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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.02.2004 12.2003.66

February 4, 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,941 words·~10 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2003.66

Lugano 4 febbraio 2004/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Alippi (giudice supplente)

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro -inc. n. DI.2002.262 della Pretura del Distretto di __________ - promossa, con istanza 19 novembre 2002, da

__________ rappr. dal __________  

contro

__________  

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di Fr. 25'029.30 oltre interessi, somma successivamente ridotta a Fr. 21'932.65, e che il Pretore, con sentenza 11 marzo 2003, ha accolto limitatamente a Fr. 20'987.55 più accessori;

appellante la convenuta che, con atto d'appello 24 marzo 2003, chiede, in riforma della sentenza impugnata, la reiezione dell’istanza, mentre la controparte non ha presentato osservazioni.

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   __________ è stato alle dipendenze della __________ Sagl dal 1° febbraio 2000 al 24 maggio 2002, data per la quale le parti hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro. Nella dichiarazione di conferma della risoluzione del contratto, datata 27 maggio 2002 (doc. _), il lavoratore ha dichiarato “di essere stato tacitato per tutto quanto di mia spettanza e di non vantare ulteriori pretese future di nessun genere”.

                                   2.   Tramite i suoi rappresentanti sindacali, egli ha successivamente comunicato alla ex datrice di lavoro l’esistenza di varie irregolarità nell'allestimento dei conteggi salariali, che in più punti non ossequiavano quanto previsto dal Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (in seguito CNM). La società ha respinto qualsiasi pretesa.

                                   3.   Con l'istanza in rassegna __________ ha chiesto la condanna di __________ Sagl al pagamento di Fr. 25'029.30, somma in seguito ridotta a Fr. 21'932.65, evidenziando il mancato versamento dell'indennità d'inconvenienza e della tredicesima, il versamento di indennità di vacanza inferiori al dovuto (pari al 8.3% del salario invece del 10.6%) e adducendo di non aver potuto prestare le ore lavorative previste dal contratto collettivo.

                                         La convenuta si è opposta all'istanza, richiamandosi alla dichiarazione di tacitazione di cui al doc. _. All’udienza di dibattimento finale essa ha inoltre addotto, per la prima volta, di non soggiacere al CNM, che l'istante percepiva comunque più di quanto prescritto dal contratto collettivo, che le giornate di lavoro perse erano da addebitare al lavoratore e che l’indennità di inconvenienza era stata sostituita dalle spese di trasferta e pranzo riconosciute al dipendente.

                                   4.   Con la sentenza qui impugnata, il Pretore ha accolto l’istanza limitatamente a Fr. 20'987.55 più interessi. Il Giudice di prime cure ha in sostanza accolto le pretese dell’istante, diminuendole solo per quanto riguardava il pagamento delle ore non lavorate, ritenuto che il rapporto di lavoro si era concluso il 24 maggio 2002 e non alla fine di quel mese.

                                   5.   Con il ricorso [recte: appello] che qui ci occupa, la convenuta insorge contro la sentenza pretorile, ribadendo in pratica le argomentazioni esposte in sede conclusiva e proponendone altre, mai evocate in precedenza. A sostegno delle proprie tesi essa ha inoltre prodotto tutta una serie di documenti.

                                         L'istante non ha presentato osservazioni al gravame.

                                   6.   Nonostante la presente lite, in tema di mercedi e salari e con un valore litigioso inferiore a Fr. 30'000.-, sia pacificamente retta dalla massima ufficiale prescritta dagli art. 343 cpv. 4 CO e 417 cpv. 1 lett. c CPC, in sede di appello non è più possibile invocare nuovi argomenti, prove od eccezioni (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI annotato, m. 7 ad art. 321 CPC), per cui le motivazioni esposte per la prima volta nel gravame e i documenti allegati allo stesso non possono essere presi in considerazione. Diversa invece è la situazione per quanto riguarda le allegazioni e i documenti già prodotti dalla convenuta in occasione del dibattimento finale. Tenuto conto del principio indagatorio che regge la procedura in esame, l’esposizione tardiva di fatti e la produzione tardiva di mezzi di prova non può in effetti essere considerata con eccessivo rigore procedurale. Evidentemente alla controparte deve però essere concessa la facoltà di esprimersi sui nuovi argomenti e sulle nuove prove (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 417, e, per analogia con il diritto di locazione, Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 955 lett. d ad art. 407). Nel caso concreto l’istante ha ricevuto il memoriale conclusivo della convenuta nel corso dell’udienza di dibattimento finale ed ha quindi avuto la possibilità, non sfruttata, di prendere posizione. Ne consegue che il giudice di prime cure avrebbe dovuto considerare gli argomenti e le prove ivi contenuti. Degli effetti di tale aspetto si dirà, se necessario, nel seguito.

                                   7.   In questa sede la convenuta pretende innanzitutto che il CNM non sia applicabile nei suoi confronti. L’applicazione del CNM, dal profilo aziendale, è definita dall’art. 2 CNM, che rimanda all’elenco dettagliato delle attività di cui all’appendice 7 del CNM. L’art. 2 n. 34 della Convenzione protocollare in complemento al campo di applicazione aziendale (appendice 7 del CNM) contempla, nel campo di applicazione, le imprese che svolgono “lavori di carpenteria e costruzioni in legno, che vengono svolte nell’ambito delle attività di carpenteria, inclusa la posa di parquet”. In considerazione dello scopo sociale della convenuta, ovvero la progettazione e la costruzione di case in legno (chalet), la fornitura e la posa di cucine in legno, di rivestimenti di pavimenti in legno, … lavori di carpenteria, l'acquisto e la lavorazione del legno in generale, ecc. (cfr. doc. _), è evidente che essa rientri nel campo d'applicazione del CNM.

                                   8.   La convenuta ribadisce in questa sede la validità della dichiarazione di rinuncia sottoscritta dall'istante (doc. _). A torto. L’art. 80 CNM riserva le disposizioni del CO per i casi non menzionati dal contratto mantello. Di qui l’applicabilità dell’art. 341 CO, norma secondo la quale durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine, il lavoratore non può rinunciare a crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo. Nella presente fattispecie la rinuncia dell'istante è avvenuta tre giorni dopo la conclusione del rapporto contrattuale ed aveva per oggetto disposizioni di carattere imperativo di un contratto collettivo, il CNM, per cui la stessa è chiaramente nulla (cfr. IICCA 25 agosto 1997 in re A./C. SA, concernente per l'appunto una dichiarazione con cui il lavoratore confermava di non vantare più alcuna pretesa verso il datore di lavoro). D’altra parte, l'istante al momento della rinuncia nemmeno conosceva i suoi diritti derivanti dal contratto, sicché nemmeno si potrebbe tecnicamente parlare di una valida rinuncia, la stessa presupponendo al contrario la piena consapevolezza del rinunciante. E neppure ha senso operare una distinzione tra rinuncia e dichiarazione di tacitazione, fermo restando che le prestazioni oggetto della presente causa non sono comunque mai state erogate.

                                   9.   Il fatto che l'istante sia stato retribuito in una classe superiore a quella cui aveva diritto è irrilevante. L’art. 42 CNM prevede in effetti la possibilità per il datore di lavoro di promuovere un lavoratore dalla classe salariale C alla classe B. Evidentemente questa opportunità, adottata dalla convenuta, non la esime dal rispetto di tutte le altre prescrizioni contrattuali.

                                10.   La convenuta non ritiene inoltre di dover alla controparte un'indennità d'inconvenienza. Come già accennato, essa, nel suo memoriale conclusivo, ha sostenuto che quest'indennità sarebbe stata sostituita dal versamento di un'indennità di trasferta e per pranzo ex art. 60 CNM, di cui ha provato la corresponsione, sia pure solo per un breve periodo (cfr. il doc. _ prodotto con le conclusioni). L’istante, da parte sua, non ha contestato di aver ricevuto i rimborsi per le trasferte e i pranzi, né si è espresso in merito all'eventuale sostituzione dell'indennità d'inconvenienza. La questione può tuttavia rimanere irrisolta. L'istante si è in effetti limitato a postulare il pagamento dell’indennità d'inconvenienza che, a suo dire, gli sarebbe garantita dal CCL locale in deroga all’art. 60 CNM. Sennonché, agli atti non è stato versato il CCL in questione, il cui tenore nemmeno costituisce un fatto notorio ex art. 184 cpv. 3 CPC, per cui non è possibile verificare l'ammontare e le condizioni per l’attribuzione di questa indennità. Ne discende che l’appello, su questo punto, dev'essere accolto, non potendosi riconoscere alcuna indennità per inconvenienza, cui l'istante non ha provato di aver diritto

                                11.   La convenuta censura in seguito il giudizio con cui il Pretore ha concluso per il suo obbligo di retribuire l'istante in ragione di 2139 ore annue e ciò a prescindere dalle eventuali assenze ingiustificate di quest'ultimo. La censura è infondata. Giusta l’art. 24 CNM l’orario di lavoro dev'essere stabilito su scala annua secondo l’art. 29 CNM, ritenuto però che l’art. 30 CNM permette di applicare un calendario di lavoro aziendale specifico per la singola impresa, che dev'essere preventivamente presentato, per approvazione, alla Commissione paritetica competente. Nel caso concreto, dagli atti non si evince alcuna richiesta in tal senso da parte della convenuta ed anzi dal doc. _ (scritto datato 14 febbraio 2001) risulta che essa ha per l'appunto optato per il calendario sezionale di 2139 ore annue: di qui il benfondato del giudizio del Pretore, che nell'occasione si era basato sui calendari prodotti sub doc. _. L'altra tesi ricorsuale secondo cui le ore lavorative non prestate sarebbero da ricondurre ad assenze ingiustificate dell'istante, non è stata invece suffragata da alcun mezzo di prova ritualmente prodotto. Ne consegue che, a norma dell’art. 47 cpv. 1 CNM, il salario ad ore conferito per un periodo superiore a sette mesi deve essere convertito in un salario mensile medio, dovendo essere pagate anche le ore non lavorate.

                                12.   Pure infondate sono infine le censure in merito al mancato pagamento della tredicesima e al pagamento in misura ridotta delle vacanze. Giusta l’art. 34 CNM il lavoratore ha diritto a 5 settimane di vacanze, diritto che, in caso di salario orario, viene computato in ragione del 10.6 % del salario. Gli art. 49 e seg. CNM disciplinano per contro la tredicesima mensilità, da pagarsi in ragione del 8.3 % del salario. In tali circostanze il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto esatti i conteggi esposti con l’istanza, rettificati con lo scritto 14 gennaio 2003, deducendo le pretese riferite al periodo 25/31 maggio 2002. Gli importi versati a titolo di gratifica, mai sostanziati dalla convenuta, sono comunque stati riconosciuti dall'istante, che li ha dedotti dalle proprie pretese.

                                13.   In definitiva, l’appello dev'essere parzialmente accolto nel senso che dal credito dell'istante devono essere dedotti ulteriori Fr. 3'161.15 relativi all’indennità d'inconvenienza (2000: Fr. 1'318.75; 2001: Fr. 1'401.25; 2002: Fr. 441.15). L’istanza può quindi essere accolta limitatamente a Fr. 17'826.40 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2002.

                                         Non si prelevano né tasse, né spese, la procedura essendo gratuita (art. 343 cpv. 3 CO, art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Le ripetibili della prima sede seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che l'istante non può pretendere alcuna indennità ripetibile per la procedura di secondo grado, non avendo presentato osservazioni all'appello.

Motivi per i quali,

richiamati per le spese gli art. 148, 416 e 417e CPC,

pronuncia:                

                                    I.   L’appello 24 marzo 2003 di __________ Sagl è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza 11 marzo 2003 del Pretore del Distretto di __________ è così riformata:

                                         1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                               Di conseguenza __________ Sagl, __________, è condannata a versare a __________), la somma di Fr. 17'826.40 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2002.

                                         2.   Non si prelevano spese, né tassa di giustizia. La convenuta rifonderà all’istante la somma di Fr. 250.- per ripetibili ridotte.

                                   II.   Non si prelevano spese, né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

                                  III.   Intimazione:

- __________,   - __________  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                       Il segretario

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