Incarto n. 12.2003.89
Lugano 21 maggio 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2003.00104 della Pretura del Distretto di Bellinzona- promossa con istanza 14 aprile 2003 da
__________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
volta ad ottenere lo sfratto del convenuto dal magazzino-workshop sito in Via __________ a __________ e che il Segretario assessore, con decreto 12 maggio 2003, ha respinto;
ed ora sullo scritto (recte: appello) 14 maggio 2003 dell'istante;
Considerato
in fatto e in diritto:
che con giudizio 12 maggio 2003 il Segretario assessore, preso atto che l'unico documento versato agli atti dall'istante e meglio la fotocopia del decreto esecutivo 18 dicembre 2001 relativo all'obbligo per il convenuto di consegnare le chiavi dell'ente locato (doc. A) non poteva giustificare il suo sfratto, tanto più che quell'atto era stato superato da un analogo decreto datato 15 luglio 2002 (doc. 6), ha senz'altro respinto l'istanza;
che con lo scritto (recte: appello) 14 maggio 2003 che qui ci occupa l'istante ha chiesto al Pretore di riconsiderare il suo giudizio, evidenziando in particolare che il locale occupato dal convenuto e di cui essa rivendicava lo sfratto non era quello oggetto del contratto di locazione ma un'altra parte dell'edificio (ex cucina) e che il convenuto era in ogni caso in mora con il pagamento della pigione;
che lo scritto in questione, per altro irricevibile nella misura in cui la parte espone fatti non evocati avanti al giudice di prime cure (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), può senz'altro essere evaso già nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;
che lo sfratto può in effetti essere chiesto solo in caso di cessata locazione, affitto o comodato (art. 506 CPC), sennonché la parte istante non ha preteso, né provato, che il contratto di locazione tra le parti sia stato validamente disdetto e sia pertanto venuto a scadenza; la parte istante non può nemmeno prevalersi del fatto che il locale per il quale essa rivendicava lo sfratto non fosse quello oggetto del contratto di locazione, ma un altro occupato abusivamente dal convenuto in una diversa parte dell'edificio, ritenuto che in tal evenienza lo sfratto non potrebbe essere pronunciato già per l'assenza di un valido contratto di locazione (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 7 ad art. 506); quanto all'eventuale mora del convenuto nel pagamento delle pigioni, la stessa -neppure provata- è irrilevante per l'esito dell'istanza di sfratto nella misura in cui il locatore non ha addotto, ancor prima che provato, di aver in precedenza proceduto nei confronti del conduttore in base all'art. 257d CO;
che l'appello in questione, in quanto ricevibile, deve pertanto essere respinto, ritenuto che nelle particolari circostanze si può senz'altro prescindere dal prelevare tassa di giustizia o spese;
Per i quali motivi
Visti gli art. 506 e segg. e 313bis CPC
pronuncia:
1. Lo scritto (recte: appello) 14 maggio 2003 di __________ è respinto.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario