Incarto n. 12.2003.56
Lugano 6 aprile 2004/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.500 della Pretura del Distretto di __________, promossa con petizione 24 luglio 2001 da
__________ patr. da __________
contro
__________ __________
chiedente il disconoscimento del debito di fr. 20'000.- e accessori, relativo all'esecuzione __________dell'UE di __________;
domanda cui i convenuti si sono opposti e che il pretore ha respinto con sentenza 13 febbraio 2003;
appellante l'attore che, in riforma della sentenza pretorile, chiede l'accoglimento integrale della petizione, con impugnazione 5 marzo 2003;
letta la risposta all'appello 4 aprile 2003 con cui i convenuti ne postulano la reiezione;
esaminato l'incarto;
considera
in fatto e in diritto:
1. L'attore, proprietario a __________ dei locali adibiti a esercizio pubblico sotto l'insegna Ristorante __________, dopo aver concordato con i signori __________ la fine della locazione in virtù della quale essi avevano gestito il ristorante fino alla fine di febbraio 2000 (doc. _), ha inteso riprendere egli stesso la conduzione del locale, riacquistandone l'inventario. Il relativo contratto 20 dicembre 1999 (doc. _) -cui è allegato l'elenco delle suppellettili e delle macchine oggetto della compravendita- prevedeva il pagamento del prezzo complessivo di fr. 100'000.- nel modo seguente: fr. 50'000.- alla consegna dell'inventario (al più tardi entro martedì 29 febbraio 2000) e fr. 50'000.- in rate mensili di fr. 5'000.- dal mese di giugno 2000 incluso fino al mese di marzo 2001, ecc. Il contratto precisa altresì che il controvalore di eventuali oggetti mancanti e/o rovinati verrà dedotto dall'importo dovuto (doc. _, punto 1).
2. Il 29 febbraio 2000 le parti, con i rispettivi legali, si sono incontrate per controllare l'inventario; in quell'occasione hanno altresì stabilito la continuazione di quell'operazione per quanto riguarda lo stato dei locali e il funzionamento degli apparecchi (doc. _) e hanno pattuito che, versato seduta stante un acconto di fr. 10'000.-, si sarebbero nuovamente incontrate per definire il saldo dovuto per la prima rata secondo l'accordo del 20 dicembre 1999, ossia dopo aver ricevuto il verbale dell'arch. __________ sullo stato dell'immobile e i rapporti tecnici sul funzionamento degli apparecchi (doc. _).
3. Con l'esecuzione che sta a monte della presente vertenza i convenuti hanno escusso l'attore per l'importo di fr. 20'000.- pari alle rate dovute per l'acquisto dell'inventario, relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2000, nonché a gennaio 2001 (cfr. sentenza 3 luglio 2001 del Pretore di __________, __________, inc. EF __________e doc. _). In precedenza, i signori __________ avevano già proceduto nei confronti dell'acquirente, segnatamente (e diversamente da quanto indicato dal Pretore) con le seguenti esecuzioni dell'UE di __________: __________ (marzo 2000) per fr. 40'000.- a saldo della prima tranche dell'inventario, __________ (settembre 2000) per fr. 5'000.- pari alla rata di giugno 2000, e __________ (ottobre 2000) per fr. 15'000.- pari alle rate da luglio a settembre 2000.
4. Postulando il disconoscimento del debito per il quale il pretore ha deciso il rigetto provvisorio dell'opposizione, l'attore ha affermato di aver pagato alle controparti fr. 30'000.-, ossia già di più del proprio debito effettivo, ridotto per compensazione da fr. 100'000.- a fr. 24'987.10, dal momento che ha dovuto affrontare costi complessivi per fr. 75'012.90 per rimediare ai difetti dell'inventario acquistato (petizione, ad 3). Tesi confermata in sede di replica, con la precisazione che -prevedendo l'accordo doc. _ di attendere anche il rapporto sullo stato dei locali per definire il saldo della prima rata- anche quell'elemento ha un'influenza sul pagamento dell'inventario (ad b). Quanto alla tempestività della notifica dei difetti, l'attore sostiene di averli indicati sia in sede di sopralluogo 29 febbraio 2000, sia con lo scritto 4 luglio 2000, salvaguardando così il termine annuale dell'art. 210 cpv. 2 CO.
I convenuti si sono opposti alla petizione, contestando sia il lamentato cattivo stato dell'inventario, sia la tempestiva notifica dei difetti, nonché escludendo comunque dal computo dei danni gli importi relativi alle migliorie apportate dall'attore all'immobile e alle installazioni del ristorante. Hanno negato comunque la possibilità di sottoporre al pretore questioni inerenti alla fine della locazione che avrebbero dovuto essere preliminarmente sottoposte all'apposito Ufficio di conciliazione. Quanto ai rapporti doc. _, affermano trattarsi di pareri di parte, dal momento che le relative constatazioni non sono avvenute in contraddittorio. Sottolineano inoltre che il minor valore dell'inventario avrebbe semmai dovuto essere dedotto dalla prima tranche del prezzo (fr. 50'000.-), come esplicitamente convenuto.
5. Con la decisione impugnata, il pretore -per quanto attiene ai beni dell'inventario- applicando l'art. 201 CO, considera tardiva la notifica di difetti 4 luglio 2000 (doc. _), così che le relative pretese dell'attore (di cui all'elenco allegato allo stesso documento per un totale di fr. 78'043.90) sono perente. Quanto poi agli oggetti mancanti (di cui al doc. _) il primo giudice ha accertato che i relativi importi non sono stati provati. Infine, delle contropretese concernenti difetti dell'immobile riconsegnato, ammessa la possibilità della compensazione, conclude per la mancata tempestiva notifica ai sensi dell'art. 267a CO.
6. Impugnando questa decisione, l'attore -ritenuto che il primo giudice avrebbe considerato tempestiva la notifica della merce mancante per un totale di fr. 11'350.chiede che i giudici d'appello provvedano alla perizia sul valore di quegli oggetti e al sopralluogo, visto come quelle prove siano state chieste ma non concesse in prima sede. Per quanto riguarda i danni rimanenti e in particolare i difetti alle apparecchiature, rileva che l'accordo di verifica 29 febbraio 2000 (doc. _) non può che presupporre (anche se non appare in forma esplicita) una contestazione sulla funzionalità degli apparecchi; comunque considera determinante l'accordo 19 maggio 2000 (doc. _) che rinviava al 30 giugno la consegna dei rapporti sull'immobile e sugli apparecchi, così che la notifica 4 luglio 2000 è sicuramente tempestiva. Anche in merito allo stato dei locali rinvia alla constatazione di cui al verbale doc. _, da cui l'inutilità di un'ulteriore notifica, accertata anche sulla base del teste avv. __________. Sull'entità delle poste del proprio conteggio rimanda alle prove documentali e subordinatamente alla perizia non ammessa dal Pretore riproposta in questa sede.
Delle osservazioni all'appello si dirà, se necessario, nel seguito, rilevando comunque l'eccezione procedurale dei resistenti che rimproverano a controparte di aver sostenuto per la prima volta in appello la tempestività della propria notifica di difetti 4 luglio 2000 in base all'accordo doc. _.
7. Almeno una parte dell'importo complessivo fatto valere dall'appellante riguarda il minor valore di oggetti compresi nell'inventario e indicati come difettosi dall'acquirente, ponendosi di conseguenza il tema della notifica di tali carenze della cosa acquistata in conformità con l'art. 201 CO. Analogamente a ciò che vale in materia d'appalto (art. 370 CO) e di locazione (art. 267a CO), il compratore è tenuto a esaminare la cosa acquistata appena possibile e a dare notizia immediata al venditore di eventuali difetti: se viene meno a questo obbligo, sorge la presunzione dell'accettazione della cosa acquistata (art. 201 cpv. 2 CO). Ai fini della presente vertenza va precisato che -come afferma l'appellante- l'art. 201 CO è di natura dispositiva, in particolare lasciando ai contraenti la possibilità di prorogare il termine di notifica di eventuali difetti (Zehnder, Die Mängelrüge im Kauf-, Werkvertrags- und Mietrecht, in SJZ 2000, 549). Inoltre, il fatto di sapere se un difetto è stato notificato tempestivamente rappresenta una questione di diritto che dev'essere esaminata dal giudice al di là delle allegazioni del venditore (RFJ 1996, 261); ciò che in concreto comporta l'irrilevanza della circostanza addotta dall'attore soltanto in seconda sede, ossia che -contestando la tardività sollevata dai venditori- le parti avrebbero pattuito una proroga del termine di notifica.
In effetti, il semplice esame degli atti permette di stabilire che, in un primo tempo, a fronte delle risultanze del sopralluogo 29 febbraio 2000, le parti si sono effettivamente accordate -al di là delle possibili verifiche immediate- di definire il valore dei beni ripresi dall'attore, demandandone la verifica dello stato al perito immobiliare, rispettivamente a un tecnico nel campo degli apparecchi da controllare. Con ciò non può essere contestato l'accordo delle parti a una verifica complessiva dei beni, quindi anche di quelli non elencati nell'inventario, e sulla circostanza che quelle verifiche sarebbero servite per definire il saldo dovuto per la prima rata ecc. (doc. _).
8. E' vero ciò che afferma l'appellante, ossia che in sede di udienza 19 maggio 2000 (Pretura di __________, inc. no. __________) la parte convenuta si era impegnata a consegnare entro il 30 giugno 2000 tutti i rapporti di cui all'accordo provvisorio 29 febbraio 2000, onde permettere la definizione del saldo della prima rata (accordo, punto 3). Così facendo gli allora istanti e qui convenuti hanno in realtà concesso alla controparte di segnalare le sue obiezioni e i suoi crediti solo dopo il 30 giugno, prescindendo coscientemente dalla circostanza (entrambe le parti aveva ricevuto almeno il rapporto __________: accordo, punto 2) che __________ disponeva da tempo di quei rapporti (il referto dell'arch. __________ reca la data del 6 marzo e risulta inviato a entrambe le parti, mentre i rapporti __________ -doc. _- inviati al solo attore, recano le date del 20 e del 30 marzo). Ne consegue che la tempestività della notifica avrebbe semmai dovuto essere considerata a partire dal 30 giugno, dovendosi concludere che lo scritto 4 luglio 2000 non è eccepibile quanto ai tempi di presentazione.
9. La decisione della vertenza dipende così unicamente dalla sostanza delle eccezioni e dalla prova degli importi rivendicati, ciò che impone di passare in rassegna le poste del conteggio presentato dall'attore.
9.1 L'attore ha sempre indicato come mancante un lampadario di cristallo che il verbale di sopralluogo doc. _ indica come venduto a terzi e pertanto non più ricuperabile. Quel verbale non si pronuncia tuttavia su un valore concordato dell'oggetto, mentre la cifra di fr. 3'500.-, avanzata dall'attore, non è suffragata da nessun giustificativo. L'importo da dedurre dall'inventario (doc. _ in fine), contestato fin dall'inizio della vertenza, non è provato.
Identico discorso vale per un vaso esterno danneggiato da terzi (doc. _) che l'attore quantifica in fr. 350.-, per 14 tavoli mancanti, dell'asserto valore unitario di fr. 450.- e per mancanti 8 pentole in rame che l'attore afferma valere fr. 150.- l'una. Orbene, a prescindere dal fatto che la mancanza dei tavoli e dei recipienti di cucina è contestata (almeno per quanto risulta dal verbale 29 febbraio 2000: doc. _, ma anche in base al teste avv. __________) per cui avrebbe dovuto anzitutto essere in sé verificata (ciò che non è avvenuto), anche qui -come afferma il primo giudice- non v'è prova degli importi allegati dall'attore. A questo riguardo non è necessaria una perizia che quantifichi le relative poste del conteggio, dal momento che l'attore avrebbe potuto far ricorso a prove meno onerose, ad esempio esibendo le fatture d'acquisto di quei beni che egli stesso aveva ceduto ai coniugi __________ poco più di due anni prima di riacquistarli (cfr. allegato al doc. _). Ne consegue che la relativa richiesta di assumere la prova peritale in questa sede in base all'art. 322 lett. b CPC, non solo in merito a questi beni, ma con riferimento generico a tutte le poste del conteggio proposto dall'attore (appello, pag. 7) dev'essere disattesa, tanto più laddove la prova proposta debba servire per supplire alle negligenze della parte (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 322, m.1) che -per quanto verrà esposto nel seguito- sono affatto evidenti. Per quanto poi riguarda la prova del sopralluogo, anch'essa riproposta con l'appello, né l'appellante ne spiega il motivo, né appare ipotizzabile la concludenza della stessa dopo anni dal momento della cessione dell'esercizio pubblico.
9.2 Per quanto riguarda le apparecchiature, l'attore ha prodotto gli scritti 20 e 30 marzo 2000 della ditta __________ (doc. _) che costituiscono, il primo, la constatazione (rapporto tecnico) prevista nell'accordo provvisorio doc. _ e avente per oggetto lo stato e le eventuali riparazioni dei diversi apparecchi; il secondo, un preventivo di fr. 11'800.- per la sistemazione del retrobanco. Orbene, in merito a questo secondo intervento, l'attore non ha dimostrato che dipenda in qualche modo dalla locazione dell'esercizio pubblico, rispettivamente che rientri fra gli oggetti dell'inventario o di successivi accordi fra le parti: in particolare, alla riparazione o al rifacimento del retrobanco non accenna né il rapporto dell'arch. __________ (doc. _), né l'accennato rapporto della ditta __________ (doc. _); né si può escludere che si tratti di una miglioria delle infrastrutture il cui costo non può certamente essere addossato ai convenuti.
Inoltre, non può essere tenuto conto -al di là del tema del retrobanco- delle cifre esposte nel rapporto tecnico della stessa ditta (doc. _), dal momento che di tutto quanto elencatovi ben poco attiene a questa vertenza: infatti, in virtù dell'accordo (doc. _) può essere posto in deduzione al prezzo dell'inventario unicamente l'importo di fr. 1'472.80, ossia il saldo della fattura 7 aprile 2000 (doc. _) concernente le riparazioni eseguite agli apparecchi esistenti al momento della cessione del locale e la somma di fr. 5'000.per le prestazioni effettuate e pagate dall'attore, con riferimento alla fattura 7 aprile 2000 (doc. _). Il totale della stessa di fr. 22'246.05 non può infatti essere computato per intero a carico dei convenuti: né l'inventario (doc. _), né il verbale di controllo (doc. _), né il rapporto tecnico (doc. _) menzionano in alcun modo la necessità d'acquisto di un'affettatrice, o di una macchina per la pasta, rispettivamente di sostituire la macchina per il caffè -che semmai avrebbe dovuto essere revisionata (doc. _, Pos. 14)- e che è stata acquistata nell'ambito dell'accordo sul rifornimento di caffè fra __________ e __________ (teste __________). Solo parzialmente diverso ciò che concerne il forno ad aria calda, definito irreparabile nel rapporto tecnico (doc. _, Pos. 6) e sostituito con un forno __________ del valore di fr. 11'500.-. Al proposito infatti, il teste __________ ha dichiarato che l'apparecchio nuovo è un forno più sofisticato che fornisce prestazioni maggiori di quello preesistente e che un comune forno ad aria calda sarebbe costato circa il 30% in meno rispetto a un forno __________ come quello fornito. Ma tant'è, poiché l'attore ha dimostrato, rispetto all'importo fatturato, di aver pagato solo fr. 5'000.-, ciò che non permette di riconoscergli una deduzione maggiore sul valore dell'inventario.
9.3 E' accertato in diverso modo (in particolare testi __________ e __________) che il locale è stato ceduto in condizioni di pulizia molto insoddisfacenti. A dipendenza di questa situazione, l'ultimo accordo del doc. _ indica che l'attore avrebbe eseguito una prima pulizia in vista della prossima riapertura del locale, mentre non si esprime su chi ne avrebbe assunto i costi. In causa la stessa parte ha chiesto una riduzione sul prezzo d'inventario di fr. 9'000.per la pulizia eseguita dalla ditta __________. Il giustificativo prodotto (doc. _) non prova tuttavia l'effettivo pagamento di quell'importo, trattandosi di un preventivo (nostra migliore offerta per la pulizia di fondo del vostro ristorante __________); da parte sua, il teste __________, dipendente del nuovo gestore, ha dichiarato che prima dell'apertura del locale abbiamo dovuto lavorare 5 o 6 giorni per fare la pulizia, precisando che di quei lavori si era occupato il personale assunto dal signor __________ (con me eravamo, se ben ricordo, in 3 o 4 che si occupavano della cucina e altrettanti che si occupavano dei rimanenti locali). L'intervento dell'impresa di pulizia, pure preventivato sull'arco di quattro giorni, rimane così senza prova riguardante la necessità, l'entità del lavoro e la spesa affrontata.
9.4 Fanno parte del conteggio dell'attore anche i costi per interventi sull'immobile di diversa natura. La posta più importante è riferita al tinteggio della plafoniera della cucina (fr. 13'416.-). Anzitutto dev'essere precisato che l'importo non è sorretto da nessuna prova, mentre agli atti è stata semmai versata una fattura 15 maggio 2000 della ditta __________, per fr. 9'500.-, concernente lavori di verniciatura per danni causati al soffitto della cucina ristorante, in particolare alle placche del soffitto ribassato (doc. _). Lo stesso documento indica (in modo invero singolare) che il danneggiamento sarebbe stato causato da acidi e detergenti troppo corrosivi; sennonché la perizia __________, proprio su questo punto, esclude una qualsiasi colpa dei convenuti concernente lo stato dei soffitti ribassati della cucina, osservando che quelle parti dell'immobile risalgono al periodo della costruzione iniziale per cui la loro durata di vita ammessa è da considerarsi conclusa e ammortizzata (rapporto, pag. 3, punto 5). L'intervento dell'imbianchino attiene pertanto alle spese di manutenzione che regolarmente deve affrontare il proprietario dei vani e non può rientrare nella valutazione relativa alla cessione dell'esercizio pubblico (art. 256 CO).
Analogo discorso vale per altre poste del computo. Così per l'intervento della ditta __________ relativo a non meglio identificati 4 scarichi otturati (doc. _: fattura per fr. 349.40), posta per la quale manca peraltro qualsiasi allegazione dell'attore; per la fattura 21 marzo 2000 della ditta __________, relativa alla fornitura e posa di nuove lampade per la cucina e la posa di lampade del cliente per complessivi fr. 1'800.- (doc. _), sulla cui necessità il rapporto __________ è del tutto silente; e per l'intervento della ditta __________ Sagl che l'attore considera essergli costato fr. 5'440.-. Al proposito si osserva che la fattura 15 maggio 2000 è semmai di soli fr. 3'225.- (doc. _), che la necessità del lavoro non è indicata se non nello scritto 17 marzo 2000 dello stesso artigiano (doc. _), e che dal medesimo documento -a fronte della carente allegazione di parte attrice- il lavoro appare chiaramente imposto dalla usuale manutenzione, per cui il relativo costo non ha ragione di essere accollato all'inquilino degli ultimi due anni. Unico intervento la cui spesa rientra in sé nella verifica sullo stato dell'inventario con riferimento ai verbali doc. _ potrebbe essere la riparazione della chiusura di una cella refrigerante, importo che tuttavia non è individuabile nella fattura riferita a prestazioni diverse della ditta __________ SA (doc. _); per il rimanente di quella posta né si conoscono i motivi dell'attore, né vi sono indicazioni che gli interventi di quell'artigiano esulino dalla manutenzione della cosa.
10. L'appello deve pertanto essere accolto parzialmente, ossia per l'importo complessivo di fr. 6'472.80, debito parziale che va disconosciuto in favore dell'attore, indipendentemente dal fatto che la riduzione del dovuto venga imputata sull'una o sull'altra rata o tranche di pagamento inizialmente previste: sia perché la verifica dell'immobile e delle apparecchiature ha in sé modificato le premesse di esigibilità dei primi fr. 50'000.-, sia perché le parti stesse hanno man mano modificato i termini di pagamento. Con l'accordo provvisorio 29 febbraio 2000 (doc. _), invece del versamento di quel primo importo, hanno pattuito il pagamento seduta stante di un acconto di soli fr. 10'000.-, rinviando per la rimanenza a verifiche avvenute. Successivamente, ossia dibattendo il rigetto dell'opposizione relativa al PE __________, proprio in merito al saldo di fr. 40'000.-, ritirando i procedenti l'istanza di rigetto, le parti hanno convenuto di definire quel credito dopo la consegna dei rapporti tecnici, ossia dopo il 30 giugno 2000, riservandosi la parte istante il diritto di avviare una nuova procedura nel caso di mancato pagamento (doc. _).
La ripartizione delle spese e della tassa di giustizia seguono il parziale accoglimento dell'appello, così come il computo delle ripetibili di prima e di seconda sede.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
I. Le prove proposte in questa sede sono respinte.
II. L'appello 5 marzo 2003 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 13 febbraio 2003 del Pretore di __________ è riformata come segue:
1. La petizione è parzialmente accolta.
Di conseguenza il debito dell'attore di cui al PE __________UE di __________ è disconosciuto limitatamente all'importo di fr. 6'472.80 oltre interessi.
2. La tassa di giustizia in fr. 1'100.- e le spese, da anticipare dall'attore, restano a suo carico in ragione di 2/3, mentre sono poste a carico dei convenuti per 1/3. A quest'ultimi l'attore rifonderà inoltre fr. 1'300.- a titolo di ripetibili parziali.
III. Le spese e la tassa di giustizia dell'appello, per totali fr. 600.-, anticipati dall'appellante, restano a suo carico in ragione di 2/3, mentre sono poste a carico dei convenuti per 1/3. A questi ultimi l'appellante verserà fr. 700.- a titolo di ripetibili parziali.
IV. Intimazione:
- __________; - __________; -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario