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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.01.2004 12.2004.1

January 8, 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·404 words·~2 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2004.1

Lugano 8 gennaio 2004/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2003.251 della Pretura della giurisdizione di __________ promossa con istanza 4 novembre 2003 da

__________ rappr. dall'avv. __________  

contro

Comunione ereditaria fu __________, composta da: 1. __________ 2. __________ 3. __________ 4. __________ tutti rappr. dall'avv. __________  

intesa ad assumere, quale prova a futura memoria ai sensi degli art. 446 e seg. CPC, la deposizione testimoniale del signor __________ che il Pretore, con decreto 19 dicembre 2003, ha accolto.

Appellanti i convenuti, i quali, con atto d'appello 29 dicembre 2003, chiedono la riforma del primo giudizio nel senso di respingere l'istanza a futura a memoria.

Letti ed esaminati gli atti della causa.

Considerato

in fatto ed in diritto

                                         che l'art. 451 CPC prevede che i decreti che ammettono la prova a futura memoria sono inappellabili;

                                         che, di conseguenza, l'appello in questione, che si aggrava contro una decisione del Pretore che ammette la prova a futuro, è irricevibile e come tale può essere deciso già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte;

                                         che l'appello, come intendono i ricorrenti, non può nemmeno essere considerato formulato a titolo prudenziale ai sensi dell'art. 96 CPC e trattato con la prima appellazione sospensiva della causa di merito che eventualmente seguirà l'assunzione della prova a futuro;

                                         che, infatti, la procedura di prova a futura memoria e quella di merito, come appare dalla sistematica della legge, sono due procedure ben distinte ed indipendenti tra loro (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 446 m. 5), e ciò sia quando la prova a futuro è chiesta prima che quando lo è pendente la causa di merito;

                                         che la parte appellante sopporta la tassa e le spese di giudizio mentre non sono assegnate ripetibili alla controparte che non ha dovuto esprimersi sull'appello;

Per i quali motivi

visti gli art. 446 e seg. CPC

e, per le spese, la vigente TG

dichiara e pronuncia

                                   1.   L'appello 29 dicembre 2003 è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giudizio di Fr. 100.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 150.-) sono a carico degli appellanti.

                                   3.   Intimazione:

- avv. __________,   - avv. __________  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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