Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.04.2004 12.2003.46

April 8, 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,352 words·~22 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2003.46

Lugano 8 aprile 2004/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.1995.00007 (responsabilità del lavoratore) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 1 dicembre 1995 da

contro  

__________AP1 __________ patrocinato daPA2 __________  

con la quale l'attrice chiede la condanna del convenuto, suo ex dipendente, al versamento di fr. 165'625.50 oltre interessi al 5% dal 28 maggio 1989, a titolo di risarcimento del danno patito per violazione degli obblighi contrattuali;

domanda alla quale il convenuto si è opposto e che il Pretore, con sentenza 21 gennaio 2003, ha accolto limitatamente a fr. 31'352.- oltre interessi al 5% dal 28 maggio 1989;

appellanti entrambe le parti, il convenuto con appello del 10 febbraio 2003, nel quale postula, in riforma del giudizio impugnato, l'integrale reiezione della petizione e l'attrice con appello dell'11 febbraio 2003, con il quale chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di condannare il convenuto al versamento di fr. 94'056.- oltre interessi legali dal 28 maggio 1989;

entrambi gli appellanti proponendo con le proprie osservazioni la reiezione del gravame di parte avversa;

esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                      

                                  A.   __________ ha assunto nella primavera 1988 __________ come assistente di volo, con il compito di preparare al suolo gli elicotteri di cui essa si serviva. Il giorno di domenica 28 maggio 1989 __________ si è recato verso le 12.30 all'aerodromo di Agno, ha trasportato fuori dell'hangar un elicottero HB-XSV SA 315B (Lama) e si è messo ai comandi, alzandosi in volo e dirigendosi verso __________. Dopo un volo di circa 20 minuti, __________ sprovvisto della licenza di pilota di elicotteri, si è schiantato in un campo di cavolfiori, proprietà di __________, mentre tentava la manovra di atterraggio. Nell'atterraggio l'elicottero ha subito un danno totale, mentre __________ è stato ricoverato dapprima all'Ospedale __________ e poi in una clinica psichiatrica per alcuni mesi. Il 12 giugno 1989 __________ ha licenziato __________ in tronco per gravi motivi. Il sostituto procuratore pubblico __________ ha emanato il 3 maggio 1990 un decreto di abbandono dell'azione penale per impunibilità dell'agente, fondandosi sulla perizia psichiatrica allestita dal dott. __________ il 10 novembre 1989. __________ non ha più ripreso un'attività lucrativa dipendente ed è stato posto al beneficio di una rendita intera d'invalidità dal 1° maggio 1990.

                                  B.   __________ ha chiesto con petizione del 1° dicembre 1995 al Pretore del Distretto di Bellinzona la condanna di __________ al pagamento di fr. 165'625.50 oltre interessi al 5% dal 28 maggio 1989, a titolo di risarcimento del danno patito per violazione degli obblighi contrattuali del suo ex dipendente. Nella sua risposta del 28 maggio 1996 __________ si è opposto alla petizione. Nella replica del 21 giugno 1996 e nella duplica del 25 febbraio 1997 le parti hanno ribadito le rispettive domande di giudizio, che hanno confermato nei memoriali conclusivi del 6 dicembre 2002, rinunciando a comparire al dibattimento finale. Nelle sue conclusioni l'attrice ha esteso la propria domanda di risarcimento alla somma di fr. 194'083.- oltre interessi al 9% dal 28 maggio 1989 al 31 dicembre 1991 e al 5% dal 1° gennaio 1992.

                                  C.   Statuendo il 21 gennaio 2003, il Pretore ha riconosciuto all'attrice un risarcimento del danno ridotto, pari a fr. 31'352.-, oltre interessi al 5% dal 28 maggio 1989. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese di fr. 26'000.- sono state poste a carico dell'attrice per 4/5 e a carico del convenuto per 1/5, con l'obbligo per l'attrice di rifondere a quest'ultimo un'indennità di fr. 8'500.per ripetibili ridotte.

                                  D.   __________ è insorto contro il citato giudizio con un appello del 10 febbraio 2003, con il quale chiede che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili. A sua volta __________ è insorta con un atto di appello dell'11 febbraio 2003, con il quale postula il versamento di fr. 94'056.- oltre interessi legali dal 28 maggio 1989, la ripartizione della tassa di giustizia e delle spese in ragione di ¼ a suo carico e ¾ a carico del convenuto, con l'obbligo per quest'ultimo di versarle un'indennità di fr. 10'000.- per ripetibili. In via subordinata, __________ chiede che le tasse e spese siano ripartite tra le parti in ragione di metà ciascuno, per tenere conto dell'atteggiamento processuale del convenuto.

                                         Nelle proprie osservazioni all'appello avversario, ogni parte ne ha proposto la reiezione.

e considerato

in diritto:                  1.   Nella fattispecie il Pretore ha accertato che il convenuto aveva commesso una violazione degli obblighi contrattuali nei confronti della datrice di lavoro, sia per quel che concerne l'obbligo di diligenza e fedeltà (art. 321a CO) sia per l'inosservanza di direttive e istruzioni della stessa (art. 321d CO). Egli aveva infatti prelevato l'elicottero HB-XSV SA 315B (Lama) dall'hangar di Agno in violazione delle norme di comportamento emanate dalla datrice di lavoro e si era alzato in volo benché non avesse le conoscenze tecniche, la formazione specifica di pilota e la relativa licenza (doc. A). Il danno di fr. 94'056.subito dall'attrice in seguito alla disastrosa manovra di atterraggio, conclusasi con la distruzione totale del mezzo, era pertanto in nesso di causalità adeguata con la violazione degli obblighi contrattuali dell'ex dipendente. Il Pretore ha altresì constatato che al momento dei fatti costui si trovava in stato di temporanea incapacità di discernimento per un disturbo massiccio dello stato di coscienza e in equità, dopo aver soppesato la sua situazione finanziaria, lo ha condannato a risarcire all'attrice fr. 31'352.oltre interessi, pari a un terzo del danno accertato nella perizia giudiziaria.

                                   2.   Giusta l'art. 321e CO il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al suo datore di lavoro. La misura della diligenza dovuta dal lavoratore si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio professionale, al grado d'istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, nonché alle capacità e attitudini del lavoratore, qual il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere (art. 321e cpv. 2 CO). Tali circostanze possono essere prese in considerazione per stabilire l'estensione del risarcimento (art. 99 cpv. 3 CO, che rinvia agli art. 42 e 44 CO), nel quale il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 110 II 349, 97 II 151). Il datore di lavoro deve provare la violazione degli obblighi contrattuali (Aubert, in: Commentaire romand, n. 4 ad art. 321e CO; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail annoté, Lausanne 2001, n. 1.13 ad art. 321e CO), mentre il lavoratore deve addurre e provare le circostanze che escludono la sua colpa (ibidem; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 17 ad art. 321e CO).

                                   3.   L'art. 99 cpv. 3 CO prevede che le disposizioni sulla misura della responsabilità per atti illeciti sono applicabili per analogia agli effetti della colpa contrattuale. Tale rinvio comprende anche la norma dell'art. 54 cpv. 1 CO, per la quale il giudice può condannare in equità anche una persona incapace di discernimento al risarcimento parziale o totale del danno da essa cagionato (Thévenoz, Commentaire romand, n. 24 ad art. 99 CO; Werro, Commentaire romand, n. 3 ad art. 54 CO; Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allg. Teil, 3a ed., n. 22.10 pag. 122).

                                         È capace di discernimento la persona che non è priva della facoltà di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di infermità o debolezza mentale, di ebbrezza o di uno stato consimile (art. 16 CC). La capacità di discernimento si presume e spetta a chi invoca la sua assenza provarla (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4a ed., n. 94 pag. 29). L'incapacità di discernimento può anche essere di natura transitoria (Bigler-Eggenberger, Basler Kommentar, ZGB I, 2a ed., n. 5a ad art. 16 CC). Essa si apprezza in concreto ed è decisivo al riguardo il momento del fatto delittuoso (Bigler-Eggenberger, op. cit., n. 34). 

                                         La prova dell'assenza di capacità di discernimento non sottostà a nessuna regola particolare, bastando un alto grado di verosimiglianza tale da escludere ogni serio dubbio al proposito (DTF 124 III 8; 117 II 234). Processualmente attiene pertanto al giudice, nell'ambito del suo potere d'apprezzamento (art. 90 CPC) di valutare le prove assunte e di accertarne la rilevanza, rispettivamente, in presenza di un referto peritale, di verificarne la correttezza dei presupposti (DTF 117 II 234).

                                   4.   Il convenuto contesta nel proprio appello di aver violato obblighi derivanti dal contratto di lavoro, poiché al momento del fatto era incapace di intendere e di volere, come accertato dal perito giudiziario, così che non vi è alcuna colpa a suo carico. Inoltre egli non era pilota di elicottero ma assistente di volo e non ha quindi violato obblighi contrattuali, ma se mai ha commesso un atto illecito, per il quale le pretese dell'attrice sono ormai prescritte. Nella denegata ipotesi di una responsabilità contrattuale, prosegue il convenuto, la sua situazione finanziaria precaria non gli consente in ogni modo di versare l'importo stabilito dal Pretore. Egli si trova infatti in invalidità, il suo unico reddito consiste nella rendita intera d'invalidità e i suoi immobili sono pesantemente ipotecati, mentre l'attrice opera tuttora senza apparenti difficoltà finanziarie e ha ricevuto dall'assicurazione il risarcimento quasi totale del danno subito, così che sarebbe iniquo porre a suo carico un qualsiasi risarcimento.

                                   5.   Non è contestato che il 28 maggio 1989 il convenuto era alle dipendenze dell'attrice come assistente di volo, addetto al coordinamento da terra degli spostamenti dell'elicottero, alla preparazione e all'aggancio dei carichi da trasportare, al trasporto del carburante (deposizione __________, 19 giugno 1997, verbali pag. 4; __________, del 19 giugno 1997, pag. 7). L'appellante medesimo dà atto nel proprio appello di essere intervenuto quel giorno, festivo, di propria iniziativa in risposta a una domanda di aiuto, dapprima cercando di mettersi in contatto con il titolare dell'attrice e pilota di elicotteri e poi recandosi ad Agno e prelevando l'elicottero. Il convenuto afferma nondimeno che qualunque estraneo all'ambiente di lavoro avrebbe potuto introdursi nell'hangar e sottrarre l'elicottero, motivo per cui egli avrebbe se mai commesso un atto illecito e la sua responsabilità sarebbe da tempo prescritta. Egli medesimo ammette tuttavia che solo i dipendenti e le persone autorizzate avevano libero accesso all'hangar dove si trovano gli elicotteri (appello, pag. 8) e riconosce altresì di non essere mai stato autorizzato a pilotare l'elicottero. L'istruttoria ha del resto permesso di accertare che l'assistente di volo non era autorizzato a far girare i rotori (deposizione __________ del 7 ottobre 1997, pag. 15) e a toccare i comandi degli elicotteri (deposizione __________, del 19 giugno 1997, verbali pag. 7; deposizione __________, del 7 ottobre 1997, verbali pag. 13) e che nemmeno il pilota poteva decollare di sua spontanea volontà senza esplicita autorizzazione (deposizione __________, pag. 4). L'accesso ai capannoni dove si trovavano gli elicotteri dell'attrice non era controllato dalla Polizia cantonale, ma i proprietari avevano assunto l'impegno di non consentire l'accesso a persone non autorizzate (deposizione __________, del 7 ottobre 1997, verbali pag. 9).

                                         Visto quanto precede, il convenuto ha infranto le direttive per l'uso degli elicotteri emanate dalla datrice di lavoro, che egli era tenuto a osservare anche se si trattava di un giorno festivo, mettendosi ai comandi dell'elicottero la domenica 28 maggio 1989 e abusando del libero accesso ai capannoni di cui beneficiava in quanto dipendente dell'attrice. Se a ciò si aggiunge che egli si è messo ai comandi dell'elicottero senza avere la necessaria formazione e sprovvisto dell'apposita licenza, a giusta ragione il Pretore ha ammesso una sua violazione dell'obbligo contrattuale di diligenza e fedeltà (art. 321a cpv. 1 e 2 CO) e di osservanza delle direttive e delle istruzioni (art. 321d CO), ciò che comporta la sua responsabilità (art. 321e CO). 

                                   6.   Il convenuto ribadisce di essere stato a quel momento incapace di intendere e di volere e di non poter quindi essere considerato responsabile del danno causato. Il Pretore ha invero tenuto conto di tale circostanza e dopo aver ammesso l'esistenza di un'incapacità temporanea di discernimento al momento del fatto, ha condannato il convenuto a risarcire all'attrice un terzo del danno provocato per motivi di equità (sentenza impugnata, pag. 13). L'appellante non spiega per quale motivo l'art. 54 cpv. 1 CO non sarebbe applicabile al suo caso e la sua censura si rivela quindi inconsistente. Né miglior sorte ha la critica sull'equità della decisione pretorile. Il primo giudice si è dipartito dagli incarti fiscali richiamati agli atti (fascicoli gialli 224.58.187) e ha constatato che la notifica di tassazione del 24 giugno 2002 attestava un reddito imponibile di fr. 36'910.-, immobili per fr. 387'000.-, titoli e numerari per fr. 182'216.- e debiti privati per fr. 839'547.-. Ne ha concluso che la situazione finanziaria del convenuto, senza essere agiata, consentiva tuttavia di risarcire almeno in parte, nella misura di un terzo, il danno subito dall'attrice.

                                         L'appellante afferma in questa sede di avere solo una rendita intera d'invalidità, di non poter più contare sul reddito della seconda moglie, in gravidanza, e di avere ingenti debiti ipotecari. Se non che, il cambiamento delle circostanze di reddito della moglie è posteriore alla sentenza del Pretore e non può dunque essere fatto valere in appello, visto il divieto di addurre nuovi fatti e nuove prove (art. 321 CPC). Del resto, il Pretore non aveva considerato tale reddito (imponibile fr. 46'330.-, notifica del 13 agosto 2001) per la sua decisione, di modo che una modifica dello stesso sarebbe comunque irrilevante ai fini del giudizio. Il convenuto non adduce né dimostra per quale motivo il Pretore avrebbe ecceduto il proprio potere di apprezzamento nel ritenere sufficiente al risarcimento la disponibilità finanziaria data dal reddito del lavoro presso la __________ (fr. 10'000.- annui), di cui il convenuto è azionista unico, dalle rendite di invalidità, dalla sostanza mobiliare (fr. 182'216.-, comprensiva delle 100 azioni della __________) e dalla sostanza immobiliare (particelle n. __________ e __________ RFD __________). Egli afferma che la sostanza immobiliare è fortemente ipotecata, ma non dimostra che gli sarebbe impossibile trovare un ulteriore finanziamento. Non vi sono dunque motivi pertinenti per scostarsi dall'apprezzamento del Pretore, che ha valutato in equità le situazioni rispettive delle parti.

                                         Per quel che concerne invece il risarcimento assicurativo ottenuto dall'attrice in seguito al sinistro, il convenuto non contesta l'accertamento del danno eseguito dal Pretore, secondo il quale l'attrice ha subito un pregiudizio di fr. 94'056.- (sentenza impugnata, pag. 8), importo che già tiene conto del risarcimento assicurativo (danni accertati fr. 659'056.-, importo versato dall'assicurazione fr. 565'000.-).

                                   7.   L'attrice, dal canto suo, contesta nel proprio appello l'incapacità di discernimento del convenuto e chiede che costui sia condannato a versarle l'integralità del danno constatato dal Pretore, in fr. 94'056.- oltre interessi legali dal 28.5.1989. Inoltre la tassa di giustizia deve essere suddivisa in ¼ a carico dell'attrice e ¾ a carico del convenuto, con l'obbligo per quest'ultimo di rifonderle fr. 10'000.- per ripetibili. In via subordinata l'attrice chiede che le tasse e spese siano ripartite in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili, per tenere conto dell'atteggiamento processuale del convenuto, che ha sollevato numerose eccezioni "campate in aria". L'attrice rimprovera in sostanza al Pretore di aver posto a suo carico l'onere di provare la capacità di discernimento e afferma che il 28 maggio 1989 essa non aveva elementi per dubitare della stessa, il suo dipendente svolgendo la propria attività in modo normale e senza dare adito a dubbi sul suo stato di salute mentale, come attestato dalle dichiarazioni dei colleghi di lavoro. L'argomentazione si rivela inconsistente. Il Pretore ha esposto in modo sintetico e chiaro (sentenza pag. 9 seg.) che presupposto per ammettere in concreto la responsabilità del lavoratore era la colpa dello stesso e, quindi, la sua capacità di discernimento. Come visto (consid. 2), incombeva al convenuto dimostrare le circostanze che escludono la sua colpa (Rehbinder, op. cit., n. 17 ad art. 321e CO; Bigler-Eggenberger, op. cit., n. 48 ad art. 16 CC). Non vi è dunque stato alcun rovesciamento dell'onere della prova che possa essere stato di pregiudizio all'attrice, il Pretore avendo proceduto all'esame degli argomenti portati dal convenuto, il quale ha esplicitamente addotto la propria incapacità di discernimento al momento dei fatti sfociati nell'evento dannoso.

                                   8.   A detta dell'attrice lo stato di salute del convenuto dopo l'incidente esclude una sua incapacità di discernimento duratura. Se non che, il quesito determinante per il giudizio era quello di sapere se il convenuto fosse stato capace di discernimento la domenica 28 maggio 1989, quando si è impossessato dell'elicottero e si è messo ai suoi comandi. Al proposito l'appellante si sforza nel suo lungo e puntiglioso gravame di contestare la perizia giudiziaria agli atti, rimproverando al Pretore di averla condivisa, in contrasto con le altre risultanze dell'istruttoria, dalle quali emergerebbe invece la piena capacità di intendere e di volere del convenuto al momento dei fatti.

                                         La critica non trova riscontro negli elementi oggettivi emersi dall'istruttoria. Nel corso del procedimento penale aperto dopo l'incidente del 28 maggio 1989 nei confronti del convenuto, quest'ultimo era stato sottoposto a perizia psichiatrica. Il dott. __________ aveva rilevato nel suo rapporto peritale del 10 novembre 1989 (doc. D1) che "al momento del fatto la salute mentale del peritando era massicciamente alterata da una psicosi emotiva acuta, con la presenza di un'appersonificazione delirante, di allucinazioni e di un sentimento di onnipotenza dovuto appunto al meccanismo psicotico in atto. Il peritando attualmente non soffre più di una psicosi emotiva acuta, siccome si tratta di una manifestazione transitoria" (doc. D1, pag. 34 ad 2) e aveva precisato che "i reati commessi sono in relazione diretta con il disturbo acuto ma reversibile dello stato di salute psichica del peritando e sono in relazione in modo pressoché totale" (ibidem). Nella causa civile è stata disposta una perizia psichiatrica, eseguita dallo psichiatra Dr. med. __________ a, il quale nel proprio referto peritale del 28 gennaio 2002 ha confermato integralmente la perizia __________ (pag. 42-43), precisando altresì nella delucidazione del 6 maggio 2002 che "al momento del decollo la capacità di intendere e volere del peritando era gravemente scemata" (pag. 9).

                                         L'attrice sostiene che occorre relativizzare la perentorietà della perizia giudiziaria, eseguita più di 13 anni dopo i fatti e fondata sulle dichiarazioni del peritando e sulle constatazioni dei medici che si occuparono di lui subito dopo i fatti, espressisi in termini di probabilità e non di certezze. Del resto, prosegue l'appellante, le due persone che hanno incontrato il convenuto il giorno dell'incidente non notarono nulla di particolare, ciò che inficia le valutazioni peritali. Se non che, le due persone che incontrarono il convenuto il 28 maggio 1989 prima del decollo, vale a dire la collega __________ e la ristoratrice __________ (appello, pag. 13), sono sprovviste di ogni cognizione medica, tanto meno specialistica, mentre il dott. __________, il dott. __________ e il dott. __________ (doc. 8) sono medici specialisti in psichiatria.

                                   9.   Sostiene l'attrice che la natura stessa dell'atto compiuto e le sue modalità escludono l'incapacità di intendere e di volere, poiché non si capirebbe altrimenti come una persona incapace di discernimento, sprovvista di brevetto di pilota, abbia potuto decollare con l'elicottero e volare 20 minuti, dimostrando per altro abilità ed eseguendo "abbastanza bene la fase di approccio", come risulta dal rapporto d'inchiesta dell'Ufficio federale di inchiesta sugli infortuni aeronautici (doc. A). L'incapacità di discernimento, prosegue l'attrice, è stata "costruita ad arte" dal convenuto e non si concilia con tutte le decisioni che costui ha preso durante il volo (appello, pag. 15-16) e che dimostrano la sua esperienza e la sua capacità ai comandi. Essa rimprovera anzi al perito giudiziario di "fantasticare" nell'ammettere che una persona in stato alterato potesse mantenersi in volo per venti minuti sulla sola base di un automatismo (cfr. perizia pag. 43). L'attrice equivoca sui termini e sembra confondere capacità di discernimento e coscienza. Contrariamente a quanto essa sostiene, il convenuto non aveva dimestichezza di volo né conoscenze specifiche, come per altro ampiamente spiegato nel rapporto 14 novembre 1989 dell'Ufficio federale di inchiesta (doc. A), che ha attribuito la causa dell'incidente proprio alla mancanza di formazione del "pilota". D'altra parte la passione per il volo del convenuto e l'assidua lettura di manuali di volo, anche unite alla possibilità avuta in due occasioni di "prendere per il momento in mano lo stick del doppio comando, evidentemente sotto sorveglianza del pilota" (appello, pag. 18, richiamo alla lettera 4 dicembre 1989 contenuta nell'incarto richiamato dal Ministero pubblico) non possono essere equiparate a una formazione specifica di pilota, come sembra invece ritenere l'attrice. La passione per l'aeronautica del convenuto, d'altra parte, è stata definita dal suo psichiatra curante, dott. __________, un "vero delirio" (deposizione 7 ottobre 1997, pag. 20), tanto che il medico consiglia di tenerlo lontano dall'aeronautica o di lasciarlo avvicinare solo sotto sorveglianza (ibidem).

                                10.   Agli atti ci sono due perizie psichiatriche eseguite sul convenuto, del 1989 e del 2002, i certificati medici e le deposizioni testimoniali dei medici curanti che si occupano del convenuto dal 1988-1989. Le conclusioni del dott. __________ sono state condivise anche dal dott. __________ (deposizione del 7 ottobre 1997, pag. 20) e dal perito giudiziario dott. __________ a. Quest'ultimo ha avuto a disposizione tutti i dati medici precedenti e ha concluso che "lo stato di salute del peritando, al momento dei fatti era caratterizzato da una grave alterazione psichica rientrante nella diagnosi di psicosi reattiva acuta con associato fattore stressante acuto. I reati commessi sono in relazione con tale alterazione psichica e lo sono in misura preponderante. Il vissuto delirante, l'alterazione di coscienza e cioè la grave alterazione della consapevolezza che l'individuo ha della propria soggettività e della propria identità, la sua capacità a orientarsi sul sé e a percepire con sufficiente obiettività le afferenze esterne ed interne, distinguendole ed accettandole criticamente come tali, tutto ciò era al momento dei fatti profondamente alterato" (perizia, pag. 42-43). A prescindere dalle disquisizioni dell'attrice sulle diagnosi e su asserite imprecisioni e contraddizioni, i medici sono concordi nel ritenere che il convenuto si è trovato il 28 maggio 1989 in uno stato mentale così gravemente alterato da non rendersi conto del proprio agire e delle sue conseguenze. In altre parole, egli era incapace di discernimento ai sensi dell'art. 16 CC. È ben vero, come insiste l'attrice, che nel caso concreto i medici non hanno dato certezze, ma proprio per la particolare natura della capacità di discernimento è sufficiente un alto grado di verosimiglianza (Bigler-Eggenberger, op. cit., n. 49 ad art. 160 CC). Nella fattispecie, viste le concordi conclusioni del perito giudiziario civile e del perito giudiziario penale e le deposizioni dello psichiatra medico curante del convenuto, non vi era motivo perché il Pretore si scostasse dalla perizia giudiziaria.

                                11.   Per quel che concerne la misura della responsabilità, l'attrice pretende l'integrale rifusione del danno accertato dal Pretore, in fr. 94'056.-, adducendo che la situazione finanziaria del convenuto gli consente di far fronte alle sue responsabilità. Essa rileva che la sostanza immobiliare di costui vale almeno un milione ed è quindi superiore ai debiti accertati di fr. 839'547.e che l'attività presso la __________ può solo migliorare e aumentare. Le affermazioni dell'appellante non trovano conforto negli atti. Mancando una perizia sul valore venale della sostanza immobiliare del convenuto, le supposizioni e i calcoli dell'attrice, del tutto soggettivi, non sono infatti sufficienti per inficiare l'apprezzamento del Pretore, fondato sui dati oggettivi reperibili nell'incarto fiscale agli atti. Non si vede poi come potrebbe migliorare la situazione lavorativa del convenuto, titolare di una rendita intera d'invalidità per un tasso d'incapacità lucrativa dell'80% (doc. 7) e il cui stato di salute è peggiorato dopo l'avvio della presente causa (doc. 5 certificato medico 12.2.1996 dott. __________: riacutizzazione sintomatologia depressiva). Né miglior sorte ha l'argomento dell'attrice sull'asserita propria precaria situazione finanziaria. Per sua stessa ammissione, nulla agli atti consente di determinarla (appello, pag. 23), né essa è notoria. Ne deriva che le affermazioni e le argomentazioni dell'attrice, fondate quasi interamente su proprie supposizioni e interpretazioni soggettive, non possono scalfire il ponderato giudizio del Pretore, che ha soppesato le rispettive situazioni sulla base degli atti di causa e ha deciso in equità, conformemente all'art. 54 CO. Anche su questo punto l'appello deve essere respinto.

                                12.   Infine, l'attrice chiede la riforma del giudizio sulle spese e le ripetibili di prima sede per tenere conto dell'atteggiamento processuale del convenuto, che ha negato l'evidenza e ha sollevato eccezioni "campate in aria". La censura è sprovvista di fondamento. Il convenuto ha fatto valere i propri mezzi di difesa nel rispetto delle norme procedurali vigenti e l'esito stesso della causa, che lo ha visto soccombere solo nella misura di un quinto, dimostra che la sua posizione processuale non era sprovvista di buon fondamento. A fronte di una domanda di petizione di fr. 165'625.50 il convenuto è per finire stato condannato a versare solo fr. 31'352.-, ciò di cui il Pretore ha tenuto conto nella ripartizione degli oneri processuali. Né vi sono in concreto gravi motivi per derogare al principio della soccombenza sancito dall'art. 148 CPC, già per il fatto che l'incapacità di discernimento del convenuto il 28 maggio 1989 era ben nota all'attrice, che ha preso parte alla procedura penale e ha proposto istanza di apertura dell'istruzione formale (incarto CRP 159/90 richiamato) contestando la citata perizia. 

                                13.   Se ne deve dunque concludere che entrambi gli appelli sono infondati e devono essere respinti. Vista la soccombenza, ogni appellante sopporterà gli oneri del proprio gravame e rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili, commisurata al valore delle rispettive domande. 

Per i quali motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 e segg. CPCP e la vigente LTG

pronuncia:              1.   L'appello 10 febbraio 2003 di __________ è respinto.

                                   2.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 550.b) spese                         fr.   50.fr. 600.da anticiparsi da __________, sono poste a suo carico, con l'obbligo di rifondere a __________ fr. 1'000.- per ripetibili di appello.

                                   3.   L'appello 11 febbraio 2003 di __________ è respinto.

                                   4.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 1'150.b) spese                         fr.      50.fr. 1'200.da anticiparsi dall'appellante, sono poste a suo carico, con l'obbligo di rifondere ad __________ fr. 2'200.- per ripetibili di appello.

                                   5.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                      Il segretario

12.2003.46 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.04.2004 12.2003.46 — Swissrulings