Incarto n. 12.2003.7
Lugano 7 gennaio 2003/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Visto l'appello 2 gennaio 2003 presentato da
__________ (patrocinata dall'avv. __________)
contro
la decisione 20 dicembre 2002 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella procedura promossa nei confronti di
__________ (patrocinato dall'avv. __________)
statuendo sulla domanda di effetto sospensivo contenuta nell'appello;
considerato che il conferimento dell'effetto sospensivo a un ricorso dipende dalle particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 270);
rilevata la mancanza di motivazione a sostegno della misura richiesta, l'insorgente non specificando quali interessi apparirebbero minacciati ove la sentenza pretorile divenisse esecutiva;
ritenuto che la semplice evenienza di un incasso pecuniario non comporta scapito giuridico, a meno che l'obbligo di pagare implichi per l'appellante difficoltà finanziarie o la restituzione della somma in esito al possibile accoglimento del ricorso sembri dubbia (DTF 107 Ia 269 consid. 2), questioni neppure prospettate in concreto;
richiamati gli art. 418 e 398 cpv 2 CPC
decreta 1. L'istanza tendente alla concessione dell'effetto sospensivo all'appello 2 gennaio 2003 di cui sopra, è respinta.
2. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Il presidente
giudice Cocchi