al prezzo, lo stesso era stato in seguito stabilito in fr. 20'460.- ed anche il perito aveva ritenuto giustificato un suo aumento per via della maggior richiesta di lavoro da parte del committente.

                                   5.   Delle osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

                                   6.   Nel caso di specie, pacifico che il contratto che legava le parti, avente per oggetto la stampa dell’edizione di un libro, era retto dalle disposizioni relative al contratto di appalto ai sensi degli art. 363 segg. CO (cfr. Wanner/Schnyder, Der Druckvertrag, Berna 1990, N. 29 segg. e in particolare N. 35), si tratta in primo luogo di esaminare se l’attrice sia stata in grado di provare che i difetti riscontrati nell’opera non le erano imputabili ed anzi erano stati causati da ordinazioni date contro il suo espresso parere dal convenuto (art. 369 CO). Tale prova non è stata recata.

                                         L’istruttoria di causa ha permesso di accertare l’esistenza di due ben determinate tipologie di difetti nei volumi stampati: da una parte l’esistenza di errori che non erano presenti nella prima edizione e dall’altra la pubblicazione di pagine non modificate nonostante le stesse fossero state nel frattempo corrette “a video”. Il perito giudiziario non è stato in grado di individuare le cause esatte di questi difetti. Tutte le ipotesi da lui formulate -tranne ovviamente quella, del tutto inverosimile, che vorrebbe imputare al convenuto la scelta di inserire degli errori laddove la prima edizione era corretta- implicano però una chiara responsabilità dell’attrice, visto e considerato che egli aveva ipotizzato, in merito al primo difetto, che il file utilizzato per approntare la seconda edizione non sarebbe stato l’originale, che sarebbero state eseguite modifiche nelle varie fasi di lavorazione su due files diversi, che più operatori avrebbero lavorato all’opera senza il dovuto coordinamento e che la lettura della prima bozza da parte del correttore dell’azienda non sarebbe avvenuta, rispettivamente, per quanto riguardava l’altro difetto, che il tipografo avrebbe esposto il file errato o non avrebbe esposto tutti i files, che il montaggista non avrebbe sostituito i film che avevano subito modifiche e che non sarebbero state fatte le copie elio dei montaggi (perizia p. 6 e 14; cfr. complemento perizia p. 2). In tali circostanze l’attrice non può ovviamente declinare la sua responsabilità per i difetti riscontrati anche perché non risulta che il convenuto, oltre ad essere fisicamente presente accanto al fotocompositore per apportare le necessarie correzioni alle bozze, si fosse assunto un obbligo più esteso di direzione delle opere di stampa. In particolare nulla permette di ritenere che i difetti di cui si è detto si siano verificati per il fatto che gli fosse stato concesso di portare talora a casa delle bozze per verificarne le correzioni o ancora per la scarsa qualità del materiale fornito dal convenuto per la stampa, l’unica riserva mossagli a suo tempo dall’attrice -che non può essere considerata un parere contrario ai sensi dell’art. 369 CO (in merito al necessario contenuto di quell’avviso, cfr. Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, N. 1940 seg.)- essendo quella di aver in tal modo causato confusione e lavoro supplementare siccome veniva così a chiedere correzioni di una situazione che non era già più quella attuale (testi __________ e __________). L’attrice non può nemmeno prevalersi del fatto che il convenuto avrebbe sottoscritto, senza alcuna indicazione oppure definendole “in ordine” rispettivamente “per stampa non da rifare”, le pagine di cui ai doc. C-F, che di per sé non contenevano errori, invece riscontrati perlopiù nelle rimanenti pagine, che a suo dire avrebbero dovuto essere stampate esattamente come nella prima edizione. Il perito giudiziario, la cui valutazione -contestata oltretutto per la prima volta e dunque irritualmente solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC)- può senz’altro essere confermata siccome fondata su elementi oggettivi e non contraddetta da altre risultanze istruttorie (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 3 e 4 ad art. 253), ha in effetti escluso categoricamente che i documenti in questione costituissero un “buono stampa” (perizia p. 3, 6 e 17), tale cioè da liberare la tipografia dalle proprie responsabilità, errori e manchevolezze (perizia p. 17). Ma se per ipotesi si volesse anche ammettere che gli stessi andavano intesi in tal senso, l’esito non sarebbe stato diverso. Vista l’estrema situazione di caos (cfr. conclusioni di parte attrice p. 2, 3, 6 e 7) che si era venuta a creare a seguito dell’anomala modalità di pubblicazione del volume, tollerata dall’attrice, quest’ultima, ben cosciente che anche altre pagine non contenute nei doc. C-F erano state nel frattempo oggetto di correzioni (cfr. perizia p. 14), non poteva in effetti fare affidamento nella semplice sottoscrizione di quei documenti da parte del convenuto -in ogni caso il doc. C nemmeno recava la sua firma- ma avrebbe dovuto espressamente chiedere alla controparte, anche perché essa, tramite i suoi dipendenti, aveva avuto l’impressione che il convenuto non aveva pienamente compreso quanto riferitogli (teste __________), se le pagine non contenute in quei plichi dovevano essere stampate come la prima edizione e non invece come alle correzioni apportate. Non risultando che l’attrice abbia agito in tal senso, essa, anche in tale ipotesi, dev’essere resa responsabile dei difetti riscontrati, che, come riferito anche dal perito giudiziario, si lasciano in definitiva ricondurre ad evidenti carenze nella sua organizzazione interna (perizia p. 6 e 19; complemento perizia p. 3).

                                   7.   Ammessa con ciò la responsabilità dell’attrice per l’insorgenza dei difetti, è chiaro che il convenuto, giusta l’art. 368 cpv. 2 CO, è di principio legittimato a chiedere la riparazione gratuita dell’opera, che in concreto egli ha auspicato sia attuata nella forma della ristampa del volume, ovvero nell’allestimento di una nuova opera. Mentre la censura con cui l’attrice lamenta il fatto che la controparte abbia optato in tal senso solo in sede conclusionale è manifestamente infondata in quanto la richiesta era già stata formulata negli allegati preliminari (cfr. risposta riconvenzionale p. 7 e 9, replica riconvenzionale p. 6 seg.), è senz’altro a ragione che essa ritiene eccessivo tale provvedimento. La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza ritengono in effetti che il committente non ha di regola diritto all’allestimento di una nuova opera (DTF 98 II 118 consid. 2; Gauch, op. cit., N. 1773 segg. ed in particolare N. 1775) e che un’eccezione è possibile unicamente se la riparazione del difetto non è tecnicamente possibile (Gauch, op. cit., N. 1779) oppure se l’opera è del tutto inutilizzabile (Wanner/Schnyder, op. cit., N. 279). Nel caso di specie è indiscutibile che la riparazione dei difetti sia tecnicamente possibile già mediante l’allestimento di una semplice “errata corrige”. Del resto risulterebbe oltremodo sproporzionato esigere una completa ristampa per il fatto che in poco più di una trentina delle 528 pagine stampate sono state riscontrate lacune testuali (cosiddetti “pesci”), mancati aggiornamenti o correzioni di errori e di imprecisioni rispettivamente nuovi errori di scritturazione (cfr. in dettaglio l’elenco dei difetti di cui ai doc. 5 e 6), carenze queste che nelle particolari circostanze non sono certo tali da rendere inutilizzabile o non fruibile l’opera in questione, che, senza nulla togliere all’importante lavoro storico svolto dal convenuto, non ha però la pretesa di essere un testo scientifico, didattico o accademico, in cui cioè l’assoluta precisione risulta essere determinante. E in ogni caso nemmeno avrebbe senso ristampare ex novo il volume che, oggi come oggi, necessiterebbe di essere ulteriormente aggiornato.

                                   8.   L’attrice ritiene infine che l’importo che la controparte era tenuta a rifonderle dopo che essa avrebbe provveduto alla riparazione dell’opera (“Zug um Zug”, cfr. Gauch, op. cit., N. 2374) doveva essere stabilito in fr. 15'460.- e non in soli fr. 7'500.- come invece indicato dal primo giudice. La censura dev’essere disattesa. Limitandosi nel gravame ad affermare che le parti avevano concordato un prezzo superiore, di fr. 20'460.-, l’attrice non si è in effetti pronunciata sul giudizio di prime cure che le aveva rimproverato l’assenza di prove in proposito (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 27 ad art. 309), tanto più che la tesi della successiva pattuizione di un nuovo prezzo sarebbe irricevibile siccome addotta per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 78 CPC). E neppure è vero, nonostante quanto preteso nell’appello, che il perito avrebbe confermato che quella somma era giustificata dal lavoro supplementare svolto (cfr. perizia p. 15). Visto come il lavoro supplementare -le pagine da modificare erano passate da ca. 120 (doc. B) a 185 (doc. C-F e O)- è stato eseguito, sarebbe stato in ogni caso assai iniquo riconoscere all’attrice il diritto ad una mercede superiore a quella stabilita originariamente. Tale somma sarebbe stata oltretutto eccessiva se paragonata all’importo di favore inizialmente concordato.

                                   9.   In considerazione di quanto precede, la sentenza di prime cure, in parziale accoglimento dell’appello, dev’essere riformata nel senso che l’attrice dev’essere tenuta ad allestire un‘”errata corrige” per ovviare agli errori evidenziati nei doc. 5 e 6, ritenuto che quale contropartita il convenuto le verserà a saldo la somma di fr. 7'500.-. L’esito della lite giustifica di accogliere parzialmente sia la petizione (per 1/2) sia la domanda riconvenzionale (con una percentuale di accoglimento ridotta da 1/2 a 1/4), ritenuto che il giudizio che ha caricato all’attrice gli onorari e le spese peritali non può però essere modificato, essa non avendo addotto alcuna ragione per una diversa ripartizione, che in ogni caso nemmeno si giustificherebbe, visto che la perizia ha permesso di confermare la sua responsabilità per i difetti.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

                                    I.   L’appello 23 dicembre 2004 di  è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 29 novembre 2004 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, è così riformata:

                                         1.     La petizione e la domanda riconvenzionale sono parzialmente accolte.

                                         §      Di conseguenza AP 1 è tenuta a stampare un’“errata corrige” relativa al volume “__________” in 320 esemplari, apportando tutte le correzioni di cui ai doc. 5 e 6, e alla consegna di questo lavoro ultimato, AO 1 le verserà contestualmente l’importo di fr. 7'500.- a saldo.

                                         2.     La tassa di giustizia dell’azione principale in fr. 1'000.- e le spese, da anticipare dall’attrice, sono caricate alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

                                         3.     La tassa di giustizia dell’azione riconvenzionale in fr. 500.- e le spese, da anticipare dall’attore riconvenzionale, restano a suo carico per 3/4 e per 1/4 sono a carico della convenuta riconvenzionale, a cui la controparte rifonderà fr. 500.- per parti di ripetibili.

                                         4.     I costi per onorario e spese di perizia, già anticipati dalle parti come di rito, sono posti interamente a carico dell’attrice.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia                                      fr.    450.b)  spese                                                        fr.      50.-

                                         Total e                                                        fr.    500.da anticiparsi dall’appellante, sono caricate alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione:

-     -       

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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