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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.03.2006 12.2004.160

March 9, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,971 words·~25 min·4

Summary

mandato, prestazioni ufficio di revisione LBVM, negata violazione del dovere di diligenza e fedeltà per aver risposto a domande di informazione della Commissione federale delle banche

Full text

Incarto n. 12.2004.160

Lugano 9 marzo 2006/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Chiesa (quest¿ultimo in sostituzione del giudice Walser, escluso)

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.178 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 27 novembre 2001 da

AO 1 rappr. da RA 2  

contro

AP 1 rappr. dallo RA 1  

con la quale l¿attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 103'702.75 oltre interessi al 5% dal 17 luglio 2001 e di fr. 57'767.- oltre interessi al 5% dal 20 ottobre 2001 e il rigetto definitivo dell¿opposizione interposta dalla convenuta ai PE n. __________ del 18 settembre 2001 e n. __________ del 23 ottobre 2001, domande alle quali si è opposta la convenuta, che ha postulato con domanda riconvenzionale il versamento di fr. 135'947.- a titolo di risarcimento del danno, al quale si è opposta l¿attrice, sulle quali il Pretore ha statuito con sentenza 10 agosto 2004, accogliendo la petizione e respingendo la domanda riconvenzionale;

appellante la convenuta, la quale con atto di appello del 6 settembre 2004 chiede in riforma del giudizio impugnato la reiezione della petizione e l¿accoglimento della domanda riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili;

mentre l'attrice propone nelle sue osservazioni del 19 ottobre 2004 di respingere l'appello, con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

considerato

in fatto:                    A.   AO 1 ha convenuto in causa con petizione del 27 novembre 2001 AP 1 per ottenere il versamento di fr. 103'702.75 oltre interessi al 5% dal 17 luglio 2001 e di fr. 57'767.- oltre interessi al 5% dal 20 ottobre 2001, a saldo di due fatture per prestazioni quale ufficio di revisione e il rigetto definitivo dell¿opposizione interposta dalla convenuta ai PE n. __________ del 18 settembre 2001 di fr. 103'702.75 e __________ del 23 ottobre 2001 per fr. 57'767.20. L¿attrice sostiene di aver svolto l¿attività di ufficio di revisione CO e LBVM per la convenuta fino al 23 maggio 2001 e di aver allestito il rapporto di revisione statutaria del 7 aprile 2001, il rapporto di revisione speciale del 31 agosto 2001 e l¿aggiornamento del rapporto speciale. Per tali prestazioni essa ha emesso la fattura n. 15410 45834 del 27 giugno 2001 di fr. 178'537.- e la fattura n. 15410 46171 del 3 ottobre 2001 di fr. 57'767.-. Dedotti gli acconti versati dalla convenuta, residua un credito in suo favore di fr. 103'702.75 e di fr. 57'767.-, per i quali procede in causa, la convenuta avendo rifiutato il pagamento e avendo interposto opposizione ai PE n. __________ del 18 settembre 2001 di fr. 103'702.75 e n. __________ del 23 ottobre 2001 per fr. 57'767.20. AP 1 si è opposta alla petizione, sostenendo nella risposta del 25 febbraio 2002 che l¿attrice aveva svolto il mandato in modo negligente e che le sue prestazioni erano inservibili e inutili, e con domanda riconvenzionale ha chiesto a titolo di risarcimento del danno provocatole dall¿esecuzione difettosa del mandato il versamento di fr. 135'947.-. Nei successivi allegati scritti (replica con risposta riconvenzionale 5 aprile 2002, duplica con replica riconvenzionale del 10 maggio 2002 e duplica riconvenzionale del 12 giugno 2002) le parti hanno mantenuto le rispettive domande di giudizio.

                                  B.   Statuendo il 10 agosto 2004, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha accolto la petizione e ha condannato AP 1 a versare aAO 1 fr. 103'702.75 oltre interessi al 5% dal 17 luglio 2001 e fr. 57'767.- oltre interessi al 5% dal 20 ottobre 2001, ha respinto in via definitiva le opposizioni interposte ai PE n. __________ del 18 settembre 2001 e n. __________ del 23 ottobre 2001 e ha respinto la domanda riconvenzionale. La tassa di giustizia di fr. 6'000.- e le spese di fr. 14'000.- sono state poste a carico di AP 1, tenuta inoltre a rifondere aAO 1 l¿importo di fr. 20'000.- per ripetibili nell¿azione principale e nell¿azione riconvenzionale.

                                  C.   AP 1 è insorta con un appello del 6 settembre 2004, con il quale chiede in riforma del giudizio impugnato la reiezione della petizione e l¿accoglimento della domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili. AO 1 ha proposto con le osservazioni del 19 ottobre 2004 di respingere l'appello

e ritenuto

in diritto:

                                   1.   Il Pretore ha accertato che l¿attrice, ufficio di revisione statutario della convenuta dal 15 novembre 1995 al 23 maggio 2001 e ufficio di revisione LBVM dal 1° marzo al 7 novembre 2001, non si era limitata a svolgere l¿attività di revisore LBVM, ma che nel periodo oggetto della vertenza, dal 1° giugno 2000, l¿attrice aveva fornito altre prestazioni, quali il rapporto di revisione statutaria dell¿anno 2000, il rapporto 31 agosto 2000, il terzo rapporto per il periodo dal 1° ottobre 1999 al 31 maggio 2001, lavori speciali commissionati dalla Commissione federale delle banche, attività di consulenza e di istruzione, per le quali aveva emesso le fatture contestate per un totale di fr. 216'587.-, calcolato in base a un dispendio di 904.4 ore. Ha in seguito constatato che la convenuta aveva abbandonato all¿udienza preliminare le contestazioni sulla fatturazione delle prestazioni relative al mandato di revisione CO, mentre manteneva quelle relative alla revisione LBVM. Il Pretore ha ritenuto infondate, sulla base dell¿istruttoria, le doglianze della convenuta sullo svolgimento del mandato, giungendo alla conclusione che l¿inserimento di una riserva nel primo rapporto LBVM, allegato alla domanda di autorizzazione, trovava origine nella carente collaborazione della convenuta, mentre il mancato rilascio dell¿autorizzazione da parte della CFB non era ascrivibile a negligenza dell¿attrice, ma all¿incompatibilità della struttura interna della convenuta con l¿art. 10 cpv. 2 lett. d LBVM, che aveva condotto quest¿ultima a ritirare spontaneamente la domanda. Accertato che l¿attrice aveva eseguito correttamente il proprio mandato, il Pretore ha rilevato che i mandati avevano richiesto una mole di lavoro importante e che anche i costi erano di conseguenza significativi, così che l¿importo complessivo degli onorari esposti dall¿attrice era giustificato, tenuto conto dell¿impegno orario dei suoi funzionari, debitamente comprovato e della tariffa in uso nel settore della revisione bancaria, applicabile in concreto. Infine, il Pretore ha respinto la domanda riconvenzionale della convenuta, ritenendo che i costi organizzativi da lei sopportati, in particolare quelli di compliance, non erano imputabili a una violazione contrattuale dell¿attrice, ma alla necessità di adeguare l¿organizzazione interna all¿attività soggetta alla LBVM effettivamente svolta dal gennaio 2000 al maggio 2001 dalla convenuta. Ha così accolto integralmente la petizione e ha respinto la domanda riconvenzionale.

                                   2.    L¿appellante chiede la reiezione della petizione 27 novembre 2001 e l¿accoglimento della sua domanda riconvenzionale con la condanna dell¿attrice al versamento di fr. 135'497.- e all¿obbligo di rifonderle a titolo di ripetibili di prima istanza fr. 20'000.-. In questa sede essa contesta solo le prestazioni fatturate dall¿attrice per la revisione LBVM e le richieste complementari della Commissione federale delle banche (in seguito CFB), avendo riconosciuto all¿udienza preliminare del 18 settembre 2002 quelle relative alla revisione statutaria, fatturate dall¿attrice in fr. 22'345.-. La convenuta rimprovera in sostanza al Pretore di non aver considerato la violazione del dovere di diligenza e fedeltà contrattuale commessa dall¿attrice, che non ha svolto i mandati con la dovuta fedeltà e diligenza, poiché la loro esecuzione era difettosa al punto da costituire un¿inesecuzione del contratto che non deve essere remunerata. Inoltre l¿appellante sostiene che le ore fatturate sono ¿evidentemente troppe¿ mentre ritiene eccessiva la tariffa oraria applicabile.

                                   3.   La pattuizione intervenuta e in base alla quale è chiesto il pagamento delle fatture litigiose costituisce un mandato ai sensi dell'art. 394 CO. L¿attrice ha infatti accettato di prestare determinati servigi in favore della convenuta (art. 394 cpv. 1 CO) per i quali è stata pattuita una mercede (cpv. 3) (Weber, in Comm. di Basilea, ed. 3, art. 394 CO, N. 1 e 2). La dottrina ritiene in particolare che l¿ufficio di revisione e il cliente sono parte a un contratto di mandato (Carlo Lombardini, Droit bancaire suisse, Zurigo 2002, pag. 97 n. 15). In quest'ambito incombe al mandante di provare che il mandatario ha - se del caso - eseguito male il compito affidatogli, mentre il mandatario dovrà provare la congruità della mercede (Weber, op. cit., ibidem, N. 41). La più recente giurisprudenza conferma che la cattiva esecuzione di un mandato non comporta ¿ com'è stato sostenuto in passato ¿ la totale decadenza del diritto all'onorario, ma permette la riduzione del medesimo; e ciò in particolare quando il mandatario ¿ al di là del raggiungimento del fine per il quale è stato interpellato ¿ resta inattivo o non agisce con la necessaria diligenza. In tal caso egli non ha diritto alla stessa rimunerazione che gli sarebbe dovuta in caso di uno svolgimento diligente dell'incarico. In particolare, gli onorari ridotti sono determinati apprezzando il valore delle prestazioni effettuate (DTF 124 III 425) sulla base del rapporto fra prestazione e controprestazione del mandante (Derendinger P., Die Nicht¿ und die nichtrichtige Erfüllung des einfachen Auftrages, Friburgo 1988, pag. 204 segg.). La riduzione dell'onorario può essere concordata fra le parti, altrimenti è determinata secondo criteri oggettivi e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, affinché ci sia corrispondenza con i servizi resi. Un computo dell'onorario (e quindi dell'onorario ridotto) in percentuale del valore dell'operazione ¿ salvo pattuizione in tal senso ¿ è per contro da considerare eccezionale e permessa unicamente in casi particolari o quand'è prevista dalla legge (DTF 101 II 111, consid. 2).

                                          D'altra parte, in linea di principio, sussiste il diritto del mandatario al pieno compenso delle sue prestazioni quando, in seguito a parziale inadempimento, è sorto un pregiudizio nella persona del mandante che può essere risarcito: in tal caso, questi chiederà soltanto il risarcimento del danno. Vi sono poi casi (che qui non torna conto di specificare) in cui il mandante può postulare sia un risarcimento del danno, sia una riduzione dell'onorario (Fellmann, Berner Kommentar, N. 526 segg. e N. 533 ad art. 394 CO). Comunque, sia l'uno, sia l'altro importo devono essere dimostrati dal mandante anche nel loro ammontare; in particolare, per quanto riguarda la riduzione dell'onorario, a questi incombe sia l'onere di provare la pretesa negligenza del mandatario, sia quello di offrire al giudice tutti gli elementi che consentano la stima dell'onorario in caso di controversia. In altre parole, deve provare ¿ nei limiti di ciò che è oggettivamente possibile e di ciò che può essere ragionevolmente richiesto ¿ tutto ciò che giustifica la riduzione dell'onorario, che ne permette la valutazione o almeno la facilita (Fellmann, op. cit., ibidem, N. 543 ad art. 394 CO).

                                   4.    La convenuta ripercorre nel proprio appello l¿istoriato della domanda di autorizzazione sin dal suo annuncio il 30 aprile 1997 alla Commissione federale delle banche (CFB). Essa ribadisce di aver conferito all¿attrice nell¿ottobre 1998 il mandato speciale di assisterla nell¿allestimento della domanda di autorizzazione presentata il 29 gennaio 1999 e si duole del superamento di oltre fr. 40'000.- del preventivo doc. EE, per il quale ha ottenuto poi uno sconto di fr. 37'625.- (doc. 9.5) sulle fatture emesse dall¿attrice. L¿appellante ravvisa in tale comportamento dell¿ufficio di revisione l¿ammissione del proprio errore, ripetuto anche per le prestazioni eseguite dopo il giugno 2000 in base al contratto doc. C, e le rimprovera di aver mancato al suo obbligo di informarla in caso di ¿esplosione dei costi e di superamento del preventivo¿. La censura è sprovvista di fondamento. Per sua ammissione, infatti, l¿appellante ha accettato la fatturazione relativa alle prestazioni eseguite prima del giugno 2000, tra le quali rientra la domanda di autorizzazione, di modo che le doglianze sul superamento del preventivo di cui al doc. EE non hanno alcuna rilevanza per l¿esito del giudizio odierno. Nel periodo successivo, l¿appellante non ha accettato il preventivo di fr. 80'000.indicato dall¿attrice nel doc. C, relativo alle prestazioni eseguite dopo il giugno 2000, che costituisce un¿incontestata base contrattuale (cfr. appello pag. 6), con la conseguenza che nella fattispecie non vi era alcun preventivo da rispettare e, di riflesso, alcun obbligo di segnalare un suo eventuale superamento. A ogni modo il Pretore ha ritenuto che l¿attrice aveva messo al corrente la cliente dei maggiori costi derivanti dalle nuove richieste della CFB, fondandosi sulle deposizioni testimoniali di E__________ e R__________. In questa sede l¿appellante afferma in modo generico che le citate deposizioni non possono essere considerate credibili poiché emanano da dipendenti dell¿attrice. Se non che, il mero rapporto di dipendenza dei testimoni, derivante dal contratto di lavoro, non è sufficiente per mettere in dubbio la loro attendibilità, in assenza di altri riscontri (Cocchi/Trezzini, CPC TI massimato e commentato, Lugano 2000, n. 34 ad art. 90; Cocchi/Trezzini, CPC TI Appendice 2000/2004, n. 76 ad art. 90). Non inficia poi in alcun modo l¿attendibilità delle deposizioni citate quella del teste ¿ambientale¿ A__________, il quale si è limitato a riferire in astratto quale sarebbe stato il suo comportamento se egli fosse stato confrontato a un caso analogo, e a rilevare che egli avrebbe avvertito il cliente del superamento dei preventivi, non senza precisare che il modo di procedere dipende dalle circostanze e dalla tipologia del cliente (deposizione 23 maggio 2003, pag. 14).

                                   5.    A detta dell¿appellante l¿attrice ha violato i suoi obblighi di diligenza e di fedeltà nell¿esecuzione del mandato, che avrebbe dovuto svolgere nell¿esclusivo interesse della mandante. La convenuta sostiene in particolare che sin dall¿inizio l¿attrice ha eseguito il mandato LBVM in modo superficiale e negligente, come dimostrato dall¿inserimento nel rapporto doc. FF, allegato 36 n. 35 di ¿un appunto relativamente al requisito dell¿attività irreprensibile di __________¿, che ha provocato l¿intervento della CFB e le domande di spiegazioni, con interventi e prestazioni dell¿attrice inservibili e mai commissionate e che quindi non devono essere pagate. Occorre dapprima premettere che l¿ufficio di revisione LBVM non agisce nell¿esclusivo interesse del suo mandante, contrariamente a quanto sembra ritenere l¿appellante. Già nel diritto societario l¿ufficio di revisione deve svolgere il suo incarico tenendo conto anche dei creditori della società e in genere dell¿interesse pubblico (Meier-Hayoz/Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 9a ed., Berna 2004, n. 390 pag. 453) e deve essere indipendente dal consiglio di amministrazione e dagli azionisti (Meier-Hayoz/Forstmoser, op. cit., n. 402 pag. 456). Nel settore del commercio di valori mobiliari, inoltre, la legge federale sulle borse e sul commercio dei valori mobiliari impone esplicitamente al revisore LBVM l¿indipendenza dalla direzione e dall¿amministrazione del commerciante oggetto della revisione (art. 18 LBVM, RS 954.1). Il revisore LBVM non è solo il mandatario della società di cui effettua la revisione, ma è anche il rappresentante della CFB (cfr. per il revisore bancario: Carlo Lombardini, Droit bancaire suisse, Zurigo 2002, pag. 94). Al commercio di valori mobiliari si applicano, infatti, per analogia le regole previste per le banche (Hirsch, La legge federale sulle borse: le borse e i commercianti, in: Novità legislative per le attività bancarie svizzere, Meta Edizioni, Bellinzona 1997, pag. 61). L¿ufficio di revisione LBVM ha pertanto precisi obblighi nei confronti della CFB, alle cui richieste deve dar seguito anche se non sono nell¿interesse del mandante e senza possibilità di sottrarvisi (deposizione testimoniale A__________ del 23 maggio 2003, pag. 25-26, pag. 30). L¿ufficio di revisione ha per legge l¿obbligo di procedere alla revisione della contabilità, di sorvegliare per conto dell¿autorità di vigilanza il rispetto delle condizioni richieste per l¿autorizzazione e delle normative interne, di fare rapporto sui risultati della revisione e in generale ha l¿obbligo di fornire all¿autorità di vigilanza, giusta l¿art. 35 cpv. 2 lett. b LBVM, tutte le informazioni e tutti i documenti necessari allo svolgimento dei suoi compiti (Basler Kommentar zum schweizerischen Kapitalmarktrecht, Basilea 1999, BEGH-Watter n. 12 ad art. 19, BEGH-Poledna n. 18 e 19 ad art. 35).

                                   6.    L¿appellante nega di aver dimostrato mancanza di collaborazione nell¿allestimento della domanda di autorizzazione, ciò che ha condotto l¿attrice a inserire nel rapporto di revisione allegato alla domanda di autorizzazione del 29 gennaio 1999 una riserva sulla retrocessione di talune commissioni (doc. FF, allegato 36 n. 35) e considerazioni sui ritardi dell¿attrice nell¿installare l¿organizzazione interna richiesta dalla LBVM (cfr. n doc. FF, n. 361, 362 e 374), originando così le richieste supplementari della CFB. La convenuta afferma che agli atti manca la prova documentale della sua mancanza di collaborazione e rimprovera al Pretore di essersi fondato solo sulle deposizioni testimoniali di dipendenti dell¿attrice (R__________, B__________ e E__________) evidentemente interessati all¿esito della causa e come tali inattendibili. Come già si è detto, il semplice fatto che i testimoni siano dipendenti dell¿attrice non è sufficiente per ritenere inattendibili le loro deposizioni (consid. 4). Un interesse alla vertenza di costoro non risulta dagli atti. Il dipendente dell¿attrice B__________ ha riferito di aver avuto grosse difficoltà nell¿ottenere da AP 1 le informazioni in merito alle operazioni svolte con delle società vicine (deposizione 4 febbraio 2003, pag. 2), in particolare alle commissioni passive a terzi di cui l¿ufficio di revisione non conosceva gli aventi diritto economico (pag. 3). R__________, direttore del settore dei servizi finanziari dell¿attrice, ha riferito che la convenuta aveva sottovalutato la mentalità svizzera e ¿credeva di poter venire in Svizzera a operare in un mercato meno regolamentato, in sintesi non si mossero per darci la documentazione che noi abbiamo chiesto e di cui necessitavamo¿ (deposizione 3 aprile 2003, pag. 3). Il direttore dei servizi finanziari ha esposto che il cliente ¿faticava assai a capire che in una struttura quasi bancaria, l¿etica era un punto estremamente importante, come pure la trasparenza¿ (ibidem), nonostante fosse stato spiegato ai dirigenti della convenuta che era importante garantire la massima trasparenza per l¿ottenimento dell¿autorizzazione LBVM e fosse stato chiesto loro di dare l¿elenco dei beneficiari delle retrocessioni di commissioni (ibidem, pag. 4), di cui era importante sapere se fossero impiegati di banca e di quale. R__________ ha in particolare spiegato che la lista dei nominativi, limitati alle iniziali, fu consegnata all¿ufficio di revisione un paio di settimane prima dell¿invio del rapporto speciale LBVM. Il teste ha precisato di aver consegnato al cliente una bozza della richiesta LBVM qualche giorno prima del deposito della domanda, così da poter presentare alla CFB una domanda ¿clean¿, senza tuttavia ottenere le informazioni richieste (pag. 5). Le deposizioni dei dipendenti dell¿attrice sono univoche sulla mancanza di collaborazione della convenuta. Del resto che gli organi dirigenti di quest¿ultima non avessero compreso l¿importanza di fornire alla CFB le informazioni richieste sulle retrocessioni è emerso dalla deposizione di M__________, già compliance officer dell¿appellante, che ha riferito le iniziali reticenze di quest¿ultima nel fornire i nomi delle persone che avevano ricevuto retrocessioni di commissioni (deposizione 4 febbraio 2003, pag. 9). Al riguardo l¿appello si rivela infondato, il primo giudice essendosi fondato su deposizioni concordanti, da lui ritenute attendibili nell¿ambito del proprio apprezzamento delle prove, che non sono solo documentali.

                                   7.    L¿appellante ravvisa una chiara violazione dei doveri contrattuali dell¿ufficio di revisione nella segnalazione della nota riserva sulle retrocessioni senza fondarsi su norme chiare ma su interpretazioni errate a suo danno, in base a semplici perplessità e non a violazioni accertate, senza nemmeno aver assegnato alla mandante un termine adeguato per regolarizzare la situazione, violando in modo evidente l¿art. 19 cpv. 4 LBVM. Dall¿istruttoria è emerso che la questione relativa alle transazioni con società vicine, in particolare alle retrocessioni di commissioni, rientra nel tema dell¿attività irreprensibile di cui deve disporre il commerciante di valori mobiliari, come riferito dal testimone ¿ambientale¿ A__________ (deposizione 23 maggio 2003, pag. 9) e che al momento della richiesta di autorizzazione l¿ufficio di revisione non era in grado di valutare se l¿attività della convenuta fosse in accordo con le esigenze di un¿attività irreprensibile, poiché AP 1 aveva eseguito transazioni nelle quali vi era stato utile sia per lei che per la società vicina, non erano noti i beneficiari finali delle commissioni, esisteva una situazione di doppia rappresentanza da parte dell¿amministratore delegato, con rischio di conflitto di interesse, e inoltre al revisore non era stata messa a disposizione la documentazione comprovante gli aventi diritto economici della società vicina (ibidem, pag. 10-11). L¿assenza di norme legali sulle retrocessioni, di cui si prevale l¿appellante, non le giova, poiché la CFB dispone di un ampio margine di apprezzamento nella messa in opera concreta degli obblighi previsti dalla LBVM (ibidem pag. 21) tra i quali l¿attività irreprensibile. Del resto il testimone ¿ambientale¿ ha ritenuto comprensibile l¿inserimento della riserva, tenuto conto della serie di domande aperte e ha esplicitamente riferito che ¿il revisore LBVM deve verificare i nominativi dei beneficiari delle retrocessioni onde garantire l¿esigenza dell¿attività irreprensibile¿ (pag. 13). Non risulta dagli atti che il revisore abbia impartito alla convenuta un congruo termine ai sensi dell¿art. 19 cpv. 4 LBVM per regolarizzare la situazione, ma nemmeno emerge che vi fossero infrazioni o vere e proprie irregolarità. Come riferito a più riprese dai testimoni, il problema risiedeva non tanto nell¿irregolarità connessa con le note retrocessioni di commissioni a società vicine, quanto piuttosto nella mancanza di trasparenza sui nomi delle persone beneficiarie (cfr. per tutti la deposizione di R__________, pag. 4).

                                   8.    Un¿ulteriore violazione contrattuale consiste, secondo l¿appellante, nel fatto che la fase relativa alla preparazione della domanda di autorizzazione è stata seguita solo dal signor __________, alla sua prima richiesta di autorizzazione LBVM. La censura non può essere condivisa. B__________ era effettivamente alla sua prima domanda di autorizzazione LBVM, ma lavorava nel settore bancario dell¿attrice dal 1989 (deposizione 4 febbraio 2003 pag. 1) e aveva pertanto un¿esperienza decennale. Del resto la pratica era seguita da vicino anche dal direttore R__________ (deposizione E__________ __________ 22 aprile 2003, pag. 1), e nel periodo oggetto della vertenza della pratica si occupava E__________. Del resto, trattandosi dell¿applicazione di una legge appena entrata in vigore, come era il caso per la LBVM, anche la CFB era alle sue prime esperienze. M__________, già compliance officer della convenuta, ha riferito che ¿la LBVM era una legge nuova e la situazione di una società che chiedeva l¿autorizzazione era difficile, non vi era una prassi consolidata e si navigava per così dire al buio¿ (deposizione 4 febbraio 2003, pag. 7). Dall¿istruttoria è anche emerso che la pratica oggetto della vertenza è stata seguita presso l¿attrice da più persone (cfr. deposizioni R__________ __________, B__________, E__________), così che cade nel vuoto la critica dell¿appellante al riguardo.

                                   9.    Sostiene l¿appellante che il mancato invio della bozza del primo rapporto, contenente la nota riserva relativa all¿attività irreprensibile, che non le è stata inviata in copia, configura una grave violazione del dovere di fedeltà. Essa afferma che agli atti non figura la prova documentale di tale invio, al quale essa avrebbe certamente reagito, rifiutando l¿invio di un simile rapporto. A prescindere dal fatto che il direttore dell¿attrice R__________ ha riferito di aver consegnato la bozza del primo rapporto alla convenuta prima di spedirlo alla CFB (deposizione 22 aprile 2003 pag. 18), non si vede come l¿ufficio di revisione avrebbe potuto evitare di menzionare nel proprio rapporto elementi rilevanti come la garanzia dell¿attività irreprensibile (cfr. art. 19 cpv. 5 LBVM; Basler Kommentar op. cit., BEGH-Watter n. 10 ad art. 19), alla luce del caso concreto, in cui erano aperte diverse domande (cfr. consid. 6). Né giova all¿appellante il fatto che nel caso di un¿altra società, citato dalla testimone M__________ (deposizione 4 febbraio 2003 pag. 10) la CFB non abbia insistito sulle retrocessioni. L¿ufficio di revisione doveva esprimere la propria opinione sull¿appellante, non su altre società e alla luce delle circostanze concrete l¿inserimento della riserva era comprensibile, come già si è visto.

                                10.    A detta della convenuta l¿attrice ha violato i propri obblighi contrattuali poiché invece di limitarsi al mandato di revisore LBVM ha dato seguito meccanicamente alle richieste di informazioni e ai mandati speciali conferiti dalla CFB, senza tenere conto dell¿interesse della mandante. L¿appellante sostiene, infatti, che l¿attrice avrebbe dovuto prestarle attività di consulenza nell¿ambito del mandato di revisione e agire solo nel suo interesse, perché le norme imperative della LBVM non possono derogare all¿obbligo di esecuzione fedele e diligente del mandato. La critica è sprovvista di fondamento. Come rilevato con pertinenza dal Pretore, infatti, il revisore ha l¿obbligo di dar seguito alle richieste di informazione della CFB (cfr. art. 35 cpv. 2 lett. b LBVM; Basler Kommentar op. cit., BEGH-Poledna n. 18 e 19 ad art. 35). consid. 5) e non può esimersi in alcun caso dal fornire la documentazione richiesta dall¿autorità di vigilanza, nei cui confronti non vale il segreto (cfr. art. 19 cpv. 6 LBVM). A fronte del chiaro testo di legge a nulla valgono le diffuse critiche mosse dall¿appellante al comportamento del revisore (appello, pag. 17 segg.), che non avrebbe difeso i suoi interessi. La convenuta rimprovera in sostanza all¿attrice di non aver intavolato un dialogo costruttivo con la CFB e di aver mancato ai propri obblighi di consulente e mandataria perché non ha saputo convincere l¿autorità di vigilanza sul problema delle retrocessioni, così che l¿esecuzione del mandato era difettosa al punto da essere un inadempimento totale, che non merita remunerazione. A torto. Come si è visto, il ruolo del revisore LBVM richiede l¿indipendenza dalla direzione e dal consiglio di amministrazione della mandante (art. 18 cpv. 3 LBVM) ed è pertanto ben diverso da quello del consulente legale. Al riguardo è pertanto del tutto inconferente il confronto con l¿operato dell¿avv. P__________ __________, libero da obblighi nei confronti dell¿autorità di vigilanza LBVM, contrariamente all¿attrice.

                                11.    Per quel che concerne la fatturazione, la convenuta rimprovera al Pretore di aver errato nel ritenere insufficiente il tempo concesso all¿attrice per l¿allestimento della richiesta di autorizzazione LBVM e rileva che il direttore R__________ aveva stimato in tre mesi il tempo necessario per l¿esecuzione del mandato. Se non che, la deposizione di quest¿ultimo indica in modo chiaro che il tempo originariamente preventivato si è dilatato per la mancata collaborazione della convenuta, di cui si è già detto in precedenza (consid. 6; deposizione 3 aprile 2003 pag. 9 in fine). La convenuta imputa inoltre all¿attrice di aver commesso un¿ulteriore violazione contrattuale, all¿origine dell¿esplosione dei costi, per aver inserito una nuova riserva nell¿ultimo rapporto di revisione, con riferimento ai fondi C__________ e M__________. Al riguardo l¿appellante afferma che i fondi sono ancora operativi, a dimostrazione dell¿inopportunità della riserva. Dall¿istruttoria, segnatamente dalla deposizione del direttore R__________, è emerso che la citata riserva era dovuta a un¿operazione nella quale ¿__________, a mio giudizio, è caduta molto in basso¿ (deposizione 3 aprile 2003, pag. 9), acquistando e rivendendo titoli nell¿arco di 2-3 minuti con un utile per sé e una perdita per i fondi citati, per i quali essa aveva procura illimitata. Tenuto conto degli obblighi legali insiti nella carica di revisore LBVM, l¿attrice non poteva dunque esimersi dal segnalare un¿operazione simile. Nel rapporto doc. L, dell¿agosto 2000, l¿attrice ha in ogni modo dichiarato alla CFB che la situazione della convenuta era sistemata, sotto controllo, come confermato da R__________ (deposizione 22 aprile 2003, pag. 18), il quale si attendeva dopo l¿invio di quel documento il rilascio dell¿autorizzazione (ibidem, pag. 19).

                                12.    In definitiva, dunque, non vi sono motivi per scostarsi dalla conclusione alla quale è giunto il Pretore, che ha ritenuto provate le pretese dell¿attrice per l¿adempimento del mandato di revisore LBVM. Confrontata con le esaurienti spiegazioni del primo giudice sulla tariffa adottata e sulle ore eseguite (sentenza, pag. 15 a 17), l¿appellante in questa sede non ha speso una parola al riguardo nel suo diffuso appello, limitandosi ad affermare che le ore fatturate sono ¿evidentemente troppe¿ e che la tariffa è ¿eccessiva¿. A prescindere dalla dubbia ricevibilità di tali censure, del tutto generiche e sprovviste di motivazione, l¿istruttoria ha provato sia l¿importante dispendio di tempo del personale dell¿attrice, sia la pertinenza della tariffa esposta (cfr. la deposizione del testimone ¿ambientale¿ A__________, pag. 15, 26), sicché le censure rivolte alla sentenza impugnata sono sprovviste di fondamento.

                                13.    Infine l¿appellante ribadisce che le violazioni contrattuali commesse dall¿attrice le hanno provocato costi ingiustificati, poiché un¿esecuzione diligente del mandato avrebbe dovuto indurre l¿ufficio di revisione a consigliarla di non introdurre la domanda di autorizzazione, ciò che sarebbe stato possibile a quel momento, prima che la CFB intervenisse. Essa chiede dunque in questa sede l¿accoglimento della sua domanda riconvenzionale e la condanna dell¿attrice al pagamento di fr. 135'497.- a titolo di risarcimento del danno da lei subito in seguito alla presentazione della domanda di autorizzazione LBVM. Dall¿istruttoria risulta che il ritiro della domanda di autorizzazione è avvenuto per libera scelta della convenuta, la cui attività di commerciante mobiliare era scesa sotto la soglia minima imposta dalla LBVM per l¿autorizzazione (deposizione 4 febbraio 2003 di A__________, pag. 11) e non a causa dell¿asserita carente impostazione della domanda, come sostiene ora l¿appellante. Il legale della convenuta, avv. P__________, ha confermato nella sua deposizione testimoniale del 29 aprile 2003 che il ritiro della richiesta era motivato dai lunghi tempi per l¿ottenimento dell¿autorizzazione, dai costi sopportati e dalla diminuzione del volume degli affari (doc. 8, deposizione pag. 4). Nel periodo tra l¿ottobre 1999 e la primavera del 2000 la convenuta svolgeva attività di negoziazione sottostante alla LBVM, come riferito dal suo revisore interno A__________ (deposizione 4 febbraio 2003, pag. 11). Essa era dunque soggetta in questo periodo agli obblighi imposti dalla LBVM e doveva di conseguenza adeguare le proprie strutture interne nel senso richiesto dalla Commissione federale delle banche. I costi sopportati dall¿appellante per il compliance officer esterno e la revisione interna (doc. 13, 14, 15), oggetto della domanda riconvenzionale, non sono dunque in relazione con lo svolgimento del mandato da parte dell¿attrice, ma erano richiesti dall¿attività di commerciante di valori mobiliari della convenuta. Anche su questo punto l¿appello si rivela dunque infondato.

                                14.    Visto quanto precede l¿appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.    L¿appello 6 settembre 2004 di AP 1 è respinto.

                                   2.    Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr. 3'000.b) spese                         fr.     50.totale                              fr. 3'050.sono poste a carico dell¿appellante, con l¿obbligo di rifondere alla controparte fr. 6'000.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.2004.160 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.03.2006 12.2004.160 — Swissrulings